Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/06/2025, n. 3283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3283 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G.1945/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa da: (c.f. ), elettivamente domiciliata in VIA ORTO Parte_1 C.F._1
LIMONI 46 CATANIA, presso lo studio dell'Avv. GURRIERI GIOVANNI, che la rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso;
RICORRENTE CONTRO
.A B Controparte_1 Parte_2
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Via Nicola Coviello, 4 CATANIA, presso
[...] P.IVA_1 lo studio dell'avv. GAMBUZZA ALFREDO, che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla memoria;
RESISTENTE Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza di discussione del 23.6.2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c. depositato in data 2.11.2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio il A, B e C , in persona dell'amministratore pro Controparte_2 Parte_2 tempore chiedendo di condannarlo a comunicare i dati dei condomini morosi. Ha altresì chiesto la condanna ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. a versare una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, nonché la condanna al risarcimento del danno.
La parte resistente si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Ciò premesso, in diritto si osserva quanto segue.
Secondo l'art. 63 disp. att c.c. modif. dalla L. n. 220/2012 l'amministratore del condominio è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
Tra l'orientamento che prevede che “la legittimazione passiva farebbe capo al condominio, in persona dell'amministratore, essendo quest'ultimo soggetto obbligato esclusivamente in ragione della sua
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Come di recente statuito dalla Suprema Corte, infatti, “L'obbligo di comunicare i dati dei condomini morosi (e la conseguente legittimazione passiva in caso di azione giudiziale) spetta all'amministratore in proprio, trattandosi di un dovere legale di cooperazione con i creditori funzionale al rispetto dell'ordine di escussione contemplato dal comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c., che è estraneo al rapporto di mandato intercorrente con il condominio e la cui violazione dà luogo, pertanto, a una responsabilità di tipo aquiliano” (Cass. n.1002/2025).
Pertanto, “la legittimazione passiva deve ravvisarsi in capo alla persona dell'amministratore in proprio”.
Per le obbligazioni sorte dopo l'entrata in vigore della L. n. 220 del 2012, il debito sussidiario di garanzia del condomino solvente è, pertanto, subordinato alla preventiva escussione del moroso ed è limitato alla rispettiva quota di quest'ultimo e non all'intero debito verso il terzo creditore (Cass., sez.
II, 17/02/2023 n.5043).
In ordine alla consegna dei dati dei condomini morosi, Tale obbligo esula dagli obblighi interni al rapporto di mandato corrente tra amministratore e condomini, visto che l'amministratore è tenuto a fornire a un soggetto estraneo i nomi dei suoi stessi mandanti;
esso è espressione di un obbligo legale di cooperazione col terzo creditore posto direttamente in capo alla persona dell'amministratore e non costituisce affatto adempimento o incombenza finalizzata all'attuazione del programma obbligatorio corrente con il condominio, alla stregua del contratto di amministrazione. L'obbligo di comunicazione previsto dal primo comma dell'art. 63 delle disp. att. c.c. è solo funzionale al rispetto da parte dei creditori dell'obbligo, fissato dal secondo comma della disposizione, di agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti solo dopo avere inutilmente aggredito i condomini morosi. Si tratta di un obbligo derivante dalla legge e gravante sull'amministratore in proprio e non quale amministratore del condominio, la cui violazione integra un'ipotesi di responsabilità aquiliana. Il ritardo dell'amministratore nella comunicazione al terzo creditore dei dati dei condomini morosi è, infatti, potenzialmente idoneo a causare un danno allo stesso creditore, per via del rallentamento provocato alla realizzazione coattiva delle sue ragioni. Mentre, in qualità di rappresentante del
2 condominio, gli effetti dell'attività dell'amministratore che pone in essere nello svolgimento del suo incarico sono imputabili direttamente al , con riferimento alla comunicazione dei
CP_1 nominativi dei condomini morosi, l'amministratore è destinatario di un comando fissato dalla legge a tutela dei creditori del . Ne consegue che legittimato passivo nell'azione di condanna alla
CP_1 comunicazione dei dati dei morosi è l'amministratore in proprio e non il in persona
CP_1 dell'amministratore. Poiché la consegna dei dati dei morosi al terzo creditore non rientra tra le attribuzioni dispositive ed i poteri rappresentativi dell'amministratore riferibili al condominio alla luce degli artt. 1130 e 1131 c.c., dall'omessa o intempestiva esecuzione di essa non può ridondare alcuna responsabilità ricadente nella sfera giuridica del , e la conseguente condanna deve essere
CP_1 emessa in danno dell'amministratore in proprio. La sentenza impugnata ha correttamente affermato che, in tema di condominio negli edifici, la domanda volta a conseguire l'ordine di comunicare al creditore non soddisfatto i dati dei condomini morosi, ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c., deve essere rivolta nei confronti dell'amministratore, e non del , trattandosi di obbligo
CP_1 posto dalla legge all'amministratore del condominio in proprio” (Cass. cit.).
Nella specie, la richiesta di emissione dell'ordine di comunicare i dati dei morosi è rivolta al
, al pari della domanda di condanna ex art.614 bis c.p.c. e della domanda risarcitoria. CP_1
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva del resistente.
Stante l'esistenza di un contrasto di giurisprudenza in materia sul quale si è recentemente pronunciata la Suprema Corte successivamente al deposito del ricorso, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: dichiara inammissibile il ricorso;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 25/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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