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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 27/12/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3079/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI in composizione monocratica, nella persona del G.o.p. dott. Eugenio Gagliano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3079 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in decisione il giorno 29/07/2025, con fascicolo rimesso al giudice o al collegio per la decisione in data 20/11/2025
e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Gentili;
Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Lodi;
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mara Mandrè e Patrizia Gallo;
resistenti
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2049 c.c. Alla udienza cartolare del giorno 29/07/2025 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni come in atti, riportandosi agli scritti difensivi.
FATTO E DIRITTO
La Sig.ra ha incardinato prima della presente causa il procedimento ex art. 696 Parte_1 bis cpc R.G. 3286/2017. Successivamente la ricorrente ha incardinato il procedimento ex art. 702 bis cpc R.G. 3079/2018, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso e previa acquisizione delle consulenze tecniche rese nel procedimento R.G. 3286/2017 Dott.ssa ex art 696 bis c.p.c., accertare e dichiarare la responsabilità della Per_1 CP_1 nella causazione delle lesioni patite dalla Sig.ra e per l'effetto, condannare la
[...] Pt_1 in persona del l.r.p.t. al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite CP_2 dall'odierna ricorrente per complessivi € 22.523,10 - comprensivi del danno non patrimoniale del danno biologico, morale ed esistenziale oltre le spese mediche sostenute pari ad € 424,60, nonché €1.000,00 per la CTP ed € 1.952,00 per la CTU, per la complessiva somma di € 25.899,70 ovvero nelle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Si chiede che il Giudice Voglia ammettere CTU ad integrazione delle risultanze in atti ed in particolare Voglia determinare l'esecuzione degli accertamenti oculistici idonei a verificare il danno effettivo realizzato sull'occhio sinistro. Con vittoria di spese, competenze ed onorari in favore del procuratore antistatario.”.
La resistente in comparsa di costituzione, contestata in fatto ed Controparte_1 in diritto la richiesta della sig.ra così concludeva: “Voglia il giudice adito: - in via Pt_1 pregiudiziale, qualora non ritenga ammissibile la chiamata diretta da parte della ricorrente della assicurazione ed in caso di mancata costituzione della stessa, autorizzare la CP_2 resistente a chiamare la medesima compagnia in garanzia, ai sensi CP_1 CP_2 dell'ultimo comma dell'art. 702 bis c.p.c., con richiesta di spostamento dell'udienza; sempre in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improcedibilità del ricorso, per impossibilità di applicazione della legge al caso di specie e mancanza di mediazione civile e negoziazione Pt_2 assistita;
- nel merito, previo mutamento del rito ex art. 702 ter co. 2 c.p.c., in via principale, accertare e dichiarare che non sussiste alcuna responsabilità in capo alla Farmacia e che nulla è dovuto alla ricorrente, anche per la totale assenza di prova in ordine alle lesioni subite ed alle ulteriori voci di danno richieste;
in subordine, valutare il comportamento della ricorrente ai sensi dell'art. 1227 co. 1 e 2 c.c., anche in considerazione della già svolta consulenza tecnica preventiva;
- in ogni caso (stante anche la assenza di domanda di condanna a carico della esponente da parte della ricorrente), qualora sia ravvisata nella fattispecie CP_1 responsabilità contrattuale o di altra natura e per qualsiasi titolo e/o ragione in capo alla resistente per l'esercizio dell'attività di farmacista, ordinare a di tenere CP_1 CP_2 indenne e manlevare la per qualsiasi voce risarcitoria (comprese Controparte_1 eventuali spese legali) dovesse essere ravvisata congrua all'esito del giudizio in favore della ricorrente;
- con vittoria di spese competenze ed onorari di avvocato.”.
La resistente in memoria di costituzione, eccepita l'infondatezza di Controparte_2 ogni addebito di responsabilità imputata dalla ricorrente ai resistenti, così concludeva: “Piaccia all' Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in via principale e nel merito rigettare tutte le domande proposte da chicchessia nei confronti di CP_2 siccome destituite di pregio giuridico, infondate e non provate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”.
