Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/06/2025, n. 3578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3578 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta: dott.ssa Antonella Izzo, presidente relatore dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo, consigliere all'udienza del 23 maggio 2025 ha pronunciato all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4403/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, vertente tra
(C.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di appello dall'avv. Arturo Iannelli appellante contro
(C.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Gabriele Fagnani appellata oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11661/2021 emessa nel giudizio rubricato al n. 56434/2018 R.G., pubblicata in data 6.7.2021
IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1 – La vicenda che ha dato origine alla lite è stata narrata come di seguito nella sentenza impugnata:
“…Con atto di citazione notificato in data 3.9.2018, la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, chiedeva la condanna della al pagamento Parte_1 in suo favore dell'importo di € 34.900,00 in considerazione della responsabilità della predetta per la erronea negoziazione degli assegni pagati a soggetti diversi dai legittimi beneficiari;
si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante pro tempore, che, nel Parte_1 contestare in toto la domanda avversa, ne chiedeva l'integrale rigetto, insistendo, in via subordinata, per il riconoscimento del concorso della parte attrice, ex art. 1227 c.c., nella causazione del danno in oggetto. In corso di causa, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie, venivano disattese le istanze istruttorie delle parti e precisate le conclusioni all'udienza del
10.2.2021 (svoltasi mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, comma 6, D.L. n. 18/2020) e la causa, trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a seguito dello
All'esito del processo, il Tribunale così provvedeva:
“Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione Controparte_1 notificato in data 3.9.2018 nei confronti della in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, ogni altra istanza ed eccezione disattese, così provvede:
1) in accoglimento della domanda, condanna la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di parte attrice, dell'importo di € 34.900,00 per i titoli di cui in atto di citazione, oltre interessi legali dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo;
--- 2) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 3.972,00 in favore di controparte, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.”
§ 2. – Il Tribunale motivava la decisione come segue: “…La fattispecie in esame è disciplinata dall'art. 43 del R.D. 1736/1933, che dispone: “…l'assegno bancario emesso con clausola 'non trasferibile' non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente. Questi non può girare l'assegno se non ad un banchiere per l'incasso, il quale non può ulteriormente girarlo. Le girate apposte nonostante il divieto si hanno per non scritte. La cancellazione della clausola si ha per non avvenuta. Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento…”; secondo l'insegnamento della S.C. “…la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (r.d. 21 dicembre
1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. Ne deriva che l'azione di risarcimento proposta dal danneggiato è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale, stabilito dall'art. 2946 cod. civ. “ (Cass., SS.UU. n. 14712 del 26/6/2007; conf. Cass., Sez.
3 civ., sentenze n. 7618 del 30.3.2010 e n. 10534 del 22.5.2015; Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n.
12477 del 21.5.2018; Cass., Sez. 6-1, ordinanza n. 25581 del 12.10.2018). L'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta risulta, pertanto, infondata proprio sulla base delle argomentazioni sopra riportate;
si osserva, inoltre, che è in atti la missiva del 10.11.2014 (inviata via PEC e ricevuta in pari data), con cui il procuratore della chiedeva Controparte_1 alla convenuta il pagamento delle somme oggetto del presente giudizio e che tale richiesta di pagamento appare sicuramente idonea alla interruzione del termine prescrizionale, sia pure nelle modalità invocate dalla odierna convenuta. In ordine al contenuto della responsabilità della banca negoziatrice, si osserva che “…ai sensi dell'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.” (Cass., SS.UU., sentenza n.
