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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 20/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 735 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Carbonaro Giuseppe e
persona del legale rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Leonardo Patanè.
definisce il giudizio mediante la presente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo di essere stato “Responsabile sostituto della
[...]
dal Controparte_1 febbraio 2011 al maggio 2017, data della nomina come “direttore di struttura complessa”, per ricoprire il medesimo posto già affidatogli come sostituto. Part Dolendosi del ritardo colposo dell' nella gestione della procedura di conferimento dell'incarico, nonché della violazione dell'art. 18 co. 4 del CCNL comparto sanità (che prevede una durata della sostituzione di 6 mesi, prorogabili fino a 12), ha chiesto la condanna della medesima al pagamento delle differenze retributive fra quanto percepito (comprensivo dell'indennità di sostituzione, che il ricorrente ammette di aver percepito) e quanto sarebbe stato percepito laddove l'incarico fosse stato conferito tempestivamente, quantificandone l'importo in € 88.288,69. Part In via subordinata ha chiesto la condanna al pagamento dell' al pagamento della medesima somma, ma questa volta a titolo di indennizzo ex art. 2041 cc e, in via ulteriormente gradata, ha chiesto la condanna al pagamento dell'importo predetto a titolo di risarcimento del danno, qualificando la pretesa come correlata alla perdita di una chance.
Si è costituita in giudizio l' la quale ha eccepito il decorso del termine CP_2 quinquennale di prescrizione e ha chiesto il rigetto del ricorso nel merito.
Sul contraddittorio così costituito la causa è stata decisa.
1 MOTIVAZIONE Part La domanda principale articolata in ricorso concerne la condanna dell' al pagamento delle differenze retributive, ossia, all'esecuzione della controprestazione (asseritamente) dovuta dalla parte resistente e posta in sinallagma con le mansioni effettivamente espletate dal ricorrente nel periodo anzidetto. Giova ricordare che, sul creditore che chieda l'esatto adempimento della prestazione, grava l'onere di provare la genesi dell'obbligazione fatta valere (Cass. S.U. 13533/01). Nel caso di specie, però, tenuto conto del dettato dell'art. 18 co. 7 del CCNL per la dirigenza sanitaria del 8.6.2000, come modificato dall'art. 11 del CCNL 03.11.2005, deve essere escluso che sia maturata l'obbligazione fatta valere dal ricorrente. Tale disposizione sancisce che “Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione prevista dai commi 1 e 2 si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile …”. In altre parole, se si esclude che l'espletamento dell'incarico di sostituzione rappresenti l'esercizio di mansioni superiori, si deve escludere la genesi dell'obbligazione avente ad oggetto le chieste differenze retributive. Sul punto, si è pronunciata pure la giurisprudenza di Cassazione dell'ultimo decennio (fra le altre, sentenze nn. 15577/15, 16299/15, 584/16, 21565/18, oltre a Cass. ord. 15 febbraio 2022, n. 4983, menzionata dalla parte resistente). La domanda principale, quindi, va respinta.
