Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 29/04/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2314/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2314 del R.G.A.C. dell'anno 2018 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - contratto d'opera professionale, pendente
TRA
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Avellino, alla via Pennini snc, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 30.11.2022, dall'Avv. Vincenzo Fiorillo (C.F.
[...]
), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno (SA), alla C.F._1 via Santi Martiri Salernitani n. 31;
OPPONENTE
E
DOTT. (C.F. ), nato il [...] ad Controparte_1 CodiceFiscale_2
Avellino ed ivi residente alla Contrada Archi n. 22, rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Erminio Torella
(C.F. presso il cui studio è elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_3
Avellino, alla via S. Esposito n. 4;
OPPOSTO
NONCHÈ
(C.F.: ), nata il [...] ad Controparte_2 CodiceFiscale_4
Avellino ed ivi residente in [...];
(C.F. ), nato il [...] ad Parte_2 CodiceFiscale_5
Avellino ed ivi residente in [...];
(C.F. ) nata il [...] ad Parte_3 CodiceFiscale_6
Avellino ed ivi residente in [...]; in qualità di soci della rappresentati e difesi, giusta procura Parte_1 in calce alla comparsa di intervento adesivo ex artt. 105, co. 2 c.p.c., dall'Avv.
Filomena Alaia (C.F. ), presso il cui studio elettivamente CodiceFiscale_7 domiciliati in Avellino, alla Contrata S. Eustachio n. 22;
INTERVENTORI
CONCLUSIONI
All'udienza del 03 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la società opponente e l'opposto hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23 maggio 2018, Parte_1 ha interposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 76/2018, con cui il
[...]
Tribunale di Avellino, in data 12.01.2018, le ha ingiunto di pagare, immediatamente e senza dilazione ex art. 642 c.p.c., in favore del Dott. , la somma Controparte_1 di € 716.872,00, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio, a titolo di compensi professionali, sulla scorta della scrittura privata di riconoscimento del debito recante data 24 febbraio 2014.
2. La società opponente ha, in primo luogo, contestato l'autenticità della scrittura privata di riconoscimento del debito del 24.02.2014 posta a fondamento del ricorso monitorio, in quanto redatta dall'amministratrice pro tempore della società opponente, , in assenza di autorizzazione nonchè in difetto di una Controparte_3 espressa volontà di riconoscere il debito di €. 716.872,00 e di cui è creditore il Dott.
, a titolo di prestazioni professionali relative al periodo che va dal Controparte_1
2008 al 2014 ed, in realtà, mai rese.
In particolare, l'opponente ha dedotto in fatto che il Dott. era stato Controparte_1 incaricato di risolvere la questione dell'accertamento ICI relativa all'anno 2010 e che all'uopo aveva manifestato la necessità di ottenere la sottoscrizione dell'amministratrice pro tempore della società per “l'occorrenza” e per “qualsiasi evenienza”; che, pertanto, l'opposto si era fatto rilasciare dei fogli in bianco R.G. n. 2314/2018
sottoscritti dall'amministratrice pro tempore e dal contenuto della scrittura privata si evince che uno dei fogli in bianco sottoscritti è stato poi riempito abusivamente dal
Dott. ; che, a fondamento della eccepita falsità, depone una serie di P_ elementi, tra cui il punto b) della scrittura privata di riconoscimento del debito nella parte in cui l'opponente si è impegnato a pagare le somme dovute al momento del deposito della sentenza di ultimo grado del contezioso in essere e, tuttavia, alla data del 24.02.2014, non risultava ancora depositata la sentenza della Corte di Appello e, dunque, non poteva prevedersi l'ultimo grado del giudizio ed il prospetto indicante la situazione economica della sottoscritto in data 20.05.2016 dal Parte_1
Dott. , per conto dei soci e dal Dott. , nel quale non P_ Persona_1 risulta indicato il preteso credito.
L'opponente ha, dunque, proposto querela di falso ai sensi e per gli effetti dell'art. 221 e ss. c.p.c., contro la scrittura privata di “atto di riconoscimento di debito”, datata 24.02.2014.
