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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/12/2025, n. 1965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1965 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 139/2018
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv.to Giuseppe Carratelli
Email_1
CONTRO
COroparte_1
- parte resistente -
Avv.to Giovanni Lauricella
Dott.ssa Carmen Landi iuffrè.it Email_2
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Oggetto del presente giudizio – instaurato con ricorso depositato in data 16 gennaio 2018 – è
l'accertamento del diritto del ricorrente in epigrafe, all'epoca dei fatti dipendente dell' CP_2 con la qualifica di dirigente medico chirurgico in servizio presso l'Ospedale di Castrovillari, ad ottenere il rimborso delle spese legali sostenute in relazione ai procedimenti civili n. R.G. 51/98 presso il Tribunale di Castrovillari – conclusosi con sentenza n. 435/07 – e n. 1352/2007 presso la Corte d'Appello di Catanzaro – conclusosi con sentenza n. 978/14 passata in giudicato l'1.10.2015 – aventi ad oggetto una richiesta di risarcimento dei danni promossa nei suoi confronti per fatti connessi all'espletamento della propria attività lavorativa, con conseguente condanna dell' al CP_2 pagamento della relativa somma pari ad € 12.879,29, maggiorata di interessi e rivalutazioni spettanti dalla data di richiesta di rimborso, ossia dal 17.11.2016, fino al soddisfo. CO L' resistente, nel costituirsi, ha contestato il diritto azionato da parte ricorrente, sostenendo che nel caso di specie non sarebbero stati rispettati i tempi ed i modi prescritti dall'art. 25 c. 2 CCNL
Dirigenza Medica dell'8.6.2020 applicabile per la richiesta di rimborso.
La causa, di natura documentale, viene decisa all'odierna udienza.
*** CO La domanda è infondata e deve essere rigettata per tardità dell'istanza, presentata all' solamente in data 17.11.2016 e quindi successivamente alla chiusura del procedimento civile.
Giova infatti ricordare che la tempestività della richiesta dell'istanza di rimborso è un elemento costituivo del diritto al rimborso stesso e non una questione rilevata d'ufficio.
In punto di fatto, invero, dalla documentazione in atti non vi è prova che il ricorrente abbia avanzato tempestivamente la richiesta di nomina del proprio difensore di fiducia.
E' bene rilevare che la materia della ripartizione degli oneri di difesa, nei procedimenti che interessano i dipendenti pubblici, prevede che: “Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale
e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità” (art. 18,
c.1, D.L. n. 67/1997 come convertito nella L. n. 135/1997).
Ne segue che per ottenere il predetto rimborso è necessario che: a) il dipendente sia sottoposto ad un giudizio civile, penale o amministrativo in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio;
b) che detto giudizio si sia concluso con provvedimento favorevole al dipendente che escluda qualsiasi sua responsabilità; c) che il rimborso deve avvenire nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato;
d) che le somme siano state effettivamente pagate dal dipendente, salva la possibilità, sentita l'Avvocatura dello Stato, di ottenere anticipazioni del rimborso ripetibili in caso di accertata responsabilità; e) che la richiesta sia tempestivamente avanzata dal dipendente.
La giurisprudenza della Cassazione ha anche rilevato che «In tema di rimborso delle spese legali del personale dipendente del servizio sanitario nazionale, l'art. 41 del d.P.R. n. 270 del 1987, pur in assenza di una esplicita previsione, presuppone la preventiva comunicazione all'ente di appartenenza, da parte del dipendente, del proprio coinvolgimento in un procedimento di responsabilità, con richiesta della nomina di un difensore, essendo la stessa necessaria ai fini della valutazione "ex ante" da parte dell'ente in ordine all'assunzione a proprio carico di ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento. Ne consegue che, in mancanza, non è configurabile alcun obbligo dell'azienda di farsi carico delle spese di difesa, né il diritto del lavoratore al rimborso delle spese sostenute per il difensore di fiducia» (Cass. n. 18946/2016).