Venendo alla pretesa avanzata dal ricorrente in via subordinata, avente a oggetto il pagamento dell'indennizzo ex art. 2041 cc., va detto che pure tale domanda è infondata. Va infatti ricordato che il rimedio invocato è schiettamente residuale (come emerge dalla piana lettura del testo normativo). Tale sussidiarietà va intesa “in astratto”, ossia, deve sussistere la carenza nell'Ordinamento di strumenti di tutela alternativi;
non va invece intesa “in concreto”. Quindi, laddove sia astrattamente predisposto dall'Ordinamento altro strumento giuridico pur se, nel caso specifico, questo non consenta di conseguire il bene della vita per ragioni, di fatto o di diritto ancorate allo specifico caso concreto (si pensi ad esempio all'ipotesi di prescrizione di un diritto), la parte non può invocare l'arricchimento senza causa invocando l'assenza, nel caso che lo riguarda, di altri strumenti di tutela. Quanto precede è stato più volte chiarito dalla Corte di Cassazione, da ultimo con sent. 13967/19: “il requisito di sussidiarietà evocato dalla rubrica dell'art. 2041 c.c. non predica che detta azione possa essere esperita in alternativa subordinata a quella contrattuale per eluderne gli esiti sfavorevoli, ogni qual volta, cioè, quest'ultima, sebbene astrattamente configurabile, non consenta in concreto, per ragioni di fatto o di diritto, il recupero dell'utilità trasferita da una parte all'altra; ma al contrario sta a
2 significare soltanto che tra soggetti fra loro terzi, per l'inesistenza o la nullità di un rapporto contrattuale, gli spostamenti patrimoniali non sorretti da giusta causa devono essere retrattati nei limiti del minor valore tra arricchimento a danno”. Dello stesso tenore, anche Cass. 27/01/2012, n. 1216; 30/06/2015, n. 13339. Ciò premesso, nel caso di specie, era in astratto possibile domandare l'esatto adempimento della prestazione (domanda, peraltro, effettivamente avanzata dal ricorrente in via principale). Il fatto che “per ragioni … di diritto” (ancorate al dettato dell'art. 18 co. 7 del CCNL), tale domanda non sia stata accolta non apre la strada al rimedio sussidiario di cui all'art. 2041 cc. Va peraltro precisato che l'indennità di sostituzione prevista dall'art. 18 del CCNL (indennità che il ricorrente ha ammesso di aver regolarmente percepito), ha proprio la funzione di remunerare il prestatore d'opera per l'aggravio dei compiti scaturiti dal ruolo temporaneamente ricoperto. Quindi, se lo strumento che l'Ordinamento predispone per “compensare” il maggior valore della prestazione lavorativa offerta dal dipendente è l'indennità in questione, si deve a maggior ragione escludere che possa trovare applicazione l'altro strumento (schiettamente residuale) invocato dal ricorrente. La domanda attorea appare infondata anche sotto diverso profilo, a tacere dell'argomentazione appena svolta. Va infatti detto che la S.C., nel medesimo pronunciamento sopra richiamato, ha precisato che “L'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dalla parte nell'erogazione della prestazione e non in misura coincidente con il mancato guadagno che la stessa avrebbe potuto trarre dall'instaurazione di una valida relazione contrattuale” (sent. 13967/19). Quindi, anche a voler escludere che la sussidiarietà del rimedio rappresentasse un ostacolo all'accoglimento della domanda, il ricorrente avrebbe potuto chiedere al massimo la refusione delle spese sostenute per svolgere le mansioni (supponendo che tali esborsi non si sarebbero affatto verificati, in assenza dell'incarico di sostituzione); la domanda inerente al pagamento dell'indennizzo in misura pari al mancato guadagno, pure sotto tale profilo, va rigettata. Neppure è possibile liquidare un indennizzo in misura inferiore, non avendo il allegato né provato alcun esborso. Pt_1
In ultimo, per quanto concerne la pretesa avanzata in via ulteriormente gradata, di matrice risarcitoria (pretesa che in ricorso viene qualificata come da perdita di chances, ma che in realtà investe l'integrale lucro cessante, dal momento che il ricorrente non chiede un ristoro quantitativamente parametrato alle probabilità di conseguire un compenso, ma chiede il 100% del compenso asseritamente pregiudicato), va detto che la stessa è palesemente infondata per più di un motivo. In primo luogo, va detto che l'incarico oggi ricoperto dal ricorrente, conferito nel 2017, promana dalla procedura avviata nel 2012 per la copertura del medesimo posto provvisoriamente affidato al in veste di sostituto sin dal 2011. Pt_1
