Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/04/2025, n. 1632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1632 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10282/2024
avente ad oggetto: ratei
TRA
nata a Giugliano in [...] il [...], rappresentata e Parte 1
difesa dagli avv.ti Orsola Maria Rossi e Giovanni Di Dio,, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E
in persona del legale Controparte 1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Cristina Di Caprio, elettivamente domiciliato in Napoli, come in atti resistente
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.08.2024 la ricorrente in epigrafe citava in giudizio 1,CP - onde ottenere il pagamento dell'indennità di accompagnamento ex L. 18/80.
Al riguardo esponeva: di aver presentato in data 12.10.2023 domanda amministrativa n.
5106.12/10/2023.0191062 all' CP_1; di essere stata riconosciuta, in seguito a visita domiciliare del
24.10.2023, definita in data 25.01.2024 e comunicata in data 05.02.2024, "INVALIDO
ultrasessantacinquenne con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 508/88)"; di non aver mai ricevuto il pagamento della prestazione. Chiedeva pertanto la condanna del convenuto al pagamento dei ratei della prestazione, con vittoria di spese e attribuzione. Si costituiva 1,CP_ eccependo come la ricorrente sia beneficiaria dell'indennità di
5481/17, e come la prestazione sia in pagamento senza soluzione di continuità da luglio 2018.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso per carenza di interesse ad agire, con vittoria di spese.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza dell'8.4.2024 ex art. 127
ter c.p.c., lette le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda va rigettata.
Va rilevato il difetto originario di interesse ad agire in capo a parte ricorrente già al momento del deposito del ricorso.
L,CP ha, infatti, provato di aver liquidato e posto in pagamento la prestazione oggetto di domanda già a decorrere dall'anno 2018 (cfr. prospetto pagamenti allegato alla memoria), in ragione di sentenza emessa n. 5481/2017 emessa dalla Corte di Appello di Napoli, versata in atti.
Parte ricorrente, d'altra parte, nulla ha eccepito sul punto, non avendo depositato note di trattazione.
Ricorre, pertanto, un'ipotesi di infondatezza ab origine della domanda attorea, che va, pertanto,
rigettata.
Nulla sulle spese ex art. 152 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Aversa, 09.04.2024
Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli