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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 22/03/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. 980/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n.
980/2024 R.G
Promosso da
, quale erede di , residente in Parte_1 Parte_2
Pesaro, Via Solferino (Codice Fiscale ) C.F._1 rappresentata e difesa, dall'Avv.Antonella Speranzini ricorrente contro
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Pietro Agnelli n.29 C.F.: rappresentata e difesa C.F._2
Emilia
Resistente
Nonché
nato a [...], il [...], residente in [...], _2
Via Croce n.13, C.F. , rappresentato e difeso, C.F._3 dagli Avv.ti Maurizio Terenzi ed Anna Michela Bertozzi
Resistente
E
(C.F. ) Controparte_3 C.F._4
Resistente contumace
Oggetto: azione di nullità e revocazione avverso l'ordinanza pronunciata dalla Corte di Appello di Ancona in data 27.2.2019
CONCLUSIONI:
per la ricorrente:
“voglia dichiarare nulle l'ordinanza del 23.1.2019 e la seguente decisione del 28.2.2019 con cui la Corte di appello di Ancona ha ordinato al Conservatore dei Registri immobiliari, di trascrivere l'inefficacia delle accettazioni delle eredita ed altresì annullare tutti gli ulteriori ordini di cui alla Camera di consiglio del 28.2.2019 che si intendono qui integralmente trascritti;
annullare la declaratoria di estinzione del giudizio per violazione di norme imperative e fissare udienza di comparizione delle parti ed ogni altro provvedimento di legge, con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
Per IN TO: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
IN VIA PRELIMINARE AL MERITO,
- Accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza in cui è incorsa la
IG.ra , quale erede della LI , Parte_1 Parte_2 dall'impugnare il provvedimento di estinzione del 28.02.2019, con conseguente improcedibilità dell'azione promossa.
NEL MERITO, FERMO ED IMPREGIUDICATO QUANTO SOPRA, accertata l'assoluta infondatezza delle doglianze avversarie
- rigettare le richieste avversarie tutte, siccome inammissibili nonché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il provvedimento di estinzione del processo emesso il 28 febbraio 2019;
- condannare, comunque, controparte per lite temeraria ex art. 96
c.p.c. nella misura che verrà ritenuta di giustizia.
Vinte le spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Per Controparte_1
“dichiarare improcedibile l'azione di nullità proposta in quanto l'ordinanza di estinzione pronunciata dalla Ecc.ma Corte d'Appello di
Ancona era in ogni caso ricorribile con ricorso in cassazione e non con lo strumento utilizzato;
- dichiarare inammissibile il ricorso proposto per carenza dei presupposti di legge come evidenziato stante l'accettazione della rinuncia agli atti depositata dal procuratore a ciò legittimato;
-rigettare le domande tutte proposte da di Parte_1 dichiarazione di nullità dell'ordinanza 23.01.19 e della conseguente decisione 28.02.19 della Corte d'Appello di Ancona e di annullare la declaratoria di estinzione del giudizio perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese competenze e onorari di causa”
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ritualmente notificato la NO , quale Parte_1 erede di , chiedeva dichiararsi la nullità e/o chiedeva Parte_2 la revocazione dell'ordinanza della Corte di Appello di Ancona in data
27.2.2019 con cui era stata dichiarata l'estinzione del giudizio n.
2399/2017 per rinuncia agli atti regolarmente accettata.
In particolare, le signore e e la NO P_ Controparte_3 Pt_1 proponevano appello avanti la Corte d'Appello di Ancona per la riforma della sentenza n.718/2017 pubblicata il 19.10.2017, con la quale il
Tribunale di Pesaro dichiarava che “le sottoscrizioni apposte in calce all'atto del 17.09.2015, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di
Fano il 18.09.2015, sono autentiche ed appartengono ai signori _2
, , e
[...] Controparte_1 Controparte_3 Parte_2
; accerta e dichiara che la sottoscrizione dell'anzidetto Parte_1 atto di transazione da parte del IG. costituisce _2 accettazione, da parte dello stesso, dell'eredità del fratello CP
.
[...]
Si costituiva la NO che non aveva Parte_2 autonomamente impugnato il provvedimento, aderendo alle richieste delle parti appellanti ed insistendo, così, per l'annullamento della scrittura.
Nel corso del giudizio, le signore e depositavano P_ Controparte_3 atto di rinuncia all'impugnazione che veniva accettato dal _2 seppure ancora non costituito e, successivamente, dall'Avv
Gospodinova, per conto della propria assistita e, con Parte_2 ordinanza del 27.2.2019, la Corte d'Appello di Ancona dichiarava l'estinzione del giudizio.
Detto provvedimento veniva impugnato dalla , quale Parte_1 erede di , che lo riteneva nullo, dal momento che era Parte_2 stato emesso allorquando la NO era già Parte_2 deceduta in data 11.7.2018, con la conseguenza che, erroneamente, all'udienza del 23.1.2019, il procedimento non era stato dichiarato interrotto.
