CA
Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/11/2024, n. 2040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2040 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2012/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore dott. Andrea Lama Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2012/2022 promossa da:
C.F. ), CP_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. GUARINI KATIA e dell'avv. GUIDO PIERFRANCESCO
( ) N. 7 C.F._3 Controparte_2 CP_2
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_3 C.F._4
con il patrocinio dell'avv. DE LUCA ANTONIO e dell'avv. FRANCESCHINI DARIO
( ) C/O AVV. DE LUCA VIA FARINI 35 ; C.F._5 CP_2
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
pagina 1 di 8 Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, in riforma della sentenza n.
1290/2022, resa dal Giudice Unico del Tribunale di Parma Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena in data
07.11.22, nella causa civile iscritta al n. 5837/16 del Ruolo Generale, depositata in cancelleria il 14 novembre 2022 e comunicata dalla a mezzo PEC il 15 novembre 2022 non notificata, CP_4 accogliere lo spiegato appello e, per l'effetto:
1) in via preliminare, in accoglimento dell'istanza ex art. 283 c.p.c. sospendere l'efficacia esecutiva della impugnata sentenza;
2) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e conseguentemente, per l'effetto, dichiarare nulla e/o riformare, nei limiti di cui all'impugnazione, la sentenza impugnata.
3) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per l'appellato:
“Voglia Codesta Illustrissima Corte, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, eccezione o conclusione, salvo ogni ulteriore diritto, impregiudicata ogni migliore pronuncia, effettuati gli accertamenti del caso e/o di legge:
- in via pregiudiziale, respingere l'istanza avversaria di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, siccome inammissibile, infondata e carente dei requisiti richiesti ex lege;
- nel merito, in via principale, rigettare l'appello proposto da e poiché destituito CP_5 Parte_1 di fondamento giuridico e fattuale e con integrale conferma della sentenza n. 1290/2022 del Tribunale di
Parma pubblicata il 14/11/2022 con Repert. N. 2185/2022; per l'effetto, condannare comunque le appellanti, in solido tra di loro, alla restituzione a favore di della somma versata a titolo di Controparte_3 corrispettivo, pari ad € 68.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in quanto trattenuta senza titolo contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c., ovvero, anche in accoglimento della relativa domanda rimasta assorbita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c..
In ogni caso con condanna solidale delle appellanti alle spese e competenze difensive, oltre spese forfettarie, CPA ed Iva come per legge, del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La sig.ra conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parma le odierne Controparte_3
appellanti, in qualità di eredi (madre e sorella) di per ivi sentire: Persona_1
pagina 2 di 8 1) dichiarare ex art. 2932 c.c., previo accertamento dell'intervenuta conclusione del preliminare di compravendita del 22 dicembre 2005 nonché del già intervenuto pagamento della somma di euro 68.000,00 a titolo di corrispettivo pattuito per la compravendita, il trasferimento a favore dell'attrice della quota di comproprietà indivisa pari ad una metà
(1/2) dell'intero di un immobile ad uso civile abitazione sito in Sorbolo, loc. Bogolese, via
Grazia De Ledda n. 12; con ordine ai convenuti di rilasciare gli immobili trasferendi a favore dell'attrice, liberi da persone o cose.
2) l'esclusiva responsabilità dei convenuti per ogni debito già facente capo al de cuius nei confronti della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., ed assistito da ipoteca volontaria sull'immobile di cui pro quota viene chiesto il trasferimento in via coattiva, iscritta a il 14 aprile 2003 al n. 1504 Reg. part, e condannando quindi i convenuti a CP_2
manlevare e garantire l'attrice per ogni pretesa, istanza, diritto ed azione dovesse essere avanzato da Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a. in danno dell'attrice ed alla quota immobiliare di cui si chiede il trasferimento in via coattiva.
