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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 03/04/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 745 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA la con sede in Castellammare del Golfo in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore Sig.ra rappresentata e difesa dall'Avv. Galbo Vito del Parte_1
foro di Trapani attore opponente contro la con sede in Castellammare del, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore Sig. rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Giuseppe Tumminello del Foro di Palermo convenuto opposto
FATTO E DIRITTO con atto introduttivo del giudizio la proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Pt_1
101/2022 emesso dal Giudice del Tribunale di Trapani in data 11/02/2022 (R.G. 104/ 2022), su istanza della depositato il 18/01/2022 e notificato in Controparte_1
data 15/02/2022, con il quale si ingiungeva a parte opponente, di pagare la somma di €. 7.795,00 oltre accessori come meglio descritti nel suddetto ricorso per decreto ingiuntivo ed €. 540,00 per compenso professionale ed €. 145,50 per esborsi liquidati.
Deduceva l'attore opponente, la carenza dei presupposti di cui all'art.633 cpc stante l'assenza di documentazione proveniente dall'assunto debitore, idonea a dimostrare la legittima pretesa creditoria. Infatti, affermava l'irrilevanza della fattura N° 01 del 03/01/2022 posta a fondamento e corredo del decreto ingiuntivo. Deduceva infatti che le opere realizzate dalla CP_1 nell'immobile di Castellammare Via Manzoni N° 73 non erano state realizzate a regola d'arte.
Affermava che aveva incaricato, con contratto d'opera verbale, la di realizzare dei CP_1 lavori per l'adeguamento e il completamento degli impianti idrico, elettrico (da 3 kw) e metano (da 6
Kw già realizzati) nonché per il rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti relativamente all'immobile sito in Castellammare del Golfo Via Manzoni N° 73.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Evidenziava che l'opera realizzata non era stata eseguita a regola d'arte, invocando il diritto ad ottenere una risoluzione del contratto d'opera, dimostrando che l'opera così realizzata, è risultata totalmente inutile allo scopo per cui era stata pensata. Quindi descriveva singolarmente i vizi riscontrati nei lavori eseguiti da parte opposta affermando che per la loro eliminazione avrebbe dovuto sostenere un costo pari a €. 3.550,00 per sistemare l 'impianto idrico, €. 500,00 per sistemare l 'installazione dei sanitari, €. 660,00 per impianto climatizzazione, €. 1.500,00 per la pompa silenziosa, €. 7.240,00 per l'allacciamento rete idrica ed altro, €. 3.740,00 per l 'adeguamento dell'impianto elettrico, €. 967,00 per l'impianto del metano, per un costo complessivo di €.
18.157,00 somma per la quale agiva in via riconvenzionale.
Concludeva chiedendo la risoluzione il contratto di prestazione d'opera intercorso tra le parti per palese e grave inadempimento dell'opposta e Controparte_1 comunque per tutti i motivi esposti, di conseguenza, ritenere e di chiarare che l'opponente non deve all'opposta stante la dichiarazione di risoluzione del superiore contratto d'opera per inadempimento palese e di conseguenza ancora, essendo certo che l'opponente ha già corrisposto all'opposta la somma di €. 2. 500,00 quale acconto sui lavori realizzati (pagamento fattura 92/2021) a seguito della suddetta dichiarazione di risoluzione del contratto d'opera, ritenere e dichiarare il diritto dell'opponente ad ottenere la restituzione della somma suddetta;
conseguentemente revocare nei confronti dell'odierno opponente il decreto ingiuntivo oggi opposto per i motivi di cui sopra;
accogliere la domanda riconvenzionale proposta quindi condannare l'opposto
[...] al pagamento la somma di €. 18.157,00. Controparte_1
Si costituiva il convenuto opposto la deducendo l'infondatezza della proposta CP_1
opposizione; affermava infatti di aver assolto all'onere probatorio relativo alla prova scritta per il credito vantato con l'allegazione di documentazione nonché un titolo ovvero il contratto d'opera intercorso tra le parti, circostanza questa evidenziata nell'atto di opposizione;
lamentando la pretestuosità dell'opposizione chiedendone il rigetto.
Veniva formulata ex art 185 bis cpc una proposta transattiva che non sortiva l'esito sperato;
quindi, venivano concessi termini di cui all'art.183 cpc, venivano ammesse alcune delle prove orali richieste dalle parti e disposta CTU tecnica.
La causa veniva posta in decisone con i termini ex art.190 cpc .
In via preliminare si osserva che il rapporto giuridico creatosi tra le parti è riconducibile al contratto d'opera (art. 2222 e ss c.c.) e non quello di appalto tra privati (art. 1655 e ss c.c.).
La distinzione non è di poco momento, quantomeno ai fini dell'applicazione delle norme specificamente dedicate all'appalto (come, ad esempio, i rimedi previsti della revisione del prezzo e dell'equo compenso, ai sensi dell'art. 1664 c.c., ove siano integrati i relativi presupposti, o la
Tribunale di Trapani Sezione Civile
disciplina delle variazioni al progetto ex artt. 1659 ss c.c., nonché dei termini di decadenza e prescrizione per far valere la garanzia per difetti e difformità dell'opera, ex art. 1667 e 2226 c.c.), non sempre di trovare applicazione analogica al contratto d'opera.
