Sentenza 9 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 30 giugno 2025
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 20/01/2026, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00394/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04829/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4829 del 2024, proposto da
AU OL, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Macri, Fiorita Iasevoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza della Sentenza di questa Sezione n. 204/2025, pubblicata il 09.01.2025, e, in particolare, per la nomina di un commissario ad acta in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa RI ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che in subiecta materia il giudizio è ordinariamente definito con sentenza in forma semplificata;
Considerato che con la sentenza n. 204/2025 questa sezione accoglieva il ricorso in ottemperanza proposto dalla odierna ricorrente per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 5555 del 2019, che riconosceva il diritto della ricorrente, sia ai fini economici che giuridici, all’anzianità di servizio anche per il periodo prestato quale docente della scuola materna e alle relative differenze retributive, quantificate in complessivi euro 31,192,28, oltre interessi legali a calcolarsi sui singoli ratei fino al saldo e accessori;
che la stessa sentenza già individuava il Commissario ad acta, ordinando al Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’istruzione di designare all’uopo un Dirigente o funzionario dell’ufficio perché provvedesse, in caso di ulteriore inadempienza;
Considerato che con il ricorso all’esame, notificato e depositato in data 28 ottobre 2025, la ricorrente rappresenta che il Ministero non ha ottemperato alla sentenza, benché ritualmente notificata e benché elasso il termine ivi previsto per l’adempimento, né lo ha fatto il Commissario, pur già individuato (nella persona del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania; cfr. all. 009 della produzione di parte ricorrente in data 28 ottobre 2025) e a tanto sollecitato (cfr. all. 010 della produzione di parte ricorrente in data 28 ottobre 2025);
Considerato che il giudizio di ottemperanza è funzionale al soddisfacimento in executivis di quanto accertato spettante nel presupposto giudizio di merito;
Considerato che la persistente inerzia dell’Amministrazione è in evidente frontale contrasto con la stessa ontologica essenza del giudizio di ottemperanza e non è in alcun modo giustificabile né dunque ammissibile;
Considerato che detta inerzia ridonda in autonoma responsabilità dell’Amministrazione inadempiente e dei suoi funzionari;
Considerato, sotto altro profilo, che il Commissario ad acta, in quanto organo esecutivo del giudice, non possa senza giustificato motivo sottrarsi al munus per il quale è stato nominato e, in quanto titolare di tutti i poteri già spettanti all’Amministrazione sostituita, non possa accampare alcuna giustificazione di detta persistente inerzia;
Considerato che, nel caso di specie, l’Amministrazione non ha in alcun modo rappresentato in giudizio di aver dato inizio all’esecuzione (né lo ha fatto il designato Commissario ad acta), in tal modo:
sottraendosi al duplice comando giudiziale (quello già costituito dalla sentenza del giudice ordinario ottemperanda e quella stessa resa nel corso del giudizio di ottemperanza);
costringendo parte ricorrente a ricorrere nuovamente al giudice, con (inutile) aggravio di costi e ingolfamento dei ruoli di udienza;
imponendo il nuovo intervento giudiziale;
Considerato, per quanto precede e premessa la già accertata inottemperanza anche da parte del nominato Commissario ad acta, di dover:
rinnovare il comando giudiziale ordinando l’ottemperanza a quanto già accertato nelle precedenti sentenze cui si rinvia integralmente, con la precisazione che l’eventuale adempimento di quanto risultante dal giudicato dovrà essere tempestivamente comunicato a questo Ufficio esclusivamente nelle forme del P.A.T.;
comunicare la presente sentenza all’Amministrazione, al nominato Commissario ad acta (nella persona del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania), al Ministro dell’Istruzione e del Merito pro tempore (per l’eventuale esercizio, per mezzo dei funzionari a tanto competenti, di azione disciplinare nei confronti dei funzionari inadempienti), alla Corte dei Conti (essendo il comportamento inerziale dell’Amministrazione incidente sull’erario pubblico per la maturazione di interessi ulteriori e la condanna agli esborsi conseguenti ai giudizi), alla Procura della repubblica (essendo detto comportamento irrispettoso del comando giudiziale e astrattamente sussumibile nella fattispecie penalmente rilevante del rifiuto e/o omissione di atti di ufficio da svolgersi senza ritardo per ragioni di giustizia);
Considerato infine di riservare l’eventuale sostituzione del Commissario ad acta nominato all’esito della camera di consiglio come fissata in dispositivo per la verifica dell’ottemperanza e le ulteriori disposizioni ordinatorie e di regolare le spese della presente fase come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dispone nei sensi di cui in motivazione.
Fissa per la verifica dell’ottemperanza la camera di consiglio del 24 marzo 2026.
Manda alla Segreteria di effettuare le comunicazioni come disposto in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI ZZ, Presidente, Estensore
Davide Soricelli, Consigliere
Gianluca Di Vita, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI ZZ |
IL SEGRETARIO