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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/08/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2205/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G. 2205/2019 del RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI, promossa DA
, nata in [...] il [...] (C.F. , rappresentata Parte_1 C.F._1 e difesa dall'Avv. Salvatore Zito, in virtù di procura in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata come in atti;
- ATTRICE - CONTRO (P.IVA ), con sede in Corigliano Calabro alla C.da Controparte_1 P.IVA_1 Zona Industriale, in persona del Curatore Fallimentare pro tempore;
- CONVENUTO CONTUMACE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
esponendo che: CP_1
proprietaria di un appartamento sito in Marina di Mandatoriccio – Località Macchia della Corte – e facente parte del Villaggio “La Ginestra”, censito in Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio 1, particella 566. Subalterno 9, piano primo;
− nel mese di gennaio 2019 si sono verificate nell'appartamento di proprietà dell'attrice infiltrazioni di acqua conseguenti alla rottura dell'impianto idrico dell'appartamento sovrastante, censito in Catasto al Foglio 1, Particelle 566, Subalterno 34, Piano secondo e terzo, di proprietà di società CP_1 della quale è stato dichiarato il fallimento con sentenza n. 18/2017, pronunciata il 19.7.2017 dal Tribunale di Castrovillari;
− in particolare, tali ingenti infiltrazioni di acqua, delle quali l'attrice è venuta a conoscenza alla fine del mese di gennaio 2019, sono durate per diversi giorni e si sono propagate, attraverso il solaio di piano che divide le due unità immobiliari, all'interno dell'appartamento sottostante, cagionando marcate e diffuse chiazze di intonaco divelto che hanno interessato tutto il solaio e tutta la muratura interna;
− l'impianto elettrico dell'appartamento è stato completamente invaso dall'acqua e non offre alcuna garanzia di funzionamento;
− sono stati, inoltre, danneggiati diversi mobili, arredi e suppellettili presenti nell'appartamento di proprietà dell'attrice, quali armadi, pensili, materassi, coperte, indumenti, ecc. Allo stato, non sussistono le condizioni igienico - sanitarie minime di salubrità ed abitabilità dell'appartamento della sig.ra atteso l'alto grado di umidità interno;
Pt_1
pagina 1 di 5 − le spese necessarie per gli interventi di risanamento delle parti di intonaco divelto su tutto il solaio e su tutta la muratura interna, per la revisione generale dell'impianto elettrico e per l'eventuale sostituzione delle parti danneggiate, per il rifacimento dell'intera tinteggiatura e per il riacquisto dei beni mobili danneggiati nonché il risarcimento del danno per il mancato utilizzo dell'appartamento per un considerevole lasso di tempo sono quantificabili in complessivi € 20.500,00, I.V.A., oneri di scurezza e spese tecniche compresi, come risultante da perizia tecnica di stima redatta dal dott. Geom.
Persona_1
− la responsabilità per i danni occorsi all'appartamento di proprietà dell'attrice è imputabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., al proprietario – custode dell'appartamento sovrastante che, tra l'altro, risulta abbandonato e privo di custodia per diversi mesi dell'anno;
− con atto di messa in mora del 20/05/2019, indirizzata alla Curatela Fallimentare, la sig.ra ha Pt_1 inutilmente chiesto il risarcimento dei danni subiti. Tanto premesso, parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, ogni contraria richiesta, deduzione, produzione ed eccezione respinta, accertare e dichiarare la responsabilità del nella causazione dell'evento dannoso prodotto Controparte_1 all'appartamento dell'attrice e, per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti e quantificati complessivamente in € 20.500,00 ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà comunque dovuta, oltre interessi legali ed rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, dal fatto sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compenso professionale per l'attività giudiziale del presente procedimento, maggiorate di rimborso forfetario per spese generali, C.N.P.A. ed I.V.A., come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipante ex articolo 93 c.p.c.”. Il convenuto seppur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio e, pertanto, Parte_2 ne va dichiarata la contumacia. All'udienza del 22.1.2020, fissata in prosieguo prima udienza, la parte attrice ha chiesto l'ammissione della prova testimoniale articolata in citazione con il teste ivi indicato. Ammessa ed espletata la prova testimoniale dal precedente G.I., la parte attrice all'udienza del 14.4.2021 ha chiesto rinvio per la precisazione delle conclusioni. Pervenuta la causa sul ruolo dello scrivente, all'udienza del 20.2.2025, parte attrice ha precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Parte attrice non ha depositato scritti conclusivi.