12477 del 21.5.2018); e l'insegnamento della S.C. ha altresì precisato che “…l'art. 43, secondo comma, del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 applicabile all'assegno circolare in forza del richiamo contenuto nel successivo art. 86, disciplina in modo autonomo la fattispecie dell'adempimento dell'assegno non trasferibile, derogando sia alla disciplina generale dettata dall'art. 1992 cod. civ. per il pagamento dei titoli di credito a legittimazione variabile, sia all'art. 1189 cod. civ. che, in tema di obbligazioni, dispone la liberazione del debitore adempiente in buona fede in favore del creditore apparente, con la conseguenza che la banca che abbia effettuato il pagamento in favore di persona diversa dal legittimato, non è liberata dalla propria obbligazione finché non paghi nuovamente all'ordinatario esattamente individuato (o al banchiere giratario per l'incasso) l'importo dell'assegno, a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sulla identificazione del beneficiario. Al riguardo, non rileva che l'ordinatario dell'assegno non ne sia mai venuto in possesso, essendo la norma volta a tutelare il beneficiario anche nell'ipotesi in cui l'assegno sia posseduto illecitamente da altri, e neppure rilevano le ragioni e le modalità del rapporto sottostante, atteso che la responsabilità è connessa all'accertamento che all'ordinatario sia derivato un danno dal mancato pagamento secondo le regole ivi previste...” (Cass., Sez. 1, sentenza n. 7949 del 31.3.2010; conf. Cass,, Sez. 1 civ., sentenza n. 3654 del 12.3.2003); ed ancora “…l'art. 43, comma
2, del r.d. n. 1736 del 1933, nel disciplinare la responsabilità della banca per il pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario, deroga sia alla disciplina generale del pagamento dei titoli di credito di cui all'art. 1992 c.c., sia al disposto di cui all'art. 1189 c.c., che dispone la liberazione del debitore di buona fede in favore del creditore apparente, sicché la banca girataria per l'incasso non è liberata dalla propria obbligazione finché non paghi nuovamente al prenditore esattamente individuato l'importo dell'assegno, a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sull'identificazione di quest'ultimo. Del resto, ipotizzare l'eventualità di un pagamento liberatorio a persona diversa dal beneficiario effettivo implicherebbe l'impossibilità, per quest'ultimo, di giovarsi dell'ammortamento, escluso dall'art. 73 del r.d. n. 1736 del 1933 per l'assegno bancario con clausola "non trasferibile"…” (Cass., Sez. 1 civ., sentenza n.
3405 del 22.2.2016). Ciò premesso, va ravvisato l'inadempimento, consistito nell'indebito utilizzo della provvista di ciascun assegno bancario, effettuato mediante il pagamento dei relativi importi a una persona non adeguatamente identificata e priva di un pregresso rapporto di conto corrente o deposito a risparmio con la società negoziatrice del titolo, che non ha dimostrato di aver svolto nei suoi confronti idonea attività identificativa;
al riguardo, ha prodotto copia Parte_1 delle carta d'identità e dei tesserini fiscali esibiti dai soggetti presentatori dei titoli in oggetto, ma non ha provato la validità dei codici fiscali, suscettibili di un immediato controllo mediante il collegamento al sito internet dell'Agenzia delle Entrate, né la corrispondenza ad alcuna persona di data e luogo di nascita di cui alle carte d'identità. Si osserva inoltre che, sulla base della documentazione in atti ed in considerazione delle stesse affermazioni della convenuta, il sedicente al momento della negoziazione dell'assegno, poneva in essere un comportamento Parte_2 ritenuto sospetto dalla stessa banca, effettuando un prelievo di € 4.000,00 non preautorizzato, il che avrebbe dovuto maggiormente allertare la banca e non consentire al soggetto di svuotare sostanzialmente il conto corrente a mezzo di bonifici successivi;
per quanto riguarda l'assegno a nome di si rileva che la circostanza dell'avvenuto sequestro del conto corrente da parte CP_2 della Legione Carabinieri Lazio – Stazione di Pomezia, non esclude (anzi conferma) il difetto di diligenza della banca nella identificazione del soggetto beneficiario né il concreto verificarsi del pregiudizio ai danni della società attrice (le somme portate dall'assegno in questione non risultano, allo stato, svincolate e poste nella disponibilità della . Non appare, Controparte_1 infine, rilevante la modalità di trasmissione degli assegni bancari tramite il servizio di posta ordinaria non assicurata, poiché non è provata la sussistenza dell'incidenza causale di questa modalità di trasmissione dei titoli rispetto all'evento dannoso (e, ancora più a monte, parte convenuta non ha provato nemmeno l'effettivo utilizzo di tale modalità di spedizione dei titoli); secondo l'insegnamento della S.C. sul punto “…la condotta tenuta dal traente un assegno di rilevante importo, sbarrato e non trasferibile, consistita nella spedizione del titolo medesimo al beneficiario,
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, non assume alcun rilievo causale in riferimento all'evento produttivo del danno lamentato dallo stesso traente, determinatosi in ragione del successivo pagamento dell'assegno in favore di soggetto estraneo al rapporto cartolare, a seguito di riconoscibile falsificazione nel nome del beneficiario, giacché detto evento è da ascrivere unicamente alle condotte colpose realizzate, nonostante l'evidente falsificazione, rispettivamente dall'istituto di credito che ha posto il titolo all'incasso e dalla banca che lo ha presentato in stanza di compensazione, non potendo essere invocata, al fine di radicare una concorrente responsabilità del traente, la disciplina recata dagli artt. 83 e 84 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, sul divieto di includere nelle corrispondenze ordinarie denaro, oggetti preziosi e carte di valore, giacché attinente ai soli rapporti tra l'ente postale e gli utenti del medesimo...” (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 7618 del 30.3.2010; conf. Cass. civ., Sez. 6 – 1, n. 23460 del 4.11.2014; Cass., Sez. 1, Ord. n. 12984 del
15.5.2019). Dalle suesposte considerazioni discende, in accoglimento della domanda, la condanna della al pagamento dell'importo di € 34.900,00 per i titoli di cui in atto di Parte_1 citazione, oltre interessi legali dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo;
va respinta la domanda proposta in via subordinata dalla società convenuta, non ravvisandosi, per le ragioni sopra espresse, alcun concorso della danneggiata ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 37/2018, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta…”.
