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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/01/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11571/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati: dott.ssa Marisa Attollino Presidente relatore dott. Enzo Davide Ruffo Giudice dott. Gianluca Tarantino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 19-ter D.lgs. 150/2011 ss.mm. proposto da:
(C.F. data di nascita 25/08/1988, Paese di Parte_1 C.F._1 provenienza: ALBANIA), parte rappresentata e difesa dall'avv. GUERRIERI
FILOMENA;
RICORRENTE contro
- , in persona del Controparte_1 Controparte_2
Ministro pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Il processo. Con atto depositato in data 18/10/2023, il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli il 25/09/2023 e adottato dalla Questura, recante diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, chiedendo il riconoscimento di una forma di protezione complementare.
Sebbene ritualmente evocata, l'Amministrazione non si è mai costituita in giudizio e, pertanto, se ne deve dichiarare la contumacia.
Pag. 1 di 7 Il Pubblico Ministero, pur non essendo parte necessaria del giudizio, è stato reso edotto del presente procedimento al fine di rilevare l'esistenza di eventuali condanne ostative, ma non si è costituito né ha depositato note.
Con decreto del 10/10/2023, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Fissata l'udienza di comparizione del giorno 14/01/2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, all'esito il Presidente relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. Nel ricorso introduttivo il ricorrente ha solo riferito di aver fatto ingresso per la prima volta nel territorio dello Stato italiano nel 2021 insieme alla moglie e alla figlia e di aver avviato un percorso di integrazione nel Paese ospitante.
L'inquadramento della domanda. egli ha correttamente limitato la sua domanda al riconoscimento della protezione complementare, essendo oggetto di impugnazione il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19-ter D.lgs. 150/2011 ss.mm.
L'illegittimità formale del provvedimento impugnato. Va premesso che l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego non è oggetto del sindacato del giudice ordinario, il quale è chiamato a valutare se sussista il bene della vita al quale il ricorrente anela. La sua posizione sostanziale, avente natura di diritto soggettivo fondamentale, viene vagliata, non soltanto, attraverso il prisma dell'atto amministrativo, ma attraverso ogni elemento idoneo ad accertare il suo diritto alla protezione internazionale o complementare.
L'audizione personale del ricorrente. La L. 46/2017 non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia1 e sempre allo scopo di garantire al ricorrente un “rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea2.
Pag. 2 di 7 Per quanto attiene alla fattispecie in esame la richiesta di audizione è inammissibile, in quanto non formulata mediante indicazione specifica dei punti su cui la parte avrebbe voluto essere sentita per rendere eventuali chiarimenti, nemmeno necessari alla luce dello scarno contenuto del ricorso.
La protezione complementare secondo il diritto nazionale;
la disciplina applicabile ratione temporis.
L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione.
Al caso di specie si applica la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. T.U.
Immigrazione, poiché la domanda amministrativa - facendo riferimento non solo al modello C/3, ma a quando il ricorrente si è presentato personalmente presso gli Uffici della
Questura per formulare l'istanza - precede l'entrata in vigore del D.L. 20/2023, modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro, che ha abrogato il comma in questione per le domande amministrative successive alla sua entrata in vigore – 11.3.2023).
L'art. 19, comma 1.1. costituisce “una misura di protezione atipica legata al rispetto dei diritti umani e delle convenzioni internazionali e segnatamente della CEDU, che ha contorni parzialmente diversi dalla precedente protezione umanitaria, in particolare per quanto attiene alla tutela della vita privata e familiare cui è stata attribuita rilevanza diretta e che quindi esula dal c.d. giudizio di comparazione, anche attenuato, che continua invece a caratterizzare (qualora le relative norme siano ratione temporis applicabili) la protezione umanitaria3.
La norma impone una modalità di valutazione con parametri vincolati, a rilevanza diretta, in cui acquistano particolare pregnanza la natura ed effettività dei vincoli familiari,
l'inserimento sociale, l'esistenza di legami familiari culturali o sociali con il paese d'origine.
