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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 17/07/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 40/24 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Minorenni – Famiglia
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente Dott.ssa Roberta COLLIDA' Consigliere rel. Dott.ssa Anna Giulia MELILLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 40/2024 r.g.c. promossa in sede d'appello da elettivamente domiciliata in Torino, via Aurelio Saffi n. Parte_1
2, presso lo studio dell'Avv. Fabio Fracon in forza di procura in atti;
appellante
nei confronti di
, elettivamente domiciliato in Torino, Via G. Casalis n. 52 Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Claudia Gardi in forza di procura in atti;
appellata
avverso la sentenza emessa in data 15.12.2023 n. 38/2024 dal Tribunale di Torino in ordine allo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti;
dato atto della dichiarazione di non intervento del Procuratore Generale;
Conclusioni delle parti come da verbale di udienza in data 10.01.2025, in particolare,
Parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, dichiarare la nullità ex artt. 112 e 161 c.p.c. della sentenza impugnata e per l'effetto disporre la rinnovazione degli atti con ogni consequenziale pronuncia, principalmente in ordine al ripristino del contributo alimentare per la moglie”.
Parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, Sezione per la Famiglia e i Minori,
- Respingere il ricorso in appello depositato dalla Sig.ra e, Parte_1 per l'effetto, confermare la sentenza n. 38/2024 emessa dal Tribunale di Torino, Sezione VII civile in data 15/12/2023.
- Con vittoria delle spese ed onorari di lite”.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso:
CHE le parti in causa contraevano matrimonio civile il 22.05.2004; CHE dal matrimonio non sono nati figli;
CHE i coniugi si separavano in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 5.11.2019;
CHE con ricorso depositato il 3.11.2022, il sig. chiedeva di pronunciare CP_1 lo scioglimento del matrimonio civile;
la parte convenuta compariva avanti al Presidente del Tribunale e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo. Il Presidente, con ordinanza in data 26.4.2023 provvedeva in tal senso:
“CONFERMA il contributo al mantenimento della sig.ra a carico del sig. Parte_1
per la somma di € 800, da versare alla medesima, entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT”; disponeva, altresì, il passaggio alla fase istruttoria. All'udienza del 19.9.2023, le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione conclusioni in punto status. Depositate le note scritte nei termini assegnati, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione in solo punto status;
CHE con sentenza del15.12.2023 in questa sede impugnata, il Tribunale di Torino pronunciava lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in causa e revocava il contributo al mantenimento per la sig.ra a carico Parte_1 del signor posto che, in corso di causa, la domanda di mantenimento di CP_1 per sé non era stata coltivata dalla parte convenuta, né formulata in sede di precisazione delle conclusioni, cosicché essa stessa doveva intendersi abbandonata;
dichiarava inoltre integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
Pt_2
Avverso la citata pronuncia interponeva tempestivo gravame la sig.ra Parte_1 chiedendo dichiararsi, ex artt. 112 e 161 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata e, per l'effetto, disporsi la rinnovazione degli atti con ogni consequenziale pronuncia, principalmente in ordine al ripristino del contributo a proprio favore a carico dell'ex coniuge. Precisava, in particolare, l'appellante che il sig. nel ricorso introduttivo al CP_1 giudizio di primo grado – e poi con la conseguente memoria integrativa – oltre alla pronuncia in punto status, aveva altresì richiesto di essere esonerato dal pagamento in favore della sig.ra dell'assegno divorzile stabilito in sede Parte_1 separativa in € 800,00 mensili (poi confermato con l'Ordinanza Presidenziale del 26.04.2023). Parimenti, la sig.ra costituendosi in giudizio – non opponendosi sulla Parte_1 pronuncia in punto di status – si era invece opposta, per difetto dei presupposti, all'esonero richiesto dal marito dal versamento di un assegno divorzile. Rinnovate poi le difese con le rispettive memorie integrative, all'udienza innanzi al Giudice Istruttore, il sig. chiedeva rinviarsi la causa per la precisazione delle CP_1 conclusioni in punto status; il Giudice fissava quindi i termini per la precisazione delle conclusioni in punto status e, con il verbale dell'8 novembre 2023, rimetteva la causa al Collegio espressamente "per la decisione in solo punto status". Alla luce di quanto sopra esposto, l'appellante assumeva quindi che la sentenza impugnata era palesemente nulla per vizio di extra petizione, essendo evidente la volontà delle parti – e del Giudice istruttore – di pervenire esclusivamente alla pronuncia in punto status, con necessaria prosecuzione della causa sulle contrapposte domande di natura economica. Secondo l'appellante, pertanto, non vi poteva essere spazio per una diversa lettura della questione, attese le reiterate espresse limitazioni contenute nei verbali d'udienza e nelle relative conclusioni delle parti. Parte appellante segnalava in ogni caso che, in seguito all'intervenuto recesso del conduttore dal contratto di locazione dell'unico immobile di proprietà della sig.ra – e, Parte_1 quindi, con il conseguente venir meno di ogni fonte di possibile reddito per l'appellante diversa dal contributo alimentare versatole dal Sig. , ella si CP_1 trovava in una situazione di irreversibile indigenza, non disponendo di alcuna altra fonte di sostentamento.
