Articolo 42 del Codice delle comunicazioni elettroniche
Articolo 57Articolo 59
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24 dicembre 2021
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28 aprile 2024
Art. 42.
(Contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio e di diritti di installare strutture)
(art. 42 eecc; art. 35 Codice 2003)

1. I contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio nelle bande armonizzate, che garantiscono l'uso ottimale di tali risorse, salvo quanto previsto dal comma 6, sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorita' ((fatto salvo quanto previsto dall'allegato n. 12)) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2024, N. 48)) .
3. Per i contributi relativi alla concessione dei diritti per l'installazione di strutture su proprieta' pubbliche o private, al di sopra o al di sotto di esse, usate per fornire reti o servizi di comunicazione elettronica e strutture collegate, che garantiscano l'impiego ottimale di tali risorse, si applicano le disposizioni di cui ((all'articolo 54, comma 2)) .
4. I contributi di cui al presente articolo sono trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo, non discriminatori e tengono conto degli obiettivi generali di cui al presente decreto.
5. Per quanto concerne i diritti d'uso dello spettro radio, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, mirano a garantire che i contributi applicabili siano fissati a un livello che assicuri un'assegnazione e un uso dello spettro radio efficienti, anche:
a) definendo prezzi di riserva quali contributi minimi per i diritti d'uso dello spettro radio, tenendo conto del valore di tali diritti nei loro possibili usi alternativi;
b) tenendo conto dei costi derivanti da condizioni associate a tali diritti;
c) applicando, al meglio possibile, modalita' di pagamento legate all'effettiva disponibilita' per l'uso dello spettro radio.
6. I contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio per le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attivita' di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall' articolo 1, commi da 172 a 176, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 .
Entrata in vigore il 28 aprile 2024
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