Ebbene: è veramente bizzarro che il ricorrente chieda il ristoro per la perdita di una chance che, tuttavia, egli stesso afferma essersi realizzata (sia pur tardivamente), ed è
3 ancora più bizzarro che il ricorrente desuma la probabilità di conseguire il vantaggio perduto (probabilità che quantifica nella misura del 100%) dal fatto di aver poi effettivamente conseguito la posizione della cui perdita si duole. Vale la pena di chiarire che, se il ricorrente ha conseguito il bene della vita che gli spettava, ma lo ha fatto con 5 anni di ritardo rispetto quanto sarebbe avvenuto rispettando la disciplina di settore, il solo ristoro di cui potrà dolersi è quello correlato al mero ritardo (ad es. potrà pretendere la rivalutazione monetaria e gli interessi legali), non potrà invece dolersi per la perdita della posizione di vantaggio, perché tale perdita non vi è stata. La perdita, per essere tale (e, quindi, suscettibile di ristoro), dev'essere definitiva. Piuttosto, il ricorrente avrebbe potuto chiedere il ristoro per la perdita di altra chance, ad esempio, allegando e provando che, se l'incarico dirigenziale di cui si discute gli fosse stato conferito tempestivamente, egli oggi potrebbe concorrere per altra posizione dirigenziale, e che le probabilità di conseguire questo ulteriore incarico, avrebbero dovuto essere calcolate tenendo presente pure il punteggio (o comunque l'esperienza) maturata per aver ricoperto l'incarico bandito nel 2012. In altre parole, il ricorrente avrebbe dovuto indicare un preciso bando di concorso al quale non ha potuto partecipare (o ha potuto parteciparvi con esito negativo, non avendo egli potuto giovarsi della precedente esperienza dirigenziale). In questo caso avrebbe certamente potuto sollevare una doglianza per la perdita di un'opportunità favorevole, non altrettanto nel caso di specie, in cui ha invece potuto beneficiare (sia pure con notevole ritardo) del bene della vita del quale chiede ristoro. La circostanza che precede è troncante.
Ad abundantiam: pure sotto il profilo del principio del “danno effettivo” sussistono evidenti dubbi circa la fondatezza del ricorso. E' infatti noto che il danneggiato non possa conseguire in via risarcitoria utilità maggiori di quelle che avrebbe conseguito in assenza dell'illecito. Nel caso di specie, il ricorrente ha ricoperto per circa 5 anni la posizione di sostituto dirigente (percependo la relativa indennità), poi, ha ottenuto la nomina come dirigente effettivo. Se la procedura di conferimento dell'incarico non si fosse protratta per così tanto tempo, il avrebbe sì ottenuto anticipatamente il medesimo incarico che, Pt_1 invece, gli è stato conferito solo nel 2017, ma non avrebbe percepito per 5 anni l'indennità di sostituzione. Part Quindi, se da un lato è vero che la condotta dell' lo ha penalizzato (in quanto il avrebbe potuto godere delle differenze retributive oggi domandate con circa Pt_1
5 anni di anticipo), dall'altro lato, la medesima condotta lo ha avvantaggiato. Se si confronta il descritto pregiudizio con il vantaggio di cui sopra, emerge che, certamente, il primo è minore del secondo. Infatti, il danno economico ascrivibile al ritardo nel conferimento dell'incarico è commisurabile nella misura degli interessi sulle differenze retributive e nella rivalutazione monetaria (come detto); l'importo complessivo del danno, però, di certo non eguaglia l'ammontare dell'indennità di
4 sostituzione che il ricorrente ammette di aver percepito nella misura di € 759,19 mensili. Quindi, anche per effetto del principio del “danno effettivo” sopra esplicato, il ricorso è infondato.
In ultimo, giova mettere in risalto il fatto che ciascun incarico di sostituzione, dal 2011 fino al conferimento dell'incarico del 2017, è stato oggetto apposita pattuizione (cfr. docc. a, b, c, d allegati al ricorso). Quindi, appare veramente singolare che il
, dopo aver liberamente accettato di ricoprire la posizione di sostituto a Pt_1 fronte del pagamento della relativa indennità, sollevi oggi doglianze per il fatto di aver dovuto svolgere le mansioni del sostituto dirigente per tanto tempo.
Le spese di lite vanno seguono la soccombenza e vengono quantificate secondo i criteri dettati dal DM 55/14, con applicazione dei valori medi ivi indicati, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 52.000 ed € 260.00) e dello svolgimento delle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.850,00 oltre iva CPA e spese generali.
Trapani, 20.1.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Carbonaro Giuseppe e
persona del legale rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Leonardo Patanè.
definisce il giudizio mediante la presente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo di essere stato “Responsabile sostituto della
[...]
dal Controparte_1 febbraio 2011 al maggio 2017, data della nomina come “direttore di struttura complessa”, per ricoprire il medesimo posto già affidatogli come sostituto. Part Dolendosi del ritardo colposo dell' nella gestione della procedura di conferimento dell'incarico, nonché della violazione dell'art. 18 co. 4 del CCNL comparto sanità (che prevede una durata della sostituzione di 6 mesi, prorogabili fino a 12), ha chiesto la condanna della medesima al pagamento delle differenze retributive fra quanto percepito (comprensivo dell'indennità di sostituzione, che il ricorrente ammette di aver percepito) e quanto sarebbe stato percepito laddove l'incarico fosse stato conferito tempestivamente, quantificandone l'importo in € 88.288,69. Part In via subordinata ha chiesto la condanna al pagamento dell' al pagamento della medesima somma, ma questa volta a titolo di indennizzo ex art. 2041 cc e, in via ulteriormente gradata, ha chiesto la condanna al pagamento dell'importo predetto a titolo di risarcimento del danno, qualificando la pretesa come correlata alla perdita di una chance.
Si è costituita in giudizio l' la quale ha eccepito il decorso del termine CP_2 quinquennale di prescrizione e ha chiesto il rigetto del ricorso nel merito.
Sul contraddittorio così costituito la causa è stata decisa.
1 MOTIVAZIONE Part La domanda principale articolata in ricorso concerne la condanna dell' al pagamento delle differenze retributive, ossia, all'esecuzione della controprestazione (asseritamente) dovuta dalla parte resistente e posta in sinallagma con le mansioni effettivamente espletate dal ricorrente nel periodo anzidetto. Giova ricordare che, sul creditore che chieda l'esatto adempimento della prestazione, grava l'onere di provare la genesi dell'obbligazione fatta valere (Cass. S.U. 13533/01). Nel caso di specie, però, tenuto conto del dettato dell'art. 18 co. 7 del CCNL per la dirigenza sanitaria del 8.6.2000, come modificato dall'art. 11 del CCNL 03.11.2005, deve essere escluso che sia maturata l'obbligazione fatta valere dal ricorrente. Tale disposizione sancisce che “Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione prevista dai commi 1 e 2 si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile …”. In altre parole, se si esclude che l'espletamento dell'incarico di sostituzione rappresenti l'esercizio di mansioni superiori, si deve escludere la genesi dell'obbligazione avente ad oggetto le chieste differenze retributive. Sul punto, si è pronunciata pure la giurisprudenza di Cassazione dell'ultimo decennio (fra le altre, sentenze nn. 15577/15, 16299/15, 584/16, 21565/18, oltre a Cass. ord. 15 febbraio 2022, n. 4983, menzionata dalla parte resistente). La domanda principale, quindi, va respinta.
