Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
RG 11878 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti -Presidente est.-
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11878 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. GIACCIO TERESA presso la quale C.F._1
elettivamente domicilia
E
nato in data [...] a [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. GIACCIO TERESA presso la quale C.F._2
elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/07/2024 le parti, e Parte_1 [...]
chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro CP_1
contratto in QUARTO il 13/05/1996 (atto n. 19, P. II, S. A, anno 1996), riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 11/12/2020, era intervenuta separazione in forza di OMOLOGA resa nel procedimento rg. 11358/2020.
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il 20/08/2003, tutte maggiorenni, di cui solo l'ultimogenita ancora non economicamente Per_3
indipendente.
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art. 473 bis 51 co. cpc la comparizione figurata.
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
Il OR , verserà alla ORa , quale contributo per Controparte_1 Parte_1 il mantenimento della LI , studentessa, l'importo pari a euro 300,00, oltre al 50% per Per_3
spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Napoli;
I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e, per l'effetto, rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di assegno divorzile, come pure espressamente rinunciano ed ad ogni altra richiesta di natura risarcitoria;
I coniugi si danno reciprocamente atto di non possedere beni immobili, mobili e mobili registrati in comproprietà e di aver definito con il presente atto ogni rapporto di dare e di avere derivante dal pregresso vincolo matrimoniale e di non aver null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro a qualsivoglia titolo e ragione, in via di azione e di eccezione, dichiarandosi reciprocamente soddisfatti;
I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio del passaporto
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti e in Parte_1 Controparte_1
QUARTO il 13/05/1996 (atto n. 19, P. II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 1996);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di QUARTO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio l'11/04/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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