L'opponente ha, poi, eccepito l'insussistenza di un reale nesso causale tra il riconoscimento del debito e il rapporto d'opera professionale ed ha contestato il quantum debeatur, facendone rilevare la sproporzione rispetto all'attività espletata, atteso che il Dott. si è occupato, quale delegato e consulente del padre P_
(socio della società opponente), soltanto della qualificazione dell'immobile, di proprietà della e locato al Ministero dell'Interno - Caserma dei Parte_1
Vigili del Fuoco, fino al marzo 2007, ai fini ICI e che per l'attività svolta ha ricevuto la somma di € 4.000,00, a mezzo assegno bancario, a fronte della quale non ha emesso alcuna fattura.
L'opponente ha, dunque, dedotto che la somma di €. 565.000,00, oltre accessori, è del tutto incompatibile e sproporzionata rispetto all'incarico di consulenza, anche tenuto conto della completa inattività della società opponente dal marzo 2007 che non avrebbe potuto assumere alcuna attività di consulenza per tali ingenti somme.
Pertanto, l'opponente ha concluso chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c., di accertare e dichiarare la falsità dell'atto di riconoscimento del debito datato 24.02.2014 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 76/2018, nonché di condannare l'opposto al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
3. Si è costituito, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12 giugno 2018, il Dott. , instando per il rigetto della spiegata Controparte_1 R.G. n. 2314/2018
opposizione, in ragione dell'efficacia probatoria della scrittura privata del 24 febbraio
2014, in quanto il contenuto è stato previamente concordato con la società opponente e la scrittura privata di riconoscimento del debito risulta debitamente sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore della società, alla presenza di testimoni;
l'opposto ha, poi, fatto rilevare che, a partire dall'anno 2007, si è occupato, sin dalla costituzione dell'opponente della gestione del Parte_1 complesso immobiliare sito in Avellino, alla via Pennini e locato dalla società, a partire dagli anni '70, al Ministero dell'Interno, destinato a Caserma dei Vigili del
Fuoco e che i problemi di natura finanziaria e gestionale della società opponente sono iniziati proprio nel 2007 con la risoluzione del contratto di locazione e che, per la risoluzione di tali problematiche, si è rivolta al;
Parte_1 P_ quanto all'attività svolta nell'interesse della l'opposto ha dedotto Parte_1 di aver espletato una complessa attività di consulenza professionale a partire dall'anno 2008 ed il cui compenso pattuito con la scrittura privata del 24.02.2014, oltre ad esser stato liberamente convenuto, è del tutto coerente e adeguato;
che la società opponente ha formalizzato, con scrittura del 9.09.2009, il contenuto, almeno in linea generale delle attività affidate al e da tale attività di consulenza ha P_ tratto enormi vantaggi economici;
che, in particolare, dal 2008, l'opposto ha svolto, per conto e per delega dell' delle complesse attività peritali Parte_1 oggetto di accertamento tecnico volte a determinare le condizioni dell'immobile locato al momento della risoluzione del contratto;
che tale attività era volta all'ottenimento di un fido bancario con una linea di credito di €. 200.000,00 dalla
Banca di Credito Cooperativo Irpino – filiale di Avellino, convenendo patti e condizioni;
che, stante il mancato pagamento dell'ICI a partire dal 2007 da parte della società opponente, l'opposto ha prestato attività di consulenza per la vertenza insorta con il per il pagamento della suddetta imposta, per Controparte_4
l'ottenimento della rateizzazione della cartella esattoriale n. 01220110002275757 per un importo di €. 56.000,00, per mancato versamento dell'ICI 2007 e per la cancellazione dell'ipoteca sull'immobile di proprietà dell per Parte_1
l'annullamento in autotutela ed il conseguente sgravio dal ruolo di altre cartelle notificate dell'Equitalia ed aventi ad oggetto, una, un accertamento di maggiori imposte dovute per l'anno 2008 di €. 13.000,00 e, l'altra, il presunto mancato pagamento dell'ICI per gli anni 1998 e 1999 di €. 87.000,00; che l'opposto si è, altresì, occupato della redazione di un progetto di riqualificazione dell'immobile di R.G. n. 2314/2018
proprietà della che ne prevedeva la demolizione e la ricostruzione Parte_1 con i benefici della 19/2009, ottenendo un ricalcolo dell'ICI da Parte_4 parte dall'Ufficio Tecnico del Comune di Avellino, che da circa € 60.000,00 è passato ad €. 8.000,00; che il Dott. ha espletato attività progettuale che ha P_ portato all'aumento di oltre otto volte il valore di mercato del fabbricato di proprietà della e che, dunque, stante la complessità dell'opera svolta Parte_1 dall'opposto e che ha portato dall'anno 2009 all'anno 2018 ad un risparmio di spesa per la di oltre €. 50.000,00, il compenso pattuito con la scrittura Parte_1 privata del 24.02.2014 è del tutto adeguato e coerente.