Venendo alla pretesa avanzata dal ricorrente in via subordinata, avente a oggetto il pagamento dell'indennizzo ex art. 2041 cc., va detto che pure tale domanda è infondata. Va infatti ricordato che il rimedio invocato è schiettamente residuale (come emerge dalla piana lettura del testo normativo). Tale sussidiarietà va intesa “in astratto”, ossia, deve sussistere la carenza nell'Ordinamento di strumenti di tutela alternativi;
non va invece intesa “in concreto”. Quindi, laddove sia astrattamente predisposto dall'Ordinamento altro strumento giuridico pur se, nel caso specifico, questo non consenta di conseguire il bene della vita per ragioni, di fatto o di diritto ancorate allo specifico caso concreto (si pensi ad esempio all'ipotesi di prescrizione di un diritto), la parte non può invocare l'arricchimento senza causa invocando l'assenza, nel caso che lo riguarda, di altri strumenti di tutela. Quanto precede è stato più volte chiarito dalla Corte di Cassazione, da ultimo con sent. 13967/19: “il requisito di sussidiarietà evocato dalla rubrica dell'art. 2041 c.c. non predica che detta azione possa essere esperita in alternativa subordinata a quella contrattuale per eluderne gli esiti sfavorevoli, ogni qual volta, cioè, quest'ultima, sebbene astrattamente configurabile, non consenta in concreto, per ragioni di fatto o di diritto, il recupero dell'utilità trasferita da una parte all'altra; ma al contrario sta a
2 significare soltanto che tra soggetti fra loro terzi, per l'inesistenza o la nullità di un rapporto contrattuale, gli spostamenti patrimoniali non sorretti da giusta causa devono essere retrattati nei limiti del minor valore tra arricchimento a danno”. Dello stesso tenore, anche Cass. 27/01/2012, n. 1216; 30/06/2015, n. 13339. Ciò premesso, nel caso di specie, era in astratto possibile domandare l'esatto adempimento della prestazione (domanda, peraltro, effettivamente avanzata dal ricorrente in via principale). Il fatto che “per ragioni … di diritto” (ancorate al dettato dell'art. 18 co. 7 del CCNL), tale domanda non sia stata accolta non apre la strada al rimedio sussidiario di cui all'art. 2041 cc. Va peraltro precisato che l'indennità di sostituzione prevista dall'art. 18 del CCNL (indennità che il ricorrente ha ammesso di aver regolarmente percepito), ha proprio la funzione di remunerare il prestatore d'opera per l'aggravio dei compiti scaturiti dal ruolo temporaneamente ricoperto. Quindi, se lo strumento che l'Ordinamento predispone per “compensare” il maggior valore della prestazione lavorativa offerta dal dipendente è l'indennità in questione, si deve a maggior ragione escludere che possa trovare applicazione l'altro strumento (schiettamente residuale) invocato dal ricorrente. La domanda attorea appare infondata anche sotto diverso profilo, a tacere dell'argomentazione appena svolta. Va infatti detto che la S.C., nel medesimo pronunciamento sopra richiamato, ha precisato che “L'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dalla parte nell'erogazione della prestazione e non in misura coincidente con il mancato guadagno che la stessa avrebbe potuto trarre dall'instaurazione di una valida relazione contrattuale” (sent. 13967/19). Quindi, anche a voler escludere che la sussidiarietà del rimedio rappresentasse un ostacolo all'accoglimento della domanda, il ricorrente avrebbe potuto chiedere al massimo la refusione delle spese sostenute per svolgere le mansioni (supponendo che tali esborsi non si sarebbero affatto verificati, in assenza dell'incarico di sostituzione); la domanda inerente al pagamento dell'indennizzo in misura pari al mancato guadagno, pure sotto tale profilo, va rigettata. Neppure è possibile liquidare un indennizzo in misura inferiore, non avendo il allegato né provato alcun esborso. Pt_1
In ultimo, per quanto concerne la pretesa avanzata in via ulteriormente gradata, di matrice risarcitoria (pretesa che in ricorso viene qualificata come da perdita di chances, ma che in realtà investe l'integrale lucro cessante, dal momento che il ricorrente non chiede un ristoro quantitativamente parametrato alle probabilità di conseguire un compenso, ma chiede il 100% del compenso asseritamente pregiudicato), va detto che la stessa è palesemente infondata per più di un motivo. In primo luogo, va detto che l'incarico oggi ricoperto dal ricorrente, conferito nel 2017, promana dalla procedura avviata nel 2012 per la copertura del medesimo posto provvisoriamente affidato al in veste di sostituto sin dal 2011. Pt_1
