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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/11/2025, n. 1960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1960 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. 658/2025 R.G.
TRIBUNALE DI SIRACUSA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Presidente delegato, dott. Veronica Milone, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio ex art. 170 D.P.R. 115/2002 e art. 15 DLvo 150/2011,
proposto da:
AVV. RAFFAELE CARROZZA C.F.: , nato ad [...] il [...] C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Augusta Via Lavaggi n° 59, rappresentato e difeso da se stesso;
-ricorrente-
contro
CF: in persona del Ministro p.t., contumace;
Controparte_1 P.IVA_1
-resistente -
All'udienza di discussione del 25.11.2025 il Presidente delegato ha deciso la causa come da sentenza che si è riservato di depositare nel termine di cui all'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c..
----------
Con ricorso depositato il 20.2.2025 l'avv. Raffaele Carrozza ha proposto opposizione avverso il decreto emesso in data 15.2.2025 –comunicato il 19.2.2025- dal GIP di questo Tribunale, con cui gli è stata rigettata l'istanza di liquidazione dei compensi professionali per l'attività defensionale svolta nel procedimento penale n. 3934/2024 R.G.N.R. in favore di tale – ammessa al patrocinio a Parte_1
spese dello Stato- nella fase delle indagini preliminari sino al decreto di citazione a giudizio.
Ha dedotto l'erroneità dell'impugnato decreto rilevando che la fase studio –su cui l'avv. Carrozza ha limitato la richiesta di liquidazione con l'opposizione- costituisce attività ineludibile direttamente correlata al mandato difensivo conferito al professionista e che nella specie era stato specificato pagina 1 di 3 nell'istanza di liquidazione che l'attività di studio si era estrinsecata nell'esame degli atti del PM e nella consultazione con il cliente.
Ha chiesto quindi la liquidazione della fase studio nei valori minimi (€ 405) del DM 55/14 come modificato dal DM 37/18, ratione temporis applicabile, con la riduzione di un terzo di cui all'art. 106 bis DPR 115/2002 e così in € 270,00, oltre accessori.
Con decreto del 3.3.20254 il Presidente delegato ha fissato l'udienza del 25.11.2025 per la comparizione delle parti.
Instaurato il contraddittorio il non si è costituito. CP_1
All'udienza del 25.11.2025 la causa è stata discussa e quindi posta in decisione con riserva del deposito della sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 terdecies e 281 sexies ult.co. c.p.c.
--------
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente il quale attinto dalla notifica del CP_1
ricorso non si è costituito.
Il ricorso inoltre è stato tempestivamente proposto.
Ciò premesso, il ricorso è fondato.
E' documentato che l'avv. Carrozza ha assistito l'indagata –ammessa al patrocinio a spese dello Stato- nella fase delle indagini preliminari sino all'emissione del decreto di citazione a giudizio.
L'art. 12 co. 3 lett.a) del DM 55/14 chiarisce che la fase studio comprende “ l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attivita' e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva”.
Si tratta, quindi, di attività che si concreta nello studio prodromico alla fase introduttiva del giudizio, propedeutico ad essa, preparatorio di tutta l'attività da svolgersi nelle successive fasi da parte del difensore di fiducia dell'imputato e che è insita nell'attività defensionale a ciò finalizzata.
Orbene, sorvolando sul fatto che l'istanza di liquidazione dei compensi specifica l'attività defensionale svolta in relazione alla fase studio (ovvero “Esame atti fascicolo PM, esame verbale identificazione e nomina difensore, esame avviso conclusione indagini, consultazioni con il cliente” ), deve osservarsi che si tratta di attività imprescindibile, connaturata alla difesa e che come tale non richiede di essere documentata.
pagina 2 di 3 E poiché risulta ex actis che l'avv. Carrozza è stato il difensore di fiducia della parte ammessa al patrocino a spese dello Stato nella fase delle indagini preliminari, allo stesso compete la fase studio richiesta correttamente anche nel quantum.
Stante la soccombenza le spese vanno poste a carico del resistente e vanno liquidate secondo CP_1
dispositivo in base al DM 55/14 e succ agg, tenuto conto del valore della causa, nei valori minimi attesa la semplicità dell'attività defensionale richiesta dal caso.
P.Q.M.
Il Presidente, nel giudizio iscritto al n. 658/2025 R.G., così provvede:
in accoglimento dell'opposizione, liquida in favore dell'avv. Raffaele Carrozza, per la causale di cui sopra, il compenso di € 270,00 oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa, ponendolo a carico dell'Erario.
Condanna il resistente al pagamento in favore dell'opponente delle spese del giudizio che CP_1 liquida in € 331,00 per compensi e in € 125,00 per spese, oltre IVA, CPA e spese forfettarie nella misura del 15%,.