Alla conclusione per cui, nel caso di specie, si ravvisi lo schema del contratto d'opera, questo giudice ritiene possa pervenirsi sulla scorta delle risultanze probatorie e dalla valorizzazione di taluni necessari elementi di fatto, primo tra tutti la natura dell'incarico orale pacificamente conferito dal committente e l'importanza quantitativa dell'opera commissionata, anche in riferimento al suo valore economico.
È bensì vero che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la distinzione tra contratto d'opera e contratto d'appalto, posto che entrambi hanno in comune l'obbligazione verso il committente di compiere, a fronte di corrispettivo, un'opera o un servizio senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi li esegue, si basa sul criterio della struttura e dimensione dell'impresa a cui sono commissionate le opere, nel senso che il contratto d'opera è quello che coinvolge la piccola impresa desumibile dall'art. 2083 c.c., che svolge la propria attività con la prevalenza del lavoro personale o dei componenti della famiglia, pur se con qualche collaboratore, ma in cui l'organizzazione non è tale da consentire il perseguimento delle iniziative di impresa, facendo a meno dell'attività esecutiva dell'imprenditore artigiano (cfr. Cass. 9237/1997;
Cass. 5451/1999), il contratto di appalto postulando invece un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto (cfr. Cass. n. 7307/2001; Cass. 12519/2010; Cass. n. 9459/2011).
Nel fare applicazione di tale principio, la stessa giurisprudenza ha tuttavia mostrato come la classificazione dell'imprenditore, sebbene costituisca un indice significativo della natura del rapporto contrattuale, non rappresenta un elemento decisivo ai fini di tale qualificazione, poiché il contratto d'appalto non è necessariamente incompatibile con la natura artigianale dell'impresa, né con il fatto che il lavoro sia eseguito da personale in prevalenza appartenente al nucleo familiare dell'imprenditore, allorché detta esecuzione sia comunque supportata da un'organizzazione dei mezzi di una certa importanza (cfr. Cass. n. 27258/2017; v. anche Cass. n. 4527/2022).
Nel caso di specie, la natura individuale dell'impresa artigianale facente capo a Controparte_1
non ostacola perciò la qualificazione del rapporto in termini di contratto d'opera; tra l'altro sul punto le parti nulla hanno dedotto evidenzia che sull'attività artigianale e sulla dimensione prettamente personale e familiare dell'attività edile a lui facente capo tipica del contratto d'opera.
Ciò posto, soccorre, per il merito della vicenda, la relazione depositata dal CTU incaricato, che in questa sede viene fatta propria del giudice stante la puntuale analisi svolta sulla modalità dei lavori eseguiti dalla parte della ditta convenuta alla luce dei puntuali rilievi svolti dalla ditta committente.
In relazione a quanto lamentato da parte attrice per l'impianto idrico e specificatamente:
Tribunale di Trapani Sezione Civile
- nel bidet i punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico, che sono troppo vicini allo scarico WC, in particolare la distanza tra WC e bidet risulta inferiore a 15 cm-; il CTU ha infatti accertato che il difetto sussiste in quanto il water e bidet a distanza di 15 cm, non è regolare e di difficile utilizzo, la distanza minima deve essere di almeno 20cm.
Il costo quantificato di ripristino e/o regolarizzazione ammonta a € 715,37;
- gli scarichi dei wc non sono centrati rispetto al tubo di scarico della cassetta dell'acqua relativa;
il
CTU ha accertato il difetto e occorrendo la rettifica della curva tecnica dello scarico del wc, previo smontaggio del wc, correzione e deviazione di scarico per ricentrare e occultare lo scarico.
Il costo quantificato di ripristino e/o regolarizzazione ammonta a €.152,05.
- nelle cassette di scarico dei WC confluisce la linea di acqua calda, anziché fredda;
- il CTU ha accertato il difetto prevedendo lo scollegamento dalla linea di acqua calda dal collettore della relativa tubazione che confluisce nelle cassette di scarico dei WC ed è stata collegata nella linea dell'acqua fredda.
Il costo quantificato di ripristino e/o regolarizzazione ammonta a €146,84
- nei miscelatori delle doccette è invertita la disposizione acqua calda/fredda (l'acqua calda è a destra, anziché a sinistra, e viceversa per l'acqua fredda); il CTU ha accertato il difetto prevedendo lo scollegamento dalla linea di acqua calda dal collettore e inversione col collegamento con acqua fredda della relativa tubazione che confluisce nelle doccette dei WC.
Il costo quantificato di ripristino e/o regolarizzazione ammonta a €146,84
- nelle cucine non confluisce alcuna linea di acqua calda;
il CTU ha accertato il difetto prevedendo il distacco dalla linea di acqua fredda dal collettore la relativa tubazione che confluisce nel rubinetto della cucina ed effettuare il collegamento nella linea dell'acqua calda.
Il costo quantificato di ripristino e/o regolarizzazione ammonta a €146,84
- durante i lavori per la sostituzione del tubo pescante dalla cisterna, l'opposta ha danneggiato il preesistente tubo di scarico adiacente;
il CTU ha accertato il difetto prevedendo la demolizione del massetto in corrispondenza dell'intero tubo di scarico;
estrazione dell'intero tubo di scarico e sostituzione con uno nuovo quindi il ripristino del massetto.
Il costo quantificato di ripristino e/o regolarizzazione ammonta a €460,85
Il costo complessivo in relazione alle criticità accertate assurge a €1.768,81
In relazione a quanto lamentato da parte attrice per l'installazione Sanitari e specificatamente:
- opere d'installazione sanitari su due dei tre bagni, opere non completate dalla ditta D'Anna; il CTU ha accertato il difetto.
