Sentenza 15 settembre 2004
Massime • 1
Con riferimento alle espropriazioni regolate dalla disciplina a regime di cui all'art. 5 bis D.L. n. 333/1992 (conv., con modificazioni, nella legge n. 359/1992), relativa alla determinazione dell'indennità di esproprio, la decurtazione del 40 per cento sull'importo risultante dalla semisomma del valore venale e del reddito dominicale coacervato, da praticarsi allorché non sia intervenuta la cessione volontaria, non trova applicazione ove sia mancata l'offerta dell'indennità provvisoria, ai sensi degli artt. 11 e 12 della legge n. 865/1971 (ovvero questa risulti irrisoria o comunque non congrua rispetto al valore del bene ed al criterio di calcolo previsto dal citato art. 5 bis, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/09/2004, n. 18553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18553 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PRATOLUNGO IMMOBILIARE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSTABELLA 23, presso l'avvocato GIUSEPPE LAVITOLA, che la rappresenta a difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso l'avvocature del Comune di Roma, rappresentato e difeso dall'avvocato CATELLO MATARAZZI, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
REGIONE DI LAZIO;
- intimata -
avverso la sentenza n. 754/01 dalla Corte d'Appello di SOMA, depositata il 05/03/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/2004 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato LAVITOLA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato MATARAZZI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto d'appello notificato il 17-18 giugno 1999, la Pratolungo Immobiliare s.r.l. (nel seguito: Prato-lungo) chiamò in giudizio, davanti alla Corte d'appello di Roma, il Comune di Roma e la Regione Lazio, chiedendo la riforma della sentenza pronunciata tra le stesse parti dal Tribunale di Roma in data 19 novembre 1998 n. 20527. La sentenza di primo grado aveva respinto la domanda, proposta dalla Pratolungo con citazione 15 novembre 1996, d'accertamento dal suo diritto di procedere alla cessione volontaria in favore del Comune di Roma - ai sensi dell'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992 n. 359 - delle aree, identificate, occorse per l'attuazione del piano di zona in Casal Monastero. L'appellante espose che:
- con atto notificato il 10 aprile 1996 sia al Comune di Roma e sia alla Regione Lazio, aveva dichiarato di voler procedere alla cessione volontaria dei terreni in questione, sulla base della determinazione d'indennità d'espropriazione eseguita della Commissione provinciale;
- essa non aveva accettato l'indennità provvisoria a suo tempo determinata;
- a seguito della citazione notificata il giorno 8 luglio 1996 dal Comune di Roma, in opposizione all'indennità d'espropriazione, aveva appreso che con decreto della Ragione Lazio in data 23 aprile 1996 era stato ugualmente emesso il decreto d'espropriazione delle aree. Su tali premesse, l'appellante ripropose la sua domanda, diretta ad accertare che essa aveva tempestivamente e validamente esercitato il diritto di procedere alla cessione volontaria dell'area da espropriare in favore del Comune di Roma, e a dichiarare che il comune medesimo è obbligato a addivenire alla cessione, di natura formale e ricognitiva o, in subordine, sostanziale e traslativa, e a pagare l'indennità nella misura che sarebbe stata determinata dalla corte d'appello nel giudizio d'opposizione proposto dal Comune di Roma, senza la decurtazione del 40%.
Il Comune di Roma si costituì, resistendo all'appello. La Regione Lazio rimase contumace.