In corso di causa il Giudice, a scioglimento della riserva, ha rigettato l'eccezione di improcedibilità, poiché nel caso di specie trova applicazione la L. 24/2017, c.d. Legge Gelli, che stabilisce l'alternatività del ricorso ai sensi dell'art. 696 bis cpc con il procedimento di mediazione. In data 30.06.2021 il Giudice Dott.ssa Adriana Mazzacane ha mutato il rito ed ha concesso i termini ex art. 183, VI co, cpc. All'udienza del giorno 06.12.2021 il Giudice non ammetteva le prove orali richieste da parte convenuta ritenute ininfluenti, e nominava il CTU. In data 06.04.2022 il CTU Dott. prestava giuramento di rito ed il Giudice Persona_2 sottoponeva allo stesso i quesiti in atti. Dopo diversi differimenti, stanti i perduranti sopravvenuti impedimenti del Giudice Dott.ssa Adriana Mazzacane, in data 21/04/2023 questo giudice diveniva assegnatario del giudizio. All'esito della depositata relazione peritale il 13/10/2022 dal CTU, il quale -da ultimo- con integrazione della CTU depositata in data 01/06/2023 ha preso posizione in merito alle tardive osservazioni di parte ricorrente, confermando integralmente le conclusioni medico-legali, questo giudice tratteneva infine la causa in decisione in data 29/07/2025 sulle conclusioni delle parti.
La domanda della ricorrente è suffragata da riscontri probatori. Il CTU Dott. Persona_2 ha acclarato che “Vi è sicuramente da quanto su esposto il nesso di causalità tra instillazione collirio Betabioptal e la nubecola residuata in occhio sinistro, il cortisonico contenuto nel collirio è controindicato nelle ulcere erpetica in quanto favorisce la replicazione virale ed il ritardo della guarigione causando la nubecola”.; Va dichiarata pertanto la responsabilità ex art. 2049 c.c. della resistente Controparte_1 nella determinazione dell'evento dannoso.
[...]
Il danno subito dalla ricorrente Sig.ra alla luce della condivisibile relazione del Parte_1
CTU Dott. rientra nel novero del danno biologico di lieve entità per lesioni fino Persona_2
a 9 punti di invalidità permanente, dette anche lesioni micropermanenti, e va così quantificato secondo gli importi per la liquidazione del danno biologico aggiornati dal D.M. 18/07/2025 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 176 del 31/07/2025., decorrenti dal mese di aprile 2025.: Invalidità Temporanea Totale gg. 5 = € 280,90; Invalidità Temporanea Parziale al 50% gg. 25 = € 702,25; Invalidità Permanente 2% = € 1.684,99; Danno Morale = € 889,29; Spese mediche = € 62,00:Totale € 3.619,43. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell'Avv. Patrizia Gentili, antistatario, nella misura di € 2.670,50, di cui € 118,50 per C.U. ed € 2.552,00, oltre Rimborso spese, Iva e CPA, per onorari. Le spese per la C.T.U. vengono poste a carico definitivo dei resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando: 1) Dichiara la responsabilità della resistente nella causazione Controparte_1
dei danni subiti dalla ricorrente Sig.ra Parte_1
2) Condanna i resistenti in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, e in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente Sig.ra Parte_1 della somma di € 3.619,43, oltre interessi legali dal mese di aprile 2025 sino al soddisfo;
3) Condanna i resistenti in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, e in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore in favore dell'Avv. Patrizia Gentili, antistatario, liquidati nella misura di € 2.670,50, di cui € 118,50 per C.U. ed € 2.552,00, oltre Rimborso spese, Iva e CPA, per onorari.
4) Pone le spese per la C.T.U. a carico definitivo dei resistenti, in solido tra loro.