Il costo quantificato di ripristino e/o regolarizzazione ammonta a €493,87;
- piletta bucata in fase di montaggio, sostituita con altra ditta-; il CTU ha accertato il difetto.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Il costo quantificato di ripristino e/o regolarizzazione ammonta a €87,18
Il costo complessivo in relazione alle criticità accertate assurge a €581,05
In relazione a quanto lamentato da parte attrice per l'impianto di climatizzazione e specificatamente:
- predisposizione impianto di climatizzazione difettoso, in quanto non correttamente eseguito, in particolare mancanti la linea di scarico della condensa, il sifone e di cavi elettrici per il condizionatore nella stanza dx a piano terra, tracce non chiuse. non sono stati ispezionati i cavidotti con la sonda, sono stati passati i cavi elettrici per tre condizionatori. Staffe inadeguate al piano primo. ; il CTU ha accertato il difetto prevedendo la risistemazione della predisposizione impianto di climatizzazione, in quanto non correttamente eseguito, in particolare mancanti la linea di scarico della condensa, il sifone e di cavi elettrici per il condizionatore nella stanza dx a piano terra, tracce non chiuse, non sono stati ispezionati i cavidotti con la sonda, sono stati passati i cavi elettrici per tre condizionatori e installati gli stessi (conteggiati solo i costi di ripristino della predisposizione delle tubazioni e dei cavi e la chiusura tracce) .Evidenziando che durante il passaggio dei cavi elettrici si è verificato un problema causato da un'errata predisposizione dei cavidotti, lunghi e curvi, che non hanno consentito il passaggio della sonda. Al fine di consentire il passaggio dei cavi, l'impiantista ha dovuto demolire una porzione di parete in corrispondenza del cavidotto. Il ripristino del muro danneggiato è stato eseguito dal gessista.
Il costo quantificato di ripristino e/o regolarizzazione ammonta a €619,34
Il costo complessivo in relazione alle criticità accertate assurge a €.619,34
In relazione a quanto lamentato da parte attrice per la pompa Autoclave e specificatamente:
-pompa con vibrazione e rumorosità, non corrispondente alle indicazioni della committenza;
il CTU ha accertato il difetto prevedendo opere necessarie per collocazione pompa sommersa smonto dell'autoclave esistente e montaggio di pompa sommersa, compensata co. L'autoclave montata da e il pres control dovrà essere eliminata e restituita allo stesso. CP_1
Il costo quantificato di ripristino e/o regolarizzazione ammonta a €1.044,73
Il costo complessivo in relazione alle criticità accertate assurge a €1.044,73
In relazione a quanto lamentato da parte attrice per i lavori esterni e specificatamente: rubinetto esterno non funzionate, riguardo all'allacciamento alla rete elettrica ENEL, l'impresa non ha eseguito l'intervento a regola d'arte, omettendo di realizzare una linea dedicata passante nel massetto dell'ingresso e procedendo a collegare il cavo dal contatore ENEL al quadro generale passando all'interno dell'appartamento a piano terra e utilizzando la tubazione predisposta per il collegamento dell'impianto della stanza;
il CTU ha accertato tale criticità che non consente l'emissione della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. È stata realizzata una linea
Tribunale di Trapani Sezione Civile
sottotraccia, senza danneggiare le tubazioni già presenti nel massetto, e il ripristino della pavimentazione e dei muri. Rubinetto esterno reso funzionate.
Il costo quantificato di ripristino e/o regolarizzazione ammonta a € 1.196,37
Il costo complessivo in relazione alle criticità accertate assurge a € 1.196,37
In relazione a quanto lamentato da parte attrice per l'impianto elettrico e specificatamente: il quadro elettrico sottoscala denunciato come non a norma, è stato escluso dal compito in quanto non vi è evidenzia né documentale ne oggetto di prova, che faccia parte della contabilità del D'Anna; pertanto, non è stato considerato in questa sede.
Punti luce, interruttori cavi elettrici non correttamente collocati. In merito ai punti luce, il CTU ha accertato che l'impresa ha eseguito parzialmente la fornitura ed installazione di prese, pulsanti e interruttori nelle stanze, incluso i loro collegamento. In particolare, risultano: - non funzionanti n. 11 prese/interruttori per mancanza di cavi elettrici;
-inadeguati i collegamenti di n.3 pulsanti/interruttori;
- assenti n. 6 tappi copri foro;
- assenti tutti i coperchi delle cassette di derivazione;
- assenti i centralini da incasso;
- mal funzionante il selettore a chiave che disattiva la corrente elettrica anche nel frigorifero.
Il CTU ha accertato i difetti per la cui eliminazione hanno eseguiti questi lavori: completamento della fornitura ed installazione di prese, pulsanti e interruttori nelle stanze, incluso i loro collegamenti. In particolare, sono stati: - passati i cavi elettrici in 11 cavidotti in cui erano assenti;
- effettuati i collegamenti elettrici a 3 pulsanti/interruttori; - forniti e installati 6 tappi copri foro;
- forniti e installati i coperchi delle cassette di derivazione;
- forniti e installati i centralini da incasso;
- effettuati i collegamenti elettrici per il buon funzionamento dei selettori a chiave per non disattivare la corrente elettrica anche nel frigorifero.
