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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/07/2025, n. 1628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1628 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Rosa Maria Rella, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del
11.7.2025, all'esito della trattazione ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3796/2024 R.G.L., promossa da
(nata a [...] il [...]) rapp. e dif. dall' Avv. Parte_1
Donatella Quinto
RICORRENTE contro
in pers leg rapp p.t. con l'Avvocatura Controparte_1 dell'Ente (Avv Paolo Sedda)
RESISTENTE
Oggetto: indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.4.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata, a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, chiedeva all'intestato tribunale il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, negato in sede amministrativa e in fase di ATP, con CP_ decorrenza dalla data della domanda , instando per la condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi. CP_
Integrato il contraddittorio, l' si costituiva chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza della stessa.
Acquisito il fascicolo della fase di ATP, R.G.L. n.8873/2022, disposta ed espletata prima un'integrazione peritale e, successivamente, il rinnovo delle operazioni peritali, al fine di meglio calibrare le risultanze della relazione depositata nella precedente fase sommaria, alla luce delle puntuali osservazioni di parte ricorrente e della documentazione medica di formazione successiva alla precedente visita peritale, utilmente valutabile ex art 149 disp att c.p.c., depositata in atti;
all'udienza odierna, tenuta ex art 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del provvedimento dispositivo della trattazione cartolare ed acquisite brevi note di trattazione, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11,
n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito,l'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art.1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art.1 della legge n.508/1988, spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza contin ua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
Ciò posto il II CTU, dott , specialista in neurologia, ha accertato Persona_1 in capo alla ricorrente la sussistenza dei requisiti per l'indennità di accompagnamento,
a far data dal mese di dicembre 2024 (data successiva a quella della domanda amministrativa) come si legge nelle conclusioni dell'elaborato peritale depositato in data 29.4.2025 in cui l'esperto rileva e conclude : “…Mastropieri . CP_2 sulla base dell'indagine anamnestica confortata dall'analisi della documentazione sanitaria agli atti e della visita medico-peritale emerge che risulta affetta da: diabete Parte_1 mellito tipo 2 in trattamento insulinico;
scoliosi destro concava dorsale prossimale con accenno
a controcurvatura passaggio dorso lombare;
spondiloartrosi cervicale con discopatia C4-C5 e
C5-C6; spondiloartrosi lombare con discopatia L2-L3 e L3-L4; coxartrosi bilaterale;
gonartrosi bilaterale;
artrosi piedi con dita a martello e spine calcaneari;
ipertensione arteriosa;
aneurisma dell'aorta ascendente;
obesità; steatosi epatica;
dislipidemia; gozzo multinodulare normofunzionante con agenesia del lobo sinistro;
disturbo depressivo maggiore grave con manifestazioni psicotiche in trattamento con Abilif cpr 15 mg e terapia Long Acting a base di
Abilify Maintera 1 fl 400 mg al mese. Il disturbo psicopatologico sopradescritto viene valutato con criterio diretto in riferimento al cod. 2210 e 2201 del vigente sistema tabellare, allegato al
D.M. 05.02.1992. Posso affermare che il grado di invalidità del complesso delle menomazioni determinano a una totale inabilità lavorativa con decorrenza Giugno Parte_1
2022 (epoca della domanda).Entrando nel merito del caso della discussione in relazione all'accertamento dei requisiti sanitari in materia di indennità di accompagnamento, accertata la totale inabilità del ricorrente, ritengo ravvisabili i presupposti sanitari per la necessità di assistenza continua per i motivi che esporrò di seguito.Il disturbo psicopatologico, allo stato attuale, è di tale gravità da incidere sul piano sociale-relazionale e tale da comportare una ridotta capacità di attendere autonomamente alle attività di vita quotidiana. In particolare la prevalenza delle fasi di profonda depressione con rallentamento ideomotorio;
l'ideazione con note paranoiche (spunti deliranti di carattere persecutorio e/o di riferimento), polarizzata su tematiche di rovina e di pessimismo radicato;