Ebbene: è veramente bizzarro che il ricorrente chieda il ristoro per la perdita di una chance che, tuttavia, egli stesso afferma essersi realizzata (sia pur tardivamente), ed è
3 ancora più bizzarro che il ricorrente desuma la probabilità di conseguire il vantaggio perduto (probabilità che quantifica nella misura del 100%) dal fatto di aver poi effettivamente conseguito la posizione della cui perdita si duole. Vale la pena di chiarire che, se il ricorrente ha conseguito il bene della vita che gli spettava, ma lo ha fatto con 5 anni di ritardo rispetto quanto sarebbe avvenuto rispettando la disciplina di settore, il solo ristoro di cui potrà dolersi è quello correlato al mero ritardo (ad es. potrà pretendere la rivalutazione monetaria e gli interessi legali), non potrà invece dolersi per la perdita della posizione di vantaggio, perché tale perdita non vi è stata. La perdita, per essere tale (e, quindi, suscettibile di ristoro), dev'essere definitiva. Piuttosto, il ricorrente avrebbe potuto chiedere il ristoro per la perdita di altra chance, ad esempio, allegando e provando che, se l'incarico dirigenziale di cui si discute gli fosse stato conferito tempestivamente, egli oggi potrebbe concorrere per altra posizione dirigenziale, e che le probabilità di conseguire questo ulteriore incarico, avrebbero dovuto essere calcolate tenendo presente pure il punteggio (o comunque l'esperienza) maturata per aver ricoperto l'incarico bandito nel 2012. In altre parole, il ricorrente avrebbe dovuto indicare un preciso bando di concorso al quale non ha potuto partecipare (o ha potuto parteciparvi con esito negativo, non avendo egli potuto giovarsi della precedente esperienza dirigenziale). In questo caso avrebbe certamente potuto sollevare una doglianza per la perdita di un'opportunità favorevole, non altrettanto nel caso di specie, in cui ha invece potuto beneficiare (sia pure con notevole ritardo) del bene della vita del quale chiede ristoro. La circostanza che precede è troncante.
Ad abundantiam: pure sotto il profilo del principio del “danno effettivo” sussistono evidenti dubbi circa la fondatezza del ricorso. E' infatti noto che il danneggiato non possa conseguire in via risarcitoria utilità maggiori di quelle che avrebbe conseguito in assenza dell'illecito. Nel caso di specie, il ricorrente ha ricoperto per circa 5 anni la posizione di sostituto dirigente (percependo la relativa indennità), poi, ha ottenuto la nomina come dirigente effettivo. Se la procedura di conferimento dell'incarico non si fosse protratta per così tanto tempo, il avrebbe sì ottenuto anticipatamente il medesimo incarico che, Pt_1 invece, gli è stato conferito solo nel 2017, ma non avrebbe percepito per 5 anni l'indennità di sostituzione. Part Quindi, se da un lato è vero che la condotta dell' lo ha penalizzato (in quanto il avrebbe potuto godere delle differenze retributive oggi domandate con circa Pt_1
5 anni di anticipo), dall'altro lato, la medesima condotta lo ha avvantaggiato. Se si confronta il descritto pregiudizio con il vantaggio di cui sopra, emerge che, certamente, il primo è minore del secondo. Infatti, il danno economico ascrivibile al ritardo nel conferimento dell'incarico è commisurabile nella misura degli interessi sulle differenze retributive e nella rivalutazione monetaria (come detto); l'importo complessivo del danno, però, di certo non eguaglia l'ammontare dell'indennità di
4 sostituzione che il ricorrente ammette di aver percepito nella misura di € 759,19 mensili. Quindi, anche per effetto del principio del “danno effettivo” sopra esplicato, il ricorso è infondato.
In ultimo, giova mettere in risalto il fatto che ciascun incarico di sostituzione, dal 2011 fino al conferimento dell'incarico del 2017, è stato oggetto apposita pattuizione (cfr. docc. a, b, c, d allegati al ricorso). Quindi, appare veramente singolare che il
, dopo aver liberamente accettato di ricoprire la posizione di sostituto a Pt_1 fronte del pagamento della relativa indennità, sollevi oggi doglianze per il fatto di aver dovuto svolgere le mansioni del sostituto dirigente per tanto tempo.
Le spese di lite vanno seguono la soccombenza e vengono quantificate secondo i criteri dettati dal DM 55/14, con applicazione dei valori medi ivi indicati, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 52.000 ed € 260.00) e dello svolgimento delle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.850,00 oltre iva CPA e spese generali.
Trapani, 20.1.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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