TRIB
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/09/2025, n. 8835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8835 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione II Lavoro
R.Gen. N. 31999/2024
Il Giudice designato, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 15.09.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c nella causa TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Flaminio Parte_1 co Di ST (PE , che Email_1 la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: subordinazione – mansioni superiori – differenze retributive
SVOLGIMENTO DL PROCESSO Con atto di ricorso depositato in cancelleria il 06.09.2024, parte ricorrente in epigrafe indicata agiva in questa sede rappresentando che, dal 10.07.2022 al 31.08.2023, aveva lavorato ininterrottamente, a tempo pieno e svolgendo le mansioni di pizzaiolo, alle dipendenze della che, ciononostante, il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato Controparte_1 edetta società qualificava il rapporto di lavoro a tempo parziale (30 ore settimanali), con decorrenza dal 26.10.2022 al 31.03.2023 ed inquadramento quale “operatore di pizza” e, quindi, ad un livello inferiore (V°) del CCNL Turismo – Pubblici Esercizi;
che tale contratto non veniva mai consegnato al ricorrente;
che, per tutta la durata del rapporto il ricorrente aveva lavorato 7 giorni alla settimana, osservando il seguente orario: dalle 11.00 alle 24.00 sino al mese di ottobre 2022, dalle 16.00 alle 24.00 da novembre 2022 a febbraio 2023, dalle 11.00 alle 24.00 da marzo 2023 ad agosto 2023; che, percepiva una retribuzione, a mezzo contante, di € 70,00 al giorno, per un totale di € 1.820,06 mensili e, nel periodo ad orario di lavoro ridotto (novembre 2022 – febbraio 2023), di € 1.300,00; che, nel corso del rapporto, parte datoriale aveva rilasciato al ricorrente solo un'unica busta paga;
che il personale addetto alla cucina era composto, oltre che dal ricorrente, anche da altro pizzaiolo, nonché da due cuochi, due aiuti, un lavapiatti e tre camerieri, tutti soggetti alle direttive ed al controllo dei Sigg.ri Per_1
e che, a causa di ritardi nei pagamenti della retribuzione, il ricorrente s
[...] Per_2 to segnare le dimissioni;
che, per tutto il mese di gennaio 2023, il ricorrente godeva delle ferie, le quali però non gli venivano retribuite;
che, per tutta la durata del rapporto, prestava lavoro domenicale e durante le festività nazionali, mentre non ha mai fruito di riposi settimanali né di permessi individuali retribuiti per riduzione di orario;
che, non gli sono altresì mai state corrisposte la 13^ e 14^ mensilità, il TFR, la retribuzione per le festività abolite e quella per il lavoro straordinario;
che, la società convenuta recepisce la contrattazione di settore, dal momento che applica il trattamento economico ivi previsto;
che, con pec del 30.08.2024, diffidava inutilmente la resistente ad adempiere. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale di “accertare e dichiarare --- previo riconoscimento della natura subordinata del rapporto lavorativo intercorso tra le parti fin dall'origine (stante la nullità del relativo contratto a tempo determinato), del dovuto livello di inquadramento spettante al ricorrente per le mansioni svolte e della prestazione resa sempre a full time --- l'inadempimento della parte datoriale agli obblighi contrattuali e di legge e per l'effetto condannare la “ , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in Controparte_2 favore del ricorrente, della somma di € 23.820,74 ovvero in subordine di quell'altra somma ritenuta più giusta e più equa, oltre accessori come per legge. Dichiarare altresì il diritto di parte ricorrente alla regolarizzazione della posizione contributiva in relazione all'intero rapporto di lavoro accertato nelle sue effettive modalità. Con liquidazione del compenso professionale (oltre spese generali e c.p.a.) da distrarsi a favore dei sottoscritti Procuratori quali antistatari”. Nonostante la ritualità della notifica, la società convenuta non si costituiva in giudizio, restando contumace. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalla parte ricorrente e con l'escussione testimoniale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della presente sentenza con motivazione contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e pertanto deve essere accolto nei termini di seguito esposti. Si osserva che il ricorrente agisce in questa sede, in via preliminare, affinché venga accertato che, sin dal 10.07.2022 e sino al momento delle sue dimissioni, lo stesso ha prestato attività lavorativa, a tempo pieno e con carattere subordinato, presso la società resistente, con conseguente nullità del successivo contratto di lavoro subordinato a tempo determinato intercorso tra le parti. Ebbene, si ritiene utile rammentare che “… Secondo l'art. 2094 c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. Ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (Cass. sez. lav. 28.9.2006 n. 21028; Cass. sez. lav. 22.2.2006 n. 3858; Cass. sez. lav. 24.2.2006 n. 4171; Cass. 23.9.2005 n. 18660). Sicché, può affermarsi che oggetto specifico dell'indagine deve essere l'accertamento della eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione, nonché di uno specifico obbligo di presenza e di frequenza, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze, e della correlativa sottoposizione del prestatore d'opera ad un potere disciplinare e sanzionatorio del datore di lavoro.” (Corte di Appello di Roma, sent. n. 158/2018). E, più specificatamente, “ … il criterio essenziale individuato dalla giurisprudenza per distinguere il lavoro subordinato da quello autonomo è rappresentato dalla sottoposizione del lavoratore al pagina 2 di 7 potere direttivo della controparte, dovendosi intendere in tali termini la cosiddetta “eterodirezione” della prestazione, essendo il lavoratore obbligato a conformarsi alle indicazioni che in qualsiasi momento il datore di lavoro gli fornisce sulle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, costantemente diretta a realizzare il fine produttivo individuato dalla politica aziendale. E per realizzare tale condizione, il datore di lavoro deve poter disporre dell'attività lavorativa ottenendo concretamente che la prestazione sia resa con le modalità convenute, pur dovendo operarsi dei necessari distinguo sulla base della concreta complessità della prestazione di lavoro. Difatti, l'esercizio del potere di eterodirezione potrà essere più o meno intenso, quanto più elevata sarà l'autonomia del lavoratore, cosicché per i soggetti inquadrabili ai più alti livelli contrattuali, l'eterodirezione potrà estrinsecarsi in mere indicazioni degli obbiettivi da raggiungere, pur conservando un elevato livello di conformazione (per esempio, Al dirigente potranno essere imposti determinati incombenti, come la partecipazione ad una riunione, ovvero potranno revocare ferie già concesse per sopraggiunte esigenze aziendali). Viceversa, qualora le mansioni affidate abbiano un minor spessore professionale, il potere di eterodirezione si realizza tanto più agevolmente quanto più il datore di lavoro ottiene semplicemente che il lavoratore sia a disposizione per un certo tempo realizzando in tal modo l'esigenza che, in quel lasso temporale, sia effettuato un certo numero di operazioni (nel caso più semplice: sia realizzato un determinato numero di prodotti)” (Tribunale di Roma, sent. 5177/2022). Chiarita, quindi, la centralità dell'eterodirezione ai fini del rilevamento della subordinazione, si osserva che questa risulta integrata nel caso in esame, come chiarito dall'unico teste escusso, il quale ha confermato che, nello svolgimento dell'attività lavorativa “… Erano e a Per_1 Per_3 dirci a lavoro cosa dovevamo fare…” (cfr. verbale del 09.06.2025). A ciò si aggiunga che, sebbene aventi carattere sussidiario rispetto al requisito sopra decritto, nel corso dell'istruttoria è emersa anche la sussistenza di alcuni indici sintomatici della subordinazione, quali lo stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa, la continuità della prestazione, l'utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro e l'assenza di rischio imprenditoriale (cfr. verbale cit.). Accertato quindi che sin dall'origine il rapporto di lavoro tra le parti si è svolto con il carattere della subordinazione, deve ritersi altresì provato che questo abbia avuto inizio e fine in momenti diversi rispetto a quelli formalmente indicati. Sebbene, infatti, dalla busta paga