la ridotta autostima, l'affettività coartata, i vissuti di inefficienza e di incapacità; la tendenza al ritiro sociale;
la ridotta consapevolezza della psicopatologia con scarsa aderenza e/o tendenza ad interrompere il trattamento psicofarmacologico (che hanno determinato la necessità di visite psichiatriche domiciliari, anche al fine di somministrare la terapia Long Acting); le ridotte capacità di relazione interpersonale;
il rapporto con la realtà inadeguato, incongruo, disarmonico e disadattato;
la necessità di assumere quotidianamente psicofarmaci per evitare più gravi scompensi psichici;
fanno ritenere che la ricorrente si trovi in una condizione di incapacità ad attendere autonomamente alle attività quotidiane ed abbia necessità di continua supervisione ed assistenza nell'aderenza alle terapie psicofarmacologiche. , pur essendo persona capace di compiere Parte_1 Parte_1 materialmente gli atti elementari della vita quotidiana della vita, in ragione del disturbo psicopatologico, nonostante il trattamento adeguato con psicofarmaci, risulta incapace di gestire la propria persona e di provvedere alle proprie necessità personali. Il disturbo psicopatologico, allo stato attuale, è di tale gravità da incidere sul piano sociale e comportare una ridotta capacità di attendere autonomamente alle attività di vita quotidiana.Entrando nel merito della decorrenza dell'indennità di accompagnamento, si espone la seguente valutazione medico-legale: il CTU CP_ ritiene congruo il parere espresso dalla commissione medica nella seduta del 06.07.2022 per la non sussistenza dei requisiti sanitari necessari per la concessione dell'indennità di accompagnamento. Il quadro psicopatologico rilevato alla visita medico-legale del post-Atp del
07.03.2025, però, è risultato di tale gravità da determinare concretamente e stabilmente la necessità di assistenza continua;
pertanto, si deve ritenere che il suddetto quadro psicopatologico CP_ certamente si è aggravato dopo la visita medico-collegiale 06.07.2022 e dopo le fasi conclusive dell'ATPO ma certamente non poteva attuarsi e concretizzarsi già con tale gravità da determinare la necessità di assistenza continua al momento della visita peritale del post-Atp effettuata dal sottoscritto CTU. Alla luce del notevole peggioramento del quadro psicopatologico riscontrato all'esame clinico di visita medico-legale rapportato all'analisi della documentazione sanitaria integrata all'indagine anamnestica, l'ausiliario dell'Ill.mo Giudice del Lavoro ritiene che la necessità di assistenza continua possa collocarsi temporalmente nel mese di Dicembre
2024, epoca dell'ultima certificazione psichiatrica del 10.12.2024. Si può, in definitiva, affermare che: il complesso delle morbosità di , all'epoca della Parte_1 domanda amministrativa del 09.06.2022, non determinavano la necessità di aiuto permanente di accompagnatore né di assistenza continua;
successivamente il quadro clinico-funzionale si è aggravato ed, alla luce del notevole peggioramento del quadro psicopatologico riscontrato rapportato alla sopradescritta documentazione sanitaria del 10.12.2024, è possibile stabilire la collocazione temporale del grave disturbo psicopatologico determinante la necessità di assistenza continua al mese di Dicembre 2024.In relazione ai quesiti posti dalla S.V. si espone il seguente giudizio: è persona totalmente inabile con un quadro psicopatologico Parte_1 tale da necessitare di assistenza continua. Lo stato di necessità di continua assistenza, per quanto sopradescritto, decorre dal mese di Dicembre 2024.” ( cfr relazione peritale in rinnovazione depositata telematicamente in data 29.4.2025).
Le conclusioni cui giunge il II C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione.
Risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilevi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Le stesse devono recepirsi, attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ.
Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare ulteriori richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale
(sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav., n23413/2011).
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti (esame clinico attestante un aggravamento delle condizioni psico-patologiche della ricorrente supportato da certificato specialistico del
10.12.2024).
In conclusione va riconosciuto il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento in capo alla ricorrente dal dicembre 2024 (data successiva a quella della domanda amministrativa).
Quanto alle spese di lite, reclamate dalla parte ricorrente, deve in questa sede farsi applicazione dei principi espressi in tema dalla Suprema Corte (da ultimo si veda Cass Civ 5422/2025) per i quali, anche in relazione al giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 6, (quale quello in esame), trova applicazione il principio in base al quale “…il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale. E pertanto la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la doman da non è (integralmente) vittoriosa. Ed il fatto che
l'ordinamento consenta alla parte (ed esiga dal giudice) la vantazione e l'eventuale riconoscimento d'un diritto con decorrenza posteriore alla stessa domanda giudiziale, quale possibilità di estendere ( anche attraverso nuova domanda) la materia del contendere, reca in sé
(quale presupposto) la reiezione della domanda iniziale» (sentenza n. 16821 del 2005) ….
Nel definire un'istanza di decisione di analogo tenore, questa Corte, proprio prendendo le mosse dalle enunciazioni della sentenza n. 32061 del 2022, ha ravvisato una soccombenza parziale sul piano temporale, idonea a sorreggere la scelta della compensazione in conformità al paradigma normativo definito dall'art. 92 cod. proc. civ. e alle indicazioni del giudice delle leggi (sentenza n. 77 del 2018)….A tali conclusioni la pronuncia ricordata è giunta ….alla luce del principio di causalità (in tal senso, già Cass., sez. VI -L, 17 luglio 2017, n. 17653), che presiede al riparto delle spese di lite VE , «il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa» (Cass., sez. lav., 5 settembre 2024, n. 23845, in motivazione…)”
In applicazione di tali principi, attesa la decorrenza da epoca successiva alla proposizione della domanda amministrativa devono interamente compensarsi tra le parti le spese di lite ricorrendo, nella fattispecie, una situazione di soccombenza parziale sul piano temporale.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' e liquidate in separato CP_1 decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara che è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento Parte_1 dell' indennità di accompagnamento con decorrenza dal dicembre 2024 (data successiva a quella della domanda amministrativa);
- compensa le spese;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell CP_1
Foggia, 11.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Maria Rella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Rosa Maria Rella, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del
11.7.2025, all'esito della trattazione ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3796/2024 R.G.L., promossa da
(nata a [...] il [...]) rapp. e dif. dall' Avv. Parte_1
Donatella Quinto
RICORRENTE contro
in pers leg rapp p.t. con l'Avvocatura Controparte_1 dell'Ente (Avv Paolo Sedda)
RESISTENTE
Oggetto: indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.4.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata, a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, chiedeva all'intestato tribunale il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, negato in sede amministrativa e in fase di ATP, con CP_ decorrenza dalla data della domanda , instando per la condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi. CP_
Integrato il contraddittorio, l' si costituiva chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza della stessa.
Acquisito il fascicolo della fase di ATP, R.G.L. n.8873/2022, disposta ed espletata prima un'integrazione peritale e, successivamente, il rinnovo delle operazioni peritali, al fine di meglio calibrare le risultanze della relazione depositata nella precedente fase sommaria, alla luce delle puntuali osservazioni di parte ricorrente e della documentazione medica di formazione successiva alla precedente visita peritale, utilmente valutabile ex art 149 disp att c.p.c., depositata in atti;
all'udienza odierna, tenuta ex art 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del provvedimento dispositivo della trattazione cartolare ed acquisite brevi note di trattazione, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11,
n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito,l'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art.1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art.1 della legge n.508/1988, spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza contin ua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
Ciò posto il II CTU, dott , specialista in neurologia, ha accertato Persona_1 in capo alla ricorrente la sussistenza dei requisiti per l'indennità di accompagnamento,
a far data dal mese di dicembre 2024 (data successiva a quella della domanda amministrativa) come si legge nelle conclusioni dell'elaborato peritale depositato in data 29.4.2025 in cui l'esperto rileva e conclude : “…Mastropieri . CP_2 sulla base dell'indagine anamnestica confortata dall'analisi della documentazione sanitaria agli atti e della visita medico-peritale emerge che risulta affetta da: diabete Parte_1 mellito tipo 2 in trattamento insulinico;
scoliosi destro concava dorsale prossimale con accenno
a controcurvatura passaggio dorso lombare;
spondiloartrosi cervicale con discopatia C4-C5 e
C5-C6; spondiloartrosi lombare con discopatia L2-L3 e L3-L4; coxartrosi bilaterale;
gonartrosi bilaterale;
artrosi piedi con dita a martello e spine calcaneari;
ipertensione arteriosa;
aneurisma dell'aorta ascendente;
obesità; steatosi epatica;
dislipidemia; gozzo multinodulare normofunzionante con agenesia del lobo sinistro;
disturbo depressivo maggiore grave con manifestazioni psicotiche in trattamento con Abilif cpr 15 mg e terapia Long Acting a base di
Abilify Maintera 1 fl 400 mg al mese. Il disturbo psicopatologico sopradescritto viene valutato con criterio diretto in riferimento al cod. 2210 e 2201 del vigente sistema tabellare, allegato al
D.M. 05.02.1992. Posso affermare che il grado di invalidità del complesso delle menomazioni determinano a una totale inabilità lavorativa con decorrenza Giugno Parte_1
2022 (epoca della domanda).Entrando nel merito del caso della discussione in relazione all'accertamento dei requisiti sanitari in materia di indennità di accompagnamento, accertata la totale inabilità del ricorrente, ritengo ravvisabili i presupposti sanitari per la necessità di assistenza continua per i motivi che esporrò di seguito.Il disturbo psicopatologico, allo stato attuale, è di tale gravità da incidere sul piano sociale-relazionale e tale da comportare una ridotta capacità di attendere autonomamente alle attività di vita quotidiana. In particolare la prevalenza delle fasi di profonda depressione con rallentamento ideomotorio;
l'ideazione con note paranoiche (spunti deliranti di carattere persecutorio e/o di riferimento), polarizzata su tematiche di rovina e di pessimismo radicato;
la ridotta autostima, l'affettività coartata, i vissuti di inefficienza e di incapacità; la tendenza al ritiro sociale;
la ridotta consapevolezza della psicopatologia con scarsa aderenza e/o tendenza ad interrompere il trattamento psicofarmacologico (che hanno determinato la necessità di visite psichiatriche domiciliari, anche al fine di somministrare la terapia Long Acting); le ridotte capacità di relazione interpersonale;
il rapporto con la realtà inadeguato, incongruo, disarmonico e disadattato;
la necessità di assumere quotidianamente psicofarmaci per evitare più gravi scompensi psichici;
fanno ritenere che la ricorrente si trovi in una condizione di incapacità ad attendere autonomamente alle attività quotidiane ed abbia necessità di continua supervisione ed assistenza nell'aderenza alle terapie psicofarmacologiche. , pur essendo persona capace di compiere Parte_1 Parte_1 materialmente gli atti elementari della vita quotidiana della vita, in ragione del disturbo psicopatologico, nonostante il trattamento adeguato con psicofarmaci, risulta incapace di gestire la propria persona e di provvedere alle proprie necessità personali. Il disturbo psicopatologico, allo stato attuale, è di tale gravità da incidere sul piano sociale e comportare una ridotta capacità di attendere autonomamente alle attività di vita quotidiana.Entrando nel merito della decorrenza dell'indennità di accompagnamento, si espone la seguente valutazione medico-legale: il CTU CP_ ritiene congruo il parere espresso dalla commissione medica nella seduta del 06.07.2022 per la non sussistenza dei requisiti sanitari necessari per la concessione dell'indennità di accompagnamento. Il quadro psicopatologico rilevato alla visita medico-legale del post-Atp del
07.03.2025, però, è risultato di tale gravità da determinare concretamente e stabilmente la necessità di assistenza continua;
pertanto, si deve ritenere che il suddetto quadro psicopatologico CP_ certamente si è aggravato dopo la visita medico-collegiale 06.07.2022 e dopo le fasi conclusive dell'ATPO ma certamente non poteva attuarsi e concretizzarsi già con tale gravità da determinare la necessità di assistenza continua al momento della visita peritale del post-Atp effettuata dal sottoscritto CTU. Alla luce del notevole peggioramento del quadro psicopatologico riscontrato all'esame clinico di visita medico-legale rapportato all'analisi della documentazione sanitaria integrata all'indagine anamnestica, l'ausiliario dell'Ill.mo Giudice del Lavoro ritiene che la necessità di assistenza continua possa collocarsi temporalmente nel mese di Dicembre
2024, epoca dell'ultima certificazione psichiatrica del 10.12.2024. Si può, in definitiva, affermare che: il complesso delle morbosità di , all'epoca della Parte_1 domanda amministrativa del 09.06.2022, non determinavano la necessità di aiuto permanente di accompagnatore né di assistenza continua;
successivamente il quadro clinico-funzionale si è aggravato ed, alla luce del notevole peggioramento del quadro psicopatologico riscontrato rapportato alla sopradescritta documentazione sanitaria del 10.12.2024, è possibile stabilire la collocazione temporale del grave disturbo psicopatologico determinante la necessità di assistenza continua al mese di Dicembre 2024.In relazione ai quesiti posti dalla S.V. si espone il seguente giudizio: è persona totalmente inabile con un quadro psicopatologico Parte_1 tale da necessitare di assistenza continua. Lo stato di necessità di continua assistenza, per quanto sopradescritto, decorre dal mese di Dicembre 2024.” ( cfr relazione peritale in rinnovazione depositata telematicamente in data 29.4.2025).
Le conclusioni cui giunge il II C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione.
Risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilevi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Le stesse devono recepirsi, attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ.
Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare ulteriori richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale
(sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav., n23413/2011).
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti (esame clinico attestante un aggravamento delle condizioni psico-patologiche della ricorrente supportato da certificato specialistico del
10.12.2024).
In conclusione va riconosciuto il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento in capo alla ricorrente dal dicembre 2024 (data successiva a quella della domanda amministrativa).
Quanto alle spese di lite, reclamate dalla parte ricorrente, deve in questa sede farsi applicazione dei principi espressi in tema dalla Suprema Corte (da ultimo si veda Cass Civ 5422/2025) per i quali, anche in relazione al giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 6, (quale quello in esame), trova applicazione il principio in base al quale “…il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale. E pertanto la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la doman da non è (integralmente) vittoriosa. Ed il fatto che
l'ordinamento consenta alla parte (ed esiga dal giudice) la vantazione e l'eventuale riconoscimento d'un diritto con decorrenza posteriore alla stessa domanda giudiziale, quale possibilità di estendere ( anche attraverso nuova domanda) la materia del contendere, reca in sé
(quale presupposto) la reiezione della domanda iniziale» (sentenza n. 16821 del 2005) ….
Nel definire un'istanza di decisione di analogo tenore, questa Corte, proprio prendendo le mosse dalle enunciazioni della sentenza n. 32061 del 2022, ha ravvisato una soccombenza parziale sul piano temporale, idonea a sorreggere la scelta della compensazione in conformità al paradigma normativo definito dall'art. 92 cod. proc. civ. e alle indicazioni del giudice delle leggi (sentenza n. 77 del 2018)….A tali conclusioni la pronuncia ricordata è giunta ….alla luce del principio di causalità (in tal senso, già Cass., sez. VI -L, 17 luglio 2017, n. 17653), che presiede al riparto delle spese di lite VE , «il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa» (Cass., sez. lav., 5 settembre 2024, n. 23845, in motivazione…)”
In applicazione di tali principi, attesa la decorrenza da epoca successiva alla proposizione della domanda amministrativa devono interamente compensarsi tra le parti le spese di lite ricorrendo, nella fattispecie, una situazione di soccombenza parziale sul piano temporale.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' e liquidate in separato CP_1 decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara che è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento Parte_1 dell' indennità di accompagnamento con decorrenza dal dicembre 2024 (data successiva a quella della domanda amministrativa);
- compensa le spese;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell CP_1
Foggia, 11.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Maria Rella