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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/05/2025, n. 1989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1989 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 16/05/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 1310 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti STOPPA AMEDEO;
Ricorrente
CONTRO
e Controparte_1 [...]
Controparte_2 rappr. e dif. dall'avv. LOTITO GIUSEPPINA;
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/02/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, ha convenuto in giudizio il e, premesso di essere docente a tempo indeterminato, nell'area Controparte_1 professionale del personale educativo, come da contratto del 26.10.1998, ha dedotto di non aver beneficiato dell'erogazione dell'importo di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 destinato allo sviluppo delle competenze professionali ed ha lamentato la discriminazione rispetto al personale docente con funzione didattica;
la parte ricorrente ha poi concluso chiedendo accertarsi e dichiararsi il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati in ricorso (nello specifico per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024),
e conseguentemente condannarsi il alla corresponsione alla parte ricorrente Controparte_1 dell'importo nominale di euro 3.000,00.
Il convenuto, si costituiva in giudizio, eccependo, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione CP_1 quinquennale dei crediti dedotti e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda.
Quindi alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
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1 Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'articolo 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel senso che viene di seguito riportato il precedente di Sezione conforme (sent. n. 10/2025), che questo giudice condivide e che si riferisce a fattispecie, quasi, del tutto sovrapponibile.
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La domanda è fondata e va accolta.
< Ai fini della decisione, occorre evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha già affermato che “ In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del
2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi.” (si veda Cass. Civ. sez. lav. n.32104/2022).
Come statuito dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con ordinanza 9984/2024, “l'art. 1, comma 121, della
L. n. 107 del 2015, testualmente recita: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_3 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
Il successivo comma 122 prevede: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_4 adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità' di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità' digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima".
In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, recante
"modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", il cui articolo 2, comma 1, è del seguente tenore:
"I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a
2 tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile".
4. La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 D.Lgs. n. 297 del 1994, rubricato "funzione docente", il quale prevede: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità".
5. Con specifico riferimento alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto Scuola 2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che "1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di
1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili".
Il successivo art. 127 aggiunge che "1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive".
L'art. 128 stabilisce, ancora, che "1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento".
6. Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente.
Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste il comma 2 dell'art. 127, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe
3 appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.
7. Né può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo.
Infatti l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che "(...) 4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa", appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto.
Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
La circostanza che l'art. 398 del D.Lgs. n. 297/1994 preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del laddove si consideri che, al comma 2, articolo CP_5 ult. cit., si specifica chiaramente – con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dall'art. 121 del d.P.R. 31/05/1974, n. 417 – che al personale educativo "si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari".
Come è agevole constatare, laddove la locuzione estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni.
Se è indubbio, poi, che la carta docente "dell'importo nominale di Euro 500 annui" costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori.” >>.
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Orbene, facendo applicazione delle su esposte condivise considerazione, deriva che la domanda deve essere accolta e deve essere dichiarato il diritto di parte ricorrente, nella sua qualità di docente di ruolo con funzione educativa, a fruire della somma nella misura di € 500,00 annui oltre interessi e rivalutazione ai sensi della l. n.
724 del 1994, art. 22, comma 36 (da calcolare dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione) per gli aa.ss. 2018-2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 tramite attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna del CP_1 convenuto ad adottare ogni conseguenziale adempimento per garantire la fruizione del suddetto beneficio mediante accredito su “carta docente” e con le stesse regole assegnate ai docenti di ruolo con funzione didattica.
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Sulla prescrizione.
Nel caso di specie, l'eccezione di prescrizione sollevata dal è infondata. CP_1
4 Infatti, il termine di prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 n.
4. c.c., non è decorso dal momento che il dies a quo è fissato dalla data in cui il sistema telematico consentiva la registrazione sull'applicazione web dedicata (art. 5 del D.P.C.M. 28.11.2016) e che vi è stata diffida stragiudiziale notificata, con effetti interruttivi, il 18.09.2023 (cfr. DOC. 3 BIS “diffida ”, allegato al fascicolo telematico del ricorrente). CP_5
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Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1310 R.G. 2024, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” e, quindi, del relativo bonus di euro 500,00 per ciascuno dei seguenti anni scolastici di servizio: 2018-
2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- condanna, per l'effetto, il , in persona del , Controparte_1 Controparte_6 all'attribuzione in favore del ricorrente della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (sei annualità 2018-2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, pari ad euro 3.000,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il , in persona del pro tempore, al pagamento Controparte_1 CP_4 delle spese processuali in favore della parte ricorrente, spese che liquida in euro 1.030,00, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Bari, in data 16/05/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
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