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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 10/02/2026, n. 2249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2249 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2249/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUGLIESE FELICITA, Presidente
DE STEFANO ARTURO, Relatore
CIARDIELLO STEFANO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18457/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Direzione Centrale Sistemi Informativi E Innovazione - 80415740580
elettivamente domiciliato presso Piazza Dalmazia 00100 Roma RM Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 0718420250002320201001 INVIM
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1975/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso atto di pignoramento di crediti presso terzi n. 07184202500023201/001 notificato da Agenzia delle Entrate-Riscossione il 12.09.2025, fondato su cartella di pagamento n. 07120240096397638000; e convenuto, quindi, gli enti resistenti al fine di sentir accertarne e dichiararne la nullità, l'infondatezza e l'illegittimità.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha addotto: 1) omessa notifica della cartella presupposta notificata ex art. 140 cpc (ipotesi di irreperibilità relativa) presso la sua residenza ove il notificatore attestava
“sconosciuto al civico 21 di Indirizzo_1; nominativo non presente sul citofono né sulla cassetta postale;
nessuna ulteriore informazione disponibile”, attestazione, ad avviso del ricorrente, manifestamente infondata, come provato dal certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di Sant'Anastasia e dalla domiciliazione delle utenze a lui intestate;
lamentava dunque l'illegittima omessa notifica della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la sede comunale richiesta dalla procedura ex art. 140 cpc.
Eccepiva altresì prescrizione dei crediti e mancata indicazione analitica delle somme dovute.
Si è costituita Agenzia Società_1 eccependo l'infondatezza di quanto dedotto in ragione, in particolare, della regolare notifica della cartella presupposta di cui venivano depositate le relate e della piena regolarità formale dell' atto impugnato;
rilevava in particolare come la notifica fosse stata operata in base alla disciplina della cd irreperibilità assoluta che non richiedeva la ricezione della raccomandata informativa.
Si costitutiva anche Agenzia Entrate DP II contestando quanto dedotto da parte ricorrente e rilevando in ogni caso la carenza di legittimazione passiva con riferimento alla fase esecutiva del rapporto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Quanto al primo e principale motivo di ricorso – omessa notifica cartella presupposta – vanno premessi brevi cenni in merito distinzione tra irreperibilità relativa e assoluta.
Nel solco della più recente giurisprudenza della S.C. (cfr pronuncia n. 27729/2024), l'irreperibilità relativa implica che il destinatario non sia trovato temporaneamente presso la residenza nota;
in tal caso trova applicazione la procedura di cui all'articolo 140 cpc.
L'irreperibilità assoluta concerne invece la situazione in cui è ignoto il luogo stesso in cui notificare, ovvero il destinatario si è trasferito senza lasciare traccia, o non esiste più alcun legame con il luogo di notifica, ove opera l'articolo 60, lettera e), Dpr n. 600/1973. Nel caso che ci occupa correttamente, sulla base delle attestazioni contenute nella relata di notifica, la stessa
è avvenuta secondo la disciplina della irreperibilità assoluta ex art. 60, lettera e), Dpr n. 600/1973; al riguardo deve evidenziarsi come la documentazione anagrafica “non ha efficacia fidefaciente tale da contrastare gli accertamenti compiuti dall'ufficiale giudiziario” sul luogo effettivo della residenza, essa al più può integrare la valutazione probatoria, ma cede rispetto all'atto pubblico dell'ufficiale notificatore, salvo querela di falso.
In caso di notifica di atti impositivi, pertanto, la fede privilegiata dell'attestazione dell'ufficiale notificatore (sia esso giudiziario o postale) è prevalente rispetto al certificato di residenza, se l'ufficiale ha constatato l'assenza di elementi esterni che colleghino il destinatario al luogo (in tal senso da ultimo Cass. 24781/2025).
Conseguentemente, il termine di prescrizione e decadenza previsto per i tributi in argomento non appare decorso né sono ammesse doglianze in questa sede relative a vizi contestuali o precedenti agli atti prodromici anzidetti regolarmente notificati;
va infatti rilevato come ad avviso della consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte (ex multis ordinanza n. 3743 del 14.02.2020), l'intimazione di pagamento riferita ad una cartella di pagamento notificata e non impugnata può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nullo od annullabile la cartella di pagamento presupposta (cfr. anche Cass. n. 8704 del 2013; Cass. n. 9219 del 2018).
In relazione alla lamentata carenza di motivazione dell'atto impugnato si rileva come in materia tributaria,
l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa in modo da poter valutare sia l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l' "an" ed il "quantum debeatur", sicché tali elementi conoscitivi devono essere forniti all'interessato, non solo tempestivamente, tramite l'inserimento "ab origine" nel provvedimento, ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità idonei a consentire un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7056 del 26/03/2014) , sicchè, in relazione all'obbligo motivazione, l'atto impugnato rispetta pienamente i parametri sintetizzati nell'anzidetto indirizzo della S.C.
L' atto impugnato appare completo in ogni sua parte, correttamente notificato e legittimamente sottoscritto, comunque in maniera tale da rendere possibile individuare con certezza l'autorità di provenienza (cfr. Cass. sent. n. 4757 del 2009; Cass. n. 4283 del 2010 e Cass. nn. 1644 e 13747 del 2013).