Sempre la Suprema Corte, a proposito dell'art. 25 del C.C.N.L. 1998-2001 relativo all'area della
Dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale, stipulato l'8.6.2000 e ratione temporis applicabile1, ha precisato che la norma «subordina l'assunzione a carico dell'amministrazione delle spese legali sostenute dal dirigente per la difesa con un legale di suo gradimento - nei limiti di quanto l'azienda avrebbe dovuto corrispondere ad un difensore da essa stessa nominato - alla comunicazione dell'esistenza del procedimento giudiziario e della volontà di nominare un professionista di fiducia, sicché l'inosservanza dei suddetti oneri di informazione determina la decadenza dal relativo diritto» (Cass. n. 18944/2016).
Per queste ragioni, in continuità con l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione (sentenza n.
4978 del 2014) deve ritenersi che l'inosservanza dei detti oneri di informazione dia luogo ad una vera e propria decadenza che, seppure non esplicitamente menzionata nel testo regolamentare, è, tuttavia, con evidenza desumibile dal complesso della normativa in oggetto.
A richiedere esplicitamente il loro adempimento, tra l'altro, è proprio l'art. 5 del Regolamento per il rimborso delle spese legali ai dipendenti allegato alla Delibera n. 1525 del 28 settembre 2008 dell' di cui il ricorrente era dipendente (cfr. allegato in atti) il quale, COroparte_1 trasponendo la disposizione negoziale collettiva, stabilisce che «il dipendente è tenuto a comunicare
l'avvio di un procedimento giudiziario nei suoi confronti all'UOC Affari legali chiedendo contestualmente la concessione della tutela ovvero, in casi di necessità ed urgenza, informando della nomina di un legale di propria fiducia».
La comunicazione serve, in effetti, ai fini della valutazione "ex ante" da parte dell'Ente in ordine all'assunzione a proprio carico di ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento.
Ne consegue che, in mancanza di qualsiasi comunicazione o sollecitazione da parte del dipendente, deve ritenersi esclusa la possibilità del rimborso delle spese relative al legale nominato dal dipendente. Nulla vale a dimostrare la delibera del Direttore Generale dell' n. 2025 del 29.12.2016 CP_2 prodotta in atti, dalla quale si evince che un altro dipendente avrebbe ricevuto la copertura delle spese legali sostenute a seguito di comunicazione di nomina del proprio rappresentante legale di fiducia all' (risalente al 2.3.2016) realizzata in data antecedente rispetto alla conclusione COroparte_1 del procedimento (avvenuta in data 2.6.2016).
La decisione con essa assunta, difatti, si pone in linea con il dato normativo.
La parte di tale delibera pedissequamente riportata in ricorso è stata, invece, erroneamente interpolata CO in quanto riferita alla semplice non necessarietà da parte dell' di rendere preventivamente il proprio assenso rispetto alla nomina di un legale “di proprio gradimento”.
Inoltre, all'esito delle premesse svolte, appare inconferente pure il richiamo svolto nell'atto introduttivo alla sentenza n. 23904 del 19.11.2007, nell'ambito della quale la Suprema Corte ha evidenziato soltanto la circostanza per cui il rimborso alle spese legali è consentito quando, all'esito di una valutazione complessiva del provvedimento giudiziario conclusivo che ha coinvolto il dipendente, risulti assente un conflitto d'interessi tra l'Amministrazione e il suo preposto.
Quest' ultima indagine, appunto, avrebbe potuto essere espletata unicamente qualora, nel caso de quo, CO vi fosse stata valida e tempestiva presentazione di istanza informativa all' al momento dell'instaurazione del giudizio.
Orbene, nel caso in esame si evince palesemente l'inosservanza degli obblighi di comunicazione atteso che dalla documentazione versata in atti risulta che il ricorrente ha provveduto ad informare CO l' solo a seguito della conclusione del procedimento civile con sentenza della Corte d'Appello favorevole nei suoi confronti e passata in giudicato in data 1.10.2015.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza non riscontrandosi gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa:
- rigetta la domanda;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite quantificate in € 2.144,75 oltre IVA
e cpa.
Castrovillari, 22.12.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta - Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Non potendo più trovare applicazione l'art. 41 del D.P.R. n. 270/1987 recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1985-1987, relativa al compatto del personale dipendente del servizio sanitario nazionale che, ai sensi della L. n. 93/1983, disciplinava la stessa materia nel sistema contrattuale antecedente la privatizzazione del pubblico impiego.
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv.to Giuseppe Carratelli
Email_1
CONTRO
COroparte_1
- parte resistente -
Avv.to Giovanni Lauricella
Dott.ssa Carmen Landi iuffrè.it Email_2
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Oggetto del presente giudizio – instaurato con ricorso depositato in data 16 gennaio 2018 – è
l'accertamento del diritto del ricorrente in epigrafe, all'epoca dei fatti dipendente dell' CP_2 con la qualifica di dirigente medico chirurgico in servizio presso l'Ospedale di Castrovillari, ad ottenere il rimborso delle spese legali sostenute in relazione ai procedimenti civili n. R.G. 51/98 presso il Tribunale di Castrovillari – conclusosi con sentenza n. 435/07 – e n. 1352/2007 presso la Corte d'Appello di Catanzaro – conclusosi con sentenza n. 978/14 passata in giudicato l'1.10.2015 – aventi ad oggetto una richiesta di risarcimento dei danni promossa nei suoi confronti per fatti connessi all'espletamento della propria attività lavorativa, con conseguente condanna dell' al CP_2 pagamento della relativa somma pari ad € 12.879,29, maggiorata di interessi e rivalutazioni spettanti dalla data di richiesta di rimborso, ossia dal 17.11.2016, fino al soddisfo. CO L' resistente, nel costituirsi, ha contestato il diritto azionato da parte ricorrente, sostenendo che nel caso di specie non sarebbero stati rispettati i tempi ed i modi prescritti dall'art. 25 c. 2 CCNL
Dirigenza Medica dell'8.6.2020 applicabile per la richiesta di rimborso.
La causa, di natura documentale, viene decisa all'odierna udienza.
*** CO La domanda è infondata e deve essere rigettata per tardità dell'istanza, presentata all' solamente in data 17.11.2016 e quindi successivamente alla chiusura del procedimento civile.
Giova infatti ricordare che la tempestività della richiesta dell'istanza di rimborso è un elemento costituivo del diritto al rimborso stesso e non una questione rilevata d'ufficio.
In punto di fatto, invero, dalla documentazione in atti non vi è prova che il ricorrente abbia avanzato tempestivamente la richiesta di nomina del proprio difensore di fiducia.
E' bene rilevare che la materia della ripartizione degli oneri di difesa, nei procedimenti che interessano i dipendenti pubblici, prevede che: “Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale
e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità” (art. 18,
c.1, D.L. n. 67/1997 come convertito nella L. n. 135/1997).
Ne segue che per ottenere il predetto rimborso è necessario che: a) il dipendente sia sottoposto ad un giudizio civile, penale o amministrativo in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio;
b) che detto giudizio si sia concluso con provvedimento favorevole al dipendente che escluda qualsiasi sua responsabilità; c) che il rimborso deve avvenire nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato;
d) che le somme siano state effettivamente pagate dal dipendente, salva la possibilità, sentita l'Avvocatura dello Stato, di ottenere anticipazioni del rimborso ripetibili in caso di accertata responsabilità; e) che la richiesta sia tempestivamente avanzata dal dipendente.
La giurisprudenza della Cassazione ha anche rilevato che «In tema di rimborso delle spese legali del personale dipendente del servizio sanitario nazionale, l'art. 41 del d.P.R. n. 270 del 1987, pur in assenza di una esplicita previsione, presuppone la preventiva comunicazione all'ente di appartenenza, da parte del dipendente, del proprio coinvolgimento in un procedimento di responsabilità, con richiesta della nomina di un difensore, essendo la stessa necessaria ai fini della valutazione "ex ante" da parte dell'ente in ordine all'assunzione a proprio carico di ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento. Ne consegue che, in mancanza, non è configurabile alcun obbligo dell'azienda di farsi carico delle spese di difesa, né il diritto del lavoratore al rimborso delle spese sostenute per il difensore di fiducia» (Cass. n. 18946/2016).
Sempre la Suprema Corte, a proposito dell'art. 25 del C.C.N.L. 1998-2001 relativo all'area della
Dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale, stipulato l'8.6.2000 e ratione temporis applicabile1, ha precisato che la norma «subordina l'assunzione a carico dell'amministrazione delle spese legali sostenute dal dirigente per la difesa con un legale di suo gradimento - nei limiti di quanto l'azienda avrebbe dovuto corrispondere ad un difensore da essa stessa nominato - alla comunicazione dell'esistenza del procedimento giudiziario e della volontà di nominare un professionista di fiducia, sicché l'inosservanza dei suddetti oneri di informazione determina la decadenza dal relativo diritto» (Cass. n. 18944/2016).
Per queste ragioni, in continuità con l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione (sentenza n.
4978 del 2014) deve ritenersi che l'inosservanza dei detti oneri di informazione dia luogo ad una vera e propria decadenza che, seppure non esplicitamente menzionata nel testo regolamentare, è, tuttavia, con evidenza desumibile dal complesso della normativa in oggetto.
A richiedere esplicitamente il loro adempimento, tra l'altro, è proprio l'art. 5 del Regolamento per il rimborso delle spese legali ai dipendenti allegato alla Delibera n. 1525 del 28 settembre 2008 dell' di cui il ricorrente era dipendente (cfr. allegato in atti) il quale, COroparte_1 trasponendo la disposizione negoziale collettiva, stabilisce che «il dipendente è tenuto a comunicare
l'avvio di un procedimento giudiziario nei suoi confronti all'UOC Affari legali chiedendo contestualmente la concessione della tutela ovvero, in casi di necessità ed urgenza, informando della nomina di un legale di propria fiducia».
La comunicazione serve, in effetti, ai fini della valutazione "ex ante" da parte dell'Ente in ordine all'assunzione a proprio carico di ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento.
Ne consegue che, in mancanza di qualsiasi comunicazione o sollecitazione da parte del dipendente, deve ritenersi esclusa la possibilità del rimborso delle spese relative al legale nominato dal dipendente. Nulla vale a dimostrare la delibera del Direttore Generale dell' n. 2025 del 29.12.2016 CP_2 prodotta in atti, dalla quale si evince che un altro dipendente avrebbe ricevuto la copertura delle spese legali sostenute a seguito di comunicazione di nomina del proprio rappresentante legale di fiducia all' (risalente al 2.3.2016) realizzata in data antecedente rispetto alla conclusione COroparte_1 del procedimento (avvenuta in data 2.6.2016).
La decisione con essa assunta, difatti, si pone in linea con il dato normativo.
La parte di tale delibera pedissequamente riportata in ricorso è stata, invece, erroneamente interpolata CO in quanto riferita alla semplice non necessarietà da parte dell' di rendere preventivamente il proprio assenso rispetto alla nomina di un legale “di proprio gradimento”.
Inoltre, all'esito delle premesse svolte, appare inconferente pure il richiamo svolto nell'atto introduttivo alla sentenza n. 23904 del 19.11.2007, nell'ambito della quale la Suprema Corte ha evidenziato soltanto la circostanza per cui il rimborso alle spese legali è consentito quando, all'esito di una valutazione complessiva del provvedimento giudiziario conclusivo che ha coinvolto il dipendente, risulti assente un conflitto d'interessi tra l'Amministrazione e il suo preposto.
Quest' ultima indagine, appunto, avrebbe potuto essere espletata unicamente qualora, nel caso de quo, CO vi fosse stata valida e tempestiva presentazione di istanza informativa all' al momento dell'instaurazione del giudizio.
Orbene, nel caso in esame si evince palesemente l'inosservanza degli obblighi di comunicazione atteso che dalla documentazione versata in atti risulta che il ricorrente ha provveduto ad informare CO l' solo a seguito della conclusione del procedimento civile con sentenza della Corte d'Appello favorevole nei suoi confronti e passata in giudicato in data 1.10.2015.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza non riscontrandosi gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa:
- rigetta la domanda;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite quantificate in € 2.144,75 oltre IVA
e cpa.
Castrovillari, 22.12.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta - Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Non potendo più trovare applicazione l'art. 41 del D.P.R. n. 270/1987 recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1985-1987, relativa al compatto del personale dipendente del servizio sanitario nazionale che, ai sensi della L. n. 93/1983, disciplinava la stessa materia nel sistema contrattuale antecedente la privatizzazione del pubblico impiego.