Sentenza 6 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 06/05/2022, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/05/2022
N. 00731/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00805/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 805 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Parato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comando Generale Arma Carabinieri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’annullamento
del parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce prot. -OMISSIS-, notificato il 25.3.2019, con cui viene respinta l’istanza del ricorrente ex art.18 D.L. n. 67/1997 volta al rimborso delle spese legali sostenute in occasione del processo penale a suo carico conclusosi con sentenza di assoluzione della Corte d’Appello di Lecce -OMISSIS-;
di ogni altro atto presupposto, collegato, consequenziale e comunque incompatibile con l’odierno ricorso;
per la declaratoria
del diritto del ricorrente ad ottenere il rimborso delle spese legali di cui all’istanza del 15 febbraio 2018 ex art. 18 D.L. 67/1997;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2022 la dott.ssa Antonella Mangia e udito l’avv. V. Parato per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 22 maggio 2019 e depositato il successivo 17 giugno 2019 (unitamente a “documenti”), il ricorrente - già appartenente all’Arma dei Carabinieri, ruolo Ispettori - chiede l’annullamento del parere impugnato, meglio indicato in epigrafe, e, conseguentemente, la declaratoria del suo diritto al rimborso delle spese legali sostenute a causa di un procedimento penale, conclusosi con la sentenza -OMISSIS- della Corte d’Appello di Lecce.
In particolare, il ricorrente espone quanto segue:
- in data 8 marzo 2012 perveniva “al medesimo formale decreto di rinvio a giudizio” a fronte dell’imputazione di “simulazione di reato aggravata”, perché – in sintesi - <<…. con violazione .., in particolare, del dovere discendente dal suo STATUS di militare… di astenersi, anche fuori servizio, dal tenere comportamenti che possano comunque ledere il prestigio dell’istituzione cui appartiene, con denuncia diretta al Brigadiere capo-OMISSIS- -OMISSIS-… poi confermata ed integrata ….. affermava falsamente essere avvenuto il reato di rapina pluriaggravata in concorso “Commesso in suo danno da due persone non identificate …. , con conseguente illecito impossessamento di un borsello – contenente la propria pistola d’ordinanza … ed un mazzo di chiavi lui sottratto mediante minacce consistite … nel puntare la predetta arma corta da sparo al suo indirizzo, immediatamente dopo intimandogli (avendo egli mostrato di voler introdurre la mano destra nel borsello portato con sé) “FERMO CHE TI SPARO”, e, in rapida successione “DAMMI QUESTO BORSELLO”, nel contempo strappandogli quel bene dalle mani”>>;
- con sentenza del 6 ottobre 2016 il Tribunale di Brindisi lo riteneva colpevole del reato ascrittogli, esclusa l’aggravante contestata, e, pertanto, lo condannava alla pena di mesi dieci di reclusione, con pena sospesa e non menzione;
- a seguito dell’interposizione di formale appello, con sentenza -OMISSIS- la Corte di Appello di Lecce, “letti gli artt. 605 e 530 cpv. c.p.p., in riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi”, lo assolveva “dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste”;
- attesa l’avvenuta segnalazione della vicenda de qua anche alla Procura Militare di Napoli per “dispersione di oggetti di armamento militare aggravata”, “dispersione di oggetti di armamento militare aggravata” e “ritenzione di effetti militari aggravata”, con decreto del G.I.P. del Tribunale Militare di Napoli veniva disposta la parziale archiviazione per l’insussistenza per le prime due ipotesi di reato, mentre per l’ultima di tali ipotesi <<veniva emessa sentenza del Tribunale Militare di Napoli -OMISSIS- con cui si disponeva il “non luogo a procedere … , perché il fatto non sussiste”>>;
- in data 15 febbraio 2018 presentava, pertanto, istanza ex art. 18 D.L. n. 67/1997 “al fine di ottenere il rimborso delle spese legali sostenute in occasione del processo penale ordinario sia per la fase delle indagini preliminari che per il primo e secondo grado”;
- in data 28 febbraio 2019 l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce esprimeva il parere negativo indicato in epigrafe.
