Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel.
dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 716/2022 R.G., vertente TRA
C. F. Parte_1
, con sede legale in Roma, Via IV Novembre, n. 144 e Sede Locale in Reggio P.IVA_1
Calabria, C.F. , in persona del Regionale per la Calabria Legale P.IVA_1 CP_1 rappresentante dell' – Dott. ( ), rappresentato Pt_1 CP_2 CodiceFiscale_1 e difeso, in virtù di procura generale alle liti conferita dal Direttore Regionale "pro-tempore" l'08 febbraio 2022, autenticata per Notar di Catanzaro, rep. n. 47098, racc. Persona_1 n. 17470, dall'Avv. Antonio D'Agostino (Cod. Fisc. ), fax n. CodiceFiscale_2
0965/363206, pec elettivamente domicilio in Reggio Calabria Email_1 C.so Garibaldi n. 635 presso la sede Pt_1 appellante
CONTRO
, C.F. e P.I. , ente pubblico Controparte_3 P.IVA_2 economico, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante in carica, per esso, l'Avv. Stefano Scarpino, giusta procura speciale conferita con atto per Notaio Dott. in Roma, del 28.04.22, rep. N. 177893 racc. n. Persona_2 11776, delega a rappresentarla e difenderla in ogni stato e grado del presente giudizio, giusta mandato in calce al presente atto, l'Avv. Alberta Scaglione, C.F. C.F._3
, pec fax 0964.20946, con studio in
[...] Email_2 Locri via D. Candida n. 6, elettivamente domiciliata, presso lo studio del difensore procuratore in Locri, via D. Candida n. 6 appellata E
, CF , nato in [...] il Controparte_4 C.F._4 02.08.1966, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Taccone, CF , C.F._5 fax 0966.610511, pec e dall'Avv. Francesco Marino, CF Email_3
), elettivamente domiciliato presso lo studio legale Taccone sito in C.F._6
UR (RC) alla Piazza Libertà n.16 appellato contumace CONCLUSIONI Come da scritti difensivi ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado.
Con ricorso depositato, innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, in data 29.05.2020, proponeva opposizione ad estratto di ruolo con Controparte_4 riferimento alle cartelle esattoriali n. 094 2005 0036938438 000, n. 094 2011 0031493073 000, n. 094 2012 0027363856 000 – aventi ad oggetto rate premio Polizza Autonomi Artigiani, anni 1997-2011 – deducendone la prescrizione quinquennale maturata dalla data di notifica delle cartelle, in assenza di ulteriori comprovati atti interruttivi. Costituitosi, l' eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda per Pt_1 difetto di interesse ad agire, anche alla luce del sopravvenuto art. 3 bis del D.L. n. 21/10/2021 n. 146; eccepiva, inoltre, la tardività dell'azione giudiziale per violazione del termine decadenziale di cui all'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999. Nel merito, insisteva sull'obbligo di pagare il premio, sulla correttezza delle sanzioni comminate e che la prescrizione era stata interrotta con la notifica della cartella e di successivi atti interruttivi, della cui prova era onerato l'agente della riscossione;
concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Costituitasi, contestando l'ammissibilità del ricorso, Controparte_3 di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 803/2022, pubblicata il 13.04.2022,Tribunale così statuiva: “Dichiara il difetto di legittimazione passiva di , con Controparte_3 compensazione delle spese di lite;
Dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente alla cartella n. 094 2005 0036938438 000; In accoglimento del residuo ricorso, dichiara la prescrizione del credito contributivo portato dalle cartelle di pagamento n. 094 2011 0031493073 000 e n. 094 2012 0027363856 000; Compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna l al pagamento della restante parte che si liquida in € Pt_1 420,00, oltre IVA e CPA se dovuti, spese di c.u. compensate di un terzo e rimborso forfettario come per legge, con distrazione”. Il Tribunale, in via preliminare, rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Ente impositore, mentre dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