Quanto, poi, alle doglianze relative alla redazione postuma della scrittura privata,
l'opposto ne ha fatto rilevare l'infondatezza, in quanto l'espressione “non appena sarà emessa la sentenza di ultimo grado”, sia pure in senso atecnico, si riferiva alla sentenza definitiva del giudizio, essendo pendente all'epoca della sottoscrizione della scrittura il giudizio di appello, non ulteriormente ricorribile e, quanto alla mancata indicazione del compenso nel prospetto sottoscritto nel 2016 tra il e il dott. P_
, in tale prospetto vi erano stati inseriti i soli debiti scaduti alla data del Per_1
20.05.2016 e, dunque, non poteva essere inserito il credito ingiunto dal Dott.
che a quella data non poteva dirsi scaduto. P_
L'opposto ha, altresì, evidenziato che la pec del 2.02.2015, con la quale ha richiesto ad il corrispettivo pattuito, è stata riscontrata dall'odierna Parte_1 opponente e, dal contenuto della stessa, emerge inequivocabilmente che, alla data del febbraio 2015, la scrittura era già esistente e sussisteva l'obbligo di pagamento del compenso pattuito, di cui l'opponente era perfettamente a conoscenza.
L'opposto ha, infine, evidenziato che dalla relazione redatta dal CTP dott.
[...]
, esperto grafologo, è emerso che “testo e firma possono ritenersi Per_2 contestuali, essendo stati ottenuti in un unico momento esecutivo”. Pertanto,
l'opposto ha concluso chiedendo – previo rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo – il rigetto dell'opposizione, assolutamente infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il D.I. n.
76/2018. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
4. Ciò posto, con ordinanza resa in data 10 luglio 2018 è stata rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto e dichiarata l'inammissibilità della querela di falso proposta dalla società opponente. R.G. n. 2314/2018
5. All'udienza del 10 settembre 2018 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. e, con comparsa depositata in data 07 gennaio 2019, hanno spiegato intervento adesivo ex art. 105, co. 2, c.p.c. , Controparte_2 Parte_2
e , in qualità di soci della aventi una
[...] Parte_3 Parte_1 quota del 20% del capitale sociale, contestando il contenuto dell'atto di riconoscimento del debito laddove è previsto un compenso particolarmente ingente per una non specificata attività professionale resa e facendo rilevare che di tale impegno finanziario i soci intervenuti non avevano alcuna notizia, essendone venuti a conoscenza solo in occasione dell'assemblea ordinaria del 28.05.2018; che tutti i bilanci successivi alla presunta data di sottoscrizione di detta scrittura non recano alcun riferimento a tale compenso;
che il ha ricevuto solo l'incarico di P_ occuparsi della risoluzione delle problematiche relativamente all'ICI e, per tale attività, successivamente è stato conferito incarico ad altro avvocato;
che va disconosciuta ex art. 215 c.p.c. e 2719 c.c. la scrittura del 24.02.2014 sottostante l'ingiunzione e ogni produzione documentale, in quanto prodotta in copia.
Gli interventori hanno, dunque, concluso chiedendo, in via preliminare, la “revoca” dell'ordinanza del 10.07.2018 di rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, l'accoglimento dell'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, la revoca del Parte_1 decreto ingiuntivo n. 76/2018.
