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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 08/07/2025, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il giorno 12.06.2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 26 dell'anno
2024
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
Massimo Labianca e Antonio Carrara, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente–
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore sig. , rappresentata e CP_1 COroparte_2 difesa dall'avv. Raimondo Sanna, giusta procura in calce alla memoria di costituzione e risposta;
- resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta disposta per l'udienza del 12.06.2025, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.01.2024, , riassumendo tempestivamente il Parte_1 giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, che si era dichiarato territorialmente incompetente, domandava che fosse accertata e dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimatogli dalla in data 27.11.2020, in quanto privo di giusta causa e/o CP_1 giustificato motivo soggettivo, nonché per insussistenza del fatto materiale.
Per l'effetto, in via principale chiedeva che la fosse condannata a reintegrarlo nel CP_1 posto di lavoro, a corrispondergli l'indennità di cui all'art. 3 co. 2 d.lgs. n. 23/2015, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data del licenziamento a quella della reintegra, e a versare in suo favore i contributi assistenziali e previdenziali.
In subordine domandava che la società fosse condannata al pagamento in proprio favore dell'indennità di cui all'art. 3 co. 1 d.lgs. 23/2015, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
1
Chiedeva infine che fosse accertato e dichiarato il proprio diritto a percepire la complessiva somma pari ad € 8.333,00, di cui € 6.044,00 per lavoro straordinario, € 230,00 per assegni familiari e €
2.059,00 per TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria delle spese di lite. CO A tal fine deduceva: di aver lavorato alle dipendenze della dal giorno 11.01.2019 al
27.11.2020, dapprima in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, poi in forza di contratto a tempo indeterminato, sottoscritto in data 01.01.2020, con la qualifica di operaio e la mansione di montatore macchine industriali di cui al livello 2 CCNL 085 – Metalmeccanica –
Piccole e Medie Aziende;
di aver svolto un'ora di lavoro straordinario al giorno dal lunedì al venerdì e quattro ore il sabato, mai retribuite;
di non aver mai percepito assegni familiari;
di aver svolto la propria prestazione con dedizione e profitto per l'intera durata del rapporto.
In ordine al licenziamento rappresentava che la lettera di licenziamento disciplinare, ricevuta a mani il giorno 27.11.2020, era riferita alla comunicazione del 17.11.2020, a lui consegnata il 23.11.2020, con la quale gli si contestava un episodio di insubordinazione verso il personale di aziende CO collaboratrici della che detto episodio – ancorché non espressamente menzionato dalla società
– risaliva al giorno 06.11.2020, durante il quale il aveva interloquito con un dipendente di Pt_1 altra azienda addetto allo scarico merci;
che egli aveva impugnato la missiva di licenziamento con raccomandata del 07.12.2020 e con nota pec del 02.01.2021; che la società riscontrava le pec ribadendo la legittimità della misura e richiamando le contestazioni al medesimo rivolte nel 2022.
Rilevava poi di aver riscontrato la missiva della società con nota pec del 16.02.2021, senza ricevere ulteriori riscontri da parte della ditta datrice di lavoro.
In diritto, il ricorrente argomentava che il licenziamento sarebbe non solo privo di giusta causa, ma nullo per insussistenza del fatto contestato. A riguardo rilevava che il 06.11.2020 alcun episodio di insubordinazione si sarebbe verificato, dal momento che egli avrebbe interloquito con il dipendente dell'azienda collaboratrice in modo pacato, in ordine all'orario di scarico della merce presso i locali CO della
Argomentava inoltre che la misura sarebbe altresì illegittima per violazione del principio di immediatezza. Ciò in quanto, con missiva ricevuta il 23.11.2020 la società gli avrebbe contestato fatti risalenti al periodo febbraio-aprile dello stesso anno, rispetto ai quali egli si sarebbe pure offerto di rendere chiarimenti.
Rilevava poi che il licenziamento sarebbe sproporzionato.
Dunque, sulla base di tali deduzioni, il ricorrente chiedeva l'applicazione della tutela reintegratoria piena ovvero, in subordine, quella indennitaria.
Con memoria depositata in data 25.02.2024, la si costituiva nel presente giudizio, CP_1 riassunto dal ricorrente dopo che il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro aveva dichiarato la propria incompetenza in favore di quella dell'odierno giudicante.
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La società resistente domandava il rigetto del ricorso in quanto infondato, sulla base delle ragioni che di seguito si espongono.
In primo luogo, argomentava la legittimità del licenziamento in quanto assistito da giusta causa.
Tanto perché il comportamento aggressivo, posto in essere dal n danno del dipendente della Pt_1 ditta collaboratrice della in data 06.11.2020, aveva leso irrimediabilmente il vincolo CP_1 fiduciario posto a fondamento del rapporto.
A quanto esposto la società aggiungeva che, tra febbraio e aprile 2020, il ricorrente aveva tenuto altre condotte aggressive in ambito aziendale, per le quali erano state emesse contestazioni disciplinari, rispetto alle quali il on aveva reso giustificazioni. Pt_1
CO In secondo luogo, la insisteva nella tempestività del licenziamento, deducendo di aver irrogato la sanzione a breve distanza dal momento in cui essa aveva appreso dell'illecito. Rilevava di aver avuto notizia dell'episodio del 06.11.2020 solo in data 16.11.2020, tramite comunicazione del Sales
Manager della società datrice di lavoro del dipendente aggredito e di aver contestato la condotta al con lettera del 17.11.2020, ricevuta il 23.11.2020. Aggiungeva che il dipendente rendeva Pt_1 giustificazioni in data 24.11.2020.