versata in atti (cfr. doc. 2) risulta che il rapporto di lavoro abbia avuto durata dal 28.10.2022 al 31.03.2023, nel corso dell'istruttoria è invece emerso che “… conosco il ricorrente da quando abbiamo iniziato a lavorare insieme per la società resistente, io facevo il cuoco e lui il pizzaiolo. Il ricorrente ha iniziato a luglio 2022 ... Ad agosto 2023 siamo andati tutti via perché non ci pagava da 4/5 mesi” (cfr. verbale cit.). Può pertanto ritenersi provata la decorrenza iniziale del rapporto di lavoro per come dedotta dal ricorrente. Ne consegue, quindi, “… l'illegittimità del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato successivamente all'effettivo inizio del rapporto di lavoro atteso che, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 81/15, il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune del rapporto di lavoro.” (Tribunale di Roma, sent. 2473/2022). Come chiarito da questo Tribunale, infatti, “L'art. 1 del D.lgs. n. 81/15 recita: “il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro”. Alla luce della citata disposizione, il rapporto di lavoro intercorso tra le parti deve essere considerato a tempo indeterminato ai sensi del D. Lgs. n. 23/2015, in quanto instaurato già da prima della stipula del contratto di lavoro a tempo determinato … Ed infatti, dal momento che il contratto di lavoro a termine è lecito solo se messo per iscritto, l'accordo verbale precedente determina l'instaurazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
con la conseguenza che il successivo contratto a pagina 3 di 7 tempo determinato è nullo. Tanto è stato chiarito dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 9402 del 17.04.2018) …” (Tribunale di Roma, sent. 10691/2022). E, ancora, “La necessaria antecedenza o contestualità tra sottoscrizione del contratto e del termine ivi apposto e inizio della prestazione di lavoro porta ad escludere ogni validità di successive pattuizioni, con rilievo assoluto al tempo dell'inizio della prestazione che, priva in quel momento di limitazioni temporali, non puo' che intendersi voluta tra le parti nella forma ordinaria a tempo indeterminato.” (Cass. L, ord. 27974/2018). Ciò posto, si osserva che nel corso dell'istruttoria è emerso anche un ulteriore profilo di difformità tra quanto risultante a livello formale e quanto in concreto avvenuto. Dall'esame della busta paga versata in atti, infatti, risulta che il lavoratore svolgesse la propria attività lavorativa a tempo parziale (part time 75%), quando invece dall'istruttoria è emerso che
“… Lavoravamo dalle 11,00 fino a mezzanotte o anche oltre, anche il ricorrente aveva lo stesso orario” (cfr. verbale cit.). Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, deve quindi concludersi per la sussistenza, tra le parti, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, intercorso nel periodo indicato dal ricorrente, e cioè dal 10.07.2022 al 31.08.2023. Per quanto attiene, poi, alla richiesta di riconoscimento del IV liv. retributivo CCNL – Turismo Pubblici Esercizi, si osserva quanto segue. Preliminarmente, si ritiene utile richiamare, ai fini dell'inquadramento dell'istituto invocato, la ricostruzione dello stesso effettuata dal Tribunale di Velletri (sent. n. 612/2021), qui di seguito trascritta anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. “Secondo il diritto vivente, “nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda;
l'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce comunque giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione (cfr, ex plurimis, Cass.12744/2003; 3069/2005; 17896/2007; 26233/2008). … Inoltre la giurisprudenza ha precisato che “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di un banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado IV F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto)” (Cassazione civile, sez. lav., 21/05/2003, n. 8025) e che