, in applicazione del principio di diritto affermato da Cass. civ. sez. un. Controparte_3 08/03/2022 n. 7514. Rigettava l'eccezione di carenza di interesse ad agire, avendo parte ricorrente fatto istanza di sgravio/discarico rimasta inevasa dall' ed affermava che non poteva Pt_1 invocarsi l'applicabilità della sopravvenuta norma di cui all'art. 3 bis D.L. n. 146/2021 conv. con modifiche dalla L. n. 215/2021, in quanto, in mancanza di elementi testuali che deponessero per la sua efficacia retroattiva, doveva ritenersi operante solo nelle cause iscritte successivamente alla sua entrata in vigore. Ciò posto, andava rilevato che l'estratto di ruolo della cartella n. 094 2005 0036938438 000, prodotto dall'agente della riscossione, recava un residuo pari a zero e, pertanto, andava dichiarata la cessazione della materia del contendere, limitatamente ai periodi contributivi oggetto di stralcio in forza dell'art. 4 D.L. n. 119/2018 (o del successivo decreto fiscale D.L. n. 41/2021). Quanto alle restanti cartelle, l'eccezione di prescrizione era fondata. Sebbene non contestata, l'agente della riscossione aveva dato prova della notifica postale delle cartelle di pagamento mediante produzione dell'estratto di ruolo e del corrispondente avviso di ricevimento (cfr. Cass. n. 10326/2014; Cass. n. 12888/2015, Cass. n. 3540/2017). Ciò comportava l'irretrattabilità di tutti i presunti vizi procedurali e di merito relativi all'atto in questione, in quanto non tempestivamente opposto nel termine, rispettivamente, di venti giorni ex art. 617 c.p.c. e di quaranta giorni ex art. 24 co. 5 D. Lgs. n. 46/1999; restava, tuttavia, ferma la possibilità di far valere l'estinzione del credito per il maturarsi della prescrizione successivamente alla notifica. 3
Tenuto conto che le cartelle risultavano notificate tra il 06.12.2011 e l'11.01.2013, era evidente che alla data di deposito del ricorso (29.05.2020), in assenza di ulteriori comprovati atti interruttivi, era già maturata la prescrizione quinquennale del credito. Pertanto, in accoglimento del residuo ricorso, andava dichiarata la prescrizione del credito contributivo portato dalle cartelle di pagamento n. 094 2011 0031493073 000 e n. 094 2012 0027363856 000. Decideva, quindi, come in premessa riportato.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall' , che ne invocava la riforma. Pt_1 Deduceva l'inammissibilità ex lege della domanda per carenza d'interesse, in ragione dell'applicabilità della disciplina introdotta dall'art.3 bis del d. l. n. 146 del 21/10/2021, il quale aveva aggiunto all'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973 il comma 4 bis che disponeva: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. Atteso che l'interesse ad agire doveva sussistere in ogni fase del giudizio, la norma trovava applicazione nel presente giudizio. Aveva errato il Tribunale nel ritenere che l'interesse ad agire andasse comunque Contr riconosciuto, atteso che né l'Ente creditore né avevano provveduto a dare riscontro alla specifica istanza di sgravio/discarico avanzata dall'interessato. Tale assunto appariva in contrasto con il dettato normativo di cui all'art. art. 3 bis del DL 21.10.2021 n. 146, secondo cui il ruolo e la cartella di pagamento che si assumeva esser stata invalidamente notificata erano suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore avesse dimostrato che dall'iscrizione a ruolo poteva derivargli: a) pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; b) pregiudizio per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40; c) la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Sulla corretta applicabilità del dettato normativo introdotto dall'art. 3 bis DL 146/2021 era intervenuta la Suprema Corte a SS.UU. con la sentenza n. 26283/2022 del 6 settembre 2022, che aveva confermato la natura processuale della norma con conseguente applicazione anche ai processi non definiti. Chiedeva, dunque, riformare la sentenza di primo grado disponendo la compensazione delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l , aderendo alle difese dell'ente Controparte_3 creditore e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni da esso formulate.
Con ordinanza del 09.06.2023, veniva dichiarata la contumacia di . Controparte_4 4
Con decreto ex art. 127 ter c.p.c., ritualmente comunicato alle parti costituite, l'udienza veniva sostituita dal deposito di note scritte.