Il costo quantificato di ripristino/regolarizzazione ammonta a € 1.102,04
All'interno delle varie stanze non sono state aggiunte cassette e scatole di derivazione. L'impresa avrebbe dovuto revisionare le cassette esistenti, annullando quelle superflue, in particolare CP_1
nei bagni, e spostando quelle mal posizionate vicino i punti acqua o sui coprifili delle porte.
Il CTU ha accertato i difetti per la cui eliminazione hanno eliminato le cassette superflue o mal posizionate, in particolare nei bagni, o annullate mediante tappi copri foro. Le cassette e le placche elettriche a ridosso dei coprifili delle porte sono state opportunamente modificate al fine di evitare gravose opere di demolizione del muro o inestetiche incisioni nei coprifili delle porte.
Il costo quantificato di ripristino/regolarizzazione ammonta a € 322,55
Il costo complessivo in relazione alle criticità accertate assurge a €1.424,58
In relazione a quanto lamentato da parte attrice per l'impianto metano e specificatamente:
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lavori relativi all'impianto di metano risultano incompleti, poiché l'impresa si è limitata a sistemare i tubi in polietilene preesistenti, non murati, accostandoli al pluviale e facendoli confluire nell'apposita cassetta. I collettori del gas e la cassetta di protezione del tubo gas non sono stati inseriti nei conteggi della ditta poiché il rapporto di lavoro si era già interrotto con la CP_1
committenza e non inseriti nei conteggi.
Il CTU accertata la criticità, ha affermato che si può riconoscere solo gli oneri di ispezione e fissaggio dei tubi in polietilene. Tutto quello che è stato necessario per il completamento da altra ditta era necessario per l'emissione della dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte.
I collettori del gas e la cassetta di protezione del tubo gas non sono stati inseriti nei conteggi della ditta CP_1
Il costo quantificato di ripristino/regolarizzazione ammonta a € 329,06
Il CTU ha quindi quantificato l'importo totale dei costi per la regolarizzazione delle opere non correttamente eseguite dalla ditta nella somma di €.6.963,94. Controparte_1
Ha, altresì, quantificato l'incidenza della mancata certificazione impianti, per individuazione dei materiali usati e per ricognizione e analisi dei lavori non correttamente eseguiti dalla
[...]
. Le altre ditte intervenute a completamento dei lavori hanno comunque Controparte_1
l'obbligo di rilascio delle certificazioni. Quantificandolo nel 10% dell'importo sopra indicato, quindi pari a €. 696,39 per un totale di € 7.660,34 oltre iva.
Dall'esame della documentazione in atti e dagli elementi di conferma che emergono dall'esame delle prove orali, emerge, così come evidenziato nella relazione tecnica di ufficio, una responsabilità dei danni accertati e dovuta a imperizia e mancato rispetto della regola d'arte da parte della ditta
Controparte_1
Accertata la negligenza della società convenuta, va affermato che l'esecuzione dei lavori oggetto di contratto è stata difforme a quella pattuita per vizi dovuti da assenza del rispetto della regola d'arde tale da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione;
pertanto va dichiarata la risoluzione del contratto d'opera stipulato dalle parti e per il quale è stata emessa la fattura N° 01 del 03/01/2022 posta a fondamento della pretesa creditoria, con efficacia retroattiva fra le parti, ex art. 1458 c.c. riconoscendo il diritto della COMET alla restituzione dell'acconto versato.
L'azione riconvenzionale va quindi accolta, avendo l'attore opponente assolto all'onere probatorio per il danno patito in occasione dei lavori oggetto del contratto d'opera stipulato dalle parti.
Il danno accertato dal CTU è pari a € 7.660,34 oltre iva se dovuta, somma per la quale il convenuto opposto andrà condannato.
Il decreto ingiuntivo n. 101/2022 emesso dal Giudice del Tribunale di Trapani in data 11/02/2022
(R.G. 104/ 2022), su istanza della andrà revocato. Controparte_1
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Le spese di consulenza, già liquidate in complessivi € 1385,75, di cui euro 207,38 per spese, oltre
I.V.A., nel decreto del 01.11.2024 vengono poste definitivamente a carico di parte soccombente.
Stessa sorte seguiranno le spese di lite che si liquidano, ai sensi del D.M. 55 del 2014, aggiornato al
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 - applicando i valori minimi e riconoscendo tutte le fasi del giudizio - in complessivi euro 2.540,00 per onorari di difesa, oltre Iva
e Cpa come per legge e rimborso per spese generali al 15%
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice unico, disattesa ogni altra istanza, deduzione e difesa, definitivamente pronunziando:
-accoglie l'opposizione proposta dall'attore opponente, Parte_1
- dichiara risolto il contratto d'opera stipulato tra le parti, indicato in parte motiva;
-revoca il decreto ingiuntivo n. 101/2022 emesso dal Giudice del Tribunale di Trapani in data
11/02/2022 (R.G. 104/ 2022), su istanza della in Controparte_1
ogni sua parte;
accoglie la domanda riconvenzionale dell'attore opponente;
-condanna il convenuto opposto, alla ripetizione Controparte_1 della somma di €. 2. 500,00 quale acconto percepito;
-condanna il convenuto opposto, al risarcimento dei Controparte_1 danni arrecati all'attore quantificati in € 7.660,34 oltre iva se dovuta;
-pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate in complessivi € 1385,75, di cui euro 207,38 per spese, oltre I.V.A., a carico della Controparte_1
-condanna la al pagamento, in favore della parte Controparte_1 attrice opponente, delle spese processuali liquidate in complessivi € 2.540,00 per onorari di difesa, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso per spese generali al 15%
Così deciso in Trapani, in data 03/04/2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 745 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA la con sede in Castellammare del Golfo in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore Sig.ra rappresentata e difesa dall'Avv. Galbo Vito del Parte_1
foro di Trapani attore opponente contro la con sede in Castellammare del, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore Sig. rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Giuseppe Tumminello del Foro di Palermo convenuto opposto
FATTO E DIRITTO con atto introduttivo del giudizio la proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Pt_1
101/2022 emesso dal Giudice del Tribunale di Trapani in data 11/02/2022 (R.G. 104/ 2022), su istanza della depositato il 18/01/2022 e notificato in Controparte_1
data 15/02/2022, con il quale si ingiungeva a parte opponente, di pagare la somma di €. 7.795,00 oltre accessori come meglio descritti nel suddetto ricorso per decreto ingiuntivo ed €. 540,00 per compenso professionale ed €. 145,50 per esborsi liquidati.