3) In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda d'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., la risoluzione del contratto preliminare di cui è causa, per fatto o colpa dei conviventi, ovvero la inefficacia a qualsivoglia titolo del contratto preliminare, e voglia quindi condannare tutti i convenuti, in solido tra loro, ovvero pro quota ereditaria, alla restituzione a favore dell'attrice della somma versata a titolo di corrispettivo, pari ad euro 68.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in quanto trattenuta senza titolo contrattuale dai convenuti, ed anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c.
2. La sig.ra e la sig.ra si costituivano in giudizio contestando, in Parte_1 CP_5
fatto e in diritto, tutto quanto ex adverso dedotto e concludendo per il rigetto delle domande di controparte.
La causa, istruita documentalmente e con prove testimoniali, veniva decisa con la sentenza oggi impugnata con la quale il Tribunale dichiarava: 1) l'intervenuta prescrizione del diritto alla stipulazione del contratto definitivo, rigettando la domanda proposta ex art. 2932 c.c. da
; 2) accertata l'intervenuta prescrizione e inefficacia del contratto preliminare Controparte_3
pagina 3 di 8 sottoscritto in data 22.12.2005 da e dal defunto Controparte_3 Persona_1
condannava e alla restituzione in favore della stessa della somma CP_5 Parte_1
di € 68.000,00, oltre interessi legali dal dì della domanda al saldo;
3) condannava e al pagamento delle spese di lite. CP_5 Parte_1
3. A fondamento della decisione il Tribunale riteneva che, ove, come nel caso di specie, non sia convenuto un termine per la stipula del contratto definitivo, il termine prescrizionale inizia a decorrere fin dalla data di stipula del contratto preliminare, senza necessità di preventiva fissazione di un termine per la stipula del definitivo;
doveva escludersi che l'inizio della convivenza all'interno dell'appartamento promesso in vendita avesse costituito atto di riconoscimento implicito del diritto al trasferimento della quota dell'immobile in favore della promissaria acquirente e, dunque, abbia avuto efficacia interruttiva della prescrizione, come pure che il termine prescrizionale sia rimasto sospeso durante il rapporto di convivenza intercorsa tra l'odierna appellata ed il de cuius Persona_1
dall'intervenuta prescrizione del diritto della promissaria acquirente alla stipula del contratto definitivo e dalla conseguente inefficacia del contratto preliminare discendeva la natura indebita della somma versata dalla signora a titolo di prezzo dell'immobile. CP_3
4. Avverso la sentenza hanno proposto appello e chiedendone CP_5 Parte_1
la parziale riforma in riferimento ai capi 2) e 3), e si è costituita in giudizio l'appellata eccependo l'inammissibilità e chiedendo comunque il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.04.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure, nonostante abbia correttamente dichiarato la prescrizione del diritto della promitente acquirente alla stipula del contratto definitivo di trasferimento immobiliare, abbia erronemante riconosciuto alla sig.ra il diritto alla restituzione della somma di € 68.000,00, a titolo di indebito. CP_3
Deduce l'appellante che la decisione richiamata dal giudicante (Cassazione n. 17559/2022) non sarebbe applicabile al caso in esame in quanto fondata su presupposti diversi, ovvero la pagina 4 di 8 risoluzione di un preliminare di vendita per inadempimento del promissario acquirente con conseguente condanna al rilascio dell'immobile del quale aveva avuto la detenzione fin dalla conclusione dell'accordo e la richiesta di indennizzo per illegittima occupazione, conseguente allo scioglimento (non per prescrizione ma per inadempimento) del vincolo negoziale.
6. Si deduce che, invece, nel caso di specie la somma che sarebbe stata versata
“indebitamente” dalla sig.ra secondo la ricostruzione versata in sentenza era servita CP_3
per pagare un debito del sig. nei confronti del coniuge e che la Pt_1 CP_6
convivenza tra le parti, per ragioni sentimentali, non può essere considerata “consegna dell'immobile” né detenzione anticipata della cosa”, e poiché il diritto alla ripetizione non si fondava sul contratto preliminare, ma sul prestito fatto dalla al sig. per saldare CP_3 Pt_1
il debito che quest'ultimo aveva nei confronti della sig.ra (pagamento CP_6
avvenuto nell'anno 2005), l'azione di ripetizione, al pari dell'azione afferente al preliminare doveva pertanto essere dichiarata prescritta.
7. Con il secondo motivo si lamenta l'erroneità del provvedimento impugnato laddove il
Giudice di prime cure ha ritenuto pienamente assolto l'onere probatorio relativo all'avvenuto pagamento, a favore dell'ex convivente della somma di € Persona_1
68.000,00, pari al prezzo di vendita pattuito per la quota dell'immobile oggetto di contratto, ritenendo che: “la prova di tale circostanza è ricavabile, anzitutto, dallo stesso preliminare di compravendita nello specifico, di quella parte del contratto in cui si precisa che tale somma èstata prima
d'ora versata dalla parte promittente l'acquisto alla parte promittente la vendita che né dà conferma rilasciandone quietanza con la firma della presente”.
8. Si lamenta, ulteriormente, che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere raggiunta la prova del versamento della somma di € 68.000,00 anche dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale della convenuta , sorella del de cuius Parte_1 [...]
nonché dalla mancata risposta all'interpello da parte del convenuto Per_1 CP_7
, deducendo che tali dichiarazioni, così come quelle convergenti della teste
[...] Tes_1
indicherebbero unicamente che la sig.ra aveva prestato del denaro al de cuius
[...] CP_3
per l'acquisto della quota di 1/2 dell'appartamento che quest'ultimo aveva in comproprietà pagina 5 di 8 con la moglie si deduce pertanto che se il giudice di prime cure avesse fatto CP_6
buon governo di tali affermazioni, si sarebbe avveduto che tale prestito di denaro, avvenuto nel 2005, non poteva essere oggetto di ripetizione per avvenuta prescrizione nell'anno 2016.
9. Con il terzo motivo si lamenta l'erroneità del provvedimento impugnato laddove il
Giudice di prime cure, ha ritenuto, nonostante la soccombenza parziale delle parti, di condannare parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio.
10. L'appello è infondato.
Quanto alle prime due doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente, deve innanzitutto rilevarsi che l'avvenuto versamento della somma di € 68.000,00 da parte della sig.ra è comprovato dalla quietanza rilasciata del de cuius nel preliminare di CP_3
compravendita del 22/12/2005, documento che, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, non è stato disconosciuto ai sensi dell'art. 214, co. 2 c.c. ed ha quindi acquisito piena prova nei confronti degli eredi:
“La prova di tale circostanza è ricavabile, anzitutto, dallo stesso preliminare di compravendita e, nello specifico, da quella parte del contratto in cui si precisa che < tale somma è stata prima d'ora versata dalla
Parte promittente l'acquisto alla Parte promittente la vendita che ne dà conferma rilasciandone quietanza con la firma della presente>. Tale dichiarazione integra gli estremi della quietanza di pagamento ex art.
1199 c.c. la cui efficacia, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è riconducibile a quella prevista per le confessioni stragiudiziali e, come tale, costituisce piena prova dell'intervenuto adempimento della prestazione a cui si riferisce (Cass. n. 32458/2018; Cass. S.U. n.
19888/2014; Cass. n. 4196/2014)” ed ancora “gli odierni convenuti avrebbero potuto contestare
l'esistenza dell'adempimento, nei limiti tracciati dall'art. 2732 c.c., dando la prova che la quietanza era stata determinata da un errore di fatto o da violenza. Oppure, ancora, avrebbero potuto disconoscere la scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 secondo comma c.p.c., negando l'autenticità del documento, così da evitare che quest'ultima acquisisse l'efficacia probatoria propria della quietanza. E tuttavia, le difese dei convenuti si sono limitate ad una generica contestazione dell'intervenuto pagamento, senza che siano state mosse specifiche contestazioni in merito al contenuto del contratto preliminare di compravendita”.
