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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 3240/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 07/01/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3240/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. ad AFRAGOLA (NA) il 22/08/1960 rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
SPINA ANDREA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA CP_1
EMANUELA come da procura in atti
NONCHE'
in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. AZZONE ANDREA come da procura in atti
RESISTENTI
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 14/03/2023, parte ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver regolarmente percepito il reddito di cittadinanza a decorrere dal maggio 2019; di aver comunicato, in sede di rinnovo della domanda nel 2020, che suo figlio, fino a quel momento appartenente al proprio nucleo
1 familiare, aveva iniziato a lavorare e, contestualmente, si era trasferito presso altra residenza;
che, tuttavia, il CAF convenuto in giudizio aveva erroneamente inserito i redditi percepiti dal figlio nella propria domanda inoltrata con conseguente sospensione da parte dell' dell'erogazione della CP_1 prestazione in oggetto per i mesi di ottobre e novembre 2020 e di febbraio, marzo ed aprile 2021, causando disagi economici tra cui l'impossibilità di pagare il canone di locazione.
Tanto premesso, la parte ha agito in giudizio chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire il reddito di cittadinanza per le suddette mensilità e, per l'effetto, di condannare le parti convenute al pagamento in solido di detto beneficio nonché di quantificare i danni subiti a causa della mancata erogazione. Il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
I resistenti si sono costituiti in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
E' possibile definire la presente controversia utilizzando il criterio della c.d. ragione più liquida nonostante le parti resistenti abbiano formulato ulteriori eccezioni preliminari.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n.
23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La Suprema Corte (Cass. Sez. un.
9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
L'art. 4, co. 2, D. L. n. 4/2019 riconosce il reddito di cittadinanza ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, della cittadinanza, residenza e soggiorno, nonché del requisito reddituale come stabilito dalla legge stessa.
Nello specifico, il reddito di cittadinanza è stato sospeso dall' per insussistenza del requisito CP_1 reddituale.
Parte ricorrente ha dedotto di non aver mai superato il limite reddituale previsto dalla normativa di riferimento per beneficiare della prestazione in esame considerato che i redditi percepiti dal figlio nel
2 2020 erano stati erroneamente inseriti dal CAF convenuto in giudizio nella propria domanda dato che questi nel 2020 si era trasferito presso alta residenza.
Tuttavia, l'istante non ha fornito idonea documentazione a riprova delle proprie deduzioni.
Ed infatti, non ha provato la data a decorrere dalla quale vi è stato il cambio di residenza di suo figlio,
, né il reddito familiare per il periodo per cui è causa dato che il certificato dello stato Persona_1 di famiglia e l'attestazione ISEE in atti non sono relativi alle mensilità in esame.
Sul punto, invece, l' ha eccepito quanto segue. CP_1
Ed in particolare, ha dedotto che la normativa di riferimento prevede che il reddito di cittadinanza possa essere concesso sino ad un massimo di 18 mesi, limite raggiunto dalla ricorrente che ne ha beneficiato dal maggio 2019 ad ottobre 2020, e che possa, poi, essere rinnovato previa sospensione della durata di un mese.
Ciò posto, considerato che il beneficio in questione è stato erogato sino ad ottobre 2020, la mensilità di novembre 2020 non poteva essere coperta dalla nuova domanda, presentata il 30.10.2020, recante n. prot. ed avente decorrenza da dicembre 2020. Parte_2
Ed ancora, le altre mensilità pretese (ottobre 2020, febbraio, marzo ed aprile 2021) non state liquidate in quanto oggetto di un recupero da parte dell' degli importi erogati in eccedenza sulla base CP_1 della precedente domanda (numero di protocollo per superamento del Controparte_3 limite reddituale.
Sul punto, l'ente convenuto ha specificato che in data 03.03.2020 era stato presentato il c.d. modello
RdC-Com esteso in atti, per la denuncia di variazioni reddituali, al fine di dichiarare un reddito pari a € 14.664,00, per l'anno 2020, percepito dal figlio dell'istante, il sig. . Persona_1
Nonostante ciò, la ricorrente ha continuato a percepire la prestazione in oggetto sulla base dei soli redditi della DSU – dichiarazione sostitutiva unica.
Per tali ragioni, l' ha operato “conguaglio di importi per processi di Recupero” dato che in quel CP_1 periodo il maggiorenne, conviveva ancora con la ricorrente. Ed infatti, questi si è trasferito Per_1 presso altra residenza in data 07.10.2020, come risulta dalla documentazione allegata in atti dall'ente previdenziale (doc. n. 7 memoria di costituzione . CP_1
Sul punto, parte ricorrente nulla ha dedotto né provato a sostegno della propria posizione.
Il ricorso va, pertanto, rigettato risultando assorbita ogni altra deduzione attorea.
La parte ricorrente va tenuta indenne dalla refusione delle spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Si comunichi.