Si costituiva l'appellato, sig. chiedendo la conferma della sentenza CP_1 impugnata ed osservando che, dall'esame degli atti di causa, e, in particolare, dalla motivazione della sentenza impugnata, emergeva che il Tribunale avesse correttamente richiamato le difese svolte dalle parti, e, sulla base di esse, avesse correttamente ritenuto “non coltivata la domanda di mantenimento per sé dalla parte convenuta, né formulata in sede di precisazione delle conclusioni”. Precisava, invero, l'appellato che il Tribunale, facendo riferimento alle note scritte di udienza depositate dalla sig.ra in data 6.11.2023, aveva ritenuto che non fosse Parte_1 più interesse della stessa coltivare ulteriori domande rispetto alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, non avendo la stessa ribadito le conclusioni formulate nei precedenti atti. Il sig. d'altro canto, aveva concluso in punto CP_1 status (domanda coltivata in via principale nei propri atti difensivi), con richiesta di esonero da qualsivoglia contribuzione economica in favore dell'ex coniuge. Parte appellata non riteneva, pertanto, la sentenza impugnata viziata da ultra petizione, atteso che la stessa aveva avuto ad oggetto le domande formulate dalle parti, coerentemente con quanto disposto nell'art. 112 c.p.c., senza provvedere oltre i limiti di esse.
La Corte ha quindi rimesso la causa a decisione all'udienza del 10.01.2025, assegnando i termini di 60+20 per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. Con ordinanza in data 4.4.25 il Collegio, rilevato che uno dei consiglieri avanti ai quali erano state precisate le conclusioni si era trasferito, rimetteva la causa sul ruolo fissando udienza per gli stessi incombenti al 4.7.25. La causa veniva, dunque, assunta in decisione, con rinuncia al deposito di scritti difensivi finali.
* * *
L'unica questione devoluta riguarda l'assegno divorzile, attesa la revoca del contributo al mantenimento della sigra da parte del sig. Parte_1 CP_1 disposta dal primo giudice. Quest'ultimo afferma: “ la domanda di mantenimento non è stata coltivata dalla parte convenuta, né formulata in sede di precisazione delle conclusioni, cosicché essa deve intendersi abbandonata.”
L'appello è fondato e merita accoglimento. Per mera completezza si riportano di seguito le conclusioni assunte dalle parti nel giudizio dinanzi al Tribunale: Decreto di omologa di separazione del 5.11.2019:
“il Sig. verserà alla Sig.ra assegno dell'importo di euro 800,00 a CP_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento della stessa, somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi secondo gli indici Istat”. Conclusioni ricorso introduttivo per lo scioglimento del matrimonio (ricorrente sig. : CP_1
“- pronunciare lo scioglimento del matrimonio…(omissis). Esonerare il sig. CP_1 da qualsivoglia contributo al mantenimento e/o alimentare in favore della sig.ra essendo la stessa economicamente autosufficiente…”. Parte_1
Conclusioni comparsa di risposta resistente (sig.ra ): Parte_1 “…Respingere ogni altra domanda del ricorrente, disponendo la conferma delle condizioni di separazione, e quindi porre a carico del ricorrente stesso un assegno divorzile in favore della Sig.ra dell'importo di €800,00 mensili, Parte_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT”. Ordinanza presidenziale del 24.04.23:
“CONFERMA il contributo al mantenimento della sig.ra a carico del Parte_1 sig. per la somma di € 800, da versare alla medesima, entro il giorno 5 di CP_1 ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT…”. Memoria integrativa sig. del 3.07.23: CP_1
“…Esonerare il sig. da qualsivoglia contributo a titolo di assegno divorzile CP_1 in favore della sig.ra non essendo la stessa nelle condizioni per Parte_1 poterne beneficiare”. Memoria integrativa sig. del 29.08.23: Parte_1
“…CONFERMA il contributo al mantenimento della sig.ra a carico del Parte_1 sig. per la somma di € 800, da versare alla medesima, entro il giorno 5 di CP_1 ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT…”. Precisazioni conclusioni sig. (Come da note scritte del 3.10.2023): CP_1
“chiedere la pronuncia di sentenza in punto status, come da ricorso introduttivo”. Precisazioni conclusioni sig.ra (Come da note scritte del 6.11.2023): Parte_1
“Contrariis rejectis, previ gli incombenti di rito e premesse le più opportune declaratorie, previa opportuna istruttoria, piaccia al Tribunale, Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra Parte_1 ed il Sig. in Givoletto il 22 maggio 2004,
[...] Controparte_1 mandando al competente Ufficiale di stato civile di trascrivere la sentenza”.
Benché non si tratti di un caso di ultra petita in senso tecnico , tuttavia con l'ordinanza che ha invitato le parti a precisare le conclusioni sullo status, il giudice di prime cure ha delimitato i confini del contraddittorio delle parti a quell'oggetto. Conseguentemente ogni statuizione che travalica tale cornice è inesistente e la sentenza risulta, in tal parte, affetta da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 112 e 161 c.p.c. Si dispone, dunque, la rinnovazione con rimessione degli al primo giudice con ogni consequenziale pronuncia in punto istruttoria e decisione sul contributo disposto a favore della sig.ra Parte_1
Per quanto concerne l' interpretazione ( seguita dal primo giudice) della mancata coltivazione della domanda (di mantenimento) e la mancata indicazione in sede di precisazione delle conclusioni come sintomatiche di una rinuncia, pare il caso di rammentare numerosi precedenti contrari della Suprema Corte. Tra questi: Cassazione 19.12.2019 n. 33767 “Secondo il consolidato insegnamento affinché una domanda possa ritenersi abbandonata, non è sufficiente che essa non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni ex art. 189 cpc dovendosi avere riguardo alla condotta processuale complessiva della parte antecedente a tale momento, senza che assuma invece rilevanza il contenuto delle comparse conclusionali” e ancora Sez.
3-Cass. ordinanza n. 12756 del 09/05/2024 “La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda”.
In punto spese la parte appellata, sig. , soccombente, deve Controparte_1 essere condannata al pagamento delle spese del presente grado sostenute per la lite dall'appellato sig.ra spese che vengono liquidate Parte_1 secondo i parametri del DM 55/14 come novellato dal d.m. 147/22 per i procedimenti contenziosi nella fascia indeterminata da € 26.000,01 a € 52.000,00, in importo pari ad € 4010,00 (€ 1500,00 per fase studio, € 1220,00 per fase introduttiva ed € 1300,00 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Famiglia e Minorenni,
Visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., definitivamente decidendo nel contraddittorio delle parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'appello presentato dalla sigra : Parte_1
- dichiara la nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 112 e 161 c.p.c. della sentenza Tribunale di Torino n. 38/2024;
- dispone, dunque, rimessione degli atti al Tribunale di Torino- sez.famiglia con ogni consequenziale pronuncia in punto istruttoria e decisione sulla domanda di contributo a favore della sig.ra Parte_1
- conferma nel resto;
- dichiara tenuto e condanna il sig. al pagamento delle Controparte_1 spese del presente grado sostenute per la lite dall'appellante sigra spese che vengono liquidate secondo i parametri del DM 55/14 Parte_1 come novellato dal d.m. 147/22 per i procedimenti contenziosi nella fascia indeterminata da € 26.000,01 a € 52.000,00, in importo pari ad € 4010, (€ 1500,00 per fase studio, € 1220,00 per fase introduttiva ed € 1300,00 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa. Così deciso in Torino all'esito della camera di consiglio della Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello, in data 4 luglio 2025
Il Consigliere estensore Dott.ssa Roberta COLLIDA'
IL PRESIDENTE Dott.ssa Carmela MASCARELLO