Inoltre, la società negava la sussistenza del diritto di credito in capo al argomentando di aver Pt_1 corrisposto al dipendente quanto dovuto sulla scorta del verbale di conciliazione sindacale – sottoscritto dalle odierne parti in causa in data 01.02.2020 - all'interno del quale al lavoratore era stata riconosciuta la somma di euro 1.233,37 a titolo di anticipo sul TFR, lavoro straordinario e supplementare. A suo dire, dunque, le pretese del dipendente dovevano ritenersi transatte.
In ultima battuta, la ditta datrice contestava i conteggi allegati al ricorso in quanto dai medesimi non si evincerebbe la base di calcolo applicata, né se le somme siano conteggiate al netto o al lordo, né il CCNL di riferimento.
La causa veniva istruita oralmente.
All'udienza del 23.01.2025 questo Giudice formulava proposta la seguente proposta conciliativa:
“definizione della controversia mediante corresponsione al ricorrente della somma netta di €
10.000,00, oltre contributo spese legali”.
Tale proposta veniva accettata da parte ricorrente, ma non da quella resistente.
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Il ricorso è fondato e va accolto per le motivazioni di seguito precisate.
Le odierne parti in causa controvertono in ordine alla legittimità del licenziamento, atteso che, da un lato, il ricorrente argomenta che il licenziamento sarebbe illegittimo sia per insussistenza del fatto materiale, sia per carenza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Sostiene infatti che il fatto posto dalla società a base del licenziamento non si sarebbe verificato nei termini dalla stessa prospettati e che sia inidoneo a giustificare la sanzione irrogata.
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Dall'altro, la parte datoriale rivendica la legittimità della misura applicata, sostenendo che il fatto contestato al dipendente avrebbe leso irrimediabilmente il rapporto di fiducia con lo stesso, tenuto conto anche delle precedenti infrazioni allo stesso contestate.
Le stesse parti controvertono altresì sul diritto del ricorrente a percepire la somma indicata in ricorso a titolo di lavoro straordinario, assegni familiari e TFR.
A tal riguardo, il ricorrente argomenta di averne diritto per aver lavorato oltre l'orario convenuto, senza percepire la relativa retribuzione e senza conseguire gli altri emolumenti richiesti. Per converso, la oppone la sottoscrizione da parte del i una conciliazione sindacale, CP_1 Pt_1 avente ad oggetto proprio gli emolumenti di cui sopra. Sicché il lavoratore nulla potrebbe ancora pretendere per gli stessi titoli.
Ciò posto, ai fini della decisione, attese le censure sollevate dal ricorrente, in prima battuta occorre valutare e accertare: se il licenziamento sia stato comminato nel rispetto delle regole del procedimento disciplinare di cui all'art. 7 L. 300/1970; la sussistenza dei fatti contestati;
la tutela applicabile in ragione dell'esito dell'accertamento predetto.
In seconda battuta occorre acclarare la sussistenza del diritto di credito azionato dal lavoratore.
Partendo dalle censure concernenti la regolarità formale del licenziamento, ha Parte_1 eccepito che esso sarebbe stato inflitto in violazione del principio di immediatezza. Tanto perché la società avrebbe contestato al ricorrente condotte risalenti nel tempo, sia con la missiva del
23.11.2020, sia con quella trasmessa dalla stessa, a mezzo dei propri legali, in data 01.02.2021.
In ordine al principio in questione, va rilevato che il potere del datore di lavoro di irrogare sanzioni disciplinari di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, è retto, tra gli altri, dal principio di tempestività, a mente del quale la condotta illegittima tenuta dal lavoratore dev'essere a questo contestata nel lasso di tempo più breve rispetto alla data in cui è stata realizzata. In altri termini, la violazione disciplinare commessa dal dipendente dovrebbe essere a lui resa nota nell'immediatezza del fatto stesso.
Detto principio è posto a garanzia del diritto del lavoratore ad approntare la difesa più adeguata rispetto agli addebiti contestatigli e del diritto a riporre legittimo affidamento nella circostanza che, ove sia decorso un lungo lasso di tempo tra il fatto e la contestazione, il datore abbia abbandonato il proposito di intraprendere il procedimento disciplinare.
Tuttavia, le difficoltà di accertamento della condotta da parte del datore, nonché, in taluni casi,
l'articolata organizzazione aziendale che impedisce la contestazione immeditata, hanno indotto la giurisprudenza a riconoscere che il concetto di immediatezza rivesta una connotazione relativa, dovendosi considerare quale dies a quo per il vaglio della tempestività della contestazione il momento in cui il datore di lavoro è giunto a conoscenza della violazione e non quello in cui
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potenzialmente avrebbe potuto apprenderla (cfr., in tal senso, Cass. n. 7467/2023 secondo cui “11.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, in materia di licenziamento disciplinare,
l'immediatezza della contestazione, espressione del generale precetto di correttezza e buona fede, si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro (Cass. n. 19115 del
2013; Cass. n. 15649 del 2010; Cass. n. 19424 del 2005; Cass. n. 11100 del 2006) e va inteso in senso relativo, potendo, nei casi concreti, esser compatibile con un intervallo di tempo piu' o meno lungo, in ragione della complessita' di accertamento della condotta del dipendente oppure per
l'esistenza di una articolata organizzazione aziendale (Cass. n. 15649 del 2010; Cass. n. 22066 del
2007; Cass. n. 19159 del 2006; Cass. n. 6228 del 2004; n. 1562 del 2003; Cass. n. 12141 del 2003).