11. Orbene, avendo l'odierna appellata fornito la prova del versamento della somma di €
68.000,00 in favore del sig. come confermato in sede di interpello anche Persona_1
pagina 6 di 8 dalla sorella , la circostanza che originariamente questa dazione di denaro si Parte_1
potesse qualificare come prestito non può rivestire alcun rilievo in ordine alla data di decorrenza del termine prescrizionale, come infondatamente sostenuto dalle appellanti.
Ciò in quanto al momento della stipula del preliminare tale somma è stata imputata dalle parti a prezzo della quota di ½ dell'immobile promesso in vendita e, dunque, la signora non avrebbe potuto pretenderne la restituzione fino a quando tale contratto non CP_3
avesse definitivamente perso efficacia. Il che è avvenuto solo a seguito dell'accertamento giudiziario dell'avvenuta prescrizione del diritto della promittente acquirente alla CP_3
stipula del contratto definitivo, dalla quale pronuncia è sorto anche l'obbligo ex art. 2033
c.c. di restituzione alle stessa del prezzo già versato.
12. Quanto al regolamento delle spese del primo grado, osserva la Corte che la pronuncia è stata correttamente emessa sulla base del principio di soccombenza e che non vi sono ragioni per procedere ad una compensazione neppure parziale delle stesse, stante l'accoglimento della domanda subordinata all'epoca proposta dall'odierna appellata.
13. La sentenza merita pertanto totale conferma.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a favore degli appellati sulla base dei parametri forensi per lo scaglione di riferimento, ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato nei confronti di parte appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1
– bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva:
- rigetta l'appello;
- condanna e , in solido, alla rifusione delle spese del grado di CP_5 Parte_1
giudizio in favore di , liquidate in euro 9.990,00 per compensi, oltre spese Controparte_3
generali 15%, CAP ed IVA se dovuta;
pagina 7 di 8 Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n. 115/2002
(T.U. Spese di Giustizia) per il raddoppio del C.U. a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, il 25.10.2024
Il Presidente
dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore dott. Andrea Lama Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2012/2022 promossa da:
C.F. ), CP_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. GUARINI KATIA e dell'avv. GUIDO PIERFRANCESCO
( ) N. 7 C.F._3 Controparte_2 CP_2
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_3 C.F._4
con il patrocinio dell'avv. DE LUCA ANTONIO e dell'avv. FRANCESCHINI DARIO
( ) C/O AVV. DE LUCA VIA FARINI 35 ; C.F._5 CP_2
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
pagina 1 di 8 Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, in riforma della sentenza n.
1290/2022, resa dal Giudice Unico del Tribunale di Parma Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena in data
07.11.22, nella causa civile iscritta al n. 5837/16 del Ruolo Generale, depositata in cancelleria il 14 novembre 2022 e comunicata dalla a mezzo PEC il 15 novembre 2022 non notificata, CP_4 accogliere lo spiegato appello e, per l'effetto:
1) in via preliminare, in accoglimento dell'istanza ex art. 283 c.p.c. sospendere l'efficacia esecutiva della impugnata sentenza;
2) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e conseguentemente, per l'effetto, dichiarare nulla e/o riformare, nei limiti di cui all'impugnazione, la sentenza impugnata.
3) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per l'appellato:
“Voglia Codesta Illustrissima Corte, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, eccezione o conclusione, salvo ogni ulteriore diritto, impregiudicata ogni migliore pronuncia, effettuati gli accertamenti del caso e/o di legge:
- in via pregiudiziale, respingere l'istanza avversaria di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, siccome inammissibile, infondata e carente dei requisiti richiesti ex lege;
- nel merito, in via principale, rigettare l'appello proposto da e poiché destituito CP_5 Parte_1 di fondamento giuridico e fattuale e con integrale conferma della sentenza n. 1290/2022 del Tribunale di
Parma pubblicata il 14/11/2022 con Repert. N. 2185/2022; per l'effetto, condannare comunque le appellanti, in solido tra di loro, alla restituzione a favore di della somma versata a titolo di Controparte_3 corrispettivo, pari ad € 68.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in quanto trattenuta senza titolo contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c., ovvero, anche in accoglimento della relativa domanda rimasta assorbita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c..