Aversa, 08/01/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 07/01/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3240/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. ad AFRAGOLA (NA) il 22/08/1960 rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
SPINA ANDREA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA CP_1
EMANUELA come da procura in atti
NONCHE'
in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. AZZONE ANDREA come da procura in atti
RESISTENTI
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 14/03/2023, parte ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver regolarmente percepito il reddito di cittadinanza a decorrere dal maggio 2019; di aver comunicato, in sede di rinnovo della domanda nel 2020, che suo figlio, fino a quel momento appartenente al proprio nucleo
1 familiare, aveva iniziato a lavorare e, contestualmente, si era trasferito presso altra residenza;
che, tuttavia, il CAF convenuto in giudizio aveva erroneamente inserito i redditi percepiti dal figlio nella propria domanda inoltrata con conseguente sospensione da parte dell' dell'erogazione della CP_1 prestazione in oggetto per i mesi di ottobre e novembre 2020 e di febbraio, marzo ed aprile 2021, causando disagi economici tra cui l'impossibilità di pagare il canone di locazione.
Tanto premesso, la parte ha agito in giudizio chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire il reddito di cittadinanza per le suddette mensilità e, per l'effetto, di condannare le parti convenute al pagamento in solido di detto beneficio nonché di quantificare i danni subiti a causa della mancata erogazione. Il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
I resistenti si sono costituiti in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
E' possibile definire la presente controversia utilizzando il criterio della c.d. ragione più liquida nonostante le parti resistenti abbiano formulato ulteriori eccezioni preliminari.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n.
23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La Suprema Corte (Cass. Sez. un.
9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
L'art. 4, co. 2, D. L. n. 4/2019 riconosce il reddito di cittadinanza ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, della cittadinanza, residenza e soggiorno, nonché del requisito reddituale come stabilito dalla legge stessa.
Nello specifico, il reddito di cittadinanza è stato sospeso dall' per insussistenza del requisito CP_1 reddituale.
Parte ricorrente ha dedotto di non aver mai superato il limite reddituale previsto dalla normativa di riferimento per beneficiare della prestazione in esame considerato che i redditi percepiti dal figlio nel
2 2020 erano stati erroneamente inseriti dal CAF convenuto in giudizio nella propria domanda dato che questi nel 2020 si era trasferito presso alta residenza.
Tuttavia, l'istante non ha fornito idonea documentazione a riprova delle proprie deduzioni.
Ed infatti, non ha provato la data a decorrere dalla quale vi è stato il cambio di residenza di suo figlio,
, né il reddito familiare per il periodo per cui è causa dato che il certificato dello stato Persona_1 di famiglia e l'attestazione ISEE in atti non sono relativi alle mensilità in esame.
Sul punto, invece, l' ha eccepito quanto segue. CP_1
Ed in particolare, ha dedotto che la normativa di riferimento prevede che il reddito di cittadinanza possa essere concesso sino ad un massimo di 18 mesi, limite raggiunto dalla ricorrente che ne ha beneficiato dal maggio 2019 ad ottobre 2020, e che possa, poi, essere rinnovato previa sospensione della durata di un mese.
Ciò posto, considerato che il beneficio in questione è stato erogato sino ad ottobre 2020, la mensilità di novembre 2020 non poteva essere coperta dalla nuova domanda, presentata il 30.10.2020, recante n. prot. ed avente decorrenza da dicembre 2020. Parte_2
Ed ancora, le altre mensilità pretese (ottobre 2020, febbraio, marzo ed aprile 2021) non state liquidate in quanto oggetto di un recupero da parte dell' degli importi erogati in eccedenza sulla base CP_1 della precedente domanda (numero di protocollo per superamento del Controparte_3 limite reddituale.
Sul punto, l'ente convenuto ha specificato che in data 03.03.2020 era stato presentato il c.d. modello
RdC-Com esteso in atti, per la denuncia di variazioni reddituali, al fine di dichiarare un reddito pari a € 14.664,00, per l'anno 2020, percepito dal figlio dell'istante, il sig. . Persona_1
Nonostante ciò, la ricorrente ha continuato a percepire la prestazione in oggetto sulla base dei soli redditi della DSU – dichiarazione sostitutiva unica.
Per tali ragioni, l' ha operato “conguaglio di importi per processi di Recupero” dato che in quel CP_1 periodo il maggiorenne, conviveva ancora con la ricorrente. Ed infatti, questi si è trasferito Per_1 presso altra residenza in data 07.10.2020, come risulta dalla documentazione allegata in atti dall'ente previdenziale (doc. n. 7 memoria di costituzione . CP_1
Sul punto, parte ricorrente nulla ha dedotto né provato a sostegno della propria posizione.
Il ricorso va, pertanto, rigettato risultando assorbita ogni altra deduzione attorea.
La parte ricorrente va tenuta indenne dalla refusione delle spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Si comunichi.
Aversa, 08/01/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
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