12. Si e' inoltre sottolineato come il datore di lavoro abbia il potere, ma non l'obbligo, di controllare in modo continuo i propri dipendenti e di contestare loro immediatamente qualsiasi infrazione al fine di evitarne un possibile aggravamento, atteso che un simile obbligo, non previsto dalla legge ne' desumibile dai principi di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c., negherebbe in radice il carattere fiduciario del lavoro subordinato, sicche' la tempestivita' della contestazione disciplinare va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione ove avesse controllato assiduamente l'operato del dipendente, ma con riguardo all'epoca in cui ne abbia acquisito piena conoscenza (cosi' Cass. 10069 del 2016; v. anche Cass. n. 28974 del 2017;
Cass. n. 21546 del 2007). Difatti, l'affidamento riposto nella correttezza del dipendente non puo' tradursi in un danno per il datore di lavoro ne' puo' equipararsi alla conoscenza effettiva la mera possibilita' di conoscenza dell'illecito, ovvero supporsi una tolleranza dell'azienda a prescindere dalla conoscenza che essa abbia degli abusi del dipendente (in tal senso Cass. n. 5546-2010)”.
Ciò posto, tornando al caso di specie, quanto alla lettera di contestazione datata 17.11.2020 e ricevuta il 23.11.2020, la ha dedotto di aver appreso del comportamento asseritamente CP_1 tenuto dal ricorrente in data 06.11.2020 solo attraverso la missiva trasmessa dal Sales Manager dell'azienda collaboratrice ME (datrice di il 16.11.2020 e di averlo Parte_2 Parte_3 contestato al ediante lettera emessa il giorno successivo e poi consegnata a mani. Pt_1
A sostegno di tale assunto ha prodotto copia della e-mail in questione, mediante la quale il responsabile della ditta di cui sopra ha descritto all'odierna resistente l'episodio occorso al proprio CO dipendente presso i locali della senza tuttavia precisare la data di svolgimento dei fatti descritti.
Tale e-mail è stata poi confermata da entrambi i testimoni escussi per conto della resistente, Tes_1
e Ambedue hanno confermato di averne appreso il contenuto per il
[...] Testimone_2 tramite di altri soggetti.
Sulla base di tali prove, avendo la società datrice dimostrato di essere venuta a conoscenza dei fatti addebitati al in data 16.11.2020, la contestazione formulata il 17.11.2020 si ritiene Pt_1
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tempestiva, considerato il breve lasso di tempo intercorso tra il momento in cui ha avuto notizia dell'episodio e quello in cui è avvenuta la contestazione.
Rispetto agli addebiti che la società avrebbe formulato in danno del con lettera del Pt_1
01.02.2021 a firma dei propri legali, non è possibile formulare alcuna valutazione in termini di tempestività. Ciò in quanto la lettera in questione non risulta essere stata prodotta da parte ricorrente né dalla resistente.
Dunque, per tutte le ragioni esposte, l'eccezione di intempestività della contestazione risulta infondata e va rigettata.
Acclarata la regolarità formale della procedura di irrogazione della sanzione disciplinare a carico dell'odierno ricorrente, occorre adesso passare al vaglio della legittimità sostanziale del provvedimento.
Va accertato se il abbia commesso i fatti a lui addebitati negli stessi termini descritti dalla Pt_1 società datrice nella missiva di contestazione disciplinare. La prova di tale circostanza grava sulla
CP_1
A tal fine, preliminarmente è opportuno delineare i fatti contestati al ricorrente dalla ditta datrice.
Nello specifico, con lettera del 17.11.2020 – ricevuta a mani dal dipendente il 23.11.2020 – la contestava: “Con la presente sono a comunicarLe che, nonostante le precedenti COroparte_1 contestazioni scritte, consegnate mediante raccomandate a mano, nei giorni scorsi Lei si è reso inadempiente delle seguenti norme disciplinari: insubordinazione verso personale di aziende collaboratrici.
Nel contestare la predetta mancanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L. 20 maggio 1970, n.
300, La invitiamo a presentare le giustificazioni entro 5 giorni dal ricevimento della presente”.
A tale addebito è seguita la missiva di licenziamento del 27.11.2020, con cui la società, ritenendo insufficienti le giustificazioni rese dal ha risolto per giusta causa il rapporto di lavoro Pt_1 intrattenuto con il predetto.
Ebbene, va innanzitutto rilevato che la descrizione degli stessi offerta nella missiva di contestazione risulta estremamente generica.
