CA
Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/03/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta da dr. Stefano Scarafoni Presidente rel. dr.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere dr. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 22 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in grado di appello iscritta al n. 3199/2023 del Ruolo generale Civile –
Lavoro e Previdenza
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Bizzarri ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio sito in Rieti, Via dei Salici 53;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Controparte_1
Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, è per legge domiciliato;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Viterbo n.
267/2023, pubblicata il 28 giugno 2023, non notificata.
CONCLUSIONI APPELLANTE: Ferma la dovuta, concessa e corrisposta somma di
Euro 43.928,00, in favore del ricorrente, a titolo di Speciale Elargizione, di cui al Decreto del Prot. n. 559/C/3/E/8/CC/1018/S.E., datato 21.06.2021, Controparte_1
notificato in data 23.02.2022, a firma del Capo della Polizia, Direttore Generale della
Pubblica Sicurezza in accoglimento del presente ricorso: .
1. Voglia accertare e Per_1 dichiarare il diritto di nato ad [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...]
Scelto dei Carabinieri, in Servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Bagnoregio,
Vittima del Dovere, alla concessione, a titolo di Speciale Elargizione, della complessiva somma di Euro 47.994,00, per la corretta rivalutazione dell'importo di Euro 38.000,00, da Gennaio 2003, sino a Maggio 2019, data della concessione del beneficio con Sentenza
n. 284/2019, pubblicata in data 30.05.2019, attuata con Decreto Ministeriale, in applicazione dei criteri di rivalutazione stabiliti dall'art. 8 della Legge 302/1990, considerato l'art. 2 del Decreto Legge 337/2003, convertito con modificazioni nella
Legge 369/2003, che espressamente richiama la Legge 466/1980 e la Legge 302/1990; .
2. considerata l'avvenuta liquidazione in favore del ricorrente, a titolo di Speciale
Elargizione dell'indicata somma di Euro 43.928,00, di cui al Decreto Ministeriale datato
21.06.2021 (cfr. all.2), voglia accertare e dichiarare il diritto di nato ad Parte_1
Aversa (CE) il 13.09.1971, C.F. , residente in [...], C.F._1
Via A. Diviziani snc, Appuntato Scelto dei Carabinieri, in Servizio presso la Stazione dei
Carabinieri di Bagnoregio, alla corresponsione in suo favore, della ulteriore e residua somma di Euro 4.066,00 (quattromilasessantaseieuro/00), a titolo di differenza tra la
Speciale Elargizione corrisposta e dovuta, pari ad Euro 43.928,00 e quella corretta parimenti dovuta, pari ad Euro 47.994,00; .
3. per l'effetto, voglia condannare il
[...]
, in persona del p.t., a corrispondere in favore di CP_1 CP_2 Parte_1
nato ad [...] il [...], C.F. , residente in [...]C.F._1
(VT), Via A. Diviziani snc, Appuntato Scelto dei Carabinieri, in Servizio presso la
Stazione dei Carabinieri di Bagnoregio, Vittima del Dovere, l'indicata ulteriore somma di
Euro 4.066,00 (quattromilasessantaseieuro/00), per le ragioni spiegate, oltre interessi legali sull'indicato importo, da calcolarsi a partire dal 30.05.2019, data della pubblicazione della Sentenza n. 284/2019 e, quindi, della concessione del beneficio (cfr. all. 2), e sino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e competenze, oltre al rimborso forfettario del 15% ed oneri fiscali come per legge.
CONCLUSIONI APPELLATO: Voglia codesto Ecc.mo Collegio rigettare il ricorso in appello in quanto infondato, confermando la correttezza della sentenza impugnata;
in subordine, fissare la decorrenza della rivalutazione annuale dal giorno 26 agosto 2004; in ogni caso, disporre la compensazione delle spese di lite, stante la novità e l'oggettiva complessità delle questioni trattate.