§ 3 —Con atto di appello contenente tre motivi, impugnava la sentenza Parte_1 emessa dal Tribunale di Roma chiedendone la riforma e domandava: in via preliminare, di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito;
in via subordinata di rigettare la domanda formulata da in primo grado in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via ulteriormente CP_1 subordinata rigettare la domanda avente ad oggetto l'assegno di € 18.000,00 intestato a CP_2 ed, in estremo subordine, di accertare e dichiarare che il danno lamentato dall'attore avrebbe potuto essere evitato usando l'ordinaria diligenza nonché di accertare e dichiarare il concorso di colpa di e per l'effetto di graduare l'obbligo risarcitorio in relazione alla gravità della colpa. CP_1
Resiste all'appello che ne ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità ex art.348 bis CP_1
c.p.c.
La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 6.6.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti come segue.
Per l'appellante:
“riformare la sentenza N. 11661/2021 del Tribunale di Roma, per la quale è appello, e per l'effetto: In via preliminare Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2947 c.c., del diritto azionato dall'attrice.
In subordine
Nel merito
- Rigettare la domanda della in quanto infondata in fatto e diritto Controparte_1
In Subordine
- nella non creduta ipotesi in cui il Tribunale ritenesse sussistere responsabilità della rigettare Pt_1
– in ogni caso - la domanda avente ad oggetto l'assegno di € 18.000,00 intestato a , in CP_2 quanto infondata in fatto e diritto, non essendosi verificato alcun danno per l'attrice anche in relazione al sequestro preventivo documentato dalla banca convenuta In estremo subordine
- Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, c.c., che il danno lamentato dall'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, per l'effetto, rigettare la domanda risarcitoria da questi formulata.
- Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., il concorso prevalente nella causazione del danno della e, per l'effetto, graduare Controparte_1 l'obbligo risarcitorio in relazione alla gravità della colpa ed all'entità delle conseguenze che venissero accertate. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio nonché del presente giudizio, oltre oneri come per legge”. Per l'appellata:
“Preliminarmente: previa ogni opportuna declaratoria, dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348 bic cpc l'appello proposto dalla con atto notificato a mezzo pec in data 14 Parte_1 luglio 2021;
- Nel merito, respingere l'appello proposto dalla con atto notificato a mezzo pec Parte_1 in data 14 luglio 2021 e per l'effetto confermare in toto la sentenza n. 11661/2021 pubblicata il 6 luglio 2021 del Tribunale di Roma;
- In ogni caso previa ogni opportuna declaratoria in ordine alla responsabilità della Parte_1
in ordine alla negoziazione degli assegni di cui in narrativa, condannare
[...] Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso degli importi mal pagati e
[...] comunque al risarcimento del danno in favore della , quantificato nella Controparte_1 somma complessiva di euro 34.900,00 oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi sull'importo via via rivalutato dalla data di pagamento di ogni singolo assegno al saldo effettivo;
- con la rifusione di competenze e spese del grado del giudizio”.
§ 4. – In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n. 37272/2021).
§ 5. - L'appello è articolato in tre motivi.
§ 5.1. - Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado poiché il Tribunale avrebbe travisato i fatti di causa, motivato contraddittoriamente il provvedimento nonché violato e falsamente applicato gli artt. 45 del R.G. 1736/1933 e 115 c.p.c.
A tal proposito, l'appellante espone che il Tribunale avrebbe confuso la fattispecie del pagamento dell'assegno a soggetto diverso dal beneficiario con la negoziazione dell'assegno consentita al soggetto che appariva come beneficiario.