Difatti, essa non riporta l'infrazione addebitata al dipendente neppure nei suoi elementi essenziali, non indicando neppure le circostanze di tempo e di luogo del fatto. Tali ultime si desumono solo attraverso la lettura delle giustificazioni rese dal rispetto alla contestazione, oltre che dalle Pt_1 deduzioni formulate in ricorso. Da queste si evince che il fatto da ultimo contestato al ricorrente risale al 06.11.2020, data in cui dipendente di un'azienda collaboratrice dell'odierna Parte_3 resistente, ME si è recato presso lo stabilimento della – a cui era adibito Parte_2 CP_1 il per lo scarico della merce alle ore 13:30 circa. Pt_1
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A mente della ricostruzione di parte ricorrente, egli avrebbe invitato , con garbo e Parte_3 cortesia, a recarsi in anticipo rispetto all'orario di pausa pranzo, al fine di consentire l'espletamento del tempo di riposo.
Invece, secondo la ricostruzione operata dalla resistente nell'atto difensivo, nelle stesse circostanze sopra descritte, il vrebbe tenuto un atteggiamento aggressivo. Pt_1
Inoltre, deve rilevarsi che dalla contestazione del 17.11.2020 non si evincono neppure le precedenti contestazioni ivi richiamate. Anche rispetto ad esse la società omette di indicare, pure sommariamente, le circostanze di tempo e di luogo dei comportamenti a cui esse sarebbero riferite.
Orbene, ferme le premesse di cui sopra, si ritiene che la condotta contestata dalla società datrice a risulti indimostrata per le ragioni che di seguito si espongono. Parte_1
Nello specifico, a sostegno della “insubordinazione verso personale di aziende collaboratrici” la ditta ha prodotto: lettera del 16.11.2020, trasmessa alla dal responsabile dell'azienda CP_3 collaboratrice;
plurime contestazioni disciplinari rivolte al del 19.02.2020, 02.04.2020, Pt_1
03.04.2020, oltre quella datata 17.11.2020; le testimonianze dei dipendenti e Testimone_1 [...]
. Testimone_2
In particolare, il teste , escusso in ordine ai fatti avvenuti il 06.11.2020, ha Testimone_1 affermato: “confermo le circostanze 2) e 3) della memoria difensiva. Non ricordo esattamente la data ma posso dire che il utilizzava parole aggressive nei confronti di in Pt_1 Parte_3 quanto lui arrivava a scaricare la merce per le 12/12:30 e ciò poteva influire sulla pausa pranzo. CO Sono a conoscenza dei fatti perché io sono dipendente della che con la è CP_4 collegata da una rete di imprese ed in quanto tale all'epoca dei fatti ero responsabile dello scarico merce e ricordo che rassicuravo ulla possibilità di fruire della pausa pranzo prima o dopo Pt_1 lo scarico del Preciso che la pausa pranzo poteva andare dalle 13:30 alle 14:00 o dalle Pt_3
14:00 alle 14:30. Ero sempre presente durante le operazioni di scarico e talvolta aiutavo nello scarico anch'io. Le operazioni di scarico della merce trasportata dal duravano al massimo Pt_3 un'oretta. Il contattava me durante il viaggio per dirmi a che ora sarebbe arrivato a Molfetta. Pt_3
Non ricordo se il 6/11/2020 fossi presente alle operazioni di scarico, ma posso dire che il problema si ripeteva ogni martedì e venerdì quando doveva scaricare la merce del che proveniva dalla Pt_3
Campania”.
Lo stesso testimone ha poi confermato la circostanza per cui il ricorrente sarebbe stato solito avere un atteggiamento poco rispettoso nei confronti dei colleghi, nonché le precedenti contestazioni disciplinari.
Quanto all'altro teste di parte resistente, ha dichiarato di non aver avuto una Testimone_2 conoscenza diretta dei fatti di cui al 06.11.2020, ma di averle apprese tramite terzi. Lo stesso ha
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aggiunto di non essere neppure a conoscenza delle parole aggressive e dei toni minacciosi utilizzati dal n quanto non presente. Pt_1
Inoltre, il nulla ha riferito in ordine alle precedenti contestazioni disciplinari rivolte dalla Tes_2 società al ricorrente.
Dunque, l'istruttoria svolta sul punto da parte resistente appare inidonea a dimostrare la sussistenza della condotta addebitata dalla società datrice al Pt_1
Tanto perché alcuna valenza probatoria può essere riconosciuta alla e-mail trasmessa il 16.11.2020 dal Sales Manager della in quanto essa descrive l'episodio in maniera generica, Parte_4 riportando le espressioni asseritamente pronunciate dal ricorrente (stai fermo là e non ti muovere – stai zitto – devi aspettare), senza precisare la data di svolgimento dei fatti. Vi è più che tali espressioni, di per sé sole considerate, non sono idonee a comprovare l'atteggiamento aggressivo lamentato dalla resistente.
Inoltre, prive di valenza probatoria appaiono le dichiarazioni rese dai testimoni escussi per conto della società, dal momento che entrambi hanno affermato di non aver assistito personalmente all'episodio, ma di averlo appreso per il tramite di terze persone.
Talché nessuno dei due ha avuto conoscenza diretta circa le espressioni concretamente pronunciate dal ricorrente nello scambio di battute con il dipendente della ditta collaboratrice.
