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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 21/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 21/01/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 21/01/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
rappresentata e difesa Parte_1 dall'avvocato INSALATA GIULIO, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato CARACUTA ROSALBA e ROTUNNO DIANA resistente
oggetto: indennizzo capitale e/o rendita per malattia professionale
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FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/07/2023 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, ha concluso per la dichiarazione della natura professionale della propria malattia e del diritto ad un indennizzo o rendita commisurati al grado di inabilità da accertare in corso di causa, con la condanna dell' alla corresponsione del dovuto. CP_1
Costituitosi in giudizio, l' ha concluso per la cessazione della CP_1 materia del contendere con compensazione delle spese di lite, avendo in data 10/04/2024 riconosciuto l'origine professionale della malattia denunciata con postumi del 6%. All'odierna udienza entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, parte ricorrente ha insistito per la condanna di al pagamento delle spese di lite e l' per la CP_1 CP_2 compensazione delle stesse.
Ebbene, atteso che la materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammesse da entrambe le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta
(Cass. 13217/2013), su concorde richiesta delle parti, essendo pacifico che abbia riconosciuto l'origine professionale della malattia CP_1 denunciata da parte ricorrente.
Le spese di lite vengono poste a carico dell'istituto (scaglione tra euro 5.201,00 e 26.000,00 in assenza di attività istruttoria) tenuto conto che ha riconosciuto la malattia denunciata solo in data 10/04/2024, a CP_1 fronte della domanda amministrativa depositata il 06/12/2022, del ricorso amministrativo inoltrato in data 17/05/2023 e dell'introduzione del presente giudizio avvenuta in data 19/07/2023.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 19/07/2023 da nei confronti dell' così Parte_1 CP_1 provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in € CP_1
1.865,00 per compensi, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente. Brindisi, 21/01/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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