Invero, non avrebbe erogato alcuna somma in quanto il pagamento sarebbe stato Parte_1 effettuato direttamente dalla banca emittente l'assegno. L'appellante, pertanto, non avrebbe pagato a soggetto diverso dal beneficiario, ma avrebbe esclusivamente consentito a persona identificata come legittimo prenditore di negoziare l'assegno su un conto corrente acceso presso l'istituto di credito.
Il motivo è infondato
L'art. 43 co. 2 R.D. n. 1736/1933 dispone che “colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento”. Tuttavia, l'espressione “colui che paga” non può essere intesa in senso restrittivo, limitando tale tipo di responsabilità solo alla banca che materialmente provvede al pagamento della somma indicata nell'assegno, ma deve essere estesa anche alla banca negoziatrice. Tale interpretazione estensiva della norma si rende necessaria poiché la banca negoziatrice è l'unica concretamente in grado di operare controlli sull'autenticità dell'assegno e sull'identità del soggetto che, girandolo per l'incasso, lo immette nel circuito di pagamento.
La responsabilità della banca negoziatrice che ha pagato un assegno non trasferibile a persona diversa dall'effettivo prenditore nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse sono poste le regole dettate dall'art.43 legge assegni è stata qualificata dalla giurisprudenza come responsabilità da contatto sociale qualificato, osservando che capo al banchiere presso cui l'assegno non trasferibile è posto all'incasso sorge, prima d'ogni altro, un obbligo professionale - derivante dalla sua stessa funzione, in considerazione della quale la legge stabilisce, appunto, che l'assegno possa esser girato per l'incasso solo ad un banchiere - di far sì che il titolo sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. La responsabilità deriva, pertanto, dalla violazione di un obbligo di protezione, che opera nei confronti di tutti i soggetti interessati alla regolare circolazione del titolo ed al buon fine della sottostante operazione (Cass.S.U.n.14712/2007)
Tali principi sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite nella successiva sentenza n. 12477/2018, che ha affermato inoltre che “la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario,
è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.”.
§ 5.2. Con il secondo motivo, articolato in tre distinte censure, l'appellante impugna la sentenza di primo grado in quanto il giudice di prime cure avrebbe violato gli artt. 1776 c.c., 1227 c.c. e 115 c.p.c.
Con la prima censura, l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe errato per non aver ritenuto pacifico, ex art. 115 c.p.c., che la spedizione degli assegni fosse avvenuta a mezzo di posta ordinaria nonostante non avesse mai contestato tale fatto. CP_1
Con la seconda censura, deduce la violazione dell'art. 1227 c.c. poiché il Tribunale Parte_1 avrebbe ritenuto insussistente l'incidenza causale della spedizione degli assegni a mezzo posta ordinaria nella causazione dell'evento dannoso. A tal proposito, l'appellante espone che la giurisprudenza di legittimità più recente avrebbe riconosciuto la sussistenza del nesso causale in quanto la spedizione dell'assegno a mezzo posta ordinaria comporterebbe un'esposizione ad un rischio superiore rispetto a quello consentito dalle norme di prudenza. Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere un concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 co. 1 c.c.
Con la terza censura, l'appellante deduce la violazione dell'art. 1176 c.c. poiché la avrebbe Pt_1 adempiuto esattamente alle norme di comportamento del buon banchiere così come dettate dalla normativa di settore e dalle istruzioni della Banca d'Italia.
Premette l'appellante che la fattispecie che deve essere analizzata è quella dell'apertura del conto corrente e non quella del pagamento allo sportello di un assegno e, di conseguenza, la banca non sarebbe stata tenuta a verificare l'identità del soggetto, ma esclusivamente ad identificarlo mediante un documento di identità non scaduto, come sarebbe effettivamente avvenuto.
Impugna, inoltre, il capo della sentenza in cui il Giudice di prime cure affermava che la non Pt_1 avesse dimostrato, né la validità dei codici fiscali presentati dai presunti beneficiari degli assegni, né la corrispondenza ad alcuna persona delle date e dei luoghi di nascita indicati nelle carte di identità.
A tal proposito, l'appellante espone che i codici fiscali presentati erano esattamente identici a quelli dei veri beneficiari dei titoli e che l'istituto di credito non avrebbe avuto alcuna possibilità di verificare se i codici fiscali fossero stati oggetto di un'illecita duplicazione.
espone, pertanto, che il Tribunale avrebbe dovuto escludere qualsiasi sua Parte_1 responsabilità per aver pagato a soggetti diversi dai beneficiari, atteso che questa sarebbe ravvisabile esclusivamente laddove l'assegno non trasferibile fosse stato pagato a persona diversa dal beneficiario a causa di un'erronea identificazione da parte della Pt_1
Al contrario, nel caso di specie, il pagamento a persona diversa dal beneficiario sarebbe avvenuto per un'intervenuta falsificazione dei documenti di identità che non era né percepibile, né accertabile dalla
Pt_1
La terza censura va esaminata per prima in quanto logicamente prioritaria ed è fondata, con conseguente assorbimento delle prime due.