La norma è tanto più significativa in quanto la rilevanza del parametro della integrazione sociale, che è qualcosa di più ampio ed anche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativa, deve essere letto alla luce delle specificazioni rese dalla Corte di Strasburgo4.
(Segue) Integrazione lavorativa. Posto che non è il reddito alto o basso in sé, che rileva ai fini dell'inserimento, ma proprio l'inserimento lavorativo come tale e che “Non sussiste, se il lavoro
è meramente occasionale e saltuario, non vi è prova di una professionalità diversa da spendere ai fini di reddito nei residui periodi, né vi sono attitudini o competenze acquisite mediante la frequentazione di corsi
Pag. 3 di 7 professionalizzanti di altro genere, ed inoltre non sia accertato che quel lavoro sia almeno il probabile indizio di sviluppo lavorativo futuro, a fronte, altresì, di un quadro di rientro coattivo che non palesi nessuna condizione drammatica. In tali casi, la persona è da assistere, ma per essa non possono utilmente ravvisarsi, ai fini di causa, una "rete relazionale" ed un inserimento nella vita sociale”5, il ricorrente ha prodotto:
- Un modello di denunzia dell'attività lavorativa (Unilav) per mansioni di bracciante agricolo presso l'azienda "FALCOGEL GROUP SRLS" con decorrenza dal
15/07/2023 al 31/12/2023 e relative buste paga per i mesi da luglio a settembre e per il mese di dicembre 2023 di ammontare complessivo pari a euro 3.618,31;
- un modello di denunzia dell'attività lavorativa (Unilav) dello stesso datore di lavoro con decorrenza dal 11/01/2024 sino al 31/12/2024 e buste paga per i soli mesi di gennaio e febbraio 2024 di ammontare complessivo pari a euro 1.459,00.
Ebbene, alla luce dei più recenti orientamenti della Suprema Corte6, gli UNILAV possono ritenersi solo un indice di integrazione, con significativa efficacia probatoria solo ove corroborati da altri elementi idonei a dimostrare l'effettività della prestazione lavorativa;
nella specie, allo stato delle acquisizioni documentali, non vi sono, però, elementi sufficienti per ritenere che il ricorrente abbia in atto un percorso effettivo, costante e attuale di integrazione lavorativa, e tanto anche a seguito dell'esercizio del potere ufficioso di condurre accertamenti sulla condizione lavorativa della parte7.
A tal proposito, infatti, nel corso del giudizio (cfr. verbale dell'udienza dell'8 luglio 2024) è stato ordinato alla parte di depositare ulteriore documentazione (eventuali CUD o comunque estratti conto previdenziali unificati e ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, corredati del relativo protocollo di invio, documenti nella disponibilità della parte mediante accesso telematico ai siti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Istituto Nazione della Previdenza
Pag. 4 di 7 Sociale), ma l'interessato di fatto non ha adempiuto a tale richiesta, perché con le note scritte depositate il 13 gennaio 2025 in vista dell'udienza calendarizzata per il giorno successivo e sostituita dalla trattazione scritta, si è limitato ridepositare gli stessi allegati già versati nel fascicolo con la memoria dell'8 febbraio 2024, elementi solo indiziari dell'attività lavorativa svolta che già erano stati ritenuti insufficienti, tanto da giustificare un rinvio per l'integrazione degli atti.
In sostanza, date le scarne informazioni ricavabilil dal modello UNILAV, per tutto il 2024 il ricorrente non è stato in grado di comprovare nè di aver proseguito il rapporto di lavoro a tempo determinato con la Falcogel Group s.r.l.s. oltre la mensilità di febbraio 2024 (così come programamto), nè di aver ricevuto una retribuzione tale da permettergli di provvedere ai propri bisogni di vita e a quelli della sua famiglia ed in mancanza di buste paga recenti appare fondato il sospetto che il rapporto di lavoro si sia interrotto prima della sua scadenza.
(Segue) Integrazione sociale, culturale e familiare. Quanto agli altri livelli di integrazione, sono direttamente rilevanti, ai fini della protezione qui invocata, una serie di paramenti che trovano tutti un addentellato nella normativa sovranazionale, come la conoscenza della lingua italiana8, lo svolgimento di attività volontariato9, i legami sociali e familiari10; non è necessariamente richiesta la sussistenza di una condizione di vulnerabilità, né il giudizio comparativo.