Deduceva l'attore opponente, la carenza dei presupposti di cui all'art.633 cpc stante l'assenza di documentazione proveniente dall'assunto debitore, idonea a dimostrare la legittima pretesa creditoria. Infatti, affermava l'irrilevanza della fattura N° 01 del 03/01/2022 posta a fondamento e corredo del decreto ingiuntivo. Deduceva infatti che le opere realizzate dalla CP_1 nell'immobile di Castellammare Via Manzoni N° 73 non erano state realizzate a regola d'arte.
Affermava che aveva incaricato, con contratto d'opera verbale, la di realizzare dei CP_1 lavori per l'adeguamento e il completamento degli impianti idrico, elettrico (da 3 kw) e metano (da 6
Kw già realizzati) nonché per il rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti relativamente all'immobile sito in Castellammare del Golfo Via Manzoni N° 73.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Evidenziava che l'opera realizzata non era stata eseguita a regola d'arte, invocando il diritto ad ottenere una risoluzione del contratto d'opera, dimostrando che l'opera così realizzata, è risultata totalmente inutile allo scopo per cui era stata pensata. Quindi descriveva singolarmente i vizi riscontrati nei lavori eseguiti da parte opposta affermando che per la loro eliminazione avrebbe dovuto sostenere un costo pari a €. 3.550,00 per sistemare l 'impianto idrico, €. 500,00 per sistemare l 'installazione dei sanitari, €. 660,00 per impianto climatizzazione, €. 1.500,00 per la pompa silenziosa, €. 7.240,00 per l'allacciamento rete idrica ed altro, €. 3.740,00 per l 'adeguamento dell'impianto elettrico, €. 967,00 per l'impianto del metano, per un costo complessivo di €.
18.157,00 somma per la quale agiva in via riconvenzionale.
Concludeva chiedendo la risoluzione il contratto di prestazione d'opera intercorso tra le parti per palese e grave inadempimento dell'opposta e Controparte_1 comunque per tutti i motivi esposti, di conseguenza, ritenere e di chiarare che l'opponente non deve all'opposta stante la dichiarazione di risoluzione del superiore contratto d'opera per inadempimento palese e di conseguenza ancora, essendo certo che l'opponente ha già corrisposto all'opposta la somma di €. 2. 500,00 quale acconto sui lavori realizzati (pagamento fattura 92/2021) a seguito della suddetta dichiarazione di risoluzione del contratto d'opera, ritenere e dichiarare il diritto dell'opponente ad ottenere la restituzione della somma suddetta;
conseguentemente revocare nei confronti dell'odierno opponente il decreto ingiuntivo oggi opposto per i motivi di cui sopra;
accogliere la domanda riconvenzionale proposta quindi condannare l'opposto
[...] al pagamento la somma di €. 18.157,00. Controparte_1
Si costituiva il convenuto opposto la deducendo l'infondatezza della proposta CP_1
opposizione; affermava infatti di aver assolto all'onere probatorio relativo alla prova scritta per il credito vantato con l'allegazione di documentazione nonché un titolo ovvero il contratto d'opera intercorso tra le parti, circostanza questa evidenziata nell'atto di opposizione;
lamentando la pretestuosità dell'opposizione chiedendone il rigetto.
Veniva formulata ex art 185 bis cpc una proposta transattiva che non sortiva l'esito sperato;
quindi, venivano concessi termini di cui all'art.183 cpc, venivano ammesse alcune delle prove orali richieste dalle parti e disposta CTU tecnica.
La causa veniva posta in decisone con i termini ex art.190 cpc .
In via preliminare si osserva che il rapporto giuridico creatosi tra le parti è riconducibile al contratto d'opera (art. 2222 e ss c.c.) e non quello di appalto tra privati (art. 1655 e ss c.c.).
La distinzione non è di poco momento, quantomeno ai fini dell'applicazione delle norme specificamente dedicate all'appalto (come, ad esempio, i rimedi previsti della revisione del prezzo e dell'equo compenso, ai sensi dell'art. 1664 c.c., ove siano integrati i relativi presupposti, o la
Tribunale di Trapani Sezione Civile
disciplina delle variazioni al progetto ex artt. 1659 ss c.c., nonché dei termini di decadenza e prescrizione per far valere la garanzia per difetti e difformità dell'opera, ex art. 1667 e 2226 c.c.), non sempre di trovare applicazione analogica al contratto d'opera.