La norma che disciplina la responsabilità della banca negoziatrice è l'art. 43 co. 2 R.D. n. 1736/1933 secondo cui “colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento”. Tuttavia, come si è ricordato sopra, la banca negoziatrice è ammessa a provare che l'inadempimento non è ad essa imputabile dimostrando di aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma
2. Tale disposizione deve essere interpretata come norma "elastica", da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli "standards" valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente. A tal proposito, deve essere precisato che la raccomandazione di cui alla circolare ABI del 7 maggio 2001, secondo cui sarebbe opportuno che la banca negoziatrice chieda al presentatore del titolo due documenti di identità muniti di fotografia, non ha alcuna portata precettiva, e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale (Cass. civ. ord. n. 34107/2019). Deve osservarsi, infatti, che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale (carta d'identità, passaporto ovvero patente di guida), sia nell'ambito delle attività aventi rilevanza pubblicistica (come l'attività di identificazione svolta dagli organi di polizia giudiziaria), sia nell'ambito dell'attività negoziale tra privati (come le attività collegate a scambi commerciali, ovvero quelle, più in generale, di natura contrattuale che presuppongano la corretta identificazione dei soggetti contraenti). Ne consegue che la banca negoziatrice può validamente identificare il portatore del titolo anche a mezzo di un singolo documento munito di fotografia e che tale identificazione può considerarsi contraria allo standard di diligenza richiesto dall'art. 1176 c.c. solo laddove il documento di identità presentato sia scaduto oppure mostri segni o altri indizi di falsità (Cass. Civ. ord. n. 3649/2021). Nel caso di specie, ha correttamente adempiuto allo standard di diligenza imposto Parte_1 dal diritto positivo secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto ha provveduto a identificare i portatori dei titoli a mezzo di un documento munito di identità unitamente alla tessera sanitaria, i quali non presentavano evidenti segni di alterazione.
Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, inoltre, deve essere escluso un onere della banca di provare la validità dei codici fiscali tramite il sito internet dell'Agenzia delle Entrate o di corrispondenza dei dati indicati nelle carte di identità, atteso che tali ulteriori verifiche non risultano essere rintracciabili né nell'ordinamento positivo né negli standards valutativi di matrice sociale
(Cass. civ. ord. 19342/2024).
Si ritiene, pertanto, che abbia fornito la prova liberatoria e che, di conseguenza, non Parte_1 possa esserle imputata alcuna responsabilità per il danno sofferto dalla compagni assicuratrice in conseguenza del pagamento erroneo degli assegni in oggetto.
§ 5.3. Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata poiché il Tribunale avrebbe violato l'art. 2947 c.c. atteso il decorso del termine di prescrizione quinquennale dal giorno in cui il fatto illecito si è verificato.
Il motivo è assorbito dall'accoglimento del motivo precedente.
§ 6. – Per entrambi i gradi di giudizio le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellata. Per il primo grado di giudizio si liquidano le spese per compensi secondo i valori medi di cui al
D.M.n.55/14 per le cause di valore compreso tra € 26.001,00,00 a € 52.000,00, quindi in € 7.616,00
(di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 2.905,00 per la fase decisionale). Per il secondo grado di giudizio si liquidano secondo i valori di cui al D.M.n.55/14 per le cause di valore compreso tra € € 26.001,00,00 a € 52.000,00, applicando i valori medi a tutte le fasi eccetto la fase istruttoria/trattazione che ha avuto minimo svolgimento, quindi in € 8.469,00 (di cui € 2058,00 per la fase di studio, € 1418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase istruttoria/trattazione ed
€ 3.470,00 per la fase decisionale).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro la Parte_1 sentenza del Tribunale di Roma n. 11640/2020, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così decide:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di
Controparte_1
2. condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1 processuali del primo grado di giudizio che si liquidano in € 7.616,00 e del presente grado di giudizio che si liquidano in € 8.469,00 il tutto oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, cap e iva come per legge.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 6.6.2025
Il presidente est.
Antonella Izzo