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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/06/2025, n. 4876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4876 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7682/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato ex art.7 D.lgv. n.150 del 2011 la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 7682/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOCI Parte_1 P.IVA_1
CHIARA, elettivamente domiciliato in VIA MONTE GRAPPA, 3 20062 presso il Parte_1 difensore avv. TOCI CHIARA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VILARDO Controparte_1 C.F._1
CARMELA, elettivamente domiciliato in VIA PISACANE, 2 20016 PERO presso il difensore avv.
VILARDO CARMELA
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso e concluso come da verbale d'udienza del 13 giugno 2025
pagina 1 di 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-Il ha proposto appello avverso la sentenza n.6490 depositata dal Giudice di Parte_1
Pa con la quale è stato annullato il verbale di infrazione al codice della strada n.2005125S/2022
-a era stata contestata la violazione dell'art.126, undicesimo comma, c.s. per aver circolato Parte_2 nonostante l'avvenuta scadenza della CQC Carta di qualificazione del conducente necessaria, oltre alla patente di guida, per lo svolgimento dell'attività di autotrasportatore professionale di persone o di merci
-il Giudice di Pace aveva infatti ritenuto, basandosi sulla testimonianza del titolare dell'autoscuola alla quale l'appellato si era rivolto per il rinnovo della partente di guida, che il trasgressore fosse incorso in un errore scusabile ai sensi dell'art.3, secondo comma, l.n.689 del 1981
-in realtà, deve escludersi la presenza di un errore sul fatto inescusabile idoneo a superare la colpa dell'interessato
-a prescindere dal fatto che nel sintetico ricorso, redatto personalmente, si era opposto più Parte_2 specificatamente al contestuale provvedimento di fermo amministrativo del veicolo, la ricostruzione della violazione contestatagli impedisce di ravvisare un errore di fatto inescusabile
-fin dal momento della contestazione, aveva infatti affermato che: Parte_2
“sono stato in agenzia per il rinnovo della patente vecchia dov'era indicato il cod.95 (quello, cioè, attinente alla CQC), n.d.r.), non so perché non mi hanno fatto anche il rinnovo del CQC…”
-ora, indipendentemente dalle indicazioni fornite dall'autoscuola alla quale l'appellato si era rivolto esclusivamente per il rinnovo della patente, è evidente che egli avrebbe dovuto essere edotto, ricorrendo alla diligenza professionale esigibile per la sua qualità di trasportatore professionista, dell'avvenuta scadenza della Carta di qualificazione del conducente in suo possesso
, poi, all'ulteriore circostanza che tale titolo fosse scaduto il 29 giugno 2022 a seguito delle Parte_3 proroghe intervenute a causa dell'epidemia Covid 19 (come si evince dal verbale di infrazione), l'interessato non ha mai allegato in primo grado la presenza di circostanze idonee a integrare, sotto tale profilo, la presenza di un errore di fatto inescusabile
-ne consegue che le argomentazioni complessivamente formulate dal Giudice di primo grado non possono essere condivise
-si è infatti in presenza della violazione di una norma diretta alla tutela dell'incolumità pubblica con riferimento alla destinazione professionale del veicolo al trasporto di persone o di merci
-pertanto, in riforma della pronuncia di primo grado, va dichiarata la legittimità del verbale di infrazione a suo tempo impugnato
-le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art. 7 d.lgv. n.150 del 2011 nel giudizio di appello avverso la sentenza n.6490 depositata dal Giudice di Pace di Milano il 5 ottobre 2022, ogni altra domanda od pagina 2 di 3 eccezione rigettata, così dispone:
1) in riforma della sentenza indicata in epigrafe, dichiara la legittimità del verbale di infrazione n. della Polizia locale di NumeroDiCa_1 Parte_1
2) condanna l'appellato alla rifusione, in favore del delle spese processuali che Parte_1 si liquidano in complessivi € 1.355,50, di cui € 355,50 per spese ed € 1.000,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta.
Milano, 13 giugno 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato ex art.7 D.lgv. n.150 del 2011 la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 7682/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOCI Parte_1 P.IVA_1
CHIARA, elettivamente domiciliato in VIA MONTE GRAPPA, 3 20062 presso il Parte_1 difensore avv. TOCI CHIARA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VILARDO Controparte_1 C.F._1
CARMELA, elettivamente domiciliato in VIA PISACANE, 2 20016 PERO presso il difensore avv.
VILARDO CARMELA
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso e concluso come da verbale d'udienza del 13 giugno 2025
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-Il ha proposto appello avverso la sentenza n.6490 depositata dal Giudice di Parte_1
Pa con la quale è stato annullato il verbale di infrazione al codice della strada n.2005125S/2022
-a era stata contestata la violazione dell'art.126, undicesimo comma, c.s. per aver circolato Parte_2 nonostante l'avvenuta scadenza della CQC Carta di qualificazione del conducente necessaria, oltre alla patente di guida, per lo svolgimento dell'attività di autotrasportatore professionale di persone o di merci
-il Giudice di Pace aveva infatti ritenuto, basandosi sulla testimonianza del titolare dell'autoscuola alla quale l'appellato si era rivolto per il rinnovo della partente di guida, che il trasgressore fosse incorso in un errore scusabile ai sensi dell'art.3, secondo comma, l.n.689 del 1981
-in realtà, deve escludersi la presenza di un errore sul fatto inescusabile idoneo a superare la colpa dell'interessato
-a prescindere dal fatto che nel sintetico ricorso, redatto personalmente, si era opposto più Parte_2 specificatamente al contestuale provvedimento di fermo amministrativo del veicolo, la ricostruzione della violazione contestatagli impedisce di ravvisare un errore di fatto inescusabile
-fin dal momento della contestazione, aveva infatti affermato che: Parte_2
“sono stato in agenzia per il rinnovo della patente vecchia dov'era indicato il cod.95 (quello, cioè, attinente alla CQC), n.d.r.), non so perché non mi hanno fatto anche il rinnovo del CQC…”
-ora, indipendentemente dalle indicazioni fornite dall'autoscuola alla quale l'appellato si era rivolto esclusivamente per il rinnovo della patente, è evidente che egli avrebbe dovuto essere edotto, ricorrendo alla diligenza professionale esigibile per la sua qualità di trasportatore professionista, dell'avvenuta scadenza della Carta di qualificazione del conducente in suo possesso
, poi, all'ulteriore circostanza che tale titolo fosse scaduto il 29 giugno 2022 a seguito delle Parte_3 proroghe intervenute a causa dell'epidemia Covid 19 (come si evince dal verbale di infrazione), l'interessato non ha mai allegato in primo grado la presenza di circostanze idonee a integrare, sotto tale profilo, la presenza di un errore di fatto inescusabile
-ne consegue che le argomentazioni complessivamente formulate dal Giudice di primo grado non possono essere condivise
-si è infatti in presenza della violazione di una norma diretta alla tutela dell'incolumità pubblica con riferimento alla destinazione professionale del veicolo al trasporto di persone o di merci
-pertanto, in riforma della pronuncia di primo grado, va dichiarata la legittimità del verbale di infrazione a suo tempo impugnato
-le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art. 7 d.lgv. n.150 del 2011 nel giudizio di appello avverso la sentenza n.6490 depositata dal Giudice di Pace di Milano il 5 ottobre 2022, ogni altra domanda od pagina 2 di 3 eccezione rigettata, così dispone:
1) in riforma della sentenza indicata in epigrafe, dichiara la legittimità del verbale di infrazione n. della Polizia locale di NumeroDiCa_1 Parte_1
2) condanna l'appellato alla rifusione, in favore del delle spese processuali che Parte_1 si liquidano in complessivi € 1.355,50, di cui € 355,50 per spese ed € 1.000,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta.
Milano, 13 giugno 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina 3 di 3