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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/03/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2893/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – pagamento compenso all'amministratore condominiale
TRA
, rappresentata e difesa dagli Parte_1 avv.ti Anna Califano e Carlo Russo, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Iervolino, Controparte_1 come da procura in atti:
APPELLATO
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 16/01/2025, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato a mezzo pec in data 26.04.2016 la proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 5595/2015 emessa dall'Ufficio del Giudice di
Pace di Nocera Inferiore, che aveva accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 389/13 notificato al da essa appellante per il Controparte_1 pagamento della somma di Euro 2.888,67 oltre accessori, per le fornitura di portoncini. Deduceva a motivi l'errata e falsa applicazione dell'art. 215 c.p.c. in merito all'ignorata tardività del disconoscimento operato dall'opponente delle firme apposte a suo nome sui documenti di trasporto e consegna della merce, già prodotti in monitorio, unitamente alla fattura emessa per il corrispettivo, poi non pagato ed oggetto di ingiunzione. Deduceva, altresì
l'insufficiente, illogica, contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione delle prove testimoniali assunte nel giudizio di primo grado. Chiedeva, pertanto, la totale riforma dell'impugnata sentenza, con rigetto
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/3 dell'opposizione al decreto ingiuntivo proposta in primo grado dall'appellato, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Costituitosi in giudizio, l'appellato, sollevata una infondata eccezione di mancata notifica dell'appello, chiedeva nel merito il rigetto dell'appello, con conferma dell'impugnata sentenza, in quanto correttamente motivata in fatto e in diritto dal GdP.
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con assegnazione dei termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. L'appello è fondato e va pertanto accolto. Va preliminarmente evidenziato che l'appello risulta tempestivamente notificato al procuratore dell'appellato a mezzo pec prodotta in atti, per cui all'appellato personalmente non spettava alcuna altra notificazione.
Riguardo al merito della controversia, appare decisivo il mancato disconoscimento da parte del dei cd. buoni di consegna prodotti CP_1 dall'appellante e riportanti la sua firma di sottoscrizione per ricevuta merce. Ai sensi dell'art. 215 c.p.c. l'opponente in primo grado avrebbe dovuto disconoscere le sottoscrizione apposte a suo nome già con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, vale a dire alla prima difesa, atteso che i documenti corredavano il ricorso monitorio. Invece l'opponente, odierno appellato, operò il disconoscimento solo alla terza udienza, quella di comparizione personale delle parti. Ne deriva che opportunamente la
[...]
non ebbe a richiedere la verificazione delle scritture a norma Pt_1 dell'art. 216 cpc.
La motivazione addotta dal GdP è dunque palesemente erronea e infondata. L'art. 215 c.p.c., infatti, dispone che “la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione”. Com'è noto, chi intende disconoscere una scrittura provata ai sensi e per gli effetti di legge “ha l'onere di "negare formalmente" la scrittura o la sottoscrizione che le sono attribuite, mediante un'impugnazione specifica e determinata, che esprima la volontà di negare l'autenticità e quindi la provenienza di esse, senza che possa considerarsi sufficiente l'affermazione dell'inesistenza del fatto costitutivo contenuto nella scrittura.” (Cass. 13384/05, conformi: N. 2290 del 1996, N. 2965 del 1999, N.
11866 del 2004). Anche con riferimento al termine decadenziale entro cui operare il detto disconoscimento, la giurisprudenza è granitica nel sostenere che: “in tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione dell'art. 215, c.1, n. 2, secondo cui la scrittura privata prodotta in giudizio si
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/3 ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce “nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione” deve intendersi in senso strettamente cronologico, senza che assuma alcun rilievo il fatto che in detta udienza non sia stata espletata alcuna attività processuale.” (Cass.
08/29909).
Alla luce di quanto sopra, il Giudice avrebbe dovuto valutare l'inefficacia del tardivo disconoscimento operato da parte opposta solo alla terza udienza di trattazione, dando valore di prova documentale alle scritture versate in atti dalla ditta L'impugnata sentenza opera Parte_1 anche un'erronea valutazione delle prove dichiarative offerte da parte opposta, con le quali ha provato i fatti costitutivi della domanda di pagamento, quali la consegna della merce, il corrispettivo pattuito,
l'emissione della fattura, mai contestata dall'opponente. Il teste ha Tes_1 confermato i fatti come ricostruiti dall'opposta società, mentre l'opponente non ebbe a fornire la prova liberatoria del pagamento della merce a lui venduta.