In ogni caso con condanna solidale delle appellanti alle spese e competenze difensive, oltre spese forfettarie, CPA ed Iva come per legge, del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La sig.ra conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parma le odierne Controparte_3
appellanti, in qualità di eredi (madre e sorella) di per ivi sentire: Persona_1
pagina 2 di 8 1) dichiarare ex art. 2932 c.c., previo accertamento dell'intervenuta conclusione del preliminare di compravendita del 22 dicembre 2005 nonché del già intervenuto pagamento della somma di euro 68.000,00 a titolo di corrispettivo pattuito per la compravendita, il trasferimento a favore dell'attrice della quota di comproprietà indivisa pari ad una metà
(1/2) dell'intero di un immobile ad uso civile abitazione sito in Sorbolo, loc. Bogolese, via
Grazia De Ledda n. 12; con ordine ai convenuti di rilasciare gli immobili trasferendi a favore dell'attrice, liberi da persone o cose.
2) l'esclusiva responsabilità dei convenuti per ogni debito già facente capo al de cuius nei confronti della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., ed assistito da ipoteca volontaria sull'immobile di cui pro quota viene chiesto il trasferimento in via coattiva, iscritta a il 14 aprile 2003 al n. 1504 Reg. part, e condannando quindi i convenuti a CP_2
manlevare e garantire l'attrice per ogni pretesa, istanza, diritto ed azione dovesse essere avanzato da Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a. in danno dell'attrice ed alla quota immobiliare di cui si chiede il trasferimento in via coattiva.
3) In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda d'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., la risoluzione del contratto preliminare di cui è causa, per fatto o colpa dei conviventi, ovvero la inefficacia a qualsivoglia titolo del contratto preliminare, e voglia quindi condannare tutti i convenuti, in solido tra loro, ovvero pro quota ereditaria, alla restituzione a favore dell'attrice della somma versata a titolo di corrispettivo, pari ad euro 68.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in quanto trattenuta senza titolo contrattuale dai convenuti, ed anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c.
2. La sig.ra e la sig.ra si costituivano in giudizio contestando, in Parte_1 CP_5
fatto e in diritto, tutto quanto ex adverso dedotto e concludendo per il rigetto delle domande di controparte.
La causa, istruita documentalmente e con prove testimoniali, veniva decisa con la sentenza oggi impugnata con la quale il Tribunale dichiarava: 1) l'intervenuta prescrizione del diritto alla stipulazione del contratto definitivo, rigettando la domanda proposta ex art. 2932 c.c. da
; 2) accertata l'intervenuta prescrizione e inefficacia del contratto preliminare Controparte_3
pagina 3 di 8 sottoscritto in data 22.12.2005 da e dal defunto Controparte_3 Persona_1
condannava e alla restituzione in favore della stessa della somma CP_5 Parte_1
di € 68.000,00, oltre interessi legali dal dì della domanda al saldo;
3) condannava e al pagamento delle spese di lite. CP_5 Parte_1
3. A fondamento della decisione il Tribunale riteneva che, ove, come nel caso di specie, non sia convenuto un termine per la stipula del contratto definitivo, il termine prescrizionale inizia a decorrere fin dalla data di stipula del contratto preliminare, senza necessità di preventiva fissazione di un termine per la stipula del definitivo;
doveva escludersi che l'inizio della convivenza all'interno dell'appartamento promesso in vendita avesse costituito atto di riconoscimento implicito del diritto al trasferimento della quota dell'immobile in favore della promissaria acquirente e, dunque, abbia avuto efficacia interruttiva della prescrizione, come pure che il termine prescrizionale sia rimasto sospeso durante il rapporto di convivenza intercorsa tra l'odierna appellata ed il de cuius Persona_1