Ancora, parimenti prive di rilievo probatorio risultano le contestazioni disciplinari precedentemente elevate in danno del dal momento che alle medesime non ha fatto seguito alcuna sanzione. Pt_1
Invero, il legale rappresentante della società ha confermato, in sede di interrogatorio formale, la circostanza articolata in ricorso a mente della quale lo stesso rappresentante, dopo aver ricevuto i chiarimenti resi oralmente da parte del in ordine agli episodi avvenuti tra febbraio e aprile Pt_1
2020, ha invitato il dipendente a riprendere l'attività lavorativa.
In tal modo, il dichiarante ha contraddetto l'assunto difensivo della società secondo cui il ricorrente non avrebbe mai fornito giustificazioni in merito a quegli stessi episodi.
Ne consegue che deve ritenersi dimostrata la circostanza per cui la parte datoriale, ritenendo sufficienti le giustificazioni rese in merito ai fatti posti a base delle pregresse contestazioni, ha rinunciato a punirlo.
Pertanto, alcun rilievo può essere attribuito alle medesime in punto di prova del comportamento aggressivo addebitato al lavoratore.
Invero, dall'istruttoria orale è emersa una ricostruzione dei fatti simile a quanto riportata dal ricorrente.
In particolare, dalla predetta è emerso che lo scarico della merce avveniva solitamente a ridosso dell'orario di pausa pranzo dei dipendenti della Tanto si evince dalle dichiarazioni del CP_1 teste dipendente della nella parte in cui egli ha affermato che “riguardo Pt_3 Parte_4
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CO alla circostanza A) del ricorso posso dire che prima di arrivare a Molfetta chiamavo presso la
e mi organizzavo per lo scarico della merce. Io trasportavo per conto della circa Parte_5
120/130 quintali di merce e non era sempre possibile calcolare esattamente i tempi di percorrenza.
CO Non ricordo cosa avvenne esattamente il 6/11/2020. Posso dire che arrivavo presso la circa
CO un'ora prima o mezz'ora prima della pausa pranzo;
a volte il responsabile della faceva posticipare la pausa pranzo ai dipendenti ed altre volte scaricavo dopo la pausa pranzo. Tra operazioni di scarico merce e carico di altra merce andava via circa un'ora e poi io ripartivo.
CO Durante la pausa pranzo dei dipendenti il cancello è chiuso e quindi non si può effettuare alcuna operazione di scarico merce. Ricordo che la pausa pranzo dei dipendenti durava mezz'ora, generalmente dalle 13:30 alle 14:00”.
CO Dalle dichiarazioni riportate si evince infatti che il era solito raggiungere la con un'ora o Pt_3 mezz'ora di anticipo sulla pausa pranzo e che, per questa ragione, talvolta il responsabile della società resistente faceva posticipare la pausa pranzo ai dipendenti addetti allo scarico merce.
Tale circostanza è stata confermata anche dal legale rappresentante della società in sede di interrogatorio formale. Questi ha così affermato: “riguardo alla circostanza B) del ricorso so che la merce fu scaricata ma non posso dire se vi provvide . La merce trasportata dalla Parte_1
viene da Marcianise in provincia di Caserta e di solito arriva dopo le 10; a volte Parte_5 anche più tardi ed anche prima della pausa pranzo, verso le 13-13,30”. Lo stesso ha poi aggiunto che talvolta il mezzo condotto dal dipendente della giunge in azienda anche alle Parte_4
16. Tuttavia, in tale ultima parte, le dichiarazioni del rappresentante legale risultano contraddittorie rispetto a quelle del dipendente della ME sopra riportate.
Parimenti, anche l'altro teste di parte ricorrente, , ha corroborato la circostanza di cui Testimone_3 sopra dichiarando che “riguardo la circostanza B) del ricorso posso dire che il ricorrente era una vittima perché doveva scaricare merce quasi sempre quando doveva fare la pausa pranzo. Io arrivavo generalmente alle 13:45 e posso dire che ciò avveniva quasi sempre. Non ricordo esattamente cosa avvenne il giorno 06/11/2020. Io e il ricorrente avevamo due mansioni diverse: io lavoravo all'interno essendo programmatore di macchine utensili nonché operatore, mentre il lavorava all'esterno. Posso dire che coloro che devono scaricare merce presso la nostra Pt_1 azienda devono rispettare orari precisi ma ciò non avveniva quasi mai e quindi il era Pt_1 costretto a scaricare merce durante la sua pausa pranzo. Ciò l'ho visto personalmente”.
Dalla stessa istruttoria non è emerso in modo univoco il tempo impiegato dal per lo scarico Pt_1 della merce nella giornata del 06.11.2020.
Al contrario, dalle prove orali raccolte per parte ricorrente è emersa la circostanza secondo cui il nel giorno oggetto di contestazione, avrebbe invitato il in maniera garbata a Pt_1 Pt_3
CO raggiungere la sede della prima dell'orario di pausa pranzo. Difatti, proprio il ha Pt_3
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dichiarato: “confermo la circostanza C) del ricorso e cioè che mi invitava ad Parte_1 arrivare prima per lo scarico della merce e ricordo che avevo richiesto all' di Parte_6 partire prima la mattina da Marcianise proprio per arrivare prima a Molfetta. So che la
[...]