Per l’annullamento di tale parere e, altresì, al fine del riconoscimento del diritto al rimborso in trattazione il ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
VIOLAZIONE ED ERRONEA INTEPRETAZIONE DELL’ART.18 D.L.67/1997, NONCHE’ DELL’ART. 530 C.P. – VIOLAZIONE DELL’ART. 3 L.241/1990 - MOTIVAZIONE CARENTE E PERPLESSA - ERRONEA PRESUPPOSIZIONE DI FATTO E DI DIRITTO - ECCESSO DI POTERE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - SVIAMENTO – CONTRADDITTORIETA’ ED ILLOGICITA’ MANIFESTE DISPARITA’ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA, in ragione della “concreta e reale connessione tra la rapina subita ed effettivamente avvenuta e lo status di appartenente all’Arma dei Carabinieri” rivestito dal predetto, “connessione che, secondo la ricostruzione dei giudici penali militari, ha esposto il deducente medesimo per ritorsione ai fatti per cui è causa”, la quale trova, tra l’altro, conferma nelle attività investigative espletate, ben idonee a comprovare la “riconducibilità ad un’azione mirata ai” suoi danni “ai fini di causargli problemi giudiziari essendo egli un investigatore divenuto pericoloso e scomodo per le attività lucrative delle organizzazioni criminali operanti nel territorio brindisino e in particolare di Torre Santa Susanna”. A supporto di quanto sostenuto depongono, del resto, gli innumerevoli riconoscimenti civili e militari ottenuti negli anni di onorato servizio. In sintesi, la “rapina fu organizzata ed eseguita per colpire il ricorrente quale noto esponente di spicco della lotta alla criminalità organizzata” e risulta, pertanto, evidente che i malviventi intendessero procurargli “problemi giudiziari e disciplinari come in effetti poi è stato”, essendosi lo stesso trovato nella condizione di difendersi da paradossali accuse, aggiungendo, ancora, che “dal punto di vista, poi, delle valutazioni esternate dall’Avvocatura dello Stato in ordine alla formula dubitativa contenuta nella motivazione della sentenza di proscioglimento…. è evidente la loro apoditticità, irrilevanza ed arbitrarietà avuto riguardo all’orientamento giurisprudenziale dominante del Giudice Amministrativo e della Suprema Corte di Cassazione con riferimento alla corretta interpretazione dell’art. 530 c.p., sicchè ogni ulteriore discussione circa presunte responsabilità penali da parte del ricorrente è inutiliter data”. Le stesse valutazioni denotano “omessa valutazione e difetto di istruttoria”, atteso che l’Avvocatura dello Stato ha trascurato di esaminare che, in relazione alle ulteriori imputazioni penali a suo carico che si concludevano con l’assoluzione da parte del Tribunale militare di Napoli, l’Avvocatura Distrettuale di Napoli ha espresso parere positivo e, dunque, il rimborso richiesto è stato concesso.
Con atto depositato in data 24 giugno 2019 si sono costituiti il Ministero della Difesa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, per poi produrre – il successivo 21 febbraio 2022 – una memoria, connotata, in sintesi, dal seguente contenuto: -l’accoglimento della domanda di rimborso dipende dalla sussistenza della circostanza che gli “atti e fatti per i quali il dipendente sia stato incriminato siano riconducibili direttamente all’ente di appartenenza, perché assunti nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non compiendo quel fatto o quell’atto”, verificandosi in tal caso una coincidenza di interessi tra i due soggetti, in virtù del rapporto organico che li astringe, alla stregua dei principi fissati dall’art. 28 della Costituzione (per tutte T.a.r. Veneto, n. 835/2000; Cons. St., n. 3396/2011; T.a.r. Sicilia, n. 5570/2010); - nella fattispecie de qua, giammai la condotta posta a base del procedimento penale che ha coinvolto l’odierno ricorrente può essere riferita all’Amministrazione di appartenenza né è pensabile che l’agere del -OMISSIS- sia stato finalizzato all’assolvimento di compiti istituzionali; - occorre, infatti, rammentare che l’odierno ricorrente è stato imputato di “simulazione di reato aggravata”, reato questo previsto e punito dagli artt. 367 e 61, nr. 9 c.p., “per avere denunciato al Brigadiere -OMISSIS-,
