TRIB
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/09/2025, n. 2363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2363 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7649/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza dell'11.9.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7649/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Ranieri Pasquale, elett.te dom.to in Parte_1
San Giuseppe Ves.no, alla via Zabatta Masseria del Principe, n. 24, in virtù di procura in atti
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Agostino Scibelli ed elettivamente domiciliata in Nola, alla via dei Mille 25.
APPELLATA
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI: come da note depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente giudizio l'appellante impugnava la sentenza n. 1987/2019, depositata il 15.04.2019, con cui il Giudice di Pace di Nola aveva parzialmente accolto la sua domanda di risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro verificatosi in Striano, in piazza Municipio, alle ore 11.45 circa del 16.04.2015, allorquando, il veicolo di sua proprietà Ford Focus tg. DC765KY subiva un tamponamento da un'autovettura
Fiat Punto tg. CV319WP proveniente da tergo, e a seguito dell'urto, veniva sospinto contro l'auto Fiat Ulysse tg. CJ983CJ in sosta.
Chiedeva procedersi alla riforma della sentenza, con accertamento dell'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo antagonista e condanna dell'appellata società al pagamento dell'importo di € 1.706,47 - quale differenza dovuta rispetto all'importo liquidato dal Giudice di prime cure, ai fini dell'integrale risarcimento del danno- in accoglimento del gravame.
Si costituiva in giudizio l'appellata che resisteva con varie Controparte_3 argomentazioni in atti, sulla cui base chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma dell'appellata sentenza.
Non si costituiva della quale pertanto va dichiarata la contumacia. CP_2
Preliminarmente, va dichiarata la tempestività dell'appello, proposto nei termini ex art. 327
c.p.c. nonché la procedibilità del gravame, essendo lo stesso sorretto da motivi compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c., in quanto, per ciascuno dei motivi, è stato individuato lo specifico capo della decisione impugnato e, in relazione a questo, sono state indicate le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. A tanto si aggiunga che la convenuta Compagnia si è difesa nel merito, dimostrando di aver compreso le doglianze.
Inoltre, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato, con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
pagina 2 di 5 Nel caso di specie, non essendovi specifiche doglianze circa l'an debeatur, nonché sul governo delle spese di lite di primo grado, deve ritenersi che sulle suddette parti della sentenza impugnata si è formato il giudicato.
Nel merito, l'appello deve essere accolto per quanto di ragione, per i rilievi di seguito esposti.
Appare infatti erroneo l'iter logico seguito dal Giudice di prime cure, il quale, dopo aver ritenuto provato, sulla base delle dichiarazioni rese dal teste escusso all'udienza del 11.04.17, il fatto storico consistente nel tamponamento del veicolo attoreo Ford Focus ad opera di un'autovettura Fiat Punto, ha deciso di fare applicazione della presunzione di cui all'art. 2054,
II comma, c.c. “nella impossibilità di attribuire, in base alle risultanze processuali, un comportamento colposo a carico di uno solo dei conducenti e di accertare che l'altro abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Orbene, in difetto di specifiche ragioni di inattendibilità della deposizione testimoniale in questione, escluse anche dal Giudice di prime cure, e a fronte della prova del dedotto tamponamento, l'applicazione della norma di cui all'art. 2054, 2° comma, c.c. non appare coerente con le risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio.
Infatti, venendo in rilievo l'ipotesi di un tamponamento da tergo – come indubitabilmente si evince anche dalla sentenza impugnata, non gravata sul punto - ritiene il Tribunale che la violazione dell'obbligo di mantenere la distanza di sicurezza, con il rispetto della velocità adeguata rispetto alle condizioni della circolazione, compiuta da parte del conducente dell'autoveicolo antagonista, abbia una portata assolutamente assorbente di qualsivoglia eventuale profilo di corresponsabilità del danneggiato.
Ed invero la giurisprudenza di legittimità è ferma nel sostenere che, per il disposto dell'art. 149, comma 1, del codice della strada, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, sicché l'avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma secondo, cod. civ., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del veicolo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (Cassazione civile sez. III, 21 settembre 2007 n. 19493).
pagina 3 di 5 A tal fine è necessario, onde vincere tale presunzione, dimostrare che il tamponamento sia avvenuto in danno di un veicolo che abbia costituito un ostacolo imprevedibile e anomalo al normale andamento della circolazione stradale (Cassazione civile 19 dicembre 2006 n. 27134), come ad esempio nell'ipotesi in cui un veicolo che si sia improvvisamente inserito nel percorso del veicolo sopraggiungente, ostacolandone la marcia con anomala e non consentita manovra
(Cassazione civile 7 aprile 1997 n. 2980; Cassazione civile 21 agosto 1992 n. 9727).
