Art. 872. Reintegrazione a seguito di perdita del grado per condanna 1. La reintegrazione nel grado per il militare che lo ha perso per condanna penale e' disposta a domanda dell'interessato, previo parere favorevole della Corte militare d'appello. 2. La reintegrazione e' disposta se il militare ottiene la riabilitazione a norma delle legge penale comune e, nel caso di applicazione della pena militare accessoria della rimozione, anche a norma della legge penale militare. 3. Se la reintegrazione richiesta a seguito di perdita del grado per condanna e' respinta nel merito, l'esame di una nuova domanda e' ammesso dopo cinque anni dalla data di decisione di rigetto o, in ogni tempo, se sono sopravvenuti o si scoprono nuovi elementi di giudizio particolarmente rilevanti ovvero se il militare consegue una ricompensa al valor militare.
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9 ottobre 2010
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- 1. Annamaria Villafrate, Autore presso ilDirittoAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 3 novembre 2025
Facebook: servizio gratuito o contratto sinallagmatico? Prima di individuare le conseguenze della arbitraria cancellazione da Facebook, occorre premettere che il rapporto tra utente e gestore del social network, come Facebook, è stato percepito per lungo tempo come una concessione gratuita di servizio. In realtà, l'analisi giuridica più recente e autorevole lo inquadra come un contratto a prestazioni corrispettive, o sinallagmatico, nonostante l'assenza di un pagamento in denaro da parte dell'iscritto. Natura economica del dato personale La svolta di questa qualificazione risiede nel valore economico dei dati personali dell'utente. La prestazione dell'utente, infatti, non si limita …
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Giurisprudenza • 6
- 1. TAR Torino, sez. I, sentenza 20/05/2021, n. 505Provvedimento: […] 6. – Nell'ottica di un ottimale inquadramento della vicenda disciplinare oggetto della presente controversia occorre prendere le mosse dai referenti normativi pertinenti. In primis , l'art. 872 del codice dell'ordinamento militare stabilisce nitidamente che “ la reintegrazione nel grado per il militare che lo ha perso per condanna penale è disposta a domanda dell'interessato, previo parere favorevole della Corte militare d'appello. La reintegrazione è disposta se il militare ottiene la riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso di applicazione della pena militare accessoria della rimozione, anche a norma della legge penale militare .”Leggi di più...
- pena accessoria della rimozione del grado·
- illogicità della motivazione·
- parere della Corte Militare di Appello·
- reintegrazione nel grado·
- giurisprudenza amministrativa·
- riabilitazione penale·
- valutazione complessiva della condotta del militare·
- discrezionalità amministrativa·
- art. 872 del codice dell'ordinamento militare·
- difetto di istruttoria·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- peculato militare·
- art. 671 D.P.R. 90/2010·
- giudizio prognostico