in servizio presso la Centrale operativa del Comando provinciale di Brindisi, la rapina che sarebbe stata commessa in suo danno da due persone non identificate”, pertanto “è arduo ritenere nel caso de quo la sussistenza del nesso causale tra il suddetto reato e i doveri istituzionali connessi allo status di pubblico ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, qual è il ricorrente, poiché è di tutta evidenza che la condotta da lui posta in essere non rientra assolutamente nei compiti di servizio e soprattutto è di tutta evidenza che, nello specifico, il -OMISSIS- ha agito al di fuori dell’espletamento dei compiti e dei fini istituzionali propri dell’ente di appartenenza e, comunque, per fini estranei
all’Amministrazione”; - le considerazioni fatte dal ricorrente in merito alla sua persona e, ancora, in ordine alla rapina subita sono, del resto, irrilevanti, “perché in tale sede non si tratta
di stabilire se la rapina sia stata compiuta o meno e le ragioni alla stessa sottese”, bensì bisogna avere riguardo alla tipologia del reato contestato (rectius: simulazione di reato), la quale porta ad escludere – di per sé - il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa, precisando – in aggiunta – che, alla medesima conclusione, porta anche la sentenza della Corte d’Appello, la quale è di assoluzione solo perché “rimane sfornita di prova oltre ogni ragionevole dubbio l’ipotesi di accusa”.
All’udienza pubblica del 5 aprile 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. In via preliminare, il Collegio ritiene di dichiarare l’inammissibilità della domanda di accertamento del diritto al rimborso delle spese legali, formulata dal ricorrente, atteso che il sindacato del giudice amministrativo in materia investe – sempre e comunque – la legittimità dell’operato dell’Amministrazione e non si estende, quindi, all’accertamento di per sé della spettanza del beneficio.
In linea con numerose decisioni, anche recenti, del Consiglio di Stato (cfr. Sez. IV, n. 8139/2019; n. 8144/2019), si ribadisce, infatti, che l’art. 18 del decreto legge n. 67 del 1997, come convertito nella legge n. 135 del 1997, “attribuisce un peculiare potere valutativo all’Amministrazione con riferimento all’an ed al quantum, poiché essa deve verificare se sussistano in concreto i presupposti per disporre il rimborso delle spese di giudizio sostenute dal dipendente, nonché – quando sussistano tali presupposti – se siano congrue le spese di cui si è chiesto il rimborso – con l’ausilio dell’Avvocatura dello Stato, il cui parere di congruità ha natura obbligatoria e vincolante (Cons. Stato, Sez. II, 31 maggio 2017, n. 1266; Sez. IV, 8 luglio 2013, n. 3593)”.
Preso atto di ciò e, segnatamente, della “presenza di un potere valutativo dell’Amministrazione”, in applicazione dei principi generali “la posizione del dipendente va qualificata come interesse legittimo (pur se è stata talvolta definita come di ‘diritto condizionato’ all’accertamento dei relativi presupposti: Cons. Stato, Sez. III, 29 dicembre 2017, n. 6194; Sez. VI, 21 gennaio 2011, n. 1713)” (cfr. C.d.S., nn. 8139 e 8144 del 2019, già cit.).
Da ciò necessariamente consegue che l’atto di cui si discute è esclusivamente sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità, limitatamente ai vizi di “errore di fatto, illogicità, carenza di motivazione, incoerenza, irrazionalità e per violazione delle norme di settore”, con l’ulteriore doverosa precisazione che, “qualora il diniego (totale o parziale) di rimborso risulti illegittimo, il suo annullamento” comporta l’obbligo per l’Amministrazione di ripronunciarsi sulla questione, “in sede di emanazione degli atti ulteriori” (e non certo il potere del giudice di definire autonomamente la controversia).
In conclusione, la domanda di accertamento del diritto è inammissibile.
3. Ciò detto, è da valutare l’azione di annullamento del parere con cui, in data 28 febbraio 2019, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce si è espressa negativamente in relazione all’istanza di rimborso delle spese legali presentata il 15 febbraio 2018 dal ricorrente.
Al riguardo, il Collegio ritiene di soprassedere su eventuali profili di inammissibilità dell’azione proposta, in quanto quest’ultima è infondata e, pertanto, va respinta.