Alla conclusione per cui, nel caso di specie, si ravvisi lo schema del contratto d'opera, questo giudice ritiene possa pervenirsi sulla scorta delle risultanze probatorie e dalla valorizzazione di taluni necessari elementi di fatto, primo tra tutti la natura dell'incarico orale pacificamente conferito dal committente e l'importanza quantitativa dell'opera commissionata, anche in riferimento al suo valore economico.
È bensì vero che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la distinzione tra contratto d'opera e contratto d'appalto, posto che entrambi hanno in comune l'obbligazione verso il committente di compiere, a fronte di corrispettivo, un'opera o un servizio senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi li esegue, si basa sul criterio della struttura e dimensione dell'impresa a cui sono commissionate le opere, nel senso che il contratto d'opera è quello che coinvolge la piccola impresa desumibile dall'art. 2083 c.c., che svolge la propria attività con la prevalenza del lavoro personale o dei componenti della famiglia, pur se con qualche collaboratore, ma in cui l'organizzazione non è tale da consentire il perseguimento delle iniziative di impresa, facendo a meno dell'attività esecutiva dell'imprenditore artigiano (cfr. Cass. 9237/1997;
Cass. 5451/1999), il contratto di appalto postulando invece un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto (cfr. Cass. n. 7307/2001; Cass. 12519/2010; Cass. n. 9459/2011).
Nel fare applicazione di tale principio, la stessa giurisprudenza ha tuttavia mostrato come la classificazione dell'imprenditore, sebbene costituisca un indice significativo della natura del rapporto contrattuale, non rappresenta un elemento decisivo ai fini di tale qualificazione, poiché il contratto d'appalto non è necessariamente incompatibile con la natura artigianale dell'impresa, né con il fatto che il lavoro sia eseguito da personale in prevalenza appartenente al nucleo familiare dell'imprenditore, allorché detta esecuzione sia comunque supportata da un'organizzazione dei mezzi di una certa importanza (cfr. Cass. n. 27258/2017; v. anche Cass. n. 4527/2022).
Nel caso di specie, la natura individuale dell'impresa artigianale facente capo a Controparte_1
non ostacola perciò la qualificazione del rapporto in termini di contratto d'opera; tra l'altro sul punto le parti nulla hanno dedotto evidenzia che sull'attività artigianale e sulla dimensione prettamente personale e familiare dell'attività edile a lui facente capo tipica del contratto d'opera.
Ciò posto, soccorre, per il merito della vicenda, la relazione depositata dal CTU incaricato, che in questa sede viene fatta propria del giudice stante la puntuale analisi svolta sulla modalità dei lavori eseguiti dalla parte della ditta convenuta alla luce dei puntuali rilievi svolti dalla ditta committente.
In relazione a quanto lamentato da parte attrice per l'impianto idrico e specificatamente:
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- nel bidet i punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico, che sono troppo vicini allo scarico WC, in particolare la distanza tra WC e bidet risulta inferiore a 15 cm-; il CTU ha infatti accertato che il difetto sussiste in quanto il water e bidet a distanza di 15 cm, non è regolare e di difficile utilizzo, la distanza minima deve essere di almeno 20cm.
Il costo quantificato di ripristino e/o regolarizzazione ammonta a € 715,37;
- gli scarichi dei wc non sono centrati rispetto al tubo di scarico della cassetta dell'acqua relativa;
il
CTU ha accertato il difetto e occorrendo la rettifica della curva tecnica dello scarico del wc, previo smontaggio del wc, correzione e deviazione di scarico per ricentrare e occultare lo scarico.
Il costo quantificato di ripristino e/o regolarizzazione ammonta a €.152,05.
- nelle cassette di scarico dei WC confluisce la linea di acqua calda, anziché fredda;
- il CTU ha accertato il difetto prevedendo lo scollegamento dalla linea di acqua calda dal collettore della relativa tubazione che confluisce nelle cassette di scarico dei WC ed è stata collegata nella linea dell'acqua fredda.
Il costo quantificato di ripristino e/o regolarizzazione ammonta a €146,84
- nei miscelatori delle doccette è invertita la disposizione acqua calda/fredda (l'acqua calda è a destra, anziché a sinistra, e viceversa per l'acqua fredda); il CTU ha accertato il difetto prevedendo lo scollegamento dalla linea di acqua calda dal collettore e inversione col collegamento con acqua fredda della relativa tubazione che confluisce nelle doccette dei WC.
Il costo quantificato di ripristino e/o regolarizzazione ammonta a €146,84
- nelle cucine non confluisce alcuna linea di acqua calda;
il CTU ha accertato il difetto prevedendo il distacco dalla linea di acqua fredda dal collettore la relativa tubazione che confluisce nel rubinetto della cucina ed effettuare il collegamento nella linea dell'acqua calda.
Il costo quantificato di ripristino e/o regolarizzazione ammonta a €146,84
- durante i lavori per la sostituzione del tubo pescante dalla cisterna, l'opposta ha danneggiato il preesistente tubo di scarico adiacente;
il CTU ha accertato il difetto prevedendo la demolizione del massetto in corrispondenza dell'intero tubo di scarico;
estrazione dell'intero tubo di scarico e sostituzione con uno nuovo quindi il ripristino del massetto.
Il costo quantificato di ripristino e/o regolarizzazione ammonta a €460,85
Il costo complessivo in relazione alle criticità accertate assurge a €1.768,81
In relazione a quanto lamentato da parte attrice per l'installazione Sanitari e specificatamente:
- opere d'installazione sanitari su due dei tre bagni, opere non completate dalla ditta D'Anna; il CTU ha accertato il difetto.