Con comparsa depositata in data 02.01.2025, si costituiva , che Controparte_4 chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere per applicazione della L. 197/2022, affermando che le somme oggetto di giudizio “potrebbero risultare essere state oggetto di stralcio totale per applicazione Legislativa atteso che i contributi assicurativi portati dalle tre cartelle esattoriali sopraelencate rientrano nel perimetro normativo di applicazione temporale (essendo state notificate prima del 31.12.2015) e monetario (non essendo superiori all'importo di € 1.000,00)”. Nel merito osservava che la L. 215/2021 e la pronuncia della Suprema Corte n. 26283 del 6/09/2022 si riferivano alle sole ipotesi di cartella non notificata o invalidamente notificata, laddove nella fattispecie, si controverteva di cartelle di pagamento validamente notificati e di fatti estintivi successivi. Laddove il legislatore parlava di impugnabilità diretta “del ruolo o della cartella invalidamente notificata” non poteva che far riferimento all'impugnazione della pretesa creditoria nel merito, cioè alla impugnazione di tipo “recuperatorio” e, quindi, al diritto del debitore di contestare il ruolo formato dalla pubblica amministrazione e incorporato nella cartella non ritualmente notificata. Ci si trovava in quella fase della riscossione che andava dalla formazione del ruolo alla definitività del credito. Se il legislatore avesse inteso riferirsi all'impugnazione del ruolo anche nei casi di valida notifica della cartella di pagamento, la precisazione in ordine alla “cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” sarebbe stata superflua e, diversamente, l'estensione della limitazione dell'impugnazione alle sole tre ipotesi indicate anche alla fase successiva alla cristallizzazione del credito, sarebbe stata lesiva del diritto alla tutela giurisdizionale riconosciuto, in generale, dall'art. 24 Cost. e, nei confronti della pubblica amministrazione, dall'art. 113 Cost. Se la cartella validamente notificata non veniva impugnata nei termini di legge o veniva impugnata con esito negativo, il credito da essa portato si cristallizzava, il titolo non poteva più essere messo in discussione e la portata della norma introdotta dal comma 4-bis si esauriva e non si estendeva alla fase successiva, ovvero quella in cui i rimedi giurisdizionali di tipo impugnatorio - recuperatorio lasciavano spazio all'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) o, più in generale, all'azione di accertamento negativo del credito. L'opposizione all'esecuzione (che non era soggetta a termine di decadenza) pur non consentendo di contestare il credito in funzione recuperatoria, permetteva di far valere fatti modificativi o estintivi successivi alla formazione del titolo. Andava richiamato quanto affermato dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n.190/2023, con cui erano state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull'art 12 comma 4-bis del dpr n. 602/73, come modificato dall'art 3 bis D.L. n.146/2021. Allorquando le cartelle fossero state regolarmente notificate e quindi si contestava il diritto della parte a procedere ad esecuzione forzata per fatti sopravvenuti alla formazione del titolo, la domanda andava qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art 615 cpc, non rientrante nei casi previsti dalla norma sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo. Concludeva chiedendo, rigettare perché inammissibile, nullo e comunque infondato l'atto di appello proposto dall' . Pt_1 Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi a favore del difensore antistatario. 5
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Preliminarmente deve essere revocata la declaratoria di contumacia di CP
, costituitosi con comparsa depositata il 02.01.2025.
[...]
Va rigettata perché infondata la domanda di declaratoria di cessazione della materia del contendere articolata dall'appellato sul rilievo che le somme oggetto di giudizio
“potrebbero risultare essere state oggetto di stralcio totale per applicazione Legislativa atteso che i contributi assicurativi portati dalle tre cartelle esattoriali sopraelencate rientrano nel perimetro normativo di applicazione temporale (essendo state notificate prima del 31.12.2015) e monetario (non essendo superiori all'importo di € 1.000,00)”. L'appellato sul punto ha depositato una richiesta di sgravio inoltrata all' in data Pt_1 13.02.2020, antecedente al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, tale che la situazione prospettata non costituisce un fatto sopravvenuto. La postulazione, poi, di una mera evenienza, formulata in termini dubitativi, impedisce di poter affermare sussistenti i presupposti per l'accertamento dei fatti storici dedotti e poter dichiarare cessata la materia del contendere. Anzi, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, cfr. pag. 3, il aveva CP dedotto: “L'Ente creditore non ha valutato positivamente tale richiesta, opponendo il silenzio rigetto”, con ciò negando la vetrificazione di quel medesimo evento (possibilità di sgravio) posto a fondamento della domanda di cessazione della materia del contendere rassegnata in questo grado di giudizio e che va, quindi, rigettata.
5. Deve ora procedersi all'esame dell'appello proposto dall' . Pt_1 Alla stregua del disposto dell'art. 3 bis D.L. 146/2021, “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto
o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". Con la sentenza delle SSUU 19 luglio/6 settembre 2022 n. 26283 è stato precisato che la norma si applica ai procedimenti pendenti. In motivazione, infatti, è stato affermato: “15.1.- Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (v. tra varie, Corte cost., nn. 257 e 271/11, n. 132/16 e n. 167/18, nonché Cass., sez. un., nn. 9560/14 e 12644/14). Ric. 2015 n. 22798 sez. SU - ud. 19-07-2022 -13- 16.- Né la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti. 16.1.- È quindi manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale posto in relazione all'art. 3 Cost. dalla Procura generale, secondo cui la norma potrebbe mutare gli esiti dei processi in corso, violando i principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di coerenza e certezza dell'ordinamento (sull'accesso al sindacato di costituzionalità attraverso il giudizio ex art. 363, comma 3, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., n. 20661/14 e Corte cost. n. 119/15). Questi principi, applicabili anche in materia processuale, limitano l'efficacia retroattiva della legge, di modo che 6
l'inosservanza di essi si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l'illegittimità della norma retroattiva (tra varie, Corte cost. nn. 103 e 170/13; n. 69/14; da ultimo, n. 145/22). 17.- Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. 17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. Il ricorrente/odierno appellato, non ha allegato, né dimostrato, di essersi trovato in una delle condizioni tassativamente previste dalla legge per poter impugnare l'estratto di ruolo.