dall'intervenuta prescrizione del diritto della promissaria acquirente alla stipula del contratto definitivo e dalla conseguente inefficacia del contratto preliminare discendeva la natura indebita della somma versata dalla signora a titolo di prezzo dell'immobile. CP_3
4. Avverso la sentenza hanno proposto appello e chiedendone CP_5 Parte_1
la parziale riforma in riferimento ai capi 2) e 3), e si è costituita in giudizio l'appellata eccependo l'inammissibilità e chiedendo comunque il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.04.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure, nonostante abbia correttamente dichiarato la prescrizione del diritto della promitente acquirente alla stipula del contratto definitivo di trasferimento immobiliare, abbia erronemante riconosciuto alla sig.ra il diritto alla restituzione della somma di € 68.000,00, a titolo di indebito. CP_3
Deduce l'appellante che la decisione richiamata dal giudicante (Cassazione n. 17559/2022) non sarebbe applicabile al caso in esame in quanto fondata su presupposti diversi, ovvero la pagina 4 di 8 risoluzione di un preliminare di vendita per inadempimento del promissario acquirente con conseguente condanna al rilascio dell'immobile del quale aveva avuto la detenzione fin dalla conclusione dell'accordo e la richiesta di indennizzo per illegittima occupazione, conseguente allo scioglimento (non per prescrizione ma per inadempimento) del vincolo negoziale.
6. Si deduce che, invece, nel caso di specie la somma che sarebbe stata versata
“indebitamente” dalla sig.ra secondo la ricostruzione versata in sentenza era servita CP_3
per pagare un debito del sig. nei confronti del coniuge e che la Pt_1 CP_6
convivenza tra le parti, per ragioni sentimentali, non può essere considerata “consegna dell'immobile” né detenzione anticipata della cosa”, e poiché il diritto alla ripetizione non si fondava sul contratto preliminare, ma sul prestito fatto dalla al sig. per saldare CP_3 Pt_1
il debito che quest'ultimo aveva nei confronti della sig.ra (pagamento CP_6
avvenuto nell'anno 2005), l'azione di ripetizione, al pari dell'azione afferente al preliminare doveva pertanto essere dichiarata prescritta.
7. Con il secondo motivo si lamenta l'erroneità del provvedimento impugnato laddove il
Giudice di prime cure ha ritenuto pienamente assolto l'onere probatorio relativo all'avvenuto pagamento, a favore dell'ex convivente della somma di € Persona_1
68.000,00, pari al prezzo di vendita pattuito per la quota dell'immobile oggetto di contratto, ritenendo che: “la prova di tale circostanza è ricavabile, anzitutto, dallo stesso preliminare di compravendita nello specifico, di quella parte del contratto in cui si precisa che tale somma èstata prima
d'ora versata dalla parte promittente l'acquisto alla parte promittente la vendita che né dà conferma rilasciandone quietanza con la firma della presente”.
8. Si lamenta, ulteriormente, che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere raggiunta la prova del versamento della somma di € 68.000,00 anche dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale della convenuta , sorella del de cuius Parte_1 [...]
nonché dalla mancata risposta all'interpello da parte del convenuto Per_1 CP_7
, deducendo che tali dichiarazioni, così come quelle convergenti della teste
[...] Tes_1
indicherebbero unicamente che la sig.ra aveva prestato del denaro al de cuius
[...] CP_3
per l'acquisto della quota di 1/2 dell'appartamento che quest'ultimo aveva in comproprietà pagina 5 di 8 con la moglie si deduce pertanto che se il giudice di prime cure avesse fatto CP_6
buon governo di tali affermazioni, si sarebbe avveduto che tale prestito di denaro, avvenuto nel 2005, non poteva essere oggetto di ripetizione per avvenuta prescrizione nell'anno 2016.
9. Con il terzo motivo si lamenta l'erroneità del provvedimento impugnato laddove il
Giudice di prime cure, ha ritenuto, nonostante la soccombenza parziale delle parti, di condannare parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio.