CO contattò la ma era difficoltoso partire prima perché ciò significava far caricare Pt_5 ancor prima la merce. Aggiungo che quando mi diceva di arrivare prima perché era Pt_1 prossimo alla pausa pranzo, mi veniva l'ansia perché l'orario di arrivo non dipendeva da me;
per questo chiesi all'azienda di trovare una soluzione”.
Pertanto, alla luce di tutto quanto esposto, considerati i risultati dell'istruttoria, si ritiene che la società resistente non abbia dimostrato la commissione da parte del dei fatti a lui addebitati Pt_1 negli stessi termini dalla stessa descritti nelle missive di contestazione disciplinare e licenziamento.
Per cui, non avendo la resistente dimostrato la commissione da parte del dipendente di un Pt_5 episodio di insubordinazione, il fatto al predetto contestato non può ritenersi materialmente sussistente. Di conseguenza, il licenziamento risulta illegittimo.
In ordine alla tutela applicabile, essa va rinvenuta nell'art. 3 co. 2 d.lgs. n. 23/2015, a mente del quale “Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'articolo 2, comma 3”.
Tale norma si ritiene qui applicabile dal momento che la mancata dimostrazione del fatto addebitato al lavoratore da parte della società datrice è sussumibile entro l'insussistenza del fatto materiale.
Tanto sulla scorta del principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione e ritenuto diritto vivente, ad onta del quale “Ai fini della pronuncia di cui all'art. 3, comma 2, D.lgs. nr. 23 del 2015,
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l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilevo disciplinare” (Cass. n. 12174/2019).
La Corte è giunta ad affermare il principio esposto rilevando che “[…] pur dovendosi valutare il tenore letterale della nuova disposizione, nondimeno sia parimenti indubitabile che le espressioni utilizzate (id est: fatto materiale contestato) non possano che riferirsi alla stessa nozione di «fatto contestato» come elaborata dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al comma 4 dell'art. 18 della legge nr. 300 del 1970 e che costituisce, all'attualità, diritto vivente.
Il medesimo criterio razionale che ha già portato questa Corte a ritenere che «quanto alla tutela reintegratoria, non è plausibile che il Legislatore, parlando di “insussistenza del fatto contestato”, abbia voluto negarla nel caso di fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, ossia non suscettibile di alcuna sanzione» (in termini, ab imo, Cass. nr. 205420 del 2015), induce il convincimento, sia pure in presenza di un dato normativo, parzialmente mutato, che la irrilevanza giuridica del fatto, pur materialmente verificatosi, determina la sua insussistenza anche ai fini e per gli effetti previsti dal comma 2 dell'art. 3 D.lgs. nr. 23 del 2015.
Invero, al fatto accaduto ma disciplinarmente del tutto irrilevante non può logicamente riservarsi un trattamento sanzionatorio diverso da quello previsto per le ipotesi in cui il fatto non sia stato commesso.
Conforta tale assunto una lettura costituzionalmente orientata della norma, dovendosi, al riguardo, affermare che qualsivoglia giudizio di responsabilità, in qualunque campo del diritto punitivo venga espresso, richiede per il fatto materiale ascritto, dal punto di vista soggettivo, la riferibilità dello stesso all'agente e, da quello oggettivo, la riconducibilità del medesimo nell'ambito delle azioni giuridicamente apprezzabili come fonte di responsabilità (Cass. n. 12174/2019).
Negli stessi termini si è pronunciata da ultimo la Corte costituzionale la quale ha affermato che “In seguito, intervenendo anche su tale aspetto della disciplina dei licenziamenti, l'art. 3, comma 2, del
d.lgs. n. 23 del 2015 ha contemplato la tutela reintegratoria attenuata in un ambito più ristretto, ossia «[e]sclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento».
Il legislatore delegato, nel rispetto della legge di delega (come si è già riconosciuto sopra), ha individuato proprio nel licenziamento fondato su un “fatto materiale insussistente” le «specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato», alle quali trova tuttora applicazione la tutela reintegratoria, ancorché nella forma attenuata.
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Quindi, quanto al licenziamento disciplinare, la “specifica fattispecie” conservata nell'area della tutela reale è quella del recesso datoriale fondato, appunto, su un “fatto materiale insussistente”.
Se l'addebito contestato al lavoratore risulta insussistente all'esito del giudizio di impugnazione del licenziamento, il giudice può ordinare la reintegrazione del lavoratore, illegittimamente licenziato, nel posto di lavoro. Ma se, al contrario, l'addebito contestato risulta provato, non rileva più, a tal fine, la «valutazione circa la sproporzione del licenziamento». Il licenziamento potrà risultare
“sproporzionato” rispetto alla condotta e alla colpa del lavoratore – e quindi, sotto questo profilo, illegittimo – ma la tutela sarà quella indennitaria del comma 2 dell'art. 3 citato” (Corte cost.
129/2024).
Pertanto, ai sensi della norma sopra richiamata sussiste il diritto del d essere reintegrato nel Pt_1 posto di lavoro e ad ottenere il pagamento dell'indennità risarcitoria dalla stessa prevista.
Va detto, in ordine al requisito dimensionale della società datrice di lavoro, che è incontestato che essa abbia più di 15 dipendenti (in ogni caso vd. visura allegata dalla medesima società) e che pertanto debba trovare applicazione l'art. 3 del D.Lgs. n. 23/2015 in luogo dell'art. 9 del medesimo decreto.