Pag. 5 di 7 Inoltre, nel valutare il diritto alla tutela della vita privata deve considerarsi il fattore tempo in relazione alla storia personale del soggetto e la presenza di legami affettivi nel Paese ospitante, salvo che l'allontanamento sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute11.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione utile a dimostrare l'avvenuta integrazione nel tessuto sociale del Paese ospitante, limitandosi ad allegare copia del certificato di matrimonio, peraltro in lingua albanese.
Per tutte le considerazioni sopra esposte, considerato che il ricorrente non ha provato il conseguimento in Italia di un effettivo e significativo livello di integrazione socio- economica, deve ritenersi che non sia possibile formulare un giudizio prognostico di violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ex artt. 7 e 8 CEDU nel caso di rientro forzoso in patria.
Pertanto, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento della protezione complementare richiesta.
Pronunce accessorie. Nulla va dispsosto sulle spese del giudizio nella contumacia dell'amministrazione resistente.
Nessuna chance presentava il ricorso al momento in cui è stato proposto per l'assenza di elementi (allegati e provati) in ordine alla protezione speciale invocata, domanda che è stata infatti integralmente rigettata. Da ciò discende l'insussistenza dei presupposti di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, con conseguente revoca, ove disposta in via provvisoria dal locale COA.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso;
2. CONFERMA la decisione di RIGETTO dell'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato adottata da questo Tribunale in data 10/10/2023;
Pag. 6 di 7 3. REVOCA l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato disposta in via provvisoria dal COA in data 24/10/2023;
4. NULLA per le spese.
5. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 22/01/2025.
Il Presidente rel.
Marisa Attollino
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sacko, 26/7/2017, causa C-348/16. 2 Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717). 3 Cass. n. 18455 del 08/06/2022; Cass. n. 37275 del 20/12/2022. 4 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400 5 Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, (ud. 09/09/2022, dep. 21/09/2022), n.27592. 6 “Invero, il Tribunale ha ritenuto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come documentato in atti, non rappresenti una forma d'integrazione sociale in mancanza delle buste-paga o di altri documenti dimostrativi dell'effettività dello stesso rapporto lavorativo. Al riguardo, va osservato che il documento prodotto costituisce prova sufficiente dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trattandosi di atto proveniente dal datore di lavoro, considerando altresì la possibilità di esercitare i poteri ufficiosi, di cui dispone il giudice nelle cause di protezione internazionale, al fine di accertare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa”. Cassazione civile sez. VI, 24/02/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 24/02/2022), n.6111 7 “In tema di protezione speciale, costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione "Unilav", che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni inerenti l'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, e il certificato scolastico, comprovante l'impegno nell'apprendimento dell'italiano”. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva trascurato la portata dimostrativa del documento Unilav e del certificato scolastico prodotti in giudizio, asserendo che l'integrazione potesse provarsi esclusivamente mediante esibizione di buste paga). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10371 del 18/04/2023 (Rv. 667895 - 01) 8 “In tema di protezione speciale, per ritenere sussistente un'integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16716 del 13/06/2023 (Rv. 668024 - 01) 9 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della durata del suo soggiorno, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e dell'inserimento nel nostro Paese, senza che per una valutazione positiva di detta integrazione occorra necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo dell'istante in Italia”. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di rigetto di protezione speciale del Tribunale, adottato sul rilievo dell'assenza di stabile occupazione del richiedente e senza alcuna valutazione della costante attività di volontariato svolta dallo stesso). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14370 del 24/05/2023 (Rv. 667924 - 01) 10 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione speciale, si era limitata a prendere in esame il solo titolo di studio prodotto, senza valutare la sussistenza dei legami familiari del ricorrente, con particolare riferimento alla condizione della moglie che lo aveva seguito in Italia). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 36789 del 15/12/2022 (Rv. 666259 - 01). 11 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati: dott.ssa Marisa Attollino Presidente relatore dott. Enzo Davide Ruffo Giudice dott. Gianluca Tarantino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 19-ter D.lgs. 150/2011 ss.mm. proposto da:
(C.F. data di nascita 25/08/1988, Paese di Parte_1 C.F._1 provenienza: ALBANIA), parte rappresentata e difesa dall'avv. GUERRIERI
FILOMENA;
RICORRENTE contro
- , in persona del Controparte_1 Controparte_2
Ministro pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Il processo. Con atto depositato in data 18/10/2023, il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli il 25/09/2023 e adottato dalla Questura, recante diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, chiedendo il riconoscimento di una forma di protezione complementare.