Spese compensate attesa l'esclusiva attinenza del ricorso a motivi estranei al merito
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione VIII, in composizione collegiale, rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUGLIESE FELICITA, Presidente
DE STEFANO ARTURO, Relatore
CIARDIELLO STEFANO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18457/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Direzione Centrale Sistemi Informativi E Innovazione - 80415740580
elettivamente domiciliato presso Piazza Dalmazia 00100 Roma RM Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 0718420250002320201001 INVIM
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1975/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso atto di pignoramento di crediti presso terzi n. 07184202500023201/001 notificato da Agenzia delle Entrate-Riscossione il 12.09.2025, fondato su cartella di pagamento n. 07120240096397638000; e convenuto, quindi, gli enti resistenti al fine di sentir accertarne e dichiararne la nullità, l'infondatezza e l'illegittimità.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha addotto: 1) omessa notifica della cartella presupposta notificata ex art. 140 cpc (ipotesi di irreperibilità relativa) presso la sua residenza ove il notificatore attestava
“sconosciuto al civico 21 di Indirizzo_1; nominativo non presente sul citofono né sulla cassetta postale;
nessuna ulteriore informazione disponibile”, attestazione, ad avviso del ricorrente, manifestamente infondata, come provato dal certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di Sant'Anastasia e dalla domiciliazione delle utenze a lui intestate;
lamentava dunque l'illegittima omessa notifica della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la sede comunale richiesta dalla procedura ex art. 140 cpc.
Eccepiva altresì prescrizione dei crediti e mancata indicazione analitica delle somme dovute.
Si è costituita Agenzia Società_1 eccependo l'infondatezza di quanto dedotto in ragione, in particolare, della regolare notifica della cartella presupposta di cui venivano depositate le relate e della piena regolarità formale dell' atto impugnato;
rilevava in particolare come la notifica fosse stata operata in base alla disciplina della cd irreperibilità assoluta che non richiedeva la ricezione della raccomandata informativa.
Si costitutiva anche Agenzia Entrate DP II contestando quanto dedotto da parte ricorrente e rilevando in ogni caso la carenza di legittimazione passiva con riferimento alla fase esecutiva del rapporto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Quanto al primo e principale motivo di ricorso – omessa notifica cartella presupposta – vanno premessi brevi cenni in merito distinzione tra irreperibilità relativa e assoluta.
Nel solco della più recente giurisprudenza della S.C. (cfr pronuncia n. 27729/2024), l'irreperibilità relativa implica che il destinatario non sia trovato temporaneamente presso la residenza nota;
in tal caso trova applicazione la procedura di cui all'articolo 140 cpc.
L'irreperibilità assoluta concerne invece la situazione in cui è ignoto il luogo stesso in cui notificare, ovvero il destinatario si è trasferito senza lasciare traccia, o non esiste più alcun legame con il luogo di notifica, ove opera l'articolo 60, lettera e), Dpr n. 600/1973. Nel caso che ci occupa correttamente, sulla base delle attestazioni contenute nella relata di notifica, la stessa
è avvenuta secondo la disciplina della irreperibilità assoluta ex art. 60, lettera e), Dpr n. 600/1973; al riguardo deve evidenziarsi come la documentazione anagrafica “non ha efficacia fidefaciente tale da contrastare gli accertamenti compiuti dall'ufficiale giudiziario” sul luogo effettivo della residenza, essa al più può integrare la valutazione probatoria, ma cede rispetto all'atto pubblico dell'ufficiale notificatore, salvo querela di falso.
In caso di notifica di atti impositivi, pertanto, la fede privilegiata dell'attestazione dell'ufficiale notificatore (sia esso giudiziario o postale) è prevalente rispetto al certificato di residenza, se l'ufficiale ha constatato l'assenza di elementi esterni che colleghino il destinatario al luogo (in tal senso da ultimo Cass. 24781/2025).
Conseguentemente, il termine di prescrizione e decadenza previsto per i tributi in argomento non appare decorso né sono ammesse doglianze in questa sede relative a vizi contestuali o precedenti agli atti prodromici anzidetti regolarmente notificati;
va infatti rilevato come ad avviso della consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte (ex multis ordinanza n. 3743 del 14.02.2020), l'intimazione di pagamento riferita ad una cartella di pagamento notificata e non impugnata può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nullo od annullabile la cartella di pagamento presupposta (cfr. anche Cass. n. 8704 del 2013; Cass. n. 9219 del 2018).
In relazione alla lamentata carenza di motivazione dell'atto impugnato si rileva come in materia tributaria,
l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa in modo da poter valutare sia l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l' "an" ed il "quantum debeatur", sicché tali elementi conoscitivi devono essere forniti all'interessato, non solo tempestivamente, tramite l'inserimento "ab origine" nel provvedimento, ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità idonei a consentire un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7056 del 26/03/2014) , sicchè, in relazione all'obbligo motivazione, l'atto impugnato rispetta pienamente i parametri sintetizzati nell'anzidetto indirizzo della S.C.
L' atto impugnato appare completo in ogni sua parte, correttamente notificato e legittimamente sottoscritto, comunque in maniera tale da rendere possibile individuare con certezza l'autorità di provenienza (cfr. Cass. sent. n. 4757 del 2009; Cass. n. 4283 del 2010 e Cass. nn. 1644 e 13747 del 2013).
Spese compensate attesa l'esclusiva attinenza del ricorso a motivi estranei al merito
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione VIII, in composizione collegiale, rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.