“In breve non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni (attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte). Nè può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno pagina 4 di 7 della domanda” (Cassazione civile, sez. lav., 21/05/2003, n. 8025). Le regole appena illustrate hanno valenza di principi generali, che si applicano sia in materia di accertamento di mansioni superiori, sia in materia di demansionamento, sia in materia di accertamento della esatta qualificazione del rapporto di lavoro, di cui è chiesta la riqualificazione in termini di lavoro subordinato, rispetto alla normativa contrattuale collettiva che disciplina le varie tipologie di lavoratori subordinati del settore di riferimento. Inoltre la giurisprudenza ha precisato che, in caso di assegnazione del lavoratore a mansioni promiscue, il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori (e del diritto all'inquadramento superiore) è subordinato all'accertamento che tali mansioni superiori siano state svolte in modo prevalente rispetto a quelle corrispondenti al livello di inquadramento formalmente riconosciuto dal datore di lavoro, e che tale prevalenza deve essere qualitativa e/o quantitativa (Cassazione civile sez. lav., 10/03/2004, n. 4946): in altri termini, “In caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale” (Cassazione civile sez. lav., 08/02/2021, n. 2969)”. Ebbene, si osserva che nel caso in esame il ricorrente ha dedotto di essere stato inquadrato nel V° livello contrattuale, con la qualifica di “operatore - pizza”, “intendendosi per tale il lavoratore che presta la propria attività in aziende nelle quali la natura e la struttura del servizio di ristorazione, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati, ovvero per i processi operativi standardizzati, non ha caratteristiche tali da richiedere l'impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, in quanto, sulla base delle specifiche fornite e di limitate ricette, provvede alla preparazione e cottura di impasti già predisposti, alla somministrazione, alle operazioni di cassa e riassetto della postazione di lavoro e delle relative attrezzature” (cfr. doc. 6). Il ricorrente sostiene invece di aver svolto le mansioni proprie del “pizzaiolo”, dovendo pertanto essere inquadrato nel livello superiore (IV), cui appartengono quei “lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite”. Chiarita quindi quale sia la definizione contrattuale dell'invocata mansione, si osserva che nel corso dell'istruttoria non è però emerso lo svolgimento in concreto, da parte del ricorrente, delle attività specifiche caratterizzanti la stessa, in modo prevalente. Non può infatti ritenersi sufficiente, a tal fine, che il testimone escusso abbia qualificato lo stesso quale “pizzaiolo”, non essendo emerso alcun puntuale riferimento al tipo di attività svolta da e, in particolare, se questi si limitasse o meno ad operare su impasti già predisposti. Pt_1 luce dei rilievi sopra evidenziati, deve quindi escludersi che al ricorrente spetti di essere inquadrato nel livello superiore invocato. Procedendo all'esame delle richieste economiche avanzate dal lavoratore, preme rammentare che, per quanto attiene l'onere probatorio relativo al pagamento delle voci riconducibili alla retribuzione ordinaria, questo Tribunale ha avuto modo di chiarire che: “… Qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di pagina 5 di 7 lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3) (cfr. Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985). Pertanto, in presenza della prova dello svolgimento di una prestazione lavorativa, prova che grava sul lavoratore che afferma l'esistenza del rapporto di lavoro, è onere del datore di lavoro provare di avere integralmente retribuito il dipendente …” (Trib. Roma, Sent. n. 6083/2017). Come sopra evidenziato, avendo il ricorrente fornito adeguata prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno e per il periodo dallo stesso indicato, deve ritenersi dallo stesso assolto il proprio onere probatorio. Diversamente, parte datoriale, rimasta contumace e sottrattasi all'interrogatorio formale, non ha fornito alcuna prova di fatti estintivi/modificativi delle pretese ex adverso azionate. Ne consegue, quindi, che al Tash andranno riconosciute le differenze retributive, nonché i ratei di 13^ e 14^ mensilità, il TFR e la retribuzione per il periodo di ferie godute. Per quanto attiene agli altri emolumenti richiesti (festività nazionali, permessi retributivi per r.o.l. e festività abolite, lavoro domenicale, lavoro straordinario, mancato riposo settimanale compensativo), si