Con sentenza in data 5 marzo 2001, la corte capitolina respinse l'appello, e condannò l'appellante al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune di Roma. La corte territoriale osservò che, in base alla stessa formulazione testuale dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, la cessione ha natura negoziale, e non può
configurarsi un diritto potestativo del privato espropriando alla cessione, che sarebbe comunque incompatibile con la facoltà d'opposizione riconosciuta all'ente espropriante anche all'indennità determinata dalla commissione provinciale.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Pratolungo, con atto notificato il 18 ottobre 2001, e alla Regione Lazio il 19 ottobre 2001, con un unico motivo illustrato anche con memoria. Il Comune di Roma resiste con controricorso notificato il 27 novembre 2001. La Regione Lazio non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso si denunzia la violazione dallo norme di legge che disciplinano la cessione volontaria del bene nel procedimento espropriativo. Si premette che, nel regime dell'art. 12 della legge n. 865/1971, il diritto soggettivo, di natura potestativa, spettante al privato in relazione alla cessione del bene espropriando, e la conseguente posizione di soggezione dell'amministrazione espropriante, erano stati riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità; e si deduce che non vi sono valide ragioni testuali per qualificare diversamente la fattispecie disciplinata dall'art. 5 bis della l. n. 359/1992, stante la sostanziale identità della previsione del potere di convenire la cessione, riconosciuto al privato, ne' per restringere arbitrariamente il periodo utile, all'interno del procedimento amministrativo, durante il quale il privato - prima del decreto espropriativo - può esercitare tale potere.
Il ricorso e privo di fondamento. L'azione è stata proposta, dalla società, ricorrente, sul presupposto dell'illegittima emissione di un decreto d'esproprio, dopo che la stessa società, aveva già manifestato la volontà di convenire la cessione dell'immobile, ed al fine appunto di far dichiarare nel giudizio il trasferimento dell'immobile alle condizioni stabilite dalla legge per la cessione volontaria. Ora, il decreto d'esproprio è un atto amministrativo, munito d'immediata efficacia esecutiva, ed assistito da presunzione di legittimità sino all'eventuale annullamento da parte del giudice amministrativo. Esso, pertanto, ha certamente già prodotto il trasferimento del diritto reale in capo all'amministrazione espropriante. In tale situazione, non vi e spazio per una cessione volontaria, che dovrebbe trasferire in capo all'amministrazione un immobile del quale essa è ormai già proprietaria.
Del pari inammissibile è l'ulteriore richiesta che la ricorrente aveva formulato davanti alla corte d'appello, che si accertasse il suo diritto a conseguire, in dipendenza delle stesse premesse di fatto, un'indennità d'espropriazione (non confondibile con il prezzo di una cessione volontaria) non decurtata del 40%, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 5 bis del d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito in legge con modificazioni della l. 8 agosto 1992 n. 359. L'esclusione della decurtazione del 40% dell'indennità
d'espropriazione determinata a norma dell'art. 5 bis cit., infatti, non costituisce un autonomo diritto, che possa essere oggetto d'accertamento separato ed indipendente dal giudizio per la determinazione della giusta indennità d'espropriazione. Al riguardo questa corte ha ripetutamente affermato il principio che, con riferimento alle espropriazioni regolate dalla disciplina a regime di cui all'art. 5 bis D.L. n. 333/1992 cit., la decurtazione del 40% sull'importo risultante dalla semisomma del valore venale e del reddito dominicale coacervato, da praticarsi allorché non sia intervenuta la cessione volontaria, non trova applicazione ove sia mancata l'offerta dell'indennità provvisoria, ai sensi degli artt. 11 e 12 della legge n. 865/1971, ovvero questa risulti irrisoria o comunque non congrua rispetto al valore del bene ed al criterio di calcolo previsto dal citato art. 5 bis, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (tra le più recenti, Cass. 4 aprile 2003 n. 5257). Deve, di conseguenza, riservarsi alla sede propria del giudizio di determinazione dell'indennità d'espropriazione (peraltro già pendente tra le stesse parti) l'accertamento della legittimità della pretesa della società espropriata, a non vedersi applicata la decurtazione in questione;
accertamento che, peraltro. presuppone quello dalla natura edificabile dall'area espropriata, a norma del primo comma dolio stesso art. 5 bis cit.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi L. E. 2.600,00, di cui E. 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte suprema di Cassazione, il 18 marzo 2004. Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2004