Le spese seguono la soccombenza per entrambe le fasi del giudizio e vanno liquidate in relazione al valore della causa tra euro 1.101,00 ed euro
5.200,00 tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione, conclusionale, tariffe medie.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione proposta in primo grado dall'appellato e conferma il decreto ingiuntivo n. 389/13 che dichiara esecutivo
2) Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio e cioè di euro 1.265,00 per compensi di difesa per il primo grado ed euro 2.552,00 per compensi di difesa per il giudizio di appello, oltre rimborso contributo unificato del grado di appello, con l'aggiunta, per entrambe le fasi, del rimborso spese generali,
Cpa e Iva come per legge, con distrazione ai difensori antistatari
Così deciso in data 07.03.2025
Il Giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2893/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – pagamento compenso all'amministratore condominiale
TRA
, rappresentata e difesa dagli Parte_1 avv.ti Anna Califano e Carlo Russo, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Iervolino, Controparte_1 come da procura in atti:
APPELLATO
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 16/01/2025, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato a mezzo pec in data 26.04.2016 la proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 5595/2015 emessa dall'Ufficio del Giudice di
Pace di Nocera Inferiore, che aveva accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 389/13 notificato al da essa appellante per il Controparte_1 pagamento della somma di Euro 2.888,67 oltre accessori, per le fornitura di portoncini. Deduceva a motivi l'errata e falsa applicazione dell'art. 215 c.p.c. in merito all'ignorata tardività del disconoscimento operato dall'opponente delle firme apposte a suo nome sui documenti di trasporto e consegna della merce, già prodotti in monitorio, unitamente alla fattura emessa per il corrispettivo, poi non pagato ed oggetto di ingiunzione. Deduceva, altresì
l'insufficiente, illogica, contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione delle prove testimoniali assunte nel giudizio di primo grado. Chiedeva, pertanto, la totale riforma dell'impugnata sentenza, con rigetto
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/3 dell'opposizione al decreto ingiuntivo proposta in primo grado dall'appellato, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Costituitosi in giudizio, l'appellato, sollevata una infondata eccezione di mancata notifica dell'appello, chiedeva nel merito il rigetto dell'appello, con conferma dell'impugnata sentenza, in quanto correttamente motivata in fatto e in diritto dal GdP.
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con assegnazione dei termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. L'appello è fondato e va pertanto accolto. Va preliminarmente evidenziato che l'appello risulta tempestivamente notificato al procuratore dell'appellato a mezzo pec prodotta in atti, per cui all'appellato personalmente non spettava alcuna altra notificazione.
Riguardo al merito della controversia, appare decisivo il mancato disconoscimento da parte del dei cd. buoni di consegna prodotti CP_1 dall'appellante e riportanti la sua firma di sottoscrizione per ricevuta merce. Ai sensi dell'art. 215 c.p.c. l'opponente in primo grado avrebbe dovuto disconoscere le sottoscrizione apposte a suo nome già con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, vale a dire alla prima difesa, atteso che i documenti corredavano il ricorso monitorio. Invece l'opponente, odierno appellato, operò il disconoscimento solo alla terza udienza, quella di comparizione personale delle parti. Ne deriva che opportunamente la
[...]
non ebbe a richiedere la verificazione delle scritture a norma Pt_1 dell'art. 216 cpc.
La motivazione addotta dal GdP è dunque palesemente erronea e infondata. L'art. 215 c.p.c., infatti, dispone che “la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione”. Com'è noto, chi intende disconoscere una scrittura provata ai sensi e per gli effetti di legge “ha l'onere di "negare formalmente" la scrittura o la sottoscrizione che le sono attribuite, mediante un'impugnazione specifica e determinata, che esprima la volontà di negare l'autenticità e quindi la provenienza di esse, senza che possa considerarsi sufficiente l'affermazione dell'inesistenza del fatto costitutivo contenuto nella scrittura.” (Cass. 13384/05, conformi: N. 2290 del 1996, N. 2965 del 1999, N.
11866 del 2004). Anche con riferimento al termine decadenziale entro cui operare il detto disconoscimento, la giurisprudenza è granitica nel sostenere che: “in tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione dell'art. 215, c.1, n. 2, secondo cui la scrittura privata prodotta in giudizio si
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/3 ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce “nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione” deve intendersi in senso strettamente cronologico, senza che assuma alcun rilievo il fatto che in detta udienza non sia stata espletata alcuna attività processuale.” (Cass.
08/29909).
Alla luce di quanto sopra, il Giudice avrebbe dovuto valutare l'inefficacia del tardivo disconoscimento operato da parte opposta solo alla terza udienza di trattazione, dando valore di prova documentale alle scritture versate in atti dalla ditta L'impugnata sentenza opera Parte_1 anche un'erronea valutazione delle prove dichiarative offerte da parte opposta, con le quali ha provato i fatti costitutivi della domanda di pagamento, quali la consegna della merce, il corrispettivo pattuito,
l'emissione della fattura, mai contestata dall'opponente. Il teste ha Tes_1 confermato i fatti come ricostruiti dall'opposta società, mentre l'opponente non ebbe a fornire la prova liberatoria del pagamento della merce a lui venduta.
Le spese seguono la soccombenza per entrambe le fasi del giudizio e vanno liquidate in relazione al valore della causa tra euro 1.101,00 ed euro
5.200,00 tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione, conclusionale, tariffe medie.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione proposta in primo grado dall'appellato e conferma il decreto ingiuntivo n. 389/13 che dichiara esecutivo
2) Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio e cioè di euro 1.265,00 per compensi di difesa per il primo grado ed euro 2.552,00 per compensi di difesa per il giudizio di appello, oltre rimborso contributo unificato del grado di appello, con l'aggiunta, per entrambe le fasi, del rimborso spese generali,
Cpa e Iva come per legge, con distrazione ai difensori antistatari
Così deciso in data 07.03.2025
Il Giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/3