2. Ragione più liquida In via preliminare, occorre rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo, Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). In applicazione del suddetto principio, la Suprema Corte ha ritenuto, ad esempio, assorbita ogni questione relativa alla correttezza delle notifiche o all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari (cfr. rispettivamente, Cass. civ. n. 27483 del 2018 e Cass. civ. n. 21549 del 2016), nelle ipotesi in cui, quand'anche dei relativi adempimenti sussistesse effettiva necessità, la loro effettuazione sarebbe ininfluente sull'esito del giudizio e lesiva del principio della ragionevole durata del processo (v. Cass. n. 10839/2019 con richiamo a: Cass. sez. U. n. 26373 del 2008; sez. U, n. 6826 del 2010; n. 2723 del 2010; n. 15106 del 2013; sez. U, n. 23542 del 2015). Il principio della “ragione più liquida” è applicabile anche dal giudice di merito come recentemente precisato dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 24093/2019, ove si precisa che “in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, pagina 2 di 5 imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cpc”).
3. Nel merito 3.1. La parte attrice ha agito al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di infiltrazioni d'acqua avvenute nel mese di gennaio dell'anno 2019 e provenienti dall'appartamento del piano superiore, sito al secondo e terzo piano di un più ampio fabbricato in Marina di Mandatoriccio, Località Macchia della Corte, facente parte del Villaggio “La Ginestra”. Tale appartamento, censito in Catasto Fabbricati del suddetto Comune al Foglio 1, Particella 566, Subalterno 34, apparterrebbe alla società
fallita nel 2017. CP_1 Per il convenuto, dunque, la responsabilità dedotta deve ricondursi all'art. 2051 c.c., atteso è stato allegato un difetto di manutenzione consistente dalla rottura dell'impianto idrico di tale appartamento sito al secondo e terzo piano del fabbricato. 3.2. La responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa di cui all'art. 1227 cod. civ. e, indefettibilmente, almeno la seconda (per la prima bastando la colpa del leso: Cass. n. 21675 del 20/07/2023 Rv. 668745-01), dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. L'art. 2051 c.c., quindi, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa;
non può escludersi, invero, che un'eventuale colpa venga fatta specificamente valere dal danneggiato, ma, trattandosi di azione ex art. 2051 cod. civ., la deduzione di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, ai fini dell'allegazione e della prova del rapporto causale tra la prima e il secondo;
né è da escludere che, viceversa, sia il custode a dedurre la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza al fine di escludere l'attitudine della cosa a produrre il danno: in entrambi i casi si tratta di deduzioni volte a sostenere oppure a negare la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode (Cass. Civ. ordinanze 10 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483). Occorre ribadire che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa di cui all'art. 1227 cod. civ. e, indefettibilmente, almeno la seconda (per la prima bastando la colpa del leso: Cass. n. 21675 del 20/07/2023), dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. La sequenza è, quindi, quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito (così S.U. n. 20943 del 2022). La responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., dunque, trova il suo pagina 3 di 5 fondamento giuridico nella circostanza che il soggetto chiamato a rispondere si trova in una relazione particolarmente qualificata con la cosa, intesa come rapporto di fatto o relazione fisica implicante la effettiva disponibilità della stessa, da cui discende il potere-dovere di custodirla e di vigilare affinché essa non arrechi danno a terzi. Sotto il profilo dell'onere della prova, va ricordato che l'art. 2051 c.c., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare la relazione custodiale, il nesso causale tra queste ultime e il danno ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (v. Cass. civ., n. 5910 del 2011). Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la parte attrice non abbia assolto all'onere della prova su di sé gravante, assumendo la contumacia del convenuto un contegno neutro rispetto alla prova degli elementi sopra indicati. 3.3. Dall'esame delle allegazioni di parte attrice e degli atti di causa, tenuto altresì conto degli esiti della prova testimoniale, nulla emerge circa l'effettiva relazione custodiale in capo alla parte convenuta ed in relazione ai beni dai quali sarebbe derivato il presunto danno. Ed infatti, parte attrice si limita ad allegare la sussistenza in capo alla società, poi fallita, del titolo di proprietà dell'immobile, senza nulla dedurre circa l'effettiva disponibilità di fatto della cosa, tale da consentire al “custode” di esercitare su di essa un concreto potere di controllo, di intervento sui fattori di rischio e di esclusione di terzi dalla fruizione della cosa. Inoltre, non solo alcuna prova è stata fornita circa l'effettivo potere di fatto sul bene in capo al fallimento convenuto, ma anche la stessa titolarità del bene in capo alla società fallita è stata solo allegata, mentre alcuna documentazione utile ad individuare la disponibilità, anche solo giuridica, del bene è stata prodotta. Dunque, la sussistenza del rapporto di custodia con la res è circostanza di fatto priva di riscontro, né la documentazione presente in atti può portare ad un positivo accertamento, anche presuntivo, in merito. La domanda, pertanto, va rigettata per l'assorbente ragione costituita dal fatto che parte attrice non ha fornito la prova di uno degli elementi necessari per l'integrazione della fattispecie di responsabilità invocata. Ad abundantiam, quanto al nesso causale, si osserva che alcuna prova è stata fornita sul punto. In effetti, parte attrice assume l'avvenuta produzione di un consistente fenomeno infiltrativo derivante dalla “rottura dell'impianto idrico” dell'appartamento soprastante, senza fornire prova sul punto. Ed infatti, il teste escusso - tecnico autore della relazione di parte in atti - ha solo confermato il contenuto della relazione peritale prodotta, nella quale, circa le cause dei danni all'intonaco, si assume la derivazione da “ingenti quantità d'acqua provenienti dall'appartamento soprastante (..) per effetto della rottura dell'impianto elettrico”. Nella relazione in atti, tuttavia, non risulta né che il tecnico abbia assistito al prodursi del fenomeno infiltrativo, né che lo stesso abbia effettuato alcuna verifica circa la causa del danno. A ben vedere, nell'atto di citazione e dalla documentazione in atti non risulta chiarito il momento in cui ha avuto inizio il presunto fenomeno infiltrativo, non meglio descritto, ma tale da incidere anche sull'impianto elettrico e sui “mobili, arredi e seppellitili”; né risulta chiarito come e quando tali infiltrazioni sarebbero cessate. In effetti, parte attrice sul punto assume solo di essere venuta a conoscenza “alla fine del mese di gennaio 2019” di un fenomeno infiltrativo durato “diversi giorni”. Va osservato, poi, quanto ai danni, che la documentazione fotografica allegata da parte attrice e la prova testimoniale non consentono neppure di appurare natura e tipologia dei beni presenti e/o delle parti dell'immobile danneggiati al momento dell'evento solo dedotto, né di affermare che, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, tali beni siano stati realmente interessati dalle infiltrazioni ed abbiano subito, in conseguenza di ciò, danni. Alla luce di tali considerazioni, la domanda, già generica sotto il profilo assertivo, risultava sfornita anche pagina 4 di 5 sostegno probatorio idoneo a fondare la decisione di accoglimento. In tale contesto, dunque, non poteva disporsi neppure una consulenza tecnica d'ufficio. È, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il giudice può affidare al consulente tecnico non solo l'incarico di valutare i fatti da lui stesso accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente); nel secondo caso, la consulenza può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, senza che questo significhi che le parti possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. In questo secondo caso è necessario, quindi, che la parte, diversamente da quanto avvenuto nel caso di specie, quanto meno deduca il fatto che pone a fondamento del proprio diritto e che il giudice ritenga che il suo accertamento richieda cognizioni tecniche che egli non possiede o che vi siano altri motivi che impediscano o sconsiglino di procedere direttamente all'accertamento (Cassazione civile sez. III, n.4899 del 14/03/2016; Cassazione civile Sez. III n. 3717 del 08/02/2019). Tale quadro probatorio, di fatto, preclude anche la possibilità di accedere ad una valutazione equitativa del danno, atteso che la stessa “presuppone che il pregiudizio del quale si reclama il risarcimento sia stato accertato nella sua consistenza ontologica. Se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata, atteso che il potere del giudice di liquidare equitativamente il danno ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua precisa determinazione” (Cassazione civile sez. III, 15/03/2024, n.7072). La domanda, pertanto, va rigettata.
4. Le spese di lite. Alcuna statuizione in punto di spese va adottata atteso che il convenuto vittorioso è rimasto contumace, dunque, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso può avere diritto (tra le tante v. Cass., n.7361/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- DICHIARA la contumacia di Parte_2
- RIGETTA la domanda proposta da;
Parte_1
- NULLA sulle spese;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso il 21/08/2025
Il Giudice
dott. Eduardo Bucciarelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G. 2205/2019 del RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI, promossa DA
, nata in [...] il [...] (C.F. , rappresentata Parte_1 C.F._1 e difesa dall'Avv. Salvatore Zito, in virtù di procura in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata come in atti;
- ATTRICE - CONTRO (P.IVA ), con sede in Corigliano Calabro alla C.da Controparte_1 P.IVA_1 Zona Industriale, in persona del Curatore Fallimentare pro tempore;
- CONVENUTO CONTUMACE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
esponendo che: CP_1
proprietaria di un appartamento sito in Marina di Mandatoriccio – Località Macchia della Corte – e facente parte del Villaggio “La Ginestra”, censito in Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio 1, particella 566. Subalterno 9, piano primo;
− nel mese di gennaio 2019 si sono verificate nell'appartamento di proprietà dell'attrice infiltrazioni di acqua conseguenti alla rottura dell'impianto idrico dell'appartamento sovrastante, censito in Catasto al Foglio 1, Particelle 566, Subalterno 34, Piano secondo e terzo, di proprietà di società CP_1 della quale è stato dichiarato il fallimento con sentenza n. 18/2017, pronunciata il 19.7.2017 dal Tribunale di Castrovillari;
− in particolare, tali ingenti infiltrazioni di acqua, delle quali l'attrice è venuta a conoscenza alla fine del mese di gennaio 2019, sono durate per diversi giorni e si sono propagate, attraverso il solaio di piano che divide le due unità immobiliari, all'interno dell'appartamento sottostante, cagionando marcate e diffuse chiazze di intonaco divelto che hanno interessato tutto il solaio e tutta la muratura interna;
− l'impianto elettrico dell'appartamento è stato completamente invaso dall'acqua e non offre alcuna garanzia di funzionamento;
− sono stati, inoltre, danneggiati diversi mobili, arredi e suppellettili presenti nell'appartamento di proprietà dell'attrice, quali armadi, pensili, materassi, coperte, indumenti, ecc. Allo stato, non sussistono le condizioni igienico - sanitarie minime di salubrità ed abitabilità dell'appartamento della sig.ra atteso l'alto grado di umidità interno;
Pt_1
pagina 1 di 5 − le spese necessarie per gli interventi di risanamento delle parti di intonaco divelto su tutto il solaio e su tutta la muratura interna, per la revisione generale dell'impianto elettrico e per l'eventuale sostituzione delle parti danneggiate, per il rifacimento dell'intera tinteggiatura e per il riacquisto dei beni mobili danneggiati nonché il risarcimento del danno per il mancato utilizzo dell'appartamento per un considerevole lasso di tempo sono quantificabili in complessivi € 20.500,00, I.V.A., oneri di scurezza e spese tecniche compresi, come risultante da perizia tecnica di stima redatta dal dott. Geom.
Persona_1
− la responsabilità per i danni occorsi all'appartamento di proprietà dell'attrice è imputabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., al proprietario – custode dell'appartamento sovrastante che, tra l'altro, risulta abbandonato e privo di custodia per diversi mesi dell'anno;
− con atto di messa in mora del 20/05/2019, indirizzata alla Curatela Fallimentare, la sig.ra ha Pt_1 inutilmente chiesto il risarcimento dei danni subiti. Tanto premesso, parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, ogni contraria richiesta, deduzione, produzione ed eccezione respinta, accertare e dichiarare la responsabilità del nella causazione dell'evento dannoso prodotto Controparte_1 all'appartamento dell'attrice e, per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti e quantificati complessivamente in € 20.500,00 ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà comunque dovuta, oltre interessi legali ed rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, dal fatto sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compenso professionale per l'attività giudiziale del presente procedimento, maggiorate di rimborso forfetario per spese generali, C.N.P.A. ed I.V.A., come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipante ex articolo 93 c.p.c.”. Il convenuto seppur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio e, pertanto, Parte_2 ne va dichiarata la contumacia. All'udienza del 22.1.2020, fissata in prosieguo prima udienza, la parte attrice ha chiesto l'ammissione della prova testimoniale articolata in citazione con il teste ivi indicato. Ammessa ed espletata la prova testimoniale dal precedente G.I., la parte attrice all'udienza del 14.4.2021 ha chiesto rinvio per la precisazione delle conclusioni. Pervenuta la causa sul ruolo dello scrivente, all'udienza del 20.2.2025, parte attrice ha precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Parte attrice non ha depositato scritti conclusivi.
2. Ragione più liquida In via preliminare, occorre rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo, Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). In applicazione del suddetto principio, la Suprema Corte ha ritenuto, ad esempio, assorbita ogni questione relativa alla correttezza delle notifiche o all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari (cfr. rispettivamente, Cass. civ. n. 27483 del 2018 e Cass. civ. n. 21549 del 2016), nelle ipotesi in cui, quand'anche dei relativi adempimenti sussistesse effettiva necessità, la loro effettuazione sarebbe ininfluente sull'esito del giudizio e lesiva del principio della ragionevole durata del processo (v. Cass. n. 10839/2019 con richiamo a: Cass. sez. U. n. 26373 del 2008; sez. U, n. 6826 del 2010; n. 2723 del 2010; n. 15106 del 2013; sez. U, n. 23542 del 2015). Il principio della “ragione più liquida” è applicabile anche dal giudice di merito come recentemente precisato dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 24093/2019, ove si precisa che “in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, pagina 2 di 5 imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cpc”).
3. Nel merito 3.1. La parte attrice ha agito al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di infiltrazioni d'acqua avvenute nel mese di gennaio dell'anno 2019 e provenienti dall'appartamento del piano superiore, sito al secondo e terzo piano di un più ampio fabbricato in Marina di Mandatoriccio, Località Macchia della Corte, facente parte del Villaggio “La Ginestra”. Tale appartamento, censito in Catasto Fabbricati del suddetto Comune al Foglio 1, Particella 566, Subalterno 34, apparterrebbe alla società
fallita nel 2017. CP_1 Per il convenuto, dunque, la responsabilità dedotta deve ricondursi all'art. 2051 c.c., atteso è stato allegato un difetto di manutenzione consistente dalla rottura dell'impianto idrico di tale appartamento sito al secondo e terzo piano del fabbricato. 3.2. La responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa di cui all'art. 1227 cod. civ. e, indefettibilmente, almeno la seconda (per la prima bastando la colpa del leso: Cass. n. 21675 del 20/07/2023 Rv. 668745-01), dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. L'art. 2051 c.c., quindi, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa;
non può escludersi, invero, che un'eventuale colpa venga fatta specificamente valere dal danneggiato, ma, trattandosi di azione ex art. 2051 cod. civ., la deduzione di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, ai fini dell'allegazione e della prova del rapporto causale tra la prima e il secondo;
né è da escludere che, viceversa, sia il custode a dedurre la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza al fine di escludere l'attitudine della cosa a produrre il danno: in entrambi i casi si tratta di deduzioni volte a sostenere oppure a negare la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode (Cass. Civ. ordinanze 10 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483). Occorre ribadire che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa di cui all'art. 1227 cod. civ. e, indefettibilmente, almeno la seconda (per la prima bastando la colpa del leso: Cass. n. 21675 del 20/07/2023), dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. La sequenza è, quindi, quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito (così S.U. n. 20943 del 2022). La responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., dunque, trova il suo pagina 3 di 5 fondamento giuridico nella circostanza che il soggetto chiamato a rispondere si trova in una relazione particolarmente qualificata con la cosa, intesa come rapporto di fatto o relazione fisica implicante la effettiva disponibilità della stessa, da cui discende il potere-dovere di custodirla e di vigilare affinché essa non arrechi danno a terzi. Sotto il profilo dell'onere della prova, va ricordato che l'art. 2051 c.c., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare la relazione custodiale, il nesso causale tra queste ultime e il danno ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (v. Cass. civ., n. 5910 del 2011). Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la parte attrice non abbia assolto all'onere della prova su di sé gravante, assumendo la contumacia del convenuto un contegno neutro rispetto alla prova degli elementi sopra indicati. 3.3. Dall'esame delle allegazioni di parte attrice e degli atti di causa, tenuto altresì conto degli esiti della prova testimoniale, nulla emerge circa l'effettiva relazione custodiale in capo alla parte convenuta ed in relazione ai beni dai quali sarebbe derivato il presunto danno. Ed infatti, parte attrice si limita ad allegare la sussistenza in capo alla società, poi fallita, del titolo di proprietà dell'immobile, senza nulla dedurre circa l'effettiva disponibilità di fatto della cosa, tale da consentire al “custode” di esercitare su di essa un concreto potere di controllo, di intervento sui fattori di rischio e di esclusione di terzi dalla fruizione della cosa. Inoltre, non solo alcuna prova è stata fornita circa l'effettivo potere di fatto sul bene in capo al fallimento convenuto, ma anche la stessa titolarità del bene in capo alla società fallita è stata solo allegata, mentre alcuna documentazione utile ad individuare la disponibilità, anche solo giuridica, del bene è stata prodotta. Dunque, la sussistenza del rapporto di custodia con la res è circostanza di fatto priva di riscontro, né la documentazione presente in atti può portare ad un positivo accertamento, anche presuntivo, in merito. La domanda, pertanto, va rigettata per l'assorbente ragione costituita dal fatto che parte attrice non ha fornito la prova di uno degli elementi necessari per l'integrazione della fattispecie di responsabilità invocata. Ad abundantiam, quanto al nesso causale, si osserva che alcuna prova è stata fornita sul punto. In effetti, parte attrice assume l'avvenuta produzione di un consistente fenomeno infiltrativo derivante dalla “rottura dell'impianto idrico” dell'appartamento soprastante, senza fornire prova sul punto. Ed infatti, il teste escusso - tecnico autore della relazione di parte in atti - ha solo confermato il contenuto della relazione peritale prodotta, nella quale, circa le cause dei danni all'intonaco, si assume la derivazione da “ingenti quantità d'acqua provenienti dall'appartamento soprastante (..) per effetto della rottura dell'impianto elettrico”. Nella relazione in atti, tuttavia, non risulta né che il tecnico abbia assistito al prodursi del fenomeno infiltrativo, né che lo stesso abbia effettuato alcuna verifica circa la causa del danno. A ben vedere, nell'atto di citazione e dalla documentazione in atti non risulta chiarito il momento in cui ha avuto inizio il presunto fenomeno infiltrativo, non meglio descritto, ma tale da incidere anche sull'impianto elettrico e sui “mobili, arredi e seppellitili”; né risulta chiarito come e quando tali infiltrazioni sarebbero cessate. In effetti, parte attrice sul punto assume solo di essere venuta a conoscenza “alla fine del mese di gennaio 2019” di un fenomeno infiltrativo durato “diversi giorni”. Va osservato, poi, quanto ai danni, che la documentazione fotografica allegata da parte attrice e la prova testimoniale non consentono neppure di appurare natura e tipologia dei beni presenti e/o delle parti dell'immobile danneggiati al momento dell'evento solo dedotto, né di affermare che, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, tali beni siano stati realmente interessati dalle infiltrazioni ed abbiano subito, in conseguenza di ciò, danni. Alla luce di tali considerazioni, la domanda, già generica sotto il profilo assertivo, risultava sfornita anche pagina 4 di 5 sostegno probatorio idoneo a fondare la decisione di accoglimento. In tale contesto, dunque, non poteva disporsi neppure una consulenza tecnica d'ufficio. È, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il giudice può affidare al consulente tecnico non solo l'incarico di valutare i fatti da lui stesso accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente); nel secondo caso, la consulenza può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, senza che questo significhi che le parti possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. In questo secondo caso è necessario, quindi, che la parte, diversamente da quanto avvenuto nel caso di specie, quanto meno deduca il fatto che pone a fondamento del proprio diritto e che il giudice ritenga che il suo accertamento richieda cognizioni tecniche che egli non possiede o che vi siano altri motivi che impediscano o sconsiglino di procedere direttamente all'accertamento (Cassazione civile sez. III, n.4899 del 14/03/2016; Cassazione civile Sez. III n. 3717 del 08/02/2019). Tale quadro probatorio, di fatto, preclude anche la possibilità di accedere ad una valutazione equitativa del danno, atteso che la stessa “presuppone che il pregiudizio del quale si reclama il risarcimento sia stato accertato nella sua consistenza ontologica. Se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata, atteso che il potere del giudice di liquidare equitativamente il danno ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua precisa determinazione” (Cassazione civile sez. III, 15/03/2024, n.7072). La domanda, pertanto, va rigettata.
4. Le spese di lite. Alcuna statuizione in punto di spese va adottata atteso che il convenuto vittorioso è rimasto contumace, dunque, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso può avere diritto (tra le tante v. Cass., n.7361/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- DICHIARA la contumacia di Parte_2
- RIGETTA la domanda proposta da;
Parte_1
- NULLA sulle spese;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso il 21/08/2025
Il Giudice
dott. Eduardo Bucciarelli
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