Così deciso in Siracusa 29.11.2025
Il PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
TRIBUNALE DI SIRACUSA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Presidente delegato, dott. Veronica Milone, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio ex art. 170 D.P.R. 115/2002 e art. 15 DLvo 150/2011,
proposto da:
AVV. RAFFAELE CARROZZA C.F.: , nato ad [...] il [...] C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Augusta Via Lavaggi n° 59, rappresentato e difeso da se stesso;
-ricorrente-
contro
CF: in persona del Ministro p.t., contumace;
Controparte_1 P.IVA_1
-resistente -
All'udienza di discussione del 25.11.2025 il Presidente delegato ha deciso la causa come da sentenza che si è riservato di depositare nel termine di cui all'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c..
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Con ricorso depositato il 20.2.2025 l'avv. Raffaele Carrozza ha proposto opposizione avverso il decreto emesso in data 15.2.2025 –comunicato il 19.2.2025- dal GIP di questo Tribunale, con cui gli è stata rigettata l'istanza di liquidazione dei compensi professionali per l'attività defensionale svolta nel procedimento penale n. 3934/2024 R.G.N.R. in favore di tale – ammessa al patrocinio a Parte_1
spese dello Stato- nella fase delle indagini preliminari sino al decreto di citazione a giudizio.
Ha dedotto l'erroneità dell'impugnato decreto rilevando che la fase studio –su cui l'avv. Carrozza ha limitato la richiesta di liquidazione con l'opposizione- costituisce attività ineludibile direttamente correlata al mandato difensivo conferito al professionista e che nella specie era stato specificato pagina 1 di 3 nell'istanza di liquidazione che l'attività di studio si era estrinsecata nell'esame degli atti del PM e nella consultazione con il cliente.
Ha chiesto quindi la liquidazione della fase studio nei valori minimi (€ 405) del DM 55/14 come modificato dal DM 37/18, ratione temporis applicabile, con la riduzione di un terzo di cui all'art. 106 bis DPR 115/2002 e così in € 270,00, oltre accessori.
Con decreto del 3.3.20254 il Presidente delegato ha fissato l'udienza del 25.11.2025 per la comparizione delle parti.
Instaurato il contraddittorio il non si è costituito. CP_1
All'udienza del 25.11.2025 la causa è stata discussa e quindi posta in decisione con riserva del deposito della sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 terdecies e 281 sexies ult.co. c.p.c.
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Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente il quale attinto dalla notifica del CP_1
ricorso non si è costituito.
Il ricorso inoltre è stato tempestivamente proposto.
Ciò premesso, il ricorso è fondato.
E' documentato che l'avv. Carrozza ha assistito l'indagata –ammessa al patrocinio a spese dello Stato- nella fase delle indagini preliminari sino all'emissione del decreto di citazione a giudizio.
L'art. 12 co. 3 lett.a) del DM 55/14 chiarisce che la fase studio comprende “ l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attivita' e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva”.
Si tratta, quindi, di attività che si concreta nello studio prodromico alla fase introduttiva del giudizio, propedeutico ad essa, preparatorio di tutta l'attività da svolgersi nelle successive fasi da parte del difensore di fiducia dell'imputato e che è insita nell'attività defensionale a ciò finalizzata.
Orbene, sorvolando sul fatto che l'istanza di liquidazione dei compensi specifica l'attività defensionale svolta in relazione alla fase studio (ovvero “Esame atti fascicolo PM, esame verbale identificazione e nomina difensore, esame avviso conclusione indagini, consultazioni con il cliente” ), deve osservarsi che si tratta di attività imprescindibile, connaturata alla difesa e che come tale non richiede di essere documentata.
pagina 2 di 3 E poiché risulta ex actis che l'avv. Carrozza è stato il difensore di fiducia della parte ammessa al patrocino a spese dello Stato nella fase delle indagini preliminari, allo stesso compete la fase studio richiesta correttamente anche nel quantum.
Stante la soccombenza le spese vanno poste a carico del resistente e vanno liquidate secondo CP_1
dispositivo in base al DM 55/14 e succ agg, tenuto conto del valore della causa, nei valori minimi attesa la semplicità dell'attività defensionale richiesta dal caso.
P.Q.M.
Il Presidente, nel giudizio iscritto al n. 658/2025 R.G., così provvede:
in accoglimento dell'opposizione, liquida in favore dell'avv. Raffaele Carrozza, per la causale di cui sopra, il compenso di € 270,00 oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa, ponendolo a carico dell'Erario.
Condanna il resistente al pagamento in favore dell'opponente delle spese del giudizio che CP_1 liquida in € 331,00 per compensi e in € 125,00 per spese, oltre IVA, CPA e spese forfettarie nella misura del 15%,.
Così deciso in Siracusa 29.11.2025
Il PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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