3.1. Ai fini del decidere, appare opportuno ricordare che, ai sensi del già menzionato art. 18, comma 1, del decreto legge n. 67 del 1997, come convertito nella legge n. 135 del 1997, “Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l’Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità”.
Per quanto riguarda i presupposti indefettibili per l’applicazione dell’art. 18, si è formata una univoca e convergente giurisprudenza della Corte di Cassazione e del giudice amministrativo (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. IV, n. 8139 e 8144 del 2019, già cit.).
Tali presupposti sono ordinariamente identificati con i seguenti:
a) la pronuncia di una sentenza o di un provvedimento del giudice, che abbia escluso definitivamente la responsabilità del dipendente;
b) la sussistenza di una connessione tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio e l’espletamento del servizio e l’assolvimento degli obblighi istituzionali.
Quanto alla pronuncia definitiva sull’esclusione della responsabilità del dipendente, qualora si tratti di una sentenza penale si deve trattare di un accertamento della assenza di responsabilità, anche quando - in assenza di ulteriori specificazioni contenute nell’art. 18 - sia stato applicato l’art. 530, comma 2, del codice di procedura penale (Cons. Stato, Sez. IV, 4 settembre 2017, n. 4176, cit.; Ad. Gen., 29 novembre 2012, n. 20/13; Sez. IV, 21 gennaio 2011, n. 1713, cit.).
L’art. 18, invece, non può essere invocato quando il proscioglimento sia dipeso da una ragione diversa dalla assenza della responsabilità, cioè quando sia stato disposto a seguito dell’estinzione del reato, ad esempio per prescrizione, o quando vi sia stato un proscioglimento per ragioni processuali, quali la mancanza delle condizioni di promovibilità o di procedibilità dell’azione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 4 settembre 2017, n. 4176, cit.; Sez. VI, 2005, n. 2041).
Oltre alla pronuncia del giudice che espressamente abbia escluso la responsabilità del dipendente, l’art. 18 ha disciplinato un ulteriore presupposto per la spettanza del beneficio, e cioè la sussistenza di una connessione tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio e l’espletamento del servizio e l’assolvimento degli obblighi istituzionali: l’art. 18 si applica a favore del dipendente che abbia agito in nome e per conto, oltre che nell’interesse della Amministrazione (e cioè quando per la condotta oggetto del giudizio sia ravvisabile il “nesso di immedesimazione organica”).
Tale connessione sussiste - sia pure in modo peculiare - qualora sia stata contestata al dipendente la violazione dei doveri di istituto e, all’esito del procedimento, il giudice abbia constatato non solo l’assenza della responsabilità, ma che esso sia sorto in esclusiva conseguenza di condotte illecite di terzi, di natura diffamatoria o calunniosa, oppure qualificabili come un millantato credito (si pensi al funzionario, al dirigente o al magistrato accusato di corruzione, ma in realtà del tutto estraneo ai fatti, perché vittima di una orchestrata attività calunniosa o di un millantato credito emerso dopo l’attivazione del procedimento penale).
Sotto tale profilo, l’art. 18 tutela senz’altro - col rimborso delle spese sostenute - il dipendente statale che sia stato costretto a difendersi, pur innocente, nel corso del procedimento penale nel quale - esclusivamente in ragione del suo status e non per l’aver posto in essere specifici atti - sia stato coinvolto nel procedimento penale perché sostanzialmente vittima di illecite condotte altrui, che per un qualsiasi motivo illecito hanno coinvolto il dipendente, a maggior ragione se è stato designato come vittima proprio quale appartenente alle Istituzioni e per il servizio prestato.
Qualora in tali casi il giudice penale disponga il proscioglimento del dipendente statale, non rileva pertanto la natura attiva od omissiva della condotta oggetto della contestazione, perché ciò che conta è l’accertamento da parte del giudice penale dell’estraneità del dipendente ai fatti contestati, nonché il carattere diffamatorio o calunnioso delle dichiarazioni altrui.
A parte l’ipotesi del coinvolgimento del dipendente estraneo ai fatti, ma vittima di una illecita condotta altrui, quanto alla “connessione” tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio e l’espletamento del servizio e l’assolvimento degli obblighi istituzionali, la giurisprudenza ha più volte chiarito che si deve trattare di condotte (estrinsecatesi in atti o comportamenti) che di per sé siano riferibili all’Amministrazione di appartenenza e che, di conseguenza, comportino a questa l’imputazione dei relativi effetti (Cons. Stato, Sez. IV, 7 giugno 2018, n. 3427; Sez. IV, 5 aprile 2017, n. 1568; Sez. IV, 26 febbraio 2013, n. 1190): la condotta oggetto della contestazione deve essere espressione della volontà della Amministrazione di appartenenza e finalizzata all’adempimento dei suoi fini istituzionali.
L’art. 18 è di stretta applicazione e si applica quando il dipendente sia stato coinvolto nel processo per l’aver svolto il proprio lavoro, e cioè quando si sia trattato dello svolgimento dei suoi obblighi istituzionali e vi sia un nesso di strumentalità tra l’adempimento del dovere ed il compimento dell’atto o del comportamento (e dunque quando l’assolvimento diligente dei compiti specificamente lo richiedeva), e non anche quando la condotta oggetto della contestazione sia stata posta in essere “in occasione” dell’attività lavorativa (Cass., 3 gennaio 2008, n. 2; Cons. Stato, Sez. VI, 13 marzo 2017, n. 1154; Sez. III, 8 aprile 2016, n. 1406; Sez. IV, 26 febbraio 2013, n. 1190; Sez. IV, 14 aprile 2000, n. 2242) o quando sia di per sé meritevole di una sanzione disciplinare (Cons. Stato, Sez. IV, 26 febbraio 2013, n. 1190).
Invece, esso non si applica quando la contestazione in sede penale si sia riferita a un atto o a un comportamento, in ipotesi, che:
a) di per sé costituisca una violazione dei doveri d’ufficio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 7 giugno 2018, n. 3427);
b) sia stato comunque posto in essere per ragioni personali, sia pure durante e “in occasione” dello svolgimento del servizio, e dunque non sia riferibile all’Amministrazione (Cass. civ., Sez. I, 31 gennaio 2019, n. 3026; Sez. lav., 6 luglio 2018, n. 17874; Sez. lav., 3 febbraio 2014, n. 2297; Sez. lav., 30 novembre 2011, n. 25379; Sez. lav., 10 marzo 2011, n. 5718; Cons. Stato, Sez. V, 5 maggio 2016, n. 1816; Sez. III, 2013, n. 4849; Sez. IV, 26 febbraio 2013, n. 1190), ad esempio, quando la contestazione si sia riferita a una condotta che riguardi la propria vita di relazione, ancorché nell’ambiente di lavoro (Cons. Stato, Sez. V, 2014, n. 6389; Sez. II, 15 maggio 2013, n. 3938/13), o che non sia riconducibile strettamente alla attività istituzionale, quale l’accettazione di un regalo o il coinvolgimento in un alterco con colleghi, ma che all’esito del giudizio non sia stata qualificata come reato;
c) sia potenzialmente idoneo a condurre ad un conflitto con gli interessi dell’Amministrazione (ad esempio quando, malgrado l’assenza di una responsabilità penale, sussistano i presupposti per ravvisare un illecito disciplinare e per attivare il relativo procedimento: cfr. Cons. Stato, Sez. II, 27 agosto 2018, n. 2055; Sez. IV, 4 settembre 2017, n. 4176, cit.; Sez. IV, 2013, n. 1190; Sez. IV, 2012, n. 423).
Infatti, la ratio della regola del rimborso delle spese - per i giudizi conseguenti alle condotte attinenti al servizio - è quella di “evitare che il dipendente statale tema di fare il proprio dovere”: occorre uno specifico nesso causale tra il fatto contestato e lo svolgimento del dovere d’ufficio (Cons. Stato, Sez. II, 21 novembre 2018, n. 2735; Sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1681) e il rimborso non spetta per il solo fatto che in sede penale vi sia il proscioglimento per un reato proprio (commesso per la qualità di dipendente dello Stato).
In materia non rilevano di per sé le disposizioni del codice civile sul contratto di mandato, proprio perché l’art. 18 sopra riportato ha indicato i presupposti – sostanziali e procedimentali – indefettibili per la spettanza del rimborso.