In via subordinata, in caso di positivo accertamento dell'autenticità dell'atto di riconoscimento del debito del 24.04.2014 e del conferimento di incarico del
09.09.2009, gli interventori hanno chiesto la riduzione delle somme pretese in base all'attività svolta, con condanna dell'opposto al risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c.. Il tutto con vittoria di spese e competenze, con attribuzione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
6. Ciò posto, rigettata con ordinanza resa in data 26.02.2019 la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto formulata dagli interventori e rigettate le richieste istruttorie con ordinanza del 5 maggio 2019, il presente giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni, in ultimo, all'udienza del 03 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ed ivi trattenuto in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. R.G. n. 2314/2018
7. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo a far data dal 18 novembre 2020, giusto decreto del
Presidente del Tribunale di Avellino reso in pari data.
8. Sempre in via preliminare, occorre premettere che, secondo la giurisprudenza costante, nell'ipotesi di querela di falso incidentale l'intervento del Pubblico Ministero
è necessario solo nella fase di accertamento del falso e non anche in quella preliminare in cui si valutano la rilevanza del documento e l'ammissibilità dell'azione
(così Cass. 12444/2000; Cass. 3705/1995; Cass. 3149/1985; Cass. 2992/1984).
Nel presente giudizio, pertanto, non è stata necessaria la trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero, posto che la querela di falso proposta dall'opponente è stata ritenuta inammissibile, giusta ordinanza emessa in data 08 maggio 2019.
9. Ancora in via preliminare, si deve rilevare che, nel corso del giudizio, sono intervenuti volontariamente i soci della , Parte_1 Controparte_2
e . Parte_2 Parte_3
Detto intervento deve essere qualificato come intervento adesivo dipendente ex art. 105 co. 2 c.p.c., dal momento che i terzi sono intervenuti volontariamente e autonomamente nel processo per far valere un diritto compatibile con quello originariamente affermato in giudizio, che è a questo connesso per l'identità del fatto costitutivo, su cui si fonda la domanda originaria.
Tale intervento volontario nel giudizio di opposizione decreto ingiuntivo è ammissibile, stante il recente pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha rilevato che nessuna norma limita l'intervento del terzo nel giudizio di opposizione e che tale divieto potrebbe quindi trovare la sua fonte solo in sede di ricostruzione sistematica dell'istituto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, sennonché, dovendo attribuirsi al giudizio in questione il carattere di procedimento a cognizione piena idoneo a devolvere al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso e non il semplice controllo della legittimità del decreto di ingiunzione, non vi è ragione di negare l'ammissibilità dell'intervento volontario del terzo (cfr. Cassazione civile sez. II - 10/10/2022, n. 29406).
10. Tuttavia, i terzi intervenuti , e Controparte_2 Parte_2 [...]
– contitolari per 1/3 ciascuno del 20% del capitale sociale - hanno Parte_3 dato atto, con note scritte depositate in data 02 dicembre 2021, di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, per aver ceduto per intero le proprie quote R.G. n. 2314/2018
sociali a , con atto autenticato nelle firme per notar Controparte_5 [...] del 21.06.2019 e registrato in data 12.07.2019. Persona_3
Orbene, come è noto, l'interesse ad agire è una condizione dell'azione, un requisito per la trattazione del merito;
esso deve essere concreto e nello stesso tempo attuale e, pertanto, deve sussistere non solo al momento della proposizione domanda giudiziale ma anche al momento della decisione, perchè è in relazione a tale momento e alla domanda originariamente formulata che l'interesse va valutato;
la carenza di interesse ad agire, anche sopravvenuta, è rilevabile di ufficio e determina l'inammissibilità della domanda ( cfr. Cass. n. 3330/2002; Cass. n. 19268/2016).
Invero, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'interesse ad agire richiede, non solo l'accertamento di una situazione giuridicamente rilevante, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice;
l'interesse ad agire sorge, infatti, dalla necessità di conseguire attraverso il processo la tutela di una situazione sostanziale e, pertanto, presuppone l'affermazione della lesione di tale situazione e l'idoneità del provvedimento richiesto a proteggerla, con la conseguenza che la valutazione dell'interesse ad agire prescinde dall'esame del merito della controversia, giacché quell'interesse deve esistere indipendentemente dall'esito del giudizio (cfr. Cass. n. 6749/2012; cfr. anche motivazione Cass. n.