Nella fattispecie in esame, tale prova liberatoria a carico della parte convenuta non è stata affatto fornita, atteso che dalla prova testimoniale espletata non emerge alcuna condotta anomala da parte del veicolo attoreo, anzi, l'unico teste escusso ha riferito che tale veicolo nulla potè fare per evitare l'impatto con il veicolo fermo in sosta poiché l'urto ricevuto fu particolarmente violento tanto che si azionarono anche gli airbag.
Sulla scorta di tale quadro istruttorio, deve dunque concludersi nel senso della ricorrenza di condotta colposa addebitabile unicamente al conducente dell'autovettura tamponante, che non arrestava prontamente la propria autovettura e con essa urtava contro la parte posteriore del veicolo attoreo.
Deve pertanto dichiararsi, in accoglimento dell'appello, l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo tamponante Fiat Punto, nella causazione dei danni per cui è causa.
Per quanto concerne la liquidazione dell'ulteriore danno da porre a carico di parte appellata, va dato atto che la parte impugnante non ha in alcun modo censurato – né sul punto è stato spiegato appello incidentale- la stima dei danni operata dal Giudice di prime cure, sulla scorta delle risultanze dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, che ha quantificato i danni in complessivi € 3.212,93 comprensivi di €200,00 per fermo tecnico.
Pertanto, conformemente a quanto richiesto dall'appellante, la società convenuta deve essere condannata al pagamento dell'importo ulteriore di € 1.606,46 (e non €1.706,47 come indicato dall'appellante), oltre interessi dalla sentenza al soddisfo.
La sentenza impugnata deve essere confermata nelle sue restanti parti, ivi comprese le statuizioni sulle spese del giudizio di primo grado. Infatti, come sopra anticipato, anche su tale parte di sentenza si è formato il giudicato, non essendo stata oggetto di impugnazione.
Infine, le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base ai parametri minimi vigenti, tenuto conto del valore della causa e pagina 4 di 5 dell'assenza di attività istruttoria nel giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto;
2) per l'effetto, in parziale riforma dell'appellata sentenza, condanna in Controparte_1 solido con al pagamento in favore dell'appellante della CP_2 Parte_1 somma di € 1.606,46 oltre gli interessi al tasso legale dal momento della presente decisione sino al saldo;
3) condanna in solido con al pagamento in favore Controparte_1 CP_2
dell'appellante delle spese di lite del grado di appello liquidate in euro Parte_1
852,00 per compenso professionale, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15%, IVA e
Cassa di Previdenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Nola, 11 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza dell'11.9.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7649/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Ranieri Pasquale, elett.te dom.to in Parte_1
San Giuseppe Ves.no, alla via Zabatta Masseria del Principe, n. 24, in virtù di procura in atti
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Agostino Scibelli ed elettivamente domiciliata in Nola, alla via dei Mille 25.
APPELLATA
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI: come da note depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente giudizio l'appellante impugnava la sentenza n. 1987/2019, depositata il 15.04.2019, con cui il Giudice di Pace di Nola aveva parzialmente accolto la sua domanda di risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro verificatosi in Striano, in piazza Municipio, alle ore 11.45 circa del 16.04.2015, allorquando, il veicolo di sua proprietà Ford Focus tg. DC765KY subiva un tamponamento da un'autovettura
Fiat Punto tg. CV319WP proveniente da tergo, e a seguito dell'urto, veniva sospinto contro l'auto Fiat Ulysse tg. CJ983CJ in sosta.
Chiedeva procedersi alla riforma della sentenza, con accertamento dell'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo antagonista e condanna dell'appellata società al pagamento dell'importo di € 1.706,47 - quale differenza dovuta rispetto all'importo liquidato dal Giudice di prime cure, ai fini dell'integrale risarcimento del danno- in accoglimento del gravame.
Si costituiva in giudizio l'appellata che resisteva con varie Controparte_3 argomentazioni in atti, sulla cui base chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma dell'appellata sentenza.
Non si costituiva della quale pertanto va dichiarata la contumacia. CP_2
Preliminarmente, va dichiarata la tempestività dell'appello, proposto nei termini ex art. 327
c.p.c. nonché la procedibilità del gravame, essendo lo stesso sorretto da motivi compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c., in quanto, per ciascuno dei motivi, è stato individuato lo specifico capo della decisione impugnato e, in relazione a questo, sono state indicate le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. A tanto si aggiunga che la convenuta Compagnia si è difesa nel merito, dimostrando di aver compreso le doglianze.
Inoltre, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato, con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
pagina 2 di 5 Nel caso di specie, non essendovi specifiche doglianze circa l'an debeatur, nonché sul governo delle spese di lite di primo grado, deve ritenersi che sulle suddette parti della sentenza impugnata si è formato il giudicato.
Nel merito, l'appello deve essere accolto per quanto di ragione, per i rilievi di seguito esposti.
Appare infatti erroneo l'iter logico seguito dal Giudice di prime cure, il quale, dopo aver ritenuto provato, sulla base delle dichiarazioni rese dal teste escusso all'udienza del 11.04.17, il fatto storico consistente nel tamponamento del veicolo attoreo Ford Focus ad opera di un'autovettura Fiat Punto, ha deciso di fare applicazione della presunzione di cui all'art. 2054,
II comma, c.c. “nella impossibilità di attribuire, in base alle risultanze processuali, un comportamento colposo a carico di uno solo dei conducenti e di accertare che l'altro abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Orbene, in difetto di specifiche ragioni di inattendibilità della deposizione testimoniale in questione, escluse anche dal Giudice di prime cure, e a fronte della prova del dedotto tamponamento, l'applicazione della norma di cui all'art. 2054, 2° comma, c.c. non appare coerente con le risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio.
Infatti, venendo in rilievo l'ipotesi di un tamponamento da tergo – come indubitabilmente si evince anche dalla sentenza impugnata, non gravata sul punto - ritiene il Tribunale che la violazione dell'obbligo di mantenere la distanza di sicurezza, con il rispetto della velocità adeguata rispetto alle condizioni della circolazione, compiuta da parte del conducente dell'autoveicolo antagonista, abbia una portata assolutamente assorbente di qualsivoglia eventuale profilo di corresponsabilità del danneggiato.
Ed invero la giurisprudenza di legittimità è ferma nel sostenere che, per il disposto dell'art. 149, comma 1, del codice della strada, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, sicché l'avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma secondo, cod. civ., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del veicolo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (Cassazione civile sez. III, 21 settembre 2007 n. 19493).
pagina 3 di 5 A tal fine è necessario, onde vincere tale presunzione, dimostrare che il tamponamento sia avvenuto in danno di un veicolo che abbia costituito un ostacolo imprevedibile e anomalo al normale andamento della circolazione stradale (Cassazione civile 19 dicembre 2006 n. 27134), come ad esempio nell'ipotesi in cui un veicolo che si sia improvvisamente inserito nel percorso del veicolo sopraggiungente, ostacolandone la marcia con anomala e non consentita manovra
(Cassazione civile 7 aprile 1997 n. 2980; Cassazione civile 21 agosto 1992 n. 9727).
Nella fattispecie in esame, tale prova liberatoria a carico della parte convenuta non è stata affatto fornita, atteso che dalla prova testimoniale espletata non emerge alcuna condotta anomala da parte del veicolo attoreo, anzi, l'unico teste escusso ha riferito che tale veicolo nulla potè fare per evitare l'impatto con il veicolo fermo in sosta poiché l'urto ricevuto fu particolarmente violento tanto che si azionarono anche gli airbag.
Sulla scorta di tale quadro istruttorio, deve dunque concludersi nel senso della ricorrenza di condotta colposa addebitabile unicamente al conducente dell'autovettura tamponante, che non arrestava prontamente la propria autovettura e con essa urtava contro la parte posteriore del veicolo attoreo.
Deve pertanto dichiararsi, in accoglimento dell'appello, l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo tamponante Fiat Punto, nella causazione dei danni per cui è causa.
Per quanto concerne la liquidazione dell'ulteriore danno da porre a carico di parte appellata, va dato atto che la parte impugnante non ha in alcun modo censurato – né sul punto è stato spiegato appello incidentale- la stima dei danni operata dal Giudice di prime cure, sulla scorta delle risultanze dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, che ha quantificato i danni in complessivi € 3.212,93 comprensivi di €200,00 per fermo tecnico.
Pertanto, conformemente a quanto richiesto dall'appellante, la società convenuta deve essere condannata al pagamento dell'importo ulteriore di € 1.606,46 (e non €1.706,47 come indicato dall'appellante), oltre interessi dalla sentenza al soddisfo.
La sentenza impugnata deve essere confermata nelle sue restanti parti, ivi comprese le statuizioni sulle spese del giudizio di primo grado. Infatti, come sopra anticipato, anche su tale parte di sentenza si è formato il giudicato, non essendo stata oggetto di impugnazione.
Infine, le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base ai parametri minimi vigenti, tenuto conto del valore della causa e pagina 4 di 5 dell'assenza di attività istruttoria nel giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto;
2) per l'effetto, in parziale riforma dell'appellata sentenza, condanna in Controparte_1 solido con al pagamento in favore dell'appellante della CP_2 Parte_1 somma di € 1.606,46 oltre gli interessi al tasso legale dal momento della presente decisione sino al saldo;
3) condanna in solido con al pagamento in favore Controparte_1 CP_2
dell'appellante delle spese di lite del grado di appello liquidate in euro Parte_1
852,00 per compenso professionale, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15%, IVA e
Cassa di Previdenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Nola, 11 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pagina 5 di 5