5.1. Ciò posto, avuto riguardo ai profili interpretativi che l'appellato ha illustrato nel proprio atto di costituzione in questo grado di giudizio (cfr. sub 3), essi non si palesano assistiti da pregio. Va richiamato che il , nell'atto di costituzione del giudizio di primo grado, ha CP premesso che dall'estratto ruolo esattoriale dettagliato, richiesto e rilasciato dall'
[...]
, risultavano i debiti di natura contributiva assicurativa indicati, dei Controparte_3 quali affermava l'intervenuta prescrizione, sì che dalla stessa esposizione degli elementi di fatto posti a fondamento della domanda, non può che prendersi atto che egli ha avversato le risultanze dell'estratto di ruolo. Questo, tuttavia, come ribadito dalla Suprema Corte sent. 26283/2022. ha natura di
“mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 19 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata n. 19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22)” precisando, immediatamente dopo: “Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)”. Ciò posto, le argomentazioni rassegnate dall'appellato, secondo cui nella fattispecie in esame si controverteva di cartelle di pagamento validamente notificate e di fatti estintivi successivi, divengono recessive a fronte delle considerazioni che la Suprema Corte ha avuto cura di porre in rilievo, secondo cui il debitore, “può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19)”. Posto che a fondamento della domanda il aveva posto le risultanze CP dell'estratto di ruolo, la domanda non può qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c., per far valere fatti modificativi o estintivi successivi alla formazione del titolo, posto che per potersi esperire un tale rimedio è necessaria “la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico 7
all'esecuzione”, natura che l'estratto di ruolo non ha, sostanziandosi in un mero elaborato informatico, carente di valore impositivo.
La prospettazione alternativa rassegnata, cioè la proposizione di un'azione di mero accertamento negativo del credito svincolata da una minaccia di esecuzione forzata, deve essere scrutinata sotto il profilo dell'interesse ad agire, che è il tema di indagine imposto dall'art. 3 bis D.L. 146/2021, - la cui efficacia precettiva limitata alla tutela recuperatoria, quale sostenuta dell'appellato, non è asseverabile nell'insussistenza di indicatori normativi in tal senso. Anche in punto di interesse ad agire la Suprema Corte ha operato un'accurata disamina, evidenziando che esso, “condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”.
“Il diritto a un processo equo, di cui l'accesso alla giustizia è aspetto, non è difatti assoluto e si presta a limitazioni concernenti le condizioni di ammissibilità della domanda, che richiedono per loro natura una regolamentazione da parte dello Stato, il quale gode di un certo margine di apprezzamento (Corte EDU, Trevisanato c. Italia, n. 32610/07, 15 settembre 2016, p.33; Corte EDU, Zubac c. Croazia, n. 40160/12, 5 aprile 2018, p.78). Le limitazioni, d'altronde, sono legittime, poiché legittimo è lo scopo che perseguono, laddove l'accesso ridotto alla tutela immediata non incide sul diritto a un processo, poiché resta piena e ampia la tutela generale, presidiata anche dai poteri cautelari del giudice”.
“Il giudice è difatti chiamato all'interpretazione evolutiva della norma, e dei nuovi significati che essa possa assumere per effetto di successive modificazioni, abrogazioni e sostituzioni, quando ne fa applicazione, fissando il "momento" di inveramento di tale evoluzione (in termini, Cass., sez. un., n. 15144/11)”. Escluso che la domanda proposta dal possa esser qualificata come CP opposizione all'esecuzione, difettando la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto prodromico all'esecuzione forzata, e, per espressa disposizione normativa, essendo escluso l'interesse ad agire a proporre ad libitum azione di accertamento negativo, i motivi di resistenza frapposti dal sono infondati. CP
Per tutti i motivi esposti, l'appello proposto da è meritevole di accoglimento e, in Pt_1 riforma dell'impugnata sentenza, il ricorso proposto da va dichiarato Controparte_4 inammissibile per carenza di interesse ad agire. La natura controversa della questione, risolta in applicazione di una legge e della relativa interpretazione sopravvenuta in corso del giudizio, determina a disporre l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Pt_1 Controparte_4 Controparte_3
avverso la sentenza n. 803/2022 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria,
[...] pubblicata il 13.04.2022, così provvede;
1. Revoca la declaratoria di contumacia di . Controparte_4
2. In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara inammissibile il ricorso proposto da . Controparte_4
3. Dichiara interamente compensatele le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti