Articolo 6 della Legge 2 luglio 1949, n. 408
Articolo 5Articolo 7
Versione
18 luglio 1949
Art. 6.
Il primo comma dell'art. 90 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 , e' sostituito dal seguente:
"Le cooperative che non siano costituite esclusivamente fra soci appartenenti alle categorie di cui all'art. 91 e che abbiano ottenuto il contributo erariale nel pagamento degli interessi, possono costruire ed acquistare case popolari ed economiche soltanto a proprieta' indivisa e inalienabile. Nel caso di loro scioglimento le costruzioni debbono essere cedute ad istituti per case popolari. Le dette cooperative, col consenso degli istituti finanziatori e previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, possono trasformarsi in cooperative a proprieta' individuale quando siano trascorsi dieci anni dalla data di assegnazione di ciascun fabbricato da esse costruito".
Entrata in vigore il 18 luglio 1949
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