Così deciso in Tivoli, 27/12/2025
Il Giudice
dott. Eugenio Gagliano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI in composizione monocratica, nella persona del G.o.p. dott. Eugenio Gagliano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3079 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in decisione il giorno 29/07/2025, con fascicolo rimesso al giudice o al collegio per la decisione in data 20/11/2025
e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Gentili;
Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Lodi;
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mara Mandrè e Patrizia Gallo;
resistenti
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2049 c.c. Alla udienza cartolare del giorno 29/07/2025 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni come in atti, riportandosi agli scritti difensivi.
FATTO E DIRITTO
La Sig.ra ha incardinato prima della presente causa il procedimento ex art. 696 Parte_1 bis cpc R.G. 3286/2017. Successivamente la ricorrente ha incardinato il procedimento ex art. 702 bis cpc R.G. 3079/2018, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso e previa acquisizione delle consulenze tecniche rese nel procedimento R.G. 3286/2017 Dott.ssa ex art 696 bis c.p.c., accertare e dichiarare la responsabilità della Per_1 CP_1 nella causazione delle lesioni patite dalla Sig.ra e per l'effetto, condannare la
[...] Pt_1 in persona del l.r.p.t. al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite CP_2 dall'odierna ricorrente per complessivi € 22.523,10 - comprensivi del danno non patrimoniale del danno biologico, morale ed esistenziale oltre le spese mediche sostenute pari ad € 424,60, nonché €1.000,00 per la CTP ed € 1.952,00 per la CTU, per la complessiva somma di € 25.899,70 ovvero nelle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Si chiede che il Giudice Voglia ammettere CTU ad integrazione delle risultanze in atti ed in particolare Voglia determinare l'esecuzione degli accertamenti oculistici idonei a verificare il danno effettivo realizzato sull'occhio sinistro. Con vittoria di spese, competenze ed onorari in favore del procuratore antistatario.”.
La resistente in comparsa di costituzione, contestata in fatto ed Controparte_1 in diritto la richiesta della sig.ra così concludeva: “Voglia il giudice adito: - in via Pt_1 pregiudiziale, qualora non ritenga ammissibile la chiamata diretta da parte della ricorrente della assicurazione ed in caso di mancata costituzione della stessa, autorizzare la CP_2 resistente a chiamare la medesima compagnia in garanzia, ai sensi CP_1 CP_2 dell'ultimo comma dell'art. 702 bis c.p.c., con richiesta di spostamento dell'udienza; sempre in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improcedibilità del ricorso, per impossibilità di applicazione della legge al caso di specie e mancanza di mediazione civile e negoziazione Pt_2 assistita;
- nel merito, previo mutamento del rito ex art. 702 ter co. 2 c.p.c., in via principale, accertare e dichiarare che non sussiste alcuna responsabilità in capo alla Farmacia e che nulla è dovuto alla ricorrente, anche per la totale assenza di prova in ordine alle lesioni subite ed alle ulteriori voci di danno richieste;
in subordine, valutare il comportamento della ricorrente ai sensi dell'art. 1227 co. 1 e 2 c.c., anche in considerazione della già svolta consulenza tecnica preventiva;
- in ogni caso (stante anche la assenza di domanda di condanna a carico della esponente da parte della ricorrente), qualora sia ravvisata nella fattispecie CP_1 responsabilità contrattuale o di altra natura e per qualsiasi titolo e/o ragione in capo alla resistente per l'esercizio dell'attività di farmacista, ordinare a di tenere CP_1 CP_2 indenne e manlevare la per qualsiasi voce risarcitoria (comprese Controparte_1 eventuali spese legali) dovesse essere ravvisata congrua all'esito del giudizio in favore della ricorrente;
- con vittoria di spese competenze ed onorari di avvocato.”.
La resistente in memoria di costituzione, eccepita l'infondatezza di Controparte_2 ogni addebito di responsabilità imputata dalla ricorrente ai resistenti, così concludeva: “Piaccia all' Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in via principale e nel merito rigettare tutte le domande proposte da chicchessia nei confronti di CP_2 siccome destituite di pregio giuridico, infondate e non provate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”.
