Articolo 8 della Legge 12 aprile 1943, n. 455
Articolo 7Articolo 8 bis
Versione
29 giugno 1943
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Versione
28 luglio 1956
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Versione
21 marzo 1961
Art. 8.

La misura della rendita di inabilita' da silicosi o da asbestosi puo' essere riveduta, su richiesta del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita purche', quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dalla silicosi o dall'asbestosi che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita puo' anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile.

Il titolare della rendita, non puo' rifiutarsi di sottostare alle visite di controllo che siano disposte, ai fini del comma precedente, dall'Istituto assicuratore. In caso di rifiuto, l'Istituto assicuratore puo' disporre la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.

((La prima revisione puo' aver luogo solo dopo che sia trascorso un anno dalla data della manifestazione della malattia e dopo almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita. Ciascuna delle successive revisioni non puo' aver luogo a distanza inferiore ad un anno dalla precedente))
Entrata in vigore il 21 marzo 1961