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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 872. Reintegrazione a seguito di perdita del grado per condanna 1. La reintegrazione nel grado per il militare che lo ha perso per condanna penale e' disposta a domanda dell'interessato, previo parere favorevole della Corte militare d'appello. 2. La reintegrazione e' disposta se il militare ottiene la riabilitazione a norma delle legge penale comune e, nel caso di applicazione della pena militare accessoria della rimozione, anche a norma della legge penale militare. 3. Se la reintegrazione richiesta a seguito di perdita del grado per condanna e' respinta nel merito, l'esame di una nuova domanda e' ammesso dopo cinque anni dalla data di decisione di rigetto o, in ogni tempo, se sono sopravvenuti o si scoprono nuovi elementi di giudizio particolarmente rilevanti ovvero se il militare consegue una ricompensa al valor militare.
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- 1. codice civile ArchiviAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 11 novembre 2025 · 1
Diritto di sopraelevazione in condominio: art. 1127 c.c. Il diritto di sopraelevazione è una delle facoltà più importanti e complesse del diritto condominiale. Disciplinato dall'articolo 1127 del Codice Civile, esso consente di edificare nuovi piani o strutture sopra l'ultimo livello di un edificio. Data l'entità degli interessi in gioco, la norma bilancia il diritto di proprietà del singolo con la tutela della stabilità, dell'estetica e della luminosità delle abitazioni degli altri condòmini. Diritto di sopraelevazione: definizione Per sopraelevazione si intende ogni opera edilizia che comporti un aumento delle superfici e delle volumetrie, indipendentemente dall'effettivo incremento …
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Giurisprudenza • 6
- 1. TAR Torino, sez. I, sentenza 20/05/2021, n. 505Provvedimento: […] 6. – Nell'ottica di un ottimale inquadramento della vicenda disciplinare oggetto della presente controversia occorre prendere le mosse dai referenti normativi pertinenti. In primis , l'art. 872 del codice dell'ordinamento militare stabilisce nitidamente che “ la reintegrazione nel grado per il militare che lo ha perso per condanna penale è disposta a domanda dell'interessato, previo parere favorevole della Corte militare d'appello. La reintegrazione è disposta se il militare ottiene la riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso di applicazione della pena militare accessoria della rimozione, anche a norma della legge penale militare .”Leggi di più...
- pena accessoria della rimozione del grado·
- illogicità della motivazione·
- parere della Corte Militare di Appello·
- reintegrazione nel grado·
- giurisprudenza amministrativa·
- riabilitazione penale·
- valutazione complessiva della condotta del militare·
- discrezionalità amministrativa·
- art. 872 del codice dell'ordinamento militare·
- difetto di istruttoria·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- peculato militare·
- art. 671 D.P.R. 90/2010·
- giudizio prognostico