Sebbene ritualmente evocata, l'Amministrazione non si è mai costituita in giudizio e, pertanto, se ne deve dichiarare la contumacia.
Pag. 1 di 7 Il Pubblico Ministero, pur non essendo parte necessaria del giudizio, è stato reso edotto del presente procedimento al fine di rilevare l'esistenza di eventuali condanne ostative, ma non si è costituito né ha depositato note.
Con decreto del 10/10/2023, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Fissata l'udienza di comparizione del giorno 14/01/2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, all'esito il Presidente relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. Nel ricorso introduttivo il ricorrente ha solo riferito di aver fatto ingresso per la prima volta nel territorio dello Stato italiano nel 2021 insieme alla moglie e alla figlia e di aver avviato un percorso di integrazione nel Paese ospitante.
L'inquadramento della domanda. egli ha correttamente limitato la sua domanda al riconoscimento della protezione complementare, essendo oggetto di impugnazione il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19-ter D.lgs. 150/2011 ss.mm.
L'illegittimità formale del provvedimento impugnato. Va premesso che l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego non è oggetto del sindacato del giudice ordinario, il quale è chiamato a valutare se sussista il bene della vita al quale il ricorrente anela. La sua posizione sostanziale, avente natura di diritto soggettivo fondamentale, viene vagliata, non soltanto, attraverso il prisma dell'atto amministrativo, ma attraverso ogni elemento idoneo ad accertare il suo diritto alla protezione internazionale o complementare.
L'audizione personale del ricorrente. La L. 46/2017 non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia1 e sempre allo scopo di garantire al ricorrente un “rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea2.
Pag. 2 di 7 Per quanto attiene alla fattispecie in esame la richiesta di audizione è inammissibile, in quanto non formulata mediante indicazione specifica dei punti su cui la parte avrebbe voluto essere sentita per rendere eventuali chiarimenti, nemmeno necessari alla luce dello scarno contenuto del ricorso.
La protezione complementare secondo il diritto nazionale;
la disciplina applicabile ratione temporis.
L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione.
Al caso di specie si applica la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. T.U.
Immigrazione, poiché la domanda amministrativa - facendo riferimento non solo al modello C/3, ma a quando il ricorrente si è presentato personalmente presso gli Uffici della
Questura per formulare l'istanza - precede l'entrata in vigore del D.L. 20/2023, modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro, che ha abrogato il comma in questione per le domande amministrative successive alla sua entrata in vigore – 11.3.2023).
L'art. 19, comma 1.1. costituisce “una misura di protezione atipica legata al rispetto dei diritti umani e delle convenzioni internazionali e segnatamente della CEDU, che ha contorni parzialmente diversi dalla precedente protezione umanitaria, in particolare per quanto attiene alla tutela della vita privata e familiare cui è stata attribuita rilevanza diretta e che quindi esula dal c.d. giudizio di comparazione, anche attenuato, che continua invece a caratterizzare (qualora le relative norme siano ratione temporis applicabili) la protezione umanitaria3.
La norma impone una modalità di valutazione con parametri vincolati, a rilevanza diretta, in cui acquistano particolare pregnanza la natura ed effettività dei vincoli familiari,
l'inserimento sociale, l'esistenza di legami familiari culturali o sociali con il paese d'origine.
La norma è tanto più significativa in quanto la rilevanza del parametro della integrazione sociale, che è qualcosa di più ampio ed anche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativa, deve essere letto alla luce delle specificazioni rese dalla Corte di Strasburgo4.
(Segue) Integrazione lavorativa. Posto che non è il reddito alto o basso in sé, che rileva ai fini dell'inserimento, ma proprio l'inserimento lavorativo come tale e che “Non sussiste, se il lavoro
è meramente occasionale e saltuario, non vi è prova di una professionalità diversa da spendere ai fini di reddito nei residui periodi, né vi sono attitudini o competenze acquisite mediante la frequentazione di corsi
Pag. 3 di 7 professionalizzanti di altro genere, ed inoltre non sia accertato che quel lavoro sia almeno il probabile indizio di sviluppo lavorativo futuro, a fronte, altresì, di un quadro di rientro coattivo che non palesi nessuna condizione drammatica. In tali casi, la persona è da assistere, ma per essa non possono utilmente ravvisarsi, ai fini di causa, una "rete relazionale" ed un inserimento nella vita sociale”5, il ricorrente ha prodotto:
- Un modello di denunzia dell'attività lavorativa (Unilav) per mansioni di bracciante agricolo presso l'azienda "FALCOGEL GROUP SRLS" con decorrenza dal
15/07/2023 al 31/12/2023 e relative buste paga per i mesi da luglio a settembre e per il mese di dicembre 2023 di ammontare complessivo pari a euro 3.618,31;
- un modello di denunzia dell'attività lavorativa (Unilav) dello stesso datore di lavoro con decorrenza dal 11/01/2024 sino al 31/12/2024 e buste paga per i soli mesi di gennaio e febbraio 2024 di ammontare complessivo pari a euro 1.459,00.
Ebbene, alla luce dei più recenti orientamenti della Suprema Corte6, gli UNILAV possono ritenersi solo un indice di integrazione, con significativa efficacia probatoria solo ove corroborati da altri elementi idonei a dimostrare l'effettività della prestazione lavorativa;
nella specie, allo stato delle acquisizioni documentali, non vi sono, però, elementi sufficienti per ritenere che il ricorrente abbia in atto un percorso effettivo, costante e attuale di integrazione lavorativa, e tanto anche a seguito dell'esercizio del potere ufficioso di condurre accertamenti sulla condizione lavorativa della parte7.
A tal proposito, infatti, nel corso del giudizio (cfr. verbale dell'udienza dell'8 luglio 2024) è stato ordinato alla parte di depositare ulteriore documentazione (eventuali CUD o comunque estratti conto previdenziali unificati e ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, corredati del relativo protocollo di invio, documenti nella disponibilità della parte mediante accesso telematico ai siti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Istituto Nazione della Previdenza
Pag. 4 di 7 Sociale), ma l'interessato di fatto non ha adempiuto a tale richiesta, perché con le note scritte depositate il 13 gennaio 2025 in vista dell'udienza calendarizzata per il giorno successivo e sostituita dalla trattazione scritta, si è limitato ridepositare gli stessi allegati già versati nel fascicolo con la memoria dell'8 febbraio 2024, elementi solo indiziari dell'attività lavorativa svolta che già erano stati ritenuti insufficienti, tanto da giustificare un rinvio per l'integrazione degli atti.
In sostanza, date le scarne informazioni ricavabilil dal modello UNILAV, per tutto il 2024 il ricorrente non è stato in grado di comprovare nè di aver proseguito il rapporto di lavoro a tempo determinato con la Falcogel Group s.r.l.s. oltre la mensilità di febbraio 2024 (così come programamto), nè di aver ricevuto una retribuzione tale da permettergli di provvedere ai propri bisogni di vita e a quelli della sua famiglia ed in mancanza di buste paga recenti appare fondato il sospetto che il rapporto di lavoro si sia interrotto prima della sua scadenza.
(Segue) Integrazione sociale, culturale e familiare. Quanto agli altri livelli di integrazione, sono direttamente rilevanti, ai fini della protezione qui invocata, una serie di paramenti che trovano tutti un addentellato nella normativa sovranazionale, come la conoscenza della lingua italiana8, lo svolgimento di attività volontariato9, i legami sociali e familiari10; non è necessariamente richiesta la sussistenza di una condizione di vulnerabilità, né il giudizio comparativo.
Pag. 5 di 7 Inoltre, nel valutare il diritto alla tutela della vita privata deve considerarsi il fattore tempo in relazione alla storia personale del soggetto e la presenza di legami affettivi nel Paese ospitante, salvo che l'allontanamento sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute11.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione utile a dimostrare l'avvenuta integrazione nel tessuto sociale del Paese ospitante, limitandosi ad allegare copia del certificato di matrimonio, peraltro in lingua albanese.
Per tutte le considerazioni sopra esposte, considerato che il ricorrente non ha provato il conseguimento in Italia di un effettivo e significativo livello di integrazione socio- economica, deve ritenersi che non sia possibile formulare un giudizio prognostico di violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ex artt. 7 e 8 CEDU nel caso di rientro forzoso in patria.
Pertanto, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento della protezione complementare richiesta.
Pronunce accessorie. Nulla va dispsosto sulle spese del giudizio nella contumacia dell'amministrazione resistente.
Nessuna chance presentava il ricorso al momento in cui è stato proposto per l'assenza di elementi (allegati e provati) in ordine alla protezione speciale invocata, domanda che è stata infatti integralmente rigettata. Da ciò discende l'insussistenza dei presupposti di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, con conseguente revoca, ove disposta in via provvisoria dal locale COA.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso;
2. CONFERMA la decisione di RIGETTO dell'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato adottata da questo Tribunale in data 10/10/2023;
Pag. 6 di 7 3. REVOCA l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato disposta in via provvisoria dal COA in data 24/10/2023;
4. NULLA per le spese.
5. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 22/01/2025.
Il Presidente rel.
Marisa Attollino
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sacko, 26/7/2017, causa C-348/16. 2 Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717). 3 Cass. n. 18455 del 08/06/2022; Cass. n. 37275 del 20/12/2022. 4 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400 5 Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, (ud. 09/09/2022, dep. 21/09/2022), n.27592. 6 “Invero, il Tribunale ha ritenuto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come documentato in atti, non rappresenti una forma d'integrazione sociale in mancanza delle buste-paga o di altri documenti dimostrativi dell'effettività dello stesso rapporto lavorativo. Al riguardo, va osservato che il documento prodotto costituisce prova sufficiente dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trattandosi di atto proveniente dal datore di lavoro, considerando altresì la possibilità di esercitare i poteri ufficiosi, di cui dispone il giudice nelle cause di protezione internazionale, al fine di accertare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa”. Cassazione civile sez. VI, 24/02/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 24/02/2022), n.6111 7 “In tema di protezione speciale, costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione "Unilav", che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni inerenti l'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, e il certificato scolastico, comprovante l'impegno nell'apprendimento dell'italiano”. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva trascurato la portata dimostrativa del documento Unilav e del certificato scolastico prodotti in giudizio, asserendo che l'integrazione potesse provarsi esclusivamente mediante esibizione di buste paga). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10371 del 18/04/2023 (Rv. 667895 - 01) 8 “In tema di protezione speciale, per ritenere sussistente un'integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16716 del 13/06/2023 (Rv. 668024 - 01) 9 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della durata del suo soggiorno, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e dell'inserimento nel nostro Paese, senza che per una valutazione positiva di detta integrazione occorra necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo dell'istante in Italia”. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di rigetto di protezione speciale del Tribunale, adottato sul rilievo dell'assenza di stabile occupazione del richiedente e senza alcuna valutazione della costante attività di volontariato svolta dallo stesso). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14370 del 24/05/2023 (Rv. 667924 - 01) 10 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione speciale, si era limitata a prendere in esame il solo titolo di studio prodotto, senza valutare la sussistenza dei legami familiari del ricorrente, con particolare riferimento alla condizione della moglie che lo aveva seguito in Italia). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 36789 del 15/12/2022 (Rv. 666259 - 01). 11 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400