10367/2007; Cass. n. 7786/2007).
Ne consegue che va dichiarata l'improcedibilità dell'intervento spiegato dai terzi
, e , per sopravvenuta Controparte_2 Parte_2 Parte_3 carenza di interesse ad agire.
11. Ancora in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità del disconoscimento della conformità all'originale di “ogni produzione documentale in copia” in quanto formulato dall'opponente in modo generico e carente Parte_1 dell'allegazione di specifici elementi attestanti la non corrispondenza tra la copia e l'originale.
Tale inammissibilità deriva dal principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione
(sent. 27633/2018), secondo cui “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale”. R.G. n. 2314/2018
Nel caso in esame, l'opponente si è limitata a disconoscere la conformità delle copie agli originali, ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c., senza, tuttavia, specificare sotto quali aspetti i documenti in copia differirebbero dagli originali e senza indicare quali fossero gli elementi di difformità delle copie fotostatiche rispetto agli originali.
A tanto aggiungasi che “Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma secondo cod. proc. civ., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude
l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa” (cfr. Cass. sez. III civ. n. 4395/04).
12. Passando ad esaminare il merito della controversia, l'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata sulla scorta delle motivazioni che seguono.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla ed, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda conferma del decreto opposto (cfr. tra le tante Cass. n. 20613/2011).
Quanto, poi, al riparto dell'onus probandi in materia contrattuale, l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato ritiene che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla sola allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cass. SS.UU. 30.10.2001 n.13533; Cass.
15.07.2011 n.15659; Cass. 20/01/2015 n.826). R.G. n. 2314/2018
Sempre in tema di riparto di onere probatorio, va anche tenuto conto del fatto che, in materia di prestazione d'opera professionale, è il professionista che chiede il compenso per le sue prestazioni ad essere gravato dell'onere di dimostrare la sussistenza del credito e, quindi, l'esecuzione delle opere, nell'adempimento dell'incarico conferitogli e l'entità delle stesse (Cass. Sez. 2, 21/04/1981, n. 2342;
Cass. Sez. 2, 13/04/1999, n. 3627: Cass. Sez. 2, 20/04/2006, n. 9254).
13. Facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, ritiene il Tribunale che l'opposto Dott. abbia assolto all'onere Controparte_1 probatorio sullo stesso gravante ex art. 2697 c.c., avendo fornito la prova del titolo e, altresì, dell'attività professionale concretamente espletata in favore di Parte_1
[...]
Ed, invero, risulta incontestata l'esistenza del rapporto d'opera professionale (per il quale, come è noto, l'art. 2230 c.c. non prescrive la forma scritta ad substantiam, sicché esso ben può esser pattuito verbalmente) intercorso tra il professionista e l'opponente a far data dal 2008. Parte_1
L'opposto ha, altresì, fornito prova documentale dell'attività espletata in favore dell'opponente versando in atti la copia dell'accoglimento Parte_1 dell'istanza di rateizzazione da parte di Equitalia Sud S.p.A. del 31.10.2011 e delle cartelle rateizzate, delle visure ipotecarie e la nota di iscrizione dell'ipoteca effettuata da Equitalia Sud S.p.A. ed assenso alla cancellazione e copia della nota di cancellazione dell'ipoteca, con delega al di ritiro della copia della Controparte_1 cancellazione dell'ipoteca ed alla consultazione ed estrazione copia degli estratti di ruolo e degli atti della riscossione riferibili ad della cartella di Parte_1 pagamento n. 012200800002068380 con contestuale copia dell'istanza di annullamento, la copia della cartella di pagamento n. 0122011900366322, dei bollettini di pagamento e degli assegni nonché la copia dell'accoglimento dell'istanza di annullamento e sgravio ruolo, la copia dell'istanza di riduzione ICI del 13.04.2011
e di rideterminazione ICI anno 2009 e 2010, la copia della relazione tecnica urbanistica a firma del , della relazione intervento presentata al P_ CP_4
, della brochure Costructura, del parere ASL, della bozza convenzione
[...] edilizia, del Piano economico progetto.
L'opposto ha, altresì, prodotto la scrittura privata sottoscritta in data 24 febbraio
2014 dal legale rappresentante pro tempore della società opponente,
[...]
, denominata “atto di riconoscimento di debito (ai sensi dell'art. 1988 CP_3 R.G. n. 2314/2018
c.c.)”, con cui premesso di aver pattuito con il Dott. Parte_1 [...]
in € 565.000,00 oltre IVA e contributi il compenso per l'attività di P_ consulenza professionale resa in favore della società, ha riconosciuto il proprio debito, impegnandosi a pagare il suddetto importo “non appena sarà emessa la sentenza di ultimo grado nel contenzioso in essere contro il . Controparte_6
Orbene, secondo costante giurisprudenza di legittimità, la promessa di pagamento e la ricognizione di debito, dal punto di vista processuale, dispensano colui a favore del quale la dichiarazione è stata fatta, dall'onere di provare i fatti costitutivi del debito come relevatio ab onere probandi.
Tuttavia, nel caso in cui la promessa coesista con l'indicazione del fatto costitutivo del debito suddetto, tale indicazione ha natura di confessione, la quale, avendo valore di prova legale, può essere vinta soltanto a mezzo revoca della stessa, provando, secondo quanto previsto dall'art. 2732 c.c., l'errore di fatto o la violenza che ha determinato la dichiarazione (così Cass. 9880/2018; Cass. n. 23246/2017, in cui, più analiticamente, si legge che la promessa di pagamento, anche se titolata, diverge dalla confessione in quanto, mentre la prima consiste in una dichiarazione di volontà intesa ad impegnare il promittente all'adempimento della prestazione oggetto della promessa medesima, la seconda consiste nella dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante ed ha, perciò, il contenuto di una dichiarazione di scienza;
è tuttavia possibile che, nel contesto di un unico documento, accanto alla volontà diretta alla promessa, coesista una confessione di fatti pertinenti al rapporto fondamentale la quale, avendo valore di prova legale (nella specie, circa l'esistenza del credito) preclude la prova contraria ex art. 1988 c.c., salva la eventuale revoca della confessione per errore di fatto o violenza).
14. Ciò posto, dal canto suo, la società opponente ha contestato l'autenticità della scrittura privata di riconoscimento del debito del 24.02.2014, proponendo querela di falso, ai sensi dell'art. 221 c.p.c..
Sul punto, va confermata l'ordinanza emessa in data 08 maggio 2019, con cui non è stata autorizzata la presentazione della querela di falso proposta dall'opponente, in quanto carenza dell'indicazione delle prove della falsità, richiesta dall'art. 221 c.p.c.
a pena di nullità della proposizione, non potendo nuovi elementi essere dedotti dalla parte successivamente alla proposizione della querela stessa (cfr. Cassazione civile,
Sez. II, sentenza n. 10874 del 07/05/2018; Cassazione civile, sez. II, 11 agosto
1990, n. 8230; Cassazione civile, sez. II, 26 novembre 1988, n. 6383). R.G. n. 2314/2018
Invero, come è noto, con la domanda di querela di falso proposta in via incidentale si introduce un autonomo sub-procedimento di accertamento della falsità di un documento prodotto in giudizio e, pertanto, a norma dell'art. 221 c.p.c. la querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità.
A questo riguardo, la giurisprudenza ha precisato che “Per valutare la rilevanza del documento prodotto per la decisione della causa, al fine di autorizzare la proposizione della querela di falso in via incidentale e, quindi, sospendere il giudizio principale, il giudice di merito deve esaminare se i mezzi di prova offerti sono idonei, astrattamente considerati ed indipendentemente dal loro esito, a privare di efficacia probatoria il documento impugnato e tale valutazione è ammissibile solo laddove la parte che intenda impugnare il documento ne indichi, con univocità e tempestività, gli elementi di irregolarità” (cfr. Cass. 28514/2008).