Passando ad esaminare la domanda di accertamento del diritto di credito vantato dal erso la Pt_1 per il pagamento della somma indicata in epigrafe a titolo di lavoro straordinario, TFR e CP_1 assegni familiari, la domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.
In particolare, a fronte delle deduzioni di parte ricorrente, la società ha opposto che in data
01.10.2020 il dipendente ha sottoscritto un verbale di conciliazione sindacale con l'assistenza del sindacato C.S.C. U.I.L. di Bari in seno al quale al medesimo è stata riconosciuta la somma di euro €
1.233,77 a titolo di anticipo T.F.R., lavoro straordinario e supplementare richiesto, di cui la società ha prodotto copia di bonifico. Per cui, la società nega la sussistenza del diritto vantato in capo al avendo egli accettato la somma di cui sopra, rilasciandone quietanza, a tacitazione di Pt_1 qualsiasi altra pretesa relativa al rapporto di lavoro.
A fondamento del proprio assunto la società ha prodotto copia del verbale di conciliazione sottoscritto in data 01.10.2020 e la distinta di bonifico eseguito il 02.10.2020 in favore del Pt_1 avente ad oggetto la somma sopra menzionata.
Dopodiché, in sede di interrogatorio formale, il ricorrente, in ordine al verbale di cui sopra ha dichiarato: “nego la circostanza 7) della memoria difensiva in quanto non ho firmato alcunché dinanzi ad un sindacato. In relazione al verbale di conciliazione datato 1/10/2020 depositato nel fascicolo di parte resistente, posso dire che la firma è la mia ma ricordo che la società mi fece firmare una serie di fogli presso la sede aziendale e che mi dissero che queste firme servivano per
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frequentare un corso da preposto. In quella occasione non c'era un rappresentante sindacale ma solo il legale rappresentante della società”.
Ebbene, va detto che il verbale di conciliazione esibito non può essere ritenuto un verbale di conciliazione sindacale, per la semplice ragione che tale verbale è privo della sottoscrizione di qualsiasi sindacalista, contenendo solo le sottoscrizioni del del legale rappresentante della Pt_1
Pertanto, il verbale in parola deve considerarsi un verbale di conciliazione sottoscritto CP_3 dalle parti, al quale è applicabile l'art. 2113, commi 1, 2 e 3, c.c.
Come noto, la norma richiamata dispone che “le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.
L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412 ter e 412 quater del codice di procedura civile”.
Essa, dunque, sancisce che è onere del lavoratore che voglia contestare la validità del verbale di conciliazione impugnarlo nel termine di decadenza di sei mesi, decorrenti a partire dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o da quella di sottoscrizione se successiva. Con la conseguenza che, in mancanza di impugnazione, il verbale diviene inoppugnabile e definitivo.
Tornando al caso di specie, occorre rilevare che agli atti non risulta che il ricorrente abbia mai impugnato il verbale di conciliazione nei modi e nei tempi previsti dall'art. 2113 c.c. Di conseguenza, esso risulta valido ed idoneo a regolare i rapporti tra le parti limitatamente a quanto in esso previsto.
Invero, nel verbale in questione le odierne parti in causa hanno dato atto che: il mediante la Pt_1 propria sottoscrizione, ha accettato la somma offertagli dalla società (€ 1.233,77), nonché
l'imputazione della stessa (€ 1.183,77 a titolo di anticipo del T.F.R. e € 50,00 a titolo di lavoro straordinario); ha rinunciato a far valere ogni altra pretesa relativa al rapporto di lavoro, dichiarando di non avere null'altro a pretendere, non residuando altre ragioni di debito, credito, diritti o azioni, a partire dall'11.01.2019 alla data di sottoscrizione del verbale, 01.10.2020.
Ne discende quindi che: posto che il a lavorato per la ditta resistente dal giorno 11.01.2019 Pt_1 al 27.11.2020 (data di licenziamento) e che la conciliazione ha ad oggetto il periodo compreso tra l'11.01.2019 e il giorno 01.10.2020, il predetto nulla può pretendere a titolo di lavoro straordinario,
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assegni familiari e TFR in relazione al lasso di tempo oggetto di conciliazione. Ciò in quanto, accettando la somma convenuta nel verbale – che qui si intende percepita dal dipendente atteso che la prova del pagamento non è stata dallo stesso espressamente contestata – il lavoratore ha rinunciato a far valere ogni ulteriore pretesa nei confronti della società datrice.
Occorre invece accertare la sussistenza del diritto di credito del lavoratore in relazione al periodo
02.10.2020 – 27.11.2020.
Partendo dal diritto al pagamento del lavoro straordinario occorre rilevare che il on ha dato Pt_1 prova di aver svolto lavoro straordinario nella misura indicata nell'atto introduttivo.
Invero, le dichiarazioni rese sul punto dal teste (“in ordine alla circostanza H) posso Testimone_3 dire che l'orario di lavoro del ra dalle 8 alle 17:30 dal lunedì al venerdì; il sabato dalle 6 Pt_1 alle 12. Preciso comunque che io lavoravo dalle 14:00. Sapevo che quelli erano gli orari di lavoro del ricorrente. Non so se iniziasse a lavorare prima delle 8”) non si ritengono idonee a costituire prova rigorosa del lavoro straordinario prestato dal ricorrente.