Il costo quantificato di ripristino e/o regolarizzazione ammonta a €493,87;
- piletta bucata in fase di montaggio, sostituita con altra ditta-; il CTU ha accertato il difetto.
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Il costo quantificato di ripristino e/o regolarizzazione ammonta a €87,18
Il costo complessivo in relazione alle criticità accertate assurge a €581,05
In relazione a quanto lamentato da parte attrice per l'impianto di climatizzazione e specificatamente:
- predisposizione impianto di climatizzazione difettoso, in quanto non correttamente eseguito, in particolare mancanti la linea di scarico della condensa, il sifone e di cavi elettrici per il condizionatore nella stanza dx a piano terra, tracce non chiuse. non sono stati ispezionati i cavidotti con la sonda, sono stati passati i cavi elettrici per tre condizionatori. Staffe inadeguate al piano primo. ; il CTU ha accertato il difetto prevedendo la risistemazione della predisposizione impianto di climatizzazione, in quanto non correttamente eseguito, in particolare mancanti la linea di scarico della condensa, il sifone e di cavi elettrici per il condizionatore nella stanza dx a piano terra, tracce non chiuse, non sono stati ispezionati i cavidotti con la sonda, sono stati passati i cavi elettrici per tre condizionatori e installati gli stessi (conteggiati solo i costi di ripristino della predisposizione delle tubazioni e dei cavi e la chiusura tracce) .Evidenziando che durante il passaggio dei cavi elettrici si è verificato un problema causato da un'errata predisposizione dei cavidotti, lunghi e curvi, che non hanno consentito il passaggio della sonda. Al fine di consentire il passaggio dei cavi, l'impiantista ha dovuto demolire una porzione di parete in corrispondenza del cavidotto. Il ripristino del muro danneggiato è stato eseguito dal gessista.
Il costo quantificato di ripristino e/o regolarizzazione ammonta a €619,34
Il costo complessivo in relazione alle criticità accertate assurge a €.619,34
In relazione a quanto lamentato da parte attrice per la pompa Autoclave e specificatamente:
-pompa con vibrazione e rumorosità, non corrispondente alle indicazioni della committenza;
il CTU ha accertato il difetto prevedendo opere necessarie per collocazione pompa sommersa smonto dell'autoclave esistente e montaggio di pompa sommersa, compensata co. L'autoclave montata da e il pres control dovrà essere eliminata e restituita allo stesso. CP_1
Il costo quantificato di ripristino e/o regolarizzazione ammonta a €1.044,73
Il costo complessivo in relazione alle criticità accertate assurge a €1.044,73
In relazione a quanto lamentato da parte attrice per i lavori esterni e specificatamente: rubinetto esterno non funzionate, riguardo all'allacciamento alla rete elettrica ENEL, l'impresa non ha eseguito l'intervento a regola d'arte, omettendo di realizzare una linea dedicata passante nel massetto dell'ingresso e procedendo a collegare il cavo dal contatore ENEL al quadro generale passando all'interno dell'appartamento a piano terra e utilizzando la tubazione predisposta per il collegamento dell'impianto della stanza;
il CTU ha accertato tale criticità che non consente l'emissione della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. È stata realizzata una linea
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sottotraccia, senza danneggiare le tubazioni già presenti nel massetto, e il ripristino della pavimentazione e dei muri. Rubinetto esterno reso funzionate.
Il costo quantificato di ripristino e/o regolarizzazione ammonta a € 1.196,37
Il costo complessivo in relazione alle criticità accertate assurge a € 1.196,37
In relazione a quanto lamentato da parte attrice per l'impianto elettrico e specificatamente: il quadro elettrico sottoscala denunciato come non a norma, è stato escluso dal compito in quanto non vi è evidenzia né documentale ne oggetto di prova, che faccia parte della contabilità del D'Anna; pertanto, non è stato considerato in questa sede.
Punti luce, interruttori cavi elettrici non correttamente collocati. In merito ai punti luce, il CTU ha accertato che l'impresa ha eseguito parzialmente la fornitura ed installazione di prese, pulsanti e interruttori nelle stanze, incluso i loro collegamento. In particolare, risultano: - non funzionanti n. 11 prese/interruttori per mancanza di cavi elettrici;
-inadeguati i collegamenti di n.3 pulsanti/interruttori;
- assenti n. 6 tappi copri foro;
- assenti tutti i coperchi delle cassette di derivazione;
- assenti i centralini da incasso;
- mal funzionante il selettore a chiave che disattiva la corrente elettrica anche nel frigorifero.
Il CTU ha accertato i difetti per la cui eliminazione hanno eseguiti questi lavori: completamento della fornitura ed installazione di prese, pulsanti e interruttori nelle stanze, incluso i loro collegamenti. In particolare, sono stati: - passati i cavi elettrici in 11 cavidotti in cui erano assenti;
- effettuati i collegamenti elettrici a 3 pulsanti/interruttori; - forniti e installati 6 tappi copri foro;
- forniti e installati i coperchi delle cassette di derivazione;
- forniti e installati i centralini da incasso;
- effettuati i collegamenti elettrici per il buon funzionamento dei selettori a chiave per non disattivare la corrente elettrica anche nel frigorifero.
Il costo quantificato di ripristino/regolarizzazione ammonta a € 1.102,04
All'interno delle varie stanze non sono state aggiunte cassette e scatole di derivazione. L'impresa avrebbe dovuto revisionare le cassette esistenti, annullando quelle superflue, in particolare CP_1
nei bagni, e spostando quelle mal posizionate vicino i punti acqua o sui coprifili delle porte.