Faceva, altresì, presente che “E' stata pronunciata in data 28.2.2019
l'estinzione con mezzi illeciti in danno dell'odierna ricorrente”
Si costituivano i resistenti e , che _2 Controparte_1 contestavano, nel merito, le doglianze avversarie, chiedendo la conferma del provvedimento impugnato.
Nessuno si costituiva per che veniva dichiarata Controparte_3 contumace.
Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, il Collegio, ritenuta la causa matura per la decisione nelle forme di cui agli artt. 350 bis, 281 sexies cpc, ha trattenuto la causa in decisione, previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Esaminando preliminarmente l'eccepita nullità dell'ordinanza censurata, deve rilevarsi l'inammissibilità dell'azione proposta. Invero, il provvedimento della Corte d'Appello di Ancona, che pur ha chiuso in rito il processo dichiarando l'estinzione del giudizio, è stato emesso in forma di ordinanza che ha natura sostanziale di sentenza e, non essendo soggetto a reclamo, è impugnabile tempestivamente col ricorso per Cassazione. (Cassazione civile sez. I, 13/06/2024, (ud.
21/05/2024, dep. 13/06/2024), n.16446)
In alternativa, (v. Cass. n. 27428 del 2009 e n. 26040 del 2005 cit.) la parte, in ogni tempo, può farne valere la nullità mediante azione di accertamento negativo, cd actio nullitatis, che ovviamente segue le regole di un giudizio ordinario e deve, pertanto, essere proposta innanzi al giudice di primo grado.
Appare allora evidente l'inammissibilità della domanda come proposta.
Quanto, poi alla domanda di revocazione, ferma l'ammissibilità di detto mezzo di impugnazione, avendo l'ordinanza di cui si discute natura decisoria (in quanto, anche se l'art. 395 c.p.c. limita tale rimedio alle sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado, dal sistema- in particolare, dall'art. 656 c.p.c., in tema di decreto ingiuntivo non opposto, e dall'art. 831 c.p.c., in tema di sentenza arbitrale-, deve dedursi la generalità del suddetto mezzo di impugnazione a critica vincolata avverso le decisioni che hanno sostanzialmente natura di sentenza), la ricorrente fa riferimento ad un “comportamento illecito”, consistito in un'omissione equiparabile ad “inganno”, estrinsecatosi nel non dichiarare l'avvenuta morte di una parte e finalizzato ad indurre la Corte a prendere una decisione diversa da quella che avrebbe preso se avesse avuto tutte le informazioni corrette.
Orbene, per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio ai sensi dell'articolo 395, n. 1, del Cpc, non è sufficiente la sola violazione dell'obbligo di lealtà e probità previsto dall'articolo 88 del Cpc, né sono di per sé sufficienti il mendacio, le false allegazioni o le reticenze, ma
è richiesta, invece, un'attività (macchinazione) intenzionalmente fraudolenta, che si concretizzi in artifici o raggiri subiettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e ad impedire al giudice l'accertamento della verità, pregiudicando l'esito del procedimento.
Del resto non sono idonei a realizzare dolo revocatorio la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire all'accertamento della verità.
Nel caso in esame, nessuna di tali circostanze ricorre, dal momento che l'incidenza sul processo degli eventi previsti dall'articolo 299 del Cpc (morte o perdita di capacità della parte) è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all'articolo 300 del Cpc, il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti e al giudice). (cfr da ultimo Cassazione civile sez. III, 30/08/2024,
n.23437; Cass civ Sez U. n. 15295 del 04/7/2014)
All'avvocato è dunque rimessa in via esclusiva la valutazione degli interessi di parte relativi all'effetto processuale dell'evento (cfr. Cass.
n. 204/1987, che ritiene si tratti di un “diritto potestativo processuale” del procuratore costituito): ne discende che, nel caso di specie, in assenza di un'espressa e rituale dichiarazione del procuratore della
, correttamente è stato emesso il provvedimento Parte_2 impugnato, non ravvisandosi alcun dolo processuale revocatorio.
Ne discende l'infondatezza del ricorso con ogni conseguenza in tema di spese di lite che, liquidate come da dispositivo con riduzione rispetto ai valori medi per lo scaglione “indeterminato- complessità bassa” , stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche e fattuali trattate, seguono la soccombenza della ricorrente.
Quanto al resistente , le spese si liquidano in favore degli _2 avvocati Maurizio Terenzi ed Anna Michela Bertozzi dichiaratisi anticipatari.
Devono invece dichiararsi irripetibili, stante la contumacia, le spese di lite nei rapporti tra la ricorrente e . Controparte_3
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, essendo qualificabile la revocazione come messo di impugnazione, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sul ricorso proposta da quale erede di , così Parte_1 Parte_2 provvede:
dichiara inammissibile la proposta azione di nullità
rigetta per il resto il ricorso, confermando integralmente l'ordinanza della Corte di Appello di Ancona in data 27.2.2019 Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dei resistenti costituiti, spese che, quanto al _2
, liquida in favore dei difensori avvocati Maurizio Terenzi ed Anna
[...]
Michela Bertozzi dichiaratisi anticipatari e determina, per ciascuno dei resistenti, in euro 4741.00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n.228 art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 19.3.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Annalisa Giusti
Il Presidente
Dott. Guido Federico