3.2. Tenuto conto dei principi sopra evidenziati, i motivi di diritto formulati sono infondati.
Il Collegio non ravvisa, infatti, dubbi e/o perplessità nell’affermare che: - non risulta essere stata accertata la totale assenza di responsabilità del ricorrente; - le condotte contestate in sede penale allo stesso ricorrente non hanno riguardato un atto o un comportamento posto in essere dal militare nel corso dello svolgimento del servizio e imputabile alla Amministrazione di appartenenza.
Come si trae dalla sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Lecce, prodotta agli atti, nella specie i fatti contestati al ricorrente riguardavano l’ipotesi delittuosa contemplata nell’art. 367 c.p. (“simulazione di reato”), ricondotta alla circostanza che, con denuncia effettuata da quest’ultimo presso la Centrale operativa del Comando provinciale di Brindisi e, in seguito, confermata ed integrata, lo stesso “affermava falsamente essere avvenuto il reato di rapina pluriaggravata in concorso, commesso in suo danno da due persone non identificate”.
In relazione all’ipotesi delittuosa de qua, la su indicata Corte d’Appello ha sì riformato la sentenza di condanna del 6 ottobre 2016 del Tribunale di Brindisi, ritenendo che l’imputato dovesse essere assolto dal delitto ascrittogli perché il fatto non sussiste, ma esclusivamente “ai sensi dell’art. 530 cpv. c.p.p.”, in quanto “le risultanze processuali non consentono di affermare in termini certi, nonostante taluni tratti singolari ed oscuri della vicenda, che il L.te dell’Arma -OMISSIS- avesse falsamente denunciato di avere subito la rapina”, ossia perché l’ipotesi di reato “rimane sfornita di prova oltre ogni ragionevole dubbio”.
Stante quanto riportato, in ragione dei principi sopra affermati la valutazione dell’Avvocatura dello Stato, inerente all’esclusione della sussistenza dei presupposti di cui “all’art. 18 della legge 25 maggio 1997, n. 135, non può che rivelarsi corretta sulla base dei seguenti rilievi:
- come posto in evidenza anche dalla difesa erariale, i fatti oggetto dell’imputazione - così come individuati e valutati dal giudice penale, concernenti non la “rapina” in sé, bensì la ben differente ipotesi di “simulazione” della rapina stessa da parte dell’appartenente all’Arma dei Carabinieri, ai sensi dell’art. 367 c.p. (con connessa irrilevanza dell’art. 61 comma 9 c.p.) - si palesano, senza margine di dubbio alcuno, affatto riconducibili “direttamente all’ente di appartenenza” (perché assunti nell’esercizio delle funzioni istituzionali) o, ancora, per nulla riconoscibili in “rapporto di stretta dipendenza con l’adempimento” degli obblighi inerenti all’esercizio diligente dei compiti del dipendente;
- l’insussistenza di un nesso causale tra il su indicato reato e i doveri istituzionali – al pari della non coincidenza di interessi tra il ricorrente e l’Amministrazione, in virtù del rapporto organico che li astringe - risulta, pertanto, incontestabile.
Per mera completezza, si osserva, poi, che il ricorrente deduce i vizi di omessa motivazione e difetto di istruttoria in ragione della circostanza che l’Amministrazione avrebbe trascurato di esaminare che le ulteriori imputazioni penali a suo carico – conclusesi con l’assoluzione da parte del Tribunale militare di Napoli - “erano state anch’esse oggetto di istanza” per il rimborso, “concesso a seguito del parere positivo – attraverso corposa e dettagliata relazione – dell’avvocatura distrettuale di Napoli”, ma – al riguardo – si astiene dal produrre qualsiasi elemento di prova.
In sintesi, quanto in precedenza riportato è – di per sé – sufficiente a supportare la legittimità dell’atto gravato.
4. Per le ragioni che precedono, il ricorso in parte va dichiarato inammissibile e in parte va respinto, ai sensi e nei termini di cui sopra.
Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
5. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo respinge, ai sensi e nei termini di cui in motivazione.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 con l’intervento dei Magistrati:
Antonella Mangia, Presidente, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.