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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 3638/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3638 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e (c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Marilena D'Alterio (c.f. ), presso il C.F._3 cui studio in Giugliano in Campania (NA), via Arco Sant'Antonio n. 99/4, elettivamente domiciliano, in virtù di mandato in calce al ricorso congiunto
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 16.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte nel termine perentorio del 16.01.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate.
Il PM apponeva il visto in data 05.12.2024
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 30.09.2024, i ricorrenti e Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio in Arzano (NA) il 10.02.2016, dalla cui Parte_2
unione nasceva una figlia: (a Napoli il 25.01.2010), e dedotta una crisi coniugale tale da rendere Per_1 impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 16.01.2025, sostituita con note scritte, depositate il 10.01.2025, i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al
Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
“1) - i coniugi vivranno rispettivamente nel domicilio che riterranno più opportuno con l'obbligo di darsene reciproca comunicazione;
2) - i coniugi danno atto di essere patrimonialmente autonomi e di rinunciare, reciprocamente, ad ogni contributo al proprio mantenimento, nonché di aver risolto direttamente e con reciproca soddisfazione ogni altra questione di carattere patrimoniale e di non avere altro da chiedersi;
3) - la casa coniugale, condotta in locazione, sita in Arzano (NA) alla Via Napoli, n. 159, viene assegnata alla moglie che vi abiterà con i figli minori di cui la figlia della coppia;
Per_1
4) – i mobili e gli arredi seguiranno la destinazione della casa coniugale pertanto vengono assegnati alla moglie;
5) – il sig. verserà alla moglie la somma di € 150,00 a titolo di contributo al Parte_2
mantenimento per la figlia minore, la predetta somma sarà versata il 5 di ogni mese a mezzo di
pagina 2 di 4 pagamento in contanti nelle mani della sig.ra che ne rilascerà relativa quietanza, verrà Parte_1 inoltre interamente devoluto alla sig.ra l'assegno unico erogato per la minore Parte_1 Per_1
nella misura del 100%;
6) – la predetta somma sarà rivalutata secondo gli indici ISTAT;
7) - Inoltre il Sig. si impegna ed obbliga a corrispondere alla moglie, di volta in Parte_2
volta il 50% delle spese necessarie per la figlia minore per eventuali visite mediche, specialistiche, medicinali, nonché spese scolastiche corredate da relativa documentazione dichiarando sin d'ora di attenersi per le stesse al protocollo d'intesa sulle spese straordinarie deliberate dal COA di Napoli
Nord. Si precisa che attualmente la figlia minore non frequenta doposcuola né svolge attività ludico- sportive;
8) – la figlia resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, ma con residenza Per_1 privilegiata presso la madre, che ne curerà l'allevamento e l'educazione di concerto con il padre;
9) – il padre potrà vedere la figlia con visite infrasettimanali che verranno concordate di volta in volata tra le parti sia per i giorni che per gli orari, inoltre il padre terrà con sé la figlia nei weekend a settimane alterne, in tali weekend la minore resterà con il padre dalle ore 15,00 del sabato alle ore
21.30 della domenica con pernottamento;
10) – la minore trascorrerà il periodo di ferie estive per un totale di 07 gg., presso le dimore che i coniugi temporaneamente avranno, nei mesi di luglio o di agosto ed in ogni caso compatibilmente con le eventuali e future esigenze lavorative del padre e della madre, con l'obbligo delle parti di comunicarsi la scelta del periodo entro il 15 giugno di ogni anno;
11) - per le festività natalizie, la minore trascorrerà il giorno 24 Dicembre, il 26 dicembre e il 1°
Gennaio con il padre, e il 25 e 31 Dicembre e il 6 Gennaio con la madre, con l'impegno di alternarsi di anno in anno, nella scelta del periodo;
12) - parimenti, in occasione delle festività pasquali, la minore resterà alternativamente di anno in anno, con uno dei genitori il giorno di Pasqua e con l'altro il lunedì in Albis;
13) - le decisioni più importanti e di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute della minore, dovranno essere prese in modo congiunto dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle aspirazioni e delle inclinazioni naturali di .” Per_1
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, ordine pubblico e conformi all'interesse della prole il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni pagina 3 di 4 contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
il 30.03.1991, e nato a [...] il [...], ai sensi dell'art. 151 Parte_2
co. 1 c.c. ed omologa le condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Arzano (NA) (Atto n. 3, Parte I, Uff. 1, Anno 2016);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 20.01.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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