Il CTU ha accertato i difetti per la cui eliminazione hanno eliminato le cassette superflue o mal posizionate, in particolare nei bagni, o annullate mediante tappi copri foro. Le cassette e le placche elettriche a ridosso dei coprifili delle porte sono state opportunamente modificate al fine di evitare gravose opere di demolizione del muro o inestetiche incisioni nei coprifili delle porte.
Il costo quantificato di ripristino/regolarizzazione ammonta a € 322,55
Il costo complessivo in relazione alle criticità accertate assurge a €1.424,58
In relazione a quanto lamentato da parte attrice per l'impianto metano e specificatamente:
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lavori relativi all'impianto di metano risultano incompleti, poiché l'impresa si è limitata a sistemare i tubi in polietilene preesistenti, non murati, accostandoli al pluviale e facendoli confluire nell'apposita cassetta. I collettori del gas e la cassetta di protezione del tubo gas non sono stati inseriti nei conteggi della ditta poiché il rapporto di lavoro si era già interrotto con la CP_1
committenza e non inseriti nei conteggi.
Il CTU accertata la criticità, ha affermato che si può riconoscere solo gli oneri di ispezione e fissaggio dei tubi in polietilene. Tutto quello che è stato necessario per il completamento da altra ditta era necessario per l'emissione della dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte.
I collettori del gas e la cassetta di protezione del tubo gas non sono stati inseriti nei conteggi della ditta CP_1
Il costo quantificato di ripristino/regolarizzazione ammonta a € 329,06
Il CTU ha quindi quantificato l'importo totale dei costi per la regolarizzazione delle opere non correttamente eseguite dalla ditta nella somma di €.6.963,94. Controparte_1
Ha, altresì, quantificato l'incidenza della mancata certificazione impianti, per individuazione dei materiali usati e per ricognizione e analisi dei lavori non correttamente eseguiti dalla
[...]
. Le altre ditte intervenute a completamento dei lavori hanno comunque Controparte_1
l'obbligo di rilascio delle certificazioni. Quantificandolo nel 10% dell'importo sopra indicato, quindi pari a €. 696,39 per un totale di € 7.660,34 oltre iva.
Dall'esame della documentazione in atti e dagli elementi di conferma che emergono dall'esame delle prove orali, emerge, così come evidenziato nella relazione tecnica di ufficio, una responsabilità dei danni accertati e dovuta a imperizia e mancato rispetto della regola d'arte da parte della ditta
Controparte_1
Accertata la negligenza della società convenuta, va affermato che l'esecuzione dei lavori oggetto di contratto è stata difforme a quella pattuita per vizi dovuti da assenza del rispetto della regola d'arde tale da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione;
pertanto va dichiarata la risoluzione del contratto d'opera stipulato dalle parti e per il quale è stata emessa la fattura N° 01 del 03/01/2022 posta a fondamento della pretesa creditoria, con efficacia retroattiva fra le parti, ex art. 1458 c.c. riconoscendo il diritto della COMET alla restituzione dell'acconto versato.
L'azione riconvenzionale va quindi accolta, avendo l'attore opponente assolto all'onere probatorio per il danno patito in occasione dei lavori oggetto del contratto d'opera stipulato dalle parti.
Il danno accertato dal CTU è pari a € 7.660,34 oltre iva se dovuta, somma per la quale il convenuto opposto andrà condannato.
Il decreto ingiuntivo n. 101/2022 emesso dal Giudice del Tribunale di Trapani in data 11/02/2022
(R.G. 104/ 2022), su istanza della andrà revocato. Controparte_1
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Le spese di consulenza, già liquidate in complessivi € 1385,75, di cui euro 207,38 per spese, oltre
I.V.A., nel decreto del 01.11.2024 vengono poste definitivamente a carico di parte soccombente.
Stessa sorte seguiranno le spese di lite che si liquidano, ai sensi del D.M. 55 del 2014, aggiornato al
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 - applicando i valori minimi e riconoscendo tutte le fasi del giudizio - in complessivi euro 2.540,00 per onorari di difesa, oltre Iva
e Cpa come per legge e rimborso per spese generali al 15%
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice unico, disattesa ogni altra istanza, deduzione e difesa, definitivamente pronunziando:
-accoglie l'opposizione proposta dall'attore opponente, Parte_1
- dichiara risolto il contratto d'opera stipulato tra le parti, indicato in parte motiva;
-revoca il decreto ingiuntivo n. 101/2022 emesso dal Giudice del Tribunale di Trapani in data
11/02/2022 (R.G. 104/ 2022), su istanza della in Controparte_1
ogni sua parte;
accoglie la domanda riconvenzionale dell'attore opponente;
-condanna il convenuto opposto, alla ripetizione Controparte_1 della somma di €. 2. 500,00 quale acconto percepito;
-condanna il convenuto opposto, al risarcimento dei Controparte_1 danni arrecati all'attore quantificati in € 7.660,34 oltre iva se dovuta;
-pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate in complessivi € 1385,75, di cui euro 207,38 per spese, oltre I.V.A., a carico della Controparte_1
-condanna la al pagamento, in favore della parte Controparte_1 attrice opponente, delle spese processuali liquidate in complessivi € 2.540,00 per onorari di difesa, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso per spese generali al 15%
Così deciso in Trapani, in data 03/04/2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
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