Inoltre, il sottoscrittore che assuma, con querela di falso, come nel caso in esame, che la sottoscrizione era stata apposta su foglio firmato in bianco ed abusivamente riempito, ha l'onere di provare sia che la firma era stata apposta su foglio non ancora riempito, sia che il riempimento era avvenuto absque pactis (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 3155 del 18/02/2004; Tribunale Arezzo, 07/02/2020, n. 147).
Nel caso di specie, a tale onere probatorio l'opponente non ha in alcun modo assolto, avendo invocato a sostegno delle proprie ragioni la circostanza che la scrittura privata di riconoscimento del debito, al punto B, prevedesse che il pagamento del compenso sarebbe avvenuto al momento dell'emissione della “sentenza di ultimo grado nel contenzioso in essere contro il e, tuttavia, alla data Controparte_6 di sottoscrizione della scrittura privata (24 febbraio 2014) era ancora pendente il giudizio di appello poi definito dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n.
619/2024 in data 07 marzo 2014, ragion per cui a quella data non era prevedibile l'esistenza di un ultimo grado di giudizio.
Tale argomento, dunque, non depone nel senso prospettato dall'opponente, tenuto conto del fatto che il riferimento all'ultimo grado di giudizio ben avrebbe potuto essere al giudizio di appello, laddove il Ministero dell'Interno non avesse proposto ricorso per Cassazione a seguito del rigetto del gravame dallo stesso proposto e deciso dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 619/2014 emessa in data 12 febbraio 2014 e depositata il 07 marzo 2014 (e, dunque, successivamente alla sottoscrizione della scrittura privata per cui è causa). R.G. n. 2314/2018
Neppure risulta dirimente a tali fini la circostanza che, in data 20 maggio 2016, il
Dott. abbia sottoscritto, peraltro nella qualità di “consulente Controparte_1
e B”, il prospetto denominato “situazione indicativa Persona_4 P_ aggiornata al 20 maggio 2016” e recante l'indicazione delle entrate e Parte_1 delle uscite, in cui non era riportato il suddetto credito, non potendosi ravvisare in tale atto una rinuncia al credito azionato in sede monitoria.
15. Ne consegue che, in assenza di elementi di segno contrario ed in ragione della piena efficacia probatoria della scrittura privata del 24.02.2014, denominato
“atto di riconoscimento di debito”, deve ritenersi sussistente l'an debeatur.
16. Passando a questo punto ad esaminare il quantum debeatur, appare opportuno precisare che, nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità costituisce la regola ed i criteri di determinazione del compenso sono dettati dall'art. 2233 c.c. secondo una scala preferenziale che indica al primo posto l'accordo delle parti, in subordine le tariffe professionali ovvero gli usi ed, infine, la decisione del giudice, previo parere obbligatorio, ma non vincolante, delle associazioni professionali.
Pertanto, il ricorso ai criteri sussidiari (tariffe professionali, usi, decisione giudiziale)
è precluso al giudice laddove esista uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione (Cass. civ. n.
30590/2011)
Nel caso di specie, ai fini della quantificazione del compenso non può non aversi riguardo alla scrittura privata denominata “atto di riconoscimento di debito (ai sensi dell'art. 1988 c.c.)” del 24.02.2014, dalla quale emerge che “la società Parte_1 ed il dottor hanno consensualmente pattuito il compenso
[...] Controparte_1 dovuto dalla società al dottor in euro 565.000.00 (euro Controparte_1 cinquecentosessantacinquemila/00) oltre IVA e rivalsa gestione separata del 4 CP_7 per cento”; importo la cui debenza ha poi costituito oggetto di riconoscimento da parte di proprio con l'atto del 24 febbraio 2014 recante la Parte_1 sottoscrizione del legale rappresentante pro tempore della società opponente,
[...]
. CP_3
Ne consegue che la contestazione articolata dall'opponente in ordine alla congruità del compenso e, quindi, sul puro quantum avrebbe dovuto essere mossa – in quanto attinente al rapporto fondamentale - sotto il profilo del vizio della volontà e, cioè, R.G. n. 2314/2018
dell'errore commesso nel riconoscere un debito esorbitante o della violenza subita che aveva condotto la promittente a riconoscersi debitrice.