ritiene che l'onere della prova gravante sul lavoratore sia invece più stringente. In particolare, richiamando quando statuito da questo Tribunale in punto di retribuzione del lavoro straordinario, le cui conclusioni si ritengono estendibili mutatis mutandis anche alle altre voci sopra descritte, si osserva quanto segue “… Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava infatti un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice (v. Cassazione civile sez. lav., 19/06/2018, n.16150). In una siffatta prospettiva è ricorrente quindi in giurisprudenza l'affermazione che, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), il lavoratore che chiede in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale e, quindi, di fornire la prova puntuale delle ore di lavoro svolte. Tale onere probatorio investe, dunque, sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale, sia quella dell'espletamento della prestazione lavorativa oltre tale orario, sia, infine, quella dell'articolazione di detta prestazione, con riferimento ad eventuali pause godute al fine di poter puntualmente ricostruire la prestazione resa. Infatti, il lavoratore-attore deve fornire non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero non solo del quanto, ma anche del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati, senza che il giudice possa ovviare a carenze probatorie facendo ricorso a valutazioni equitative…” (Tribunale di Roma, Sent. 1923/2022). Ebbene, si ritiene che tale onere probatorio non sia stato assolto dal ricorrente, dovendo quindi escludersi il riconoscimento delle voci retributive in esame. Ne consegue, quindi, che al lavoratore andrà riconosciuto il complessivo importo di € 9.698,46, risultante dalla sommatoria dell'importo di € 2.965,77 dovuto a titolo di differenze retributive, di
€ 1.706,06 dovuto a titolo di 13^ mensilità, di € 1.706,06 dovuto a titolo di 14^ mensilità, di € 1.574,83 dovuto a titolo di ferie non retribuite e di € 1.745,74 dovuto a titolo di TFR, per come risultanti risultanti dai conteggi dallo stesso versati in atti il 07.07.2025, i quali risultano corretti e realizzati in linea con il CCNL di comparto. Da ultimo, per quanto attiene la domanda avanzata dal ricorrente e volta ad ottenere l'accertamento del suo diritto alla regolarizzazione della posizione contributiva in relazione all'intero rapporto di lavoro accertato nelle sue effettive modalità, si ritiene di condividere pagina 6 di 7 l'arresto giurisprudenziale dallo stesso richiamato, secondo il quale “… Il lavoratore, a tutela del proprio diritto all'integrità della posizione contributiva, ha sempre l'interesse ad agire, sul piano contrattuale, nei confronti del datore di lavoro, per l'accertamento della debenza dei contributi omessi in conseguenza dell'effettivo lavoro svolto, prima ancora della produzione di qualsivoglia danno sul piano della prestazione previdenziale e senza che sia necessario integrare il contradittorio nei confronti dell (Cass. L, ord. 11730/2024). CP_3
Alla luce di tutte le argoment i sopra esposte, il ricorso andrà accolto nei termini sopra esposti. Relativamente al regolamento delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto dell'accoglimento solo parziale delle domande formulate da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- accerta la sussistenza, tra le parti, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, intercorso nel periodo indicato dal ricorrente, e cioè dal 10.07.2022 al 31.08.2023, con inquadramento al V livello del CCNL Turismo – Pubblici Esercizi;
- condanna la in persona del l.r.p.t., al pagamento della somma di € Controparte_1
9.698,46, dov renze retributive, ratei di 13^ e 14^ mensilità, TFR e retribuzione per il periodo di ferie godute, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ed alla conseguente regolarizzazione contributiva;
- rigetta le altre richieste avanzate dalla parte ricorrente;
- condanna la in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite, da Controparte_1 liquidare in i onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi;
Roma, 15 settembre 2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Angela Damiani
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Carla Besi Vetrella
pagina 7 di 7