10. L'appello è infondato.
Quanto alle prime due doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente, deve innanzitutto rilevarsi che l'avvenuto versamento della somma di € 68.000,00 da parte della sig.ra è comprovato dalla quietanza rilasciata del de cuius nel preliminare di CP_3
compravendita del 22/12/2005, documento che, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, non è stato disconosciuto ai sensi dell'art. 214, co. 2 c.c. ed ha quindi acquisito piena prova nei confronti degli eredi:
“La prova di tale circostanza è ricavabile, anzitutto, dallo stesso preliminare di compravendita e, nello specifico, da quella parte del contratto in cui si precisa che < tale somma è stata prima d'ora versata dalla
Parte promittente l'acquisto alla Parte promittente la vendita che ne dà conferma rilasciandone quietanza con la firma della presente>. Tale dichiarazione integra gli estremi della quietanza di pagamento ex art.
1199 c.c. la cui efficacia, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è riconducibile a quella prevista per le confessioni stragiudiziali e, come tale, costituisce piena prova dell'intervenuto adempimento della prestazione a cui si riferisce (Cass. n. 32458/2018; Cass. S.U. n.
19888/2014; Cass. n. 4196/2014)” ed ancora “gli odierni convenuti avrebbero potuto contestare
l'esistenza dell'adempimento, nei limiti tracciati dall'art. 2732 c.c., dando la prova che la quietanza era stata determinata da un errore di fatto o da violenza. Oppure, ancora, avrebbero potuto disconoscere la scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 secondo comma c.p.c., negando l'autenticità del documento, così da evitare che quest'ultima acquisisse l'efficacia probatoria propria della quietanza. E tuttavia, le difese dei convenuti si sono limitate ad una generica contestazione dell'intervenuto pagamento, senza che siano state mosse specifiche contestazioni in merito al contenuto del contratto preliminare di compravendita”.
11. Orbene, avendo l'odierna appellata fornito la prova del versamento della somma di €
68.000,00 in favore del sig. come confermato in sede di interpello anche Persona_1
pagina 6 di 8 dalla sorella , la circostanza che originariamente questa dazione di denaro si Parte_1
potesse qualificare come prestito non può rivestire alcun rilievo in ordine alla data di decorrenza del termine prescrizionale, come infondatamente sostenuto dalle appellanti.
Ciò in quanto al momento della stipula del preliminare tale somma è stata imputata dalle parti a prezzo della quota di ½ dell'immobile promesso in vendita e, dunque, la signora non avrebbe potuto pretenderne la restituzione fino a quando tale contratto non CP_3
avesse definitivamente perso efficacia. Il che è avvenuto solo a seguito dell'accertamento giudiziario dell'avvenuta prescrizione del diritto della promittente acquirente alla CP_3
stipula del contratto definitivo, dalla quale pronuncia è sorto anche l'obbligo ex art. 2033
c.c. di restituzione alle stessa del prezzo già versato.
12. Quanto al regolamento delle spese del primo grado, osserva la Corte che la pronuncia è stata correttamente emessa sulla base del principio di soccombenza e che non vi sono ragioni per procedere ad una compensazione neppure parziale delle stesse, stante l'accoglimento della domanda subordinata all'epoca proposta dall'odierna appellata.
13. La sentenza merita pertanto totale conferma.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a favore degli appellati sulla base dei parametri forensi per lo scaglione di riferimento, ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato nei confronti di parte appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1
– bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva:
- rigetta l'appello;
- condanna e , in solido, alla rifusione delle spese del grado di CP_5 Parte_1
giudizio in favore di , liquidate in euro 9.990,00 per compensi, oltre spese Controparte_3
generali 15%, CAP ed IVA se dovuta;
pagina 7 di 8 Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n. 115/2002
(T.U. Spese di Giustizia) per il raddoppio del C.U. a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, il 25.10.2024
Il Presidente
dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
pagina 8 di 8