2 Fatto e diritto
1 ricorreva, in data 1° settembre 2022, al giudice del lavoro del Parte_1
Tribunale di Viterbo allegando quanto segue:
-era Appuntato già vittima del dovere come da decreto del 29 Controparte_3
luglio 2005, per le infermità conseguenti all'evento del 27 agosto 2002;
- con sentenza del Tribunale di Viterbo n. 284/2019 aveva ottenuto la rivalutazione della invalidità complessiva nella misura del 34%, con condanna del a Controparte_1
riliquidare nei suoi confronti i benefici normativamente previsti, tra cui la speciale elargizione in ragione “(…) di Euro 2.000,00 per punto percentuale di invalidità ulteriore ex D.L. n. 159/07 art. 34 comma 1, convertito nella Legge n. 222/07, oltre maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (…)”, detratto quanto già erogatogli;
- il , quindi, con Decreto del 21 giugno 2021, notificato in data 23 febbraio CP_1
2022, aveva dato esecuzione alla sentenza e liquidato la somma di € 43.928,00 a titolo di speciale elargizione di cui all'articolo 5, comma 1 della legge 206/2004 ed articolo 34 della legge 222/2007;
- il Ministero, nel riferito provvedimento, richiamato espressamente l'articolo 8 della legge 302/1990, ai fini della rivalutazione annuale del beneficio, quantificava la speciale elargizione nella misura massima, elevandola a € 231.200,00, riferendo di avere applicato il coefficiente di trasformazione del valore della moneta pari a 1,156 in base ai dati annuali dell'Istituto Nazionale di Statistica;
- in ragione di quanto sopra, quindi, il stabiliva che la somma da corrispondere CP_1 all'odierno ricorrente a titolo di speciale elargizione, per ogni punto percentuale di invalidità complessiva, comprensivo della rivalutazione ISTAT, come individuata, ammontasse a € 2.312,00 (in luogo dell'importo base di € 2.000,00): il ricorrente, quindi, in ragione degli ulteriori 19 punti percentuali, riconosciuti in esito al giudizio, si vedeva attribuire e liquidare, a titolo di speciale elargizione, la somma di € 43.928,00, al netto di quanto già corrisposto per i già riconosciuti 15 punti percentuali di invalidità;
- la somma liquidata era minore di quella dovuta perché il , nel Controparte_1
rivalutare la speciale elargizione nella misura massima ai fini della individuazione dell'importo da corrispondere per ogni punto percentuale di invalidità complessiva, non aveva applicato quanto stabilito dall'articolo 8, comma 2, della legge 302/1990, che recita: “
1. Gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF.
2. Le elargizioni
3 previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF.”;
- la speciale elargizione, trattandosi di beneficio corrisposto una tantum, andava quindi rivalutata annualmente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, alla data della sua concessione (ovvero il mese di maggio 2019, data di emissione della sentenza);
- individuato il dies ad quem nel maggio 2019, il dies a quo, ovvero il momento a partire dal quale si doveva procedere con il calcolo della rivalutazione della speciale elargizione, andava invece individuato nel 1° gennaio 2003, secondo l'espressa previsione dell'articolo 2 del d.l. 337/2003, convertito con modificazioni dalla legge 369/2003, che ha elevato il beneficio ad € 200.000,00 – quindi € 2.000,00 per punto percentuale di invalidità -, con riferimento ad eventi, per i quali si ottenga il riconoscimento di vittima, successivi a quella data;
- l'articolo 2 del d.l. 337/2003, da applicare ai fini della corretta rivalutazione della speciale elargizione, non era stato menzionato dal nel Decreto del Controparte_1
21 giugno 2021 che doveva dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Viterbo;
- l'errore commesso dal nel riliquidare all'odierno ricorrente la speciale CP_1
elargizione di € 43.928,00, applicando il codice di trasformazione di 1,156, andava individuato nell'aver rivalutato l'importo base del beneficio, ovvero € 38.000,00 (€
2.000,00 per punto percentuale di invalidità), invece che a far data dal 1° gennaio 2003, a partire da una data diversa rispetto a quella indicata dalla legge;
- infatti, stando al dettato normativo richiamato, la rivalutazione dal 1° gennaio 2003 e sino alla data della pubblicazione della sentenza, ovvero il 30 maggio 2019 comportava l'applicazione del coefficiente di rivalutazione pari a 1,263, con la conseguenza che la somma ammontava a € 47.994,00;
- il ricorrente, in definitiva, doeva ricevere dal la ulteriore somma Controparte_1
di € 4.066,00, ovvero la differenza tra quella corrisposta di € 43.928,00 e quella dovuta di
€ 47.994,00.
Tanto premesso, concludeva come in epigrafe.
2.Si costituiva il deducendo quanto segue: Controparte_1
-la pretesa rivalutazione dal gennaio 2003 era infondata perché il d.l. 337/2003 era entrato in vigore il 29 novembre 2003: una cosa, infatti, era la data prevista nella norma per la decorrenza del nuovo ammontare delle prestazioni (per gli eventi successivi al 1°
4 gennaio 2003), altra la decorrenza della rivalutazione che non poteva che decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione;
- a conferma della correttezza dell'operato dell'Amministrazione, sottolineava che la disposizione di legge che ha effettivamente esteso l'importo della speciale elargizione ad euro 200.000,00 è quella dell'articolo 34 della legge n. 222/07, di conversione del d.l. n.
159 del 2007;
- in subordine, osservava che la tesi sostenuta da controparte non teneva conto del fatto che l'articolo 5 della legge n. 206/2004, in virtù di quanto previsto dal precedente articolo
1, comma 2, aveva abrogato l'articolo 1 della legge n. 302/1990 nella parte in cui stabiliva l'importo nominale della speciale elargizione una tantum, così come risultante a seguito dell'adozione dell'articolo 2, comma 1, del citato d.l. n. 337/2003. Pertanto, la norma di riferimento per l'individuazione dell'importo nominale da rivalutare non era quella indicata dal ricorrente – in quanto abrogata – ma il menzionato articolo 5 della legge n. 206/2004. Del resto, l'articolo 34 del d.l. n. 159/2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 222/2007, che aveva esteso il beneficio in questione alle vittime del dovere e ai loro superstiti e, quindi, all'odierno ricorrente, era chiaro nel fare riferimento alle “elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004,
n. 206”. Pertanto, l'importo nominale della speciale elargizione una tantum – essendo stato fissato alla data di entrata in vigore della legge n. 206/2004 – non poteva che essere rivalutato con decorrenza da quella data (il 26 agosto 2004).
3.Il Tribunale di Viterbo, istruito il processo con i documenti prodotti dalle parti, con la sentenza oggi impugnata respinge la domanda sui seguenti rilievi:
<Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In diritto va premesso che l'individuazione della figura di vittima del dovere era stata originariamente delineata dalla legge 27 ottobre 1973, n. 629.
La legge 20 ottobre 1990, n. 302 ("Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata") – poi modificata dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 – all'art. 1 aveva previsto, in favore di chiunque avesse subito un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale;
l'art. 8 (rubricato "rivalutazione dei benefici") aveva chiarito che: “(…) Gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad
5 una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per
l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF.
2. Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF (…)".
Il Decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337 rubricato "Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero" all'art. 1 prevede “1. Alle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati avvenuti a Nassiriya in data 12 novembre 2003, e ad Istanbul in data 15 novembre 2003, sono concessi la speciale elargizione di cui all'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, da corrispondere a decorrere dal primo giorno successivo alla data dell'evento.
2. I benefici di cui al comma 1, esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono corrisposti ai familiari superstiti individuati secondo le modalità dell'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302” e all'art. 2 “1. Per gli eventi successivi alla data del
1° gennaio 2003, le speciali elargizioni di cui agli articoli 1, 4 e 8 della legge 20 ottobre
1990, n. 302, all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e successive modificazioni, all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, all'articolo 5 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, sono elevate ad euro 200.000”.
La legge 3 agosto 2004, n. 206, ("Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tali matrice”), aveva previsto benefici pensionistici e sul trattamento di fine rapporto a tutte le vittime di atti terroristici ed aveva aumentato la misura dell'elargizione di cui alla L. 302/90 innalzandola fino ad un massimo di € 200.000 "in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale".
Il D.L. n. 159/07, convertito nella legge 29 novembre 2007, n. 222, con l'art. 34 ha esteso il diritto all'elargizione di cui all'art. 5 co. 1 e 5 della L. 206/04 in favore delle vittime del dovere e della criminalità organizzata ed ai loro familiari superstiti.
Il ricorrente fonda la pretesa di aggiornamento a decorrere dal 1.1.2003 sull'art. 2 del citato D.L. 337/2003, secondo il quale: “(…) Per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, le speciali elargizioni di cui agli articoli 1, 4 e 8 della legge 20 ottobre
1990, n. 302, (e successive modificazioni) all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n.
629, e successive modificazioni, all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, (. . .) all'articolo 5 della legge 3 giugno 1981, n. 308, (. . .) sono elevate ad euro 200.000 (…)”.
6 Sostiene in altri termini il ricorrente che risalendo la rideterminazione della prestazione alla data del 1.1.2003 anche la rivalutazione secondo gli indici ISTAT di cui all'art. 8, comma 2, della Legge 302/1990 dovesse operare da quell'epoca. La tesi non sembra tener conto del fatto che l'estensione del beneficio alle vittime del dovere, era stato operato solo a decorrere dal dicembre 2017; che il citato art. 2 DL 337/2003 avesse indicato la data del 1 gennaio 2003 ai soli fini della individuazione degli eventi in relazione ai quali l'importo della speciale elargizione avrebbe dovuto essere rideterminato in favore del vittime del terrorismo;
che tuttavia non sembrano esservi ragioni per riconoscere alle vittime del dovere, la rivalutazione annuale della prestazione, alle stesse estese solo dal 2007; che il dies a quo della rivalutazione deve infatti ritenersi indipendente sia dalla data di realizzazione dell'evento lesivo, sia dalla data di rideterminazione dell'ammontare della prestazione.
Alla luce della richiamata normativa va conseguentemente disattesa la richiesta attorea
e condiviso l'orientamento del secondo il quale il dies a quo sia da individuare CP_1
nell'entrata in vigore della l. 222/2007 che aveva esteso il beneficio della speciale elargizione alle vittime del dovere.>>.
4.Avverso la predetta decisione propone l'odierno appello il sulla base di due Pt_1
motivi:
-Con il primo censura l'ingiustizia e l'erroneità della sentenza per avere ritenuto che l'estensione del beneficio della speciale elargizione alle vittime del dovere risalirebbe al
2007, mentre è noto che la norma che estende questo beneficio assistenziale, originariamente previsto per le vittime del terrorismo, anche alle vittime del dovere in conseguenza di azione criminosa, quale è l'odierno appellante, è l'articolo 82 della legge
388/2000, mentre l'estensione alle vittime del dovere di cui ai commi 563 e 564 dell'articolo 1 della legge 266/2005, è avvenuta a cura della legge 222/2007, di conversione del d.l. 159/2007, articolo 34, entrata in vigore in data 1° dicembre 2007.
- Con il secondo motivo censura l'ingiusta condanna al pagamento delle spese di lite.
4.1. Il , costituitosi nel presente giudizio d'appello, si è riportato Controparte_1
alle difese del primo grado.
5.Il primo motivo d'impugnazione è parzialmente fondato.
5.1. L'articolo 3 della legge 466/1980, riguardante “Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche”,
7 prevede che <Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile della
Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, è concessa un'elargizione nella misura di lire 100 milioni.>>.
Il richiamo effettuato agli articoli 1 e 2 sta a precisare che le ferite o lesioni devono essere riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso.
La legge 302/1990, concernente “Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”, all'articolo 1, comma 1, prevede che <
1. A chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale.>>.
L'articolo 8 di tale ultima legge prevede, poi, che <
1. Gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF.
2. Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF.>>.
La legge 388/2000, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, all'articolo 82, comma 1, prevede che <
1. Al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime
8 circostanze, nonché ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è assicurata, a decorrere dal 1° gennaio 1990, l'applicazione dei benefici previsti dalla citata legge n.
302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.>>.
Il d.l. 337/2003, convertito con modificazioni dalla legge 369/2003, concernente
“Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero”, all'articolo 2 prevede che <
1. Per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, le speciali elargizioni di cui agli articoli 1, 4 e 8 della legge 20 ottobre
1990, n. 302,
e successive modificazioni, all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e successive modificazioni, all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, all'articolo 5 della legge
3 giugno 1981, n. 308, sono elevate ad euro 200.000.>>.
5.2. Dal decreto del del 21 giugno 2021 (all. 2 al ricorso Controparte_1
introduttivo del primo grado) si evince che il riportò lesioni in data 27 agosto Pt_1
2002 allorché, durante un servizio d'istituto, venne attinto da alcuni colpi d'arma da fuoco che venivano sparati da un giovane dalla finestra della propria abitazione in direzione dei passanti.
E' corretta, quindi, l'affermazione di parte l'appellante di essere una vittima del dovere in conseguenza di azione criminosa, fattispecie già riconosciuta dalla legge 466/1980 cui si applica, in virtù della legge 388/2000, la disciplina di cui alla legge 302/1990, e non in virtù dei commi 563 e 564 dell'articolo 1 della legge 266/2005, ai cui destinatari si applica il beneficio della speciale elargizione solo a seguito dell'entrata in vigore della legge 222/2007 di conversione del d.l. 159/2007, articolo 34.
A riprova di quanto appena detto si osserva che nel citato decreto sono richiamate, ai visti preliminari, le leggi 466/1980 e 302/1990, e non l'articolo 1, commi 563 e 564 della legge 266/2005, né tantomeno la legge 222/2007.
Ad ulteriore riprova di quanto affermato si osserva che, sempre dal citato decreto ministeriale, emerge che, a seguito della domanda di , il Parte_1 [...]
con decreto del 29 luglio 2005 aveva già riconosciuto all'odierno appellante CP_1
lo status di vittima del dovere, riconoscendogli un'invalidità del 15% e liquidandogli la speciale elargizione nella misura di € 18.493,65 comprensiva di rivalutazione Istat, in ragione di € 774,69 per ogni punto percentuale di invalidità riscontrata.
E' pacifico, quindi, che il riconoscimento dello status di vittima del dovere non possa essere avvenuto sulla base dei commi 563 e 564 della legge 266/2005 che è entrata in vigore in data successiva a detto decreto ministeriale (23 dicembre 2005) ed anche la
9 speciale elargizione e la rivalutazione sia stata riconosciuta in base alle norme nello stesso decreto richiamate, ovvero la legge 466/1980 e la legge 302/1990.
In particolare, quindi, per la rivalutazione della speciale elargizione ha trovato applicazione l'articolo 8 della legge 302/1990 da ultimo citata.
A seguito della sentenza del Tribunale di Viterbo n. 284/2019 che ha riconosciuto l'invalidità nella misura del 34% ed ha condannato il a corrispondere la CP_1
speciale elargizione “di Euro 2.000,00 per punto percentuale di invalidità ulteriore ex
D.L. n. 159/07 art. 34 comma 1, convertito nella Legge n. 222/07, oltre maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria”, il – con il già richiamato CP_1
decreto del 21 giugno 2021 – ha provveduto alla riliquidazione calcolando la rivalutazione dalla data di entrata in vigore della legge 222/07, con ciò errando perché dallo stesso decreto risulta che il è una vittima del dovere ai sensi della legge Pt_1
466/1980 e 302/1990 ed allo stesso, quindi, trova applicazione la disciplina prevista da dette norme che già stabilisce la rivalutazione.
Né appare circostanza dirimente che nel dispositivo della richiamata sentenza del
Tribunale di Viterbo vi sia un esplicito richiamo all'articolo 34 del d.l. 159/2007, atteso che lo stesso sembra effettuato in relazione alla sola quantificazione dell'ammontare del punto percentuale della speciale elargizione.
La speciale elargizione prevista dall'articolo 1 della legge 302/1990 è stata modificata, come già in precedenza richiamato, dall'articolo 3 del d.l. 28 novembre 2003, n. 337 convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369, che ne ha determinato l'ammontare massimo in € 200.000,00 (€ 2.000,00 per punto di invalidità).
Pertanto, è dalla data di entrata in vigore della norma che ha modificato l'ammontare che si deve calcolare la rivalutazione, non dal 1 ° gennaio come sostenuto dall'appellante, atteso che tale ultima data, come osservato dal , indica unicamente lo CP_1
spartiacque a partire dal quale per gli eventi successivi trova applicazione il nuovo ammontare della speciale elargizione.
6. L'appello deve, quindi, trovare accoglimento con il riconoscimento della rivalutazione dell'importo di € 38.000,00 (€ 2.000,00 per ognuno dei 19 punti aggiuntivi di invalidità riconosciuti dalla sentenza 284/2019 del Tribunale di Viterbo) dal dicembre 2003 al maggio 2019.
Il deve, quindi, essere condannato a pagare a la Controparte_1 Parte_1
differenza tra la somma rivalutata come sopra e quella corrisposta di € 43.928,00, oltre
10 gli interessi legali sulla differenza dal 30 maggio 2019 (data della sentenza del Tribunale di Viterbo) all'effettivo soddisfo.
L'accoglimento parziale dell'impugnazione evidenzia, comunque, che il CP_1
appellato è la parte soccombente in misura preponderante, ragion per cui deve essere condannato al pagamento integrale delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano in dispositivo, ai sensi del DM 147/2022, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente espletata (per entrambi i gradi, quindi, non si liquida la fase di istruttoria/trattazione che non si è tenuta).
P.q.m.
In parziale accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1.dichiara il diritto di alla rivalutazione dell'importo di € 38.000,00, Parte_1
percepito a titolo di speciale elargizione, dal dicembre 2003 al maggio 2019;
2.per l'effetto, condanna il a pagare a la Controparte_1 Parte_1 differenza tra la somma rivalutata come al punto 1. e quella corrisposta di € 43.928,00 oltre gli interessi legali dal 30 maggio 2019 all'effettivo soddisfo.
Condanna il a rimborsare a le spese di lite di Controparte_1 Parte_1 entrambi i gradi del giudizio che liquida, per ciascuno, nella somma di € 1.500,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a.
Così deciso all'udienza del 22 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Stefano Scarafoni
11