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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 05/12/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 624/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Nicolò Sesta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 624 del ruolo della volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), elettivamente domiciliati in Oristano nello studio dell'avv.
[...] C.F._2
TO SU, che li difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrenti con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto del 03.03.2025, e Parte_1 Parte_2 coniugatisi in Simaxis il 14.02.1992 con rito civile, hanno adito il Tribunale per ottenere le pronunce di separazione e di scioglimento del matrimonio.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno esposto che dalla loro unione era nata, il 27.09.1991,
figlia economicamente autonoma, di disporre, ciascuno, di adeguati redditi propri Persona_1
e che l'affectio coniugalis era venuta meno irrimediabilmente, tanto da rendere non tollerabile la prosecuzione della convivenza.
1 2. Dopo avere rinunciato alla facoltà di comparire personalmente innanzi al giudice delegato per l'istruzione, con note di trattazione ex art. 127 ter cod. proc. civ., i coniugi hanno confermato di non intendere riconciliarsi e hanno insistito affinché fosse pronunciata la separazione.
§§§
3. Emerge dagli atti di causa e dalla manifestazione della volontà di non riconciliarsi, contenuta nel ricorso, personalmente sottoscritto, e ribadita nelle note ex art. 127 ter cod. proc. civ., che non sussistono possibilità di riconciliazione fra i coniugi, i quali hanno già interrotto la convivenza in ragione del deterioramento del loro legame sentimentale, ormai non più suscettibile di recupero.
La domanda di separazione merita, dunque, accoglimento, potendo da tali circostanze dedursi il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis.
4. Il giudizio, che deve proseguire per la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio,
è rimesso sul ruolo del giudice istruttore con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, a parziale definizione del giudizio,
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
) e (c.f. ); C.F._1 Parte_2 C.F._2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Simaxis di eseguire, a margine dell'atto di matrimonio n. 2 – Parte I – Serie A – anno 1992, le annotazioni di legge;
3) rimette la causa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione del processo.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 04.12.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Tania Scanu
La Presidente dott.ssa Consuelo Mighela
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Nicolò Sesta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 624 del ruolo della volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), elettivamente domiciliati in Oristano nello studio dell'avv.
[...] C.F._2
TO SU, che li difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrenti con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto del 03.03.2025, e Parte_1 Parte_2 coniugatisi in Simaxis il 14.02.1992 con rito civile, hanno adito il Tribunale per ottenere le pronunce di separazione e di scioglimento del matrimonio.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno esposto che dalla loro unione era nata, il 27.09.1991,
figlia economicamente autonoma, di disporre, ciascuno, di adeguati redditi propri Persona_1
e che l'affectio coniugalis era venuta meno irrimediabilmente, tanto da rendere non tollerabile la prosecuzione della convivenza.
1 2. Dopo avere rinunciato alla facoltà di comparire personalmente innanzi al giudice delegato per l'istruzione, con note di trattazione ex art. 127 ter cod. proc. civ., i coniugi hanno confermato di non intendere riconciliarsi e hanno insistito affinché fosse pronunciata la separazione.
§§§
3. Emerge dagli atti di causa e dalla manifestazione della volontà di non riconciliarsi, contenuta nel ricorso, personalmente sottoscritto, e ribadita nelle note ex art. 127 ter cod. proc. civ., che non sussistono possibilità di riconciliazione fra i coniugi, i quali hanno già interrotto la convivenza in ragione del deterioramento del loro legame sentimentale, ormai non più suscettibile di recupero.
La domanda di separazione merita, dunque, accoglimento, potendo da tali circostanze dedursi il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis.
4. Il giudizio, che deve proseguire per la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio,
è rimesso sul ruolo del giudice istruttore con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, a parziale definizione del giudizio,
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
) e (c.f. ); C.F._1 Parte_2 C.F._2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Simaxis di eseguire, a margine dell'atto di matrimonio n. 2 – Parte I – Serie A – anno 1992, le annotazioni di legge;
3) rimette la causa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione del processo.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 04.12.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Tania Scanu
La Presidente dott.ssa Consuelo Mighela
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