In corso di causa il Giudice, a scioglimento della riserva, ha rigettato l'eccezione di improcedibilità, poiché nel caso di specie trova applicazione la L. 24/2017, c.d. Legge Gelli, che stabilisce l'alternatività del ricorso ai sensi dell'art. 696 bis cpc con il procedimento di mediazione. In data 30.06.2021 il Giudice Dott.ssa Adriana Mazzacane ha mutato il rito ed ha concesso i termini ex art. 183, VI co, cpc. All'udienza del giorno 06.12.2021 il Giudice non ammetteva le prove orali richieste da parte convenuta ritenute ininfluenti, e nominava il CTU. In data 06.04.2022 il CTU Dott. prestava giuramento di rito ed il Giudice Persona_2 sottoponeva allo stesso i quesiti in atti. Dopo diversi differimenti, stanti i perduranti sopravvenuti impedimenti del Giudice Dott.ssa Adriana Mazzacane, in data 21/04/2023 questo giudice diveniva assegnatario del giudizio. All'esito della depositata relazione peritale il 13/10/2022 dal CTU, il quale -da ultimo- con integrazione della CTU depositata in data 01/06/2023 ha preso posizione in merito alle tardive osservazioni di parte ricorrente, confermando integralmente le conclusioni medico-legali, questo giudice tratteneva infine la causa in decisione in data 29/07/2025 sulle conclusioni delle parti.
La domanda della ricorrente è suffragata da riscontri probatori. Il CTU Dott. Persona_2 ha acclarato che “Vi è sicuramente da quanto su esposto il nesso di causalità tra instillazione collirio Betabioptal e la nubecola residuata in occhio sinistro, il cortisonico contenuto nel collirio è controindicato nelle ulcere erpetica in quanto favorisce la replicazione virale ed il ritardo della guarigione causando la nubecola”.; Va dichiarata pertanto la responsabilità ex art. 2049 c.c. della resistente Controparte_1 nella determinazione dell'evento dannoso.
[...]
Il danno subito dalla ricorrente Sig.ra alla luce della condivisibile relazione del Parte_1
CTU Dott. rientra nel novero del danno biologico di lieve entità per lesioni fino Persona_2
a 9 punti di invalidità permanente, dette anche lesioni micropermanenti, e va così quantificato secondo gli importi per la liquidazione del danno biologico aggiornati dal D.M. 18/07/2025 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 176 del 31/07/2025., decorrenti dal mese di aprile 2025.: Invalidità Temporanea Totale gg. 5 = € 280,90; Invalidità Temporanea Parziale al 50% gg. 25 = € 702,25; Invalidità Permanente 2% = € 1.684,99; Danno Morale = € 889,29; Spese mediche = € 62,00:Totale € 3.619,43. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell'Avv. Patrizia Gentili, antistatario, nella misura di € 2.670,50, di cui € 118,50 per C.U. ed € 2.552,00, oltre Rimborso spese, Iva e CPA, per onorari. Le spese per la C.T.U. vengono poste a carico definitivo dei resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando: 1) Dichiara la responsabilità della resistente nella causazione Controparte_1
dei danni subiti dalla ricorrente Sig.ra Parte_1
2) Condanna i resistenti in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, e in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente Sig.ra Parte_1 della somma di € 3.619,43, oltre interessi legali dal mese di aprile 2025 sino al soddisfo;
3) Condanna i resistenti in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, e in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore in favore dell'Avv. Patrizia Gentili, antistatario, liquidati nella misura di € 2.670,50, di cui € 118,50 per C.U. ed € 2.552,00, oltre Rimborso spese, Iva e CPA, per onorari.
4) Pone le spese per la C.T.U. a carico definitivo dei resistenti, in solido tra loro.
Così deciso in Tivoli, 27/12/2025
Il Giudice
dott. Eugenio Gagliano