Tanto perché, da un lato il teste ha dichiarato un orario superiore a quello indicato in ricorso dal dall'altro, il teste cominciava la sua giornata lavorativa alle 14, ben oltre l'avvio di quella Pt_1 del ricorrente. Quindi, come già rilevato, da tale dichiarazione non può ricavarsi prova dettagliata della circostanza per cui il vrebbe prestato lavoro straordinario giornalmente. Pt_1
Al contrario, può ritenersi dimostrata la prestazione del lavoro straordinario conteggiato nel prospetto paga di ottobre 2020 in misura pari ad € 117,75, maturati per 11 ore.
Per quanto concerne la domanda di pagamento degli assegni familiari e del TFR residuo va rilevato che dalle buste paga sopra richiamate emerge che in relazione ai mesi di ottobre e novembre, sono stati conteggiati 25,82 € e 22,77 € a titolo di assegni familiari. Allo stesso modo, dalla busta paga di chiusura del rapporto, relativa a novembre 2020, risulta un TFR complessivo di € 2.654,94, da cui va detratto l'importo di € 1.183,77 riconosciuto in sede di conciliazione, con un saldo per TFR di €
1.471,17 lordi. A fronte della contestazione di parte ricorrente sul mancato pagamento del TFR era onere del datore di lavoro provare di aver pagato il TFR in misura maggiore rispetto a quanto risultante dagli atti, ma ciò non è stato provato dalla sebbene nella busta paga conclusiva CP_3 del rapporto di lavoro siano inseriti anticipi sul TFR in misura maggiore rispetto a quanto documentato.
Ebbene, in ragione di tale prova è possibile affermare che sussiste il diritto del ricorrente a percepire le seguenti somme: € 117,75 a titolo di straordinario, € 48,59 a titolo di assegni familiari ed €
1.471,17 a titolo di TFR residuo. Tanto in considerazione della circostanza per cui le buste paga prodotte dalla parte datoriale sono prive di timbro della stessa e sottoscrizione del lavoratore. Sicché esse, sulla scorta del principio di diritto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
a fronte della richiesta di pagamento da parte del lavoratore, sono inidonee a dimostrare l'avvenuto
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pagamento delle somme in esse indicate, in quanto prive degli elementi predetti e non accompagnate da altri elementi utili a provare la corresponsione delle somme.
In definitiva, alla luce di tutto quanto esposto, rigettata ogni altra istanza, il ricorso dev'essere accolto ed il licenziamento intimato al annullato e, per l'effetto, la deve essere Pt_1 CP_1 condannata alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro, nonché al pagamento in suo favore dell'indennità risarcitoria ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015, nella misura di dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari a €
1.481,45), oltre interessi legali da calcolarsi sulla sorte capitale di anno in anno rivalutata sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, con decorrenza dalla data del licenziamento e sino al soddisfo.
Il comma 2 dell'art. 3 d.lgs. n. 23/2015 stabilisce che l'indennità risarcitoria debba tener conto dell'aliunde perceptum (cioè di quanto il dipendente abbia percepito nelle more dallo svolgimento di un'altra attività lavorativa). Detta circostanza, essendo motivo di riduzione dell'indennità risarcitoria, deve essere provata dal datore di lavoro. Nel caso di specie il datore di lavoro nulla ha dedotto sul punto.
Pertanto, non vi sono elementi per ridurre l'indennità risarcitoria.
Il datore di lavoro deve inoltre essere condannato al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento e fino all'effettiva reintegra.
Il datore di lavoro deve altresì essere condannato al pagamento delle seguenti somme: € 117,75 a titolo di lavoro straordinario, € 48,59 a titolo di assegni familiari ed € 1.471,17 a titolo di TFR residuo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono integralmente poste a carico della società resistente, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i.
PQM
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso in riassunzione depositato il 03.01.2024 da nei confronti della rigettata ogni diversa Parte_1 CP_1 istanza, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il licenziamento intimato al ricorrente, datato
27.11.2020;
2) condanna la in persona del suo legale rappresentante p.t., a reintegrare la parte CP_1 ricorrente nel suo posto di lavoro ed a pagare in suo favore l'indennità risarcitoria ex art. 3, comma
2, del D.lgs. n. 23/2015 nella misura di dodici mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a € 1.481,45, oltre interessi legali da calcolarsi sulla
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sorte capitale di anno in anno rivalutata sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, con decorrenza dalla data del licenziamento e sino al soddisfo;
3) condanna, altresì, la in persona del suo legale rappresentante p.t., al versamento dei CP_1 contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva;
4) accoglie parzialmente la domanda di pagamento delle differenze retributive per lavoro straordinario, TFR e assegni familiari e, per l'effetto, condanna la al pagamento in favore CP_1 del ricorrente delle seguenti somme: € 117,75 a titolo di lavoro straordinario, € 48,59 per assegni familiari ed € 1.471,17 a titolo di TFR residuo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
5) condanna la in persona del suo legale rappresentante p.t., a rifondere in favore della CP_1 parte ricorrente le spese processuali che liquida in complessivi € 3.300,00, oltre al rimborso forfettario per spese generali, CAP ed IVA come per legge;
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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