Tali eccezioni non risultano mai formulate nel presente giudizio ed a tanto aggiungasi che, in data 21 maggio 2018, il legale rappresentante pro tempore della
, ha proposto denuncia-querela presso la Procura Parte_1 Controparte_3 della Repubblica di Avellino nei confronti del Dott. , per il reato di Controparte_1 cui all'art. 640 c.p. per aver il compilato l'atto di riconoscimento del debito P_ in mancanza di una espressa volontà in tal senso da parte dell'opponente e, tuttavia, in data 02 agosto 2018, il legale rappresentante pro tempore dell'opponente
, ha rimesso la querela proposta. Parte_1 Controparte_3
Ne consegue che le contestazioni mosse in merito alla sproporzione del compenso preteso dal è superata dalla presunzione di esistenza del rapporto Controparte_1 fondamentale, così come è stato oggetto della ricognizione e della promessa, perfettamente valide (art. 1988 comma 2° c.c.).
La ricognizione di debito e la promessa di pagamento esimono, dunque, il Giudice dal liquidare il compenso, essendo la liquidazione giudiziale residuale rispetto alla liquidazione pattizia.
Infine, con riguardo all'eccezione di estinzione (parziale) dell'obbligazione in ragione dell'intervenuto pagamento da parte di della somma di € Parte_1
4.000,00, a mezzo assegno bancario non trasferibile n. 0001570977 del 26 luglio
2013, alcuna prova è stata fornita dall'opponente (su cui gravava il relativo onere) circa la riferibilità del suddetto pagamento alle prestazioni per cui è causa, con la conseguenza che neppure tale eccezione si appalesa meritevole di accoglimento.
17. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'opposizione proposta da va integralmente rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto n. Parte_1
76/2018 emesso in data 12 gennaio 2018 deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
18. Va, altresì, rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., formulata dall'opponente nei confronti di , occorrendovi Parte_1 Controparte_1 all'uopo, in primo luogo, la soccombenza, nel caso di specie, non sussistente e non potendosi comunque ravvisare un comportamento abusivo dell'opposto, in assenza della prova del requisito della mala fede e/o della colpa grave.
19. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite (ivi incluse quelle relative ai sub-procedimenti ex art. 649 c.p.c. e di querela di falso dichiarata inammissibile) tra R.G. n. 2314/2018
l'opponente e l'opposto , esse seguono la Parte_1 Controparte_1 soccombenza dell'opponente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, avuto riguardo al disputatum e tenuto conto dell'attività effettivamente espletata dalle parti con riguardo alle fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) in cui si è articolato il giudizio, valori medi, ad esclusione della fase istruttoria, cui trovano applicazione i valori minimi, in ragione dell'assenza di attività di assunzione della prova.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., va disposta la distrazione delle spese di lite in favore dell'Avv. Erminio Torella, difensore dell'opposto Dott. , dichiaratosi Controparte_1 antistatario (cfr. comparsa conclusionale).
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite tra gli interventori e l'opposto
Dott. , la declaratoria di improcedibilità dell'intervento e la Controparte_1 circostanza che la carenza di interesse ad agire sia intervenuta nel corso del giudizio inducono questo Tribunale a ritenere sussistenti le altre “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'art. 92, co. 2, c.p.c., come integrato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77/2018, ai fini dell'integrale compensazione delle spese di lite tra gli interventori e l'opposto . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta integralmente l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 76/2018 emesso dal
Tribunale di Avellino in data 12 gennaio 2018 e, per l'effetto, conferma l'ingiunzione monitoria, che dichiara definitivamente esecutiva, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opponente Parte_1 nei confronti dell'opposto Dott. ; Controparte_1
- dichiara improcedibile l'intervento spiegato dai terzi , Controparte_2 [...]
e , per sopravvenuta carenza di interesse ad Parte_2 Parte_3 agire;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto Parte_1
Dott. , delle spese di lite, che liquida in € 22.426,00, per compensi Parte_5 professionali, oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Erminio Torella, dichiaratosi antistatario;
R.G. n. 2314/2018
- compensa integralmente le spese di lite tra le l'opposto Dott. e Controparte_1 gli interventori , e . Controparte_2 Parte_2 Parte_3
Così deciso in data 29 aprile 2025
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani