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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/03/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2359/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione III Civile
Composta dai magistrati:
Dr.ssa Rita RIGONI Presidente
Dr.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere
Dr.ssa M. Gabriella PENNETTA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENT E NZA
Nella causa promossa in appello con citazione notificata il 12.12.2022
da:
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Rovigo (RO), Controparte_1
Corso del Popolo, 70, P.I. con i procc. dom.ri Avv. Prof. Torquato Tasso (C.F. P.IVA_1 [...]
) e Avv. Enrica Silvestri C.F. ) in Mirano (VE), Via C.F._1 CodiceFiscale_2 Castellantico, 18/14, (fax n. 041/5725566 pec e Email_1
per procura allegata alla citazione d'appello, Email_2
appellante
contro
:
(già , in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Controparte_2 CP_2
Roma (RM), Via Ostiense n. 131/L (P. Iva , con il proc. dom. Avv. Giorgio Conte P.IVA_2
(c.f , PEC: in Venezia, via Allegri 29, per C.F._3 Email_3
procura unita al ricorso per decreto ingiuntivo N.R.G. 6957/2018 del Tribunale di Padova,
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 971/2022 del Tribunale di Padova pronunciata nel procedimento R.G. 8924/2018 (est. dott.ssa Bonazza), pubblicata il 18.05.2022, non notificata.
in punto: contratti e obbligazioni varie.
Causa trattata all'udienza del 10.02.2025.
CONCLUSIONI:
Il procuratore dell'appellante ha così concluso:
In via preliminare Accertarsi e dichiararsi per tutti i motivi indicati in premesse, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Padova, Giudice adito in sede monitoria, ad emettere il decreto ingiuntivo essendo competente ai sensi dell'art. 19 c.p.c. il Tribunale di Rovigo, luogo in cui ha sede legale e, per l'effetto, dichiararsi nullo e/o revocarsi il decreto ingiuntivo Controparte_1
opposto con ogni pronuncia conseguente;
Solo in subordine, Solo in caso di mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza per territorio, In via principale nel merito Respinta ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, rigettarsi le domande tutte ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi indicati in premesse e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con ogni pronuncia conseguente;
In ogni caso Per l'effetto, ordinarsi a la restituzione di € 55.930,66 oltre alle spese di CP_2
registrazione per € 776,75 pari a tutte le somme versate da in ottemperanza Controparte_1
all'ordinanza 26.3.2020 con cui il Giudice di Padova, Dott.ssa Maria Federica Bonazza,
dichiarava provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 2933/18 del Tribunale di
Padova, Dott. (RGN 6957/2018), oltre interessi moratori dal giorno dell'avvenuto Persona_1
pagamento alla data della effettiva ripetizione;
In ogni caso Spese di lite e compensi professionali, oltre accessori di legge, interamente rifusi per entrambi i gradi di giudizio;
In via istruttoria Come da memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 2 e da memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 3 del giudizio di primo grado.
Il procuratore delle appellate ha così concluso:
“NEL MERITO Dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348 bis c.p.c. ovvero rigettare l'appello in quanto infondato, in fatto e diritto, per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 971/2022 del Tribunale di Padova e le statuizioni tutte di cui alla citata sentenza.
IN VIA ISTRUTTORIA Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie non ammesse come da memoria ex art. 183 comma 6 cpc n. 2 depositata (in formato cartaceo) il 10.07.2020 e come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 cpc depositata in data 30.07.2020. IN OGNI CASO
Spese, competenze e accessori, come per legge, interamente rifusi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 971/2022 emessa nel procedimento R.G. n. 8924/2018 e pubblicata in data
18.05.202 il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con citazione del 09.11.2018 da nei confronti di – di opposizione al Controparte_1 CP_2
decreto n. 2933/2018 con il quale lo stesso Tribunale ingiungeva a il Controparte_1
pagamento in favore di della somma di € 41.346,42 portata da fatture, oltre interessi CP_2
ex D.lgs. 231/2002, cui l'ingiunta si opponeva eccependo la tardività dell'iscrizione a ruolo della causa da parte dell'opponente, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del
Tribunale di Rovigo, l'insussistenza del titolo posto a fondamento del credito e il suo difetto di legittimazione passiva con riferimento alle fatture azionate, chiedendo che l'opposizione venisse dichiarata inammissibile con conseguente definitività del decreto ingiuntivo opposto e comunque che venisse respinta – con sentenza parziale del 19.11.2019 rigettava l'eccezione dell'opposta di tardività dell'iscrizione a ruolo da parte dell'attrice opponente e con la sentenza impugnata respingeva l'eccezione di incompetenza territoriale, confermava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite.
Avverso la sentenza – pronunciata nel contraddittorio delle parti e all'esito di un'istruttoria con acquisizioni documentali e prove testimoniali – ha proposto appello la società Controparte_1
censurandola per i motivi di seguito enucleati:
1) errata e contraddittoria motivazione della sentenza con riferimento all'incompetenza per territorio del
Tribunale di Padova ex art. 20 c.p.c. e 637 c.p.c. anche in connessione con l'art. 1182 Cod. Civ. e della competenza per territorio ex art. 19 c.p.c. del Tribunale di Rovigo;
2) errato accertamento della sussistenza della prova del credito dedotto in giudizio - errato accertamento della riferibilità delle fatture a progetti presentati da - errato rigetto Controparte_3
dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva di per i crediti di cui ai corsi gestiti da CP_1
per complessivi € 18.780,95; Controparte_4
3) errato accertamento della non contestazione del rapporto contrattuale tra ed CP_1 CP_2
e dell'accettazione da parte di delle fatture emesse da
[...] CP_1 CP_2 4) omessa pronuncia sulle ulteriori eccezioni dell'opponente.
L'appellata si è costituita in giudizio con comparsa del 23.03.2023 chiedendo in via CP_2
preliminare dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e chiedendone nel merito il rigetto con la conferma della sentenza e della revoca del decreto ingiuntivo.
Per l'udienza del 10.02.2025 le parti hanno depositato le note scritte di precisazione delle conclusioni espressamente rinunciando ai termini per il deposito delle note conclusive ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel giudizio di primo grado proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
2933/2018 con il quale lo stesso Tribunale le ingiungeva il pagamento in favore di CP_2
della somma di € 41.346,42 portata dalle fatture n. 620/1/16 del 2016 di € 4.565,08; n. 621/1/16
del 2016 di € 404,00; n. 622/1/16 del 2016 di € 6.391,63; n. 623/1/16 del 2016 di € 5.976,00; n.
624/1/16 del 2016 di € 1.440,00; n. 625/1/16 del 2016 di € 5.054,40. n. 398/1/17 del 2017 di €
5.917,32; n. 399/1/17 del 2017 di € 5.347,7; n. 400/1/17 del 2017 di € 4.016,67; n. 401/1/17 del
2017 di € 3.499,19, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo e oltre alle spese della procedura monitoria.
, società operante nel settore della realizzazione e della commercializzazione di prodotti e CP_2
servizi informatici, sosteneva di avere emesso le fatture di cui alla procedura monitoria a carico di
, che è una società che si occupa di consulenza, formazione, riqualificazione ed CP_1
aggiornamento delle aree tematiche aziendali, iscritta all'Albo Regionale degli Organismi di
Formazione Accreditati, che partecipa ai bandi indetti dalla Regione Veneto per l'erogazione di finanziamenti del Fondo Sociale Europeo, in forza del rapporto continuo di collaborazione esistente con fin dal 2013. CP_2
Sosteneva di avere organizzato presso propri clienti per conto di e di CP_1 [...] società ad essa collegata, per conto della quale il legale rappresentante di CP_4 [...]
agiva - corsi di formazione e aggiornamento per il personale;
di avere predisposto i CP_1
progetti e i programmi didattici che aveva poi presentato alla Regione per CP_1
ottenerne l'approvazione e il finanziamento;
di avere ospitato all'interno delle proprie sedi, o delle sedi di società affiliate, parte dei corsi effettuati;
di avere messo a disposizione tecnici e formatori per svolgere l'attività di docenza dei corsi e di avere coordinato le risorse impiegate nelle varie attività.
Precisava che il corrispettivo per tali attività veniva di volta in volta determinato d'intesa con
[...]
all'esito dell'approvazione da parte della Regione Veneto della rendicontazione CP_1
presentata da quest'ultima e che in tale corrispettivo non era ricompreso il compenso dei singoli tecnici e formatori, che però era d'accordo di riconoscere ad CP_1 CP_2
La reticenza ed il ritardo di nel comunicare ad gli importi finanziati e nel CP_1 CP_2
rendicontare i progetti per determinare i corrispettivi dovuti a seguito di vani solleciti intercorsi con l'aveva portata ad emettere tra il 2016 e il 2017 fatture per complessivi € CP_1
41.346,42 che erano rimaste impagate per cui, ad ottobre 2018, aveva agito in sede monitoria.
Con l'atto di opposizione notificato a mezzo pec il 09.11.2018 e iscritto a ruolo il 28.11.2018
[...]
eccepiva in via preliminare la tardività e l'improcedibilità dell'opposizione, il difetto di CP_1
competenza territoriale del giudice adito e l'inesistenza del credito, chiedendo la revoca del decreto opposto.
Con sentenza non definitiva n. 1993/2019, pubblicata il 19.11.2019, relativamente alla quale formulava riserva d'appello, il Tribunale rigettava l'eccezione di tardività dell'iscrizione a CP_2
ruolo e di improcedibilità dell'opposizione e la causa veniva rimessa sul ruolo.
Con ordinanza del 27.03.2020 il decreto ingiuntivo opposto veniva munito di clausola esecutiva e venivano concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie. All'esito dell'istruttoria, con le “seconde note conclusive autorizzate”, depositava n. CP_1
6 documenti (cfr. docc. 71, n. 71 a), 71b) e 71c primo grado appellante), tra cui una denuncia-
querela nei confronti di una testimone escussa all'udienza del 21.10.2021 ed ne eccepiva CP_2
la tardività e l'irritualità.
Con la sentenza impugnata il Tribunale respingeva l'eccezione di incompetenza territoriale in quanto formulata senza l'indicazione di tutti i Fori concorrenti con quello generale e respingeva l'opposizione ritenendo, sulla base delle risultanze istruttorie, acquisita la prova della sussistenza del rapporto contrattuale intercorso tra le parti e del credito oggetto delle fatture azionate dall'opposta.
Così inquadrati i fatti, deve preliminarmente respingersi l'eccezione dell'appellata di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis, essendo appena il caso di rilevare che, ai sensi dell'art. 348 ter CPC, l'ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis CPC deve essere adottata “prima di procedere alla trattazione” e, dunque, non oltre l'udienza di cui all'art. 350 CPC
(cfr. Cass. n. 14696/2016).
Deve, inoltre, rilevarsi che l'appellante, pur avendone fatto tempestiva riserva, non ha interposto appello avverso la sentenza non definitiva n. 1993/2019, per cui su tale pronuncia si è formato il giudicato.
Nel merito, l'appello si profila infondato e non meritevole di accoglimento.
Con il primo motivo l'appellante critica la motivazione con la quale il Tribunale ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Padova, sostenendo di avere tempestivamente eccepito e documentato l'inapplicabilità al rapporto dedotto in giudizio dell'art. 19 c.p.c., non avendo la società debitrice alcuna sede a Padova, e di avere tempestivamente eccepito l'inapplicabilità di tutti i Fori alternativi di cui agli artt. 20 c.p.c. e 1182 Cod. Civ.
Deve ricordarsi che la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che quando una parte eccepisce il difetto di competenza territoriale ha l'onere di contestare la sussistenza in capo al giudice adito di tutti i possibili fori concorrenti per territorio derogabili e di indicare il diverso giudice competente secondo ciascuno di essi, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza tamquam non
esset perchè incompleta (cfr. da ultimo Cass., Sez. VI, Ord., 28 gennaio 2022, n. 2548).
Alla stregua del suddetto principio, deve rilevarsi che l'opponente, pur essendosi dilungata,
anche nel presente grado, sull'applicazione del forum destinatae solutionis, nulla ha tempestivamente dedotto nell'atto di opposizione in ordine al criterio facoltativo per la determinazione della competenza del forum contractus di cui all'art. 20 c.p.c., per cui va confermata la decisione resa sul punto dal Tribunale, che ha ritenuto pacifica sulla base delle risultanze documentali e testimoniali acquisite la conclusione e il perfezionamento di tutti elementi del contratto presso la sede legale dell'epoca dell'odierna appellata , convenuta CP_2
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. doc. 21 primo grado appellata).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente è, infatti, sotto tutti i profili, attore e l'opposto è, sotto tutti i profili, convenuto, anche con riferimento alla possibilità e alle concrete modalità di proposizione delle domande riconvenzionali e di chiamata dei terzi (cfr. da ultimo
Cass. SS. UU. Sent. n. 26727/2024).
L'accertamento del perfezionamento del contratto nella sede della società opposta qui appellata,
lungi dal costituire, secondo la tesi dell'appellante, un elemento irrilevante, ha determinato la corretta applicazione da parte del Tribunale dell'art. 20 c.p.c. ai fini della decisione sulla competenza territoriale.
La sentenza deve, pertanto, trovare conferma sul punto.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'errato accertamento da parte del Tribunale
dell'idoneità della documentazione prodotta da a provare l'esistenza del credito e per avere CP_2
ritenuto le fatture prodotte in sede monitoria idonee a costituire di per sé la prova del credito. La censura non è condivisibile, avendo invece il Tribunale ritenuto superate le contestazioni riferite allo svolgimento delle prestazioni svolte dall'allora opposta non in base alle sole fatture,
ma anche in ragione del contenuto delle comunicazioni intercorse tra le parti (cfr. doc. 28-31
primo grado appellata), dalle quali emerge che , legale rappresentante CP_5
dell'appellante, aveva autorizzato l'emissione delle stesse fatture e il versamento a di CP_2
acconti sulle somme dovute.
Il Tribunale ha, infatti, valorizzato la mancanza di contestazioni tra le parti in sede stragiudiziale sia in ordine all'esistenza del rapporto contrattuale tra esse intercorso (cfr. docc. 28, 29, 30, 40,
41 primo grado appellata), sia in ordine alla debenza delle somme e del collegamento “...tra le
fatture e i progetti presentati da , successivamente approvati dalla Regione Veneto CP_1
(doc. 26), la cui realizzazione era stata confermata dalla stessa società opponente (docc. 28-31,
40-41, 43, 47, 48, 49)”.
E' risultato che la società era collegata all'appellante e che il legale Controparte_4
rappresentante di agiva anche per conto di tale società (cfr. doc. 29 primo grado CP_1
appellata).
In base alla documentazione acquisita, può escludersi l'eccepito difetto parziale di legittimazione passiva di con riferimento alle fatture per corrispettivi riferiti ai progetti presentati CP_1
alla Regione e gestiti dalla società , essendo risultato che il dott. Controparte_4 [...]
aveva autorizzato l'appellata ad intestare ad le fatture riferibili a tali CP_5 CP_1
progetti (cfr. docc. 26, 28-31 primo grado appellata).
Inoltre, le fatture dedotte in sede monitoria dalla società appellata sono risultate regolarmente registrate nei registri contabili della società ingiungente (cfr. docc. 11 e 12 primo grado appellata).
Deve osservarsi che la Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 3581/2024, ha precisato che la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili.
Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito in quanto la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce un atto ricognitivo di un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante per effetto della sua natura confessoria ai sensi dell'art. 2720 Cod. Civ.
Non colgono nel segno neppure le critiche svolte con il terzo motivo, riferite all'errata valutazione da parte del Tribunale delle testimonianze acquisite.
Le dichiarazioni rese dalla teste all'udienza del 21.10.2021 sono risultate coerenti Testimone_1
con le risultanze documentali e con gli assunti dell'appellata in ordine modalità con cui le due società avevano condotto negli anni il loro rapporto contrattuale descritte negli atti;
la querela per falsa testimonianza sporta dal legale rappresentante di il 09.02.2022 nei confronti CP_1
della stessa teste (cfr. doc. 71 primo grado appellante) non è idonea ad inficiare l'attendibilità
delle dichiarazioni rese, essendo stata documentata l'intervenuta archiviazione in data
29.03.2023 dal GIP del Tribunale di Padova del procedimento penale da essa scaturito.
Tes_ Le dichiarazioni rese dal teste all'udienza dell'8.06.2021 hanno ulteriormente confermato i fatti dedotti dall'appellata mentre, al contrario, i testi e , sentiti Testimone_3 Testimone_4
a prova contraria all'udienza del 21.10.2021, hanno reso dichiarazioni del tutto generiche e contrastanti con le risultanze documentali (cfr. docc. 28, 31e 45 primo grado appellata), che hanno indotto il Tribunale anche ad esprimere la valutazione di inattendibilità della teste
[...]
. Tes_3 E ciò non soltanto in ragione del suo rapporto di lavoro con la società appellante ed in quanto coniuge del legale rappresentante di essa , ma in quanto la teste ha reso una CP_5
deposizione poco circostanziata, se non addirittura reticente. Non si è trattato, quindi, di una valutazione aprioristica, avendo il Tribunale correttamente motivato il giudizio di scarsa credibilità
delle dichiarazioni rese dalla teste con la non plausibilità del fatto che il legale rappresentante della società non fosse a conoscenza delle modalità di svolgimento dei rapporti CP_1
con la società e non fornisse indicazioni in ordine alla fatturazione dei compensi dovuti CP_2
all'appellata, in contrasto con il contenuto della corrispondenza intercorsa tra le parti.
La doglianza oggetto del quarto motivo è infondata, dovendo ritenersi che il Tribunale non abbia omesso la valutazione delle eccezioni dell'appellante riferite all'inutilizzabilità della documentazione prodotta da , ma che le abbia ritenute assorbite dall'accertamento della CP_2
sussistenza del credito della stessa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel
D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, esclusa la fase istruttoria non tenutasi, e vanno poste a carico dell'appellante e in favore di in base allo Controparte_1 CP_2
scaglione del decisum.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel procedimento di cui in epigrafe,
disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
1) respinge l'appello e conferma la sentenza n. 971/2022 del Tribunale di Padova;
2) condanna la società al pagamento in favore della società Controparte_1 CP_2
delle spese del grado, che liquida in € 6.946,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, e oltre a CPNA e IVA se dovuti. Si dà atto che sussistono, a carico dall'appellante, i presupposti applicativi dell'art. 13, co. 1
quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia) per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 1 comma 17 della
Legge n. 228/2012 con effetto decorrente dal 30.01.2013.
Così deciso in Venezia, 03 marzo 2025.
La Presidente
Dott. Rita Rigoni
Il Consigliere Estensore
Dott. Maria Gabriella Pennetta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione III Civile
Composta dai magistrati:
Dr.ssa Rita RIGONI Presidente
Dr.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere
Dr.ssa M. Gabriella PENNETTA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENT E NZA
Nella causa promossa in appello con citazione notificata il 12.12.2022
da:
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Rovigo (RO), Controparte_1
Corso del Popolo, 70, P.I. con i procc. dom.ri Avv. Prof. Torquato Tasso (C.F. P.IVA_1 [...]
) e Avv. Enrica Silvestri C.F. ) in Mirano (VE), Via C.F._1 CodiceFiscale_2 Castellantico, 18/14, (fax n. 041/5725566 pec e Email_1
per procura allegata alla citazione d'appello, Email_2
appellante
contro
:
(già , in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Controparte_2 CP_2
Roma (RM), Via Ostiense n. 131/L (P. Iva , con il proc. dom. Avv. Giorgio Conte P.IVA_2
(c.f , PEC: in Venezia, via Allegri 29, per C.F._3 Email_3
procura unita al ricorso per decreto ingiuntivo N.R.G. 6957/2018 del Tribunale di Padova,
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 971/2022 del Tribunale di Padova pronunciata nel procedimento R.G. 8924/2018 (est. dott.ssa Bonazza), pubblicata il 18.05.2022, non notificata.
in punto: contratti e obbligazioni varie.
Causa trattata all'udienza del 10.02.2025.
CONCLUSIONI:
Il procuratore dell'appellante ha così concluso:
In via preliminare Accertarsi e dichiararsi per tutti i motivi indicati in premesse, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Padova, Giudice adito in sede monitoria, ad emettere il decreto ingiuntivo essendo competente ai sensi dell'art. 19 c.p.c. il Tribunale di Rovigo, luogo in cui ha sede legale e, per l'effetto, dichiararsi nullo e/o revocarsi il decreto ingiuntivo Controparte_1
opposto con ogni pronuncia conseguente;
Solo in subordine, Solo in caso di mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza per territorio, In via principale nel merito Respinta ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, rigettarsi le domande tutte ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi indicati in premesse e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con ogni pronuncia conseguente;
In ogni caso Per l'effetto, ordinarsi a la restituzione di € 55.930,66 oltre alle spese di CP_2
registrazione per € 776,75 pari a tutte le somme versate da in ottemperanza Controparte_1
all'ordinanza 26.3.2020 con cui il Giudice di Padova, Dott.ssa Maria Federica Bonazza,
dichiarava provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 2933/18 del Tribunale di
Padova, Dott. (RGN 6957/2018), oltre interessi moratori dal giorno dell'avvenuto Persona_1
pagamento alla data della effettiva ripetizione;
In ogni caso Spese di lite e compensi professionali, oltre accessori di legge, interamente rifusi per entrambi i gradi di giudizio;
In via istruttoria Come da memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 2 e da memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 3 del giudizio di primo grado.
Il procuratore delle appellate ha così concluso:
“NEL MERITO Dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348 bis c.p.c. ovvero rigettare l'appello in quanto infondato, in fatto e diritto, per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 971/2022 del Tribunale di Padova e le statuizioni tutte di cui alla citata sentenza.
IN VIA ISTRUTTORIA Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie non ammesse come da memoria ex art. 183 comma 6 cpc n. 2 depositata (in formato cartaceo) il 10.07.2020 e come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 cpc depositata in data 30.07.2020. IN OGNI CASO
Spese, competenze e accessori, come per legge, interamente rifusi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 971/2022 emessa nel procedimento R.G. n. 8924/2018 e pubblicata in data
18.05.202 il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con citazione del 09.11.2018 da nei confronti di – di opposizione al Controparte_1 CP_2
decreto n. 2933/2018 con il quale lo stesso Tribunale ingiungeva a il Controparte_1
pagamento in favore di della somma di € 41.346,42 portata da fatture, oltre interessi CP_2
ex D.lgs. 231/2002, cui l'ingiunta si opponeva eccependo la tardività dell'iscrizione a ruolo della causa da parte dell'opponente, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del
Tribunale di Rovigo, l'insussistenza del titolo posto a fondamento del credito e il suo difetto di legittimazione passiva con riferimento alle fatture azionate, chiedendo che l'opposizione venisse dichiarata inammissibile con conseguente definitività del decreto ingiuntivo opposto e comunque che venisse respinta – con sentenza parziale del 19.11.2019 rigettava l'eccezione dell'opposta di tardività dell'iscrizione a ruolo da parte dell'attrice opponente e con la sentenza impugnata respingeva l'eccezione di incompetenza territoriale, confermava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite.
Avverso la sentenza – pronunciata nel contraddittorio delle parti e all'esito di un'istruttoria con acquisizioni documentali e prove testimoniali – ha proposto appello la società Controparte_1
censurandola per i motivi di seguito enucleati:
1) errata e contraddittoria motivazione della sentenza con riferimento all'incompetenza per territorio del
Tribunale di Padova ex art. 20 c.p.c. e 637 c.p.c. anche in connessione con l'art. 1182 Cod. Civ. e della competenza per territorio ex art. 19 c.p.c. del Tribunale di Rovigo;
2) errato accertamento della sussistenza della prova del credito dedotto in giudizio - errato accertamento della riferibilità delle fatture a progetti presentati da - errato rigetto Controparte_3
dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva di per i crediti di cui ai corsi gestiti da CP_1
per complessivi € 18.780,95; Controparte_4
3) errato accertamento della non contestazione del rapporto contrattuale tra ed CP_1 CP_2
e dell'accettazione da parte di delle fatture emesse da
[...] CP_1 CP_2 4) omessa pronuncia sulle ulteriori eccezioni dell'opponente.
L'appellata si è costituita in giudizio con comparsa del 23.03.2023 chiedendo in via CP_2
preliminare dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e chiedendone nel merito il rigetto con la conferma della sentenza e della revoca del decreto ingiuntivo.
Per l'udienza del 10.02.2025 le parti hanno depositato le note scritte di precisazione delle conclusioni espressamente rinunciando ai termini per il deposito delle note conclusive ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel giudizio di primo grado proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
2933/2018 con il quale lo stesso Tribunale le ingiungeva il pagamento in favore di CP_2
della somma di € 41.346,42 portata dalle fatture n. 620/1/16 del 2016 di € 4.565,08; n. 621/1/16
del 2016 di € 404,00; n. 622/1/16 del 2016 di € 6.391,63; n. 623/1/16 del 2016 di € 5.976,00; n.
624/1/16 del 2016 di € 1.440,00; n. 625/1/16 del 2016 di € 5.054,40. n. 398/1/17 del 2017 di €
5.917,32; n. 399/1/17 del 2017 di € 5.347,7; n. 400/1/17 del 2017 di € 4.016,67; n. 401/1/17 del
2017 di € 3.499,19, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo e oltre alle spese della procedura monitoria.
, società operante nel settore della realizzazione e della commercializzazione di prodotti e CP_2
servizi informatici, sosteneva di avere emesso le fatture di cui alla procedura monitoria a carico di
, che è una società che si occupa di consulenza, formazione, riqualificazione ed CP_1
aggiornamento delle aree tematiche aziendali, iscritta all'Albo Regionale degli Organismi di
Formazione Accreditati, che partecipa ai bandi indetti dalla Regione Veneto per l'erogazione di finanziamenti del Fondo Sociale Europeo, in forza del rapporto continuo di collaborazione esistente con fin dal 2013. CP_2
Sosteneva di avere organizzato presso propri clienti per conto di e di CP_1 [...] società ad essa collegata, per conto della quale il legale rappresentante di CP_4 [...]
agiva - corsi di formazione e aggiornamento per il personale;
di avere predisposto i CP_1
progetti e i programmi didattici che aveva poi presentato alla Regione per CP_1
ottenerne l'approvazione e il finanziamento;
di avere ospitato all'interno delle proprie sedi, o delle sedi di società affiliate, parte dei corsi effettuati;
di avere messo a disposizione tecnici e formatori per svolgere l'attività di docenza dei corsi e di avere coordinato le risorse impiegate nelle varie attività.
Precisava che il corrispettivo per tali attività veniva di volta in volta determinato d'intesa con
[...]
all'esito dell'approvazione da parte della Regione Veneto della rendicontazione CP_1
presentata da quest'ultima e che in tale corrispettivo non era ricompreso il compenso dei singoli tecnici e formatori, che però era d'accordo di riconoscere ad CP_1 CP_2
La reticenza ed il ritardo di nel comunicare ad gli importi finanziati e nel CP_1 CP_2
rendicontare i progetti per determinare i corrispettivi dovuti a seguito di vani solleciti intercorsi con l'aveva portata ad emettere tra il 2016 e il 2017 fatture per complessivi € CP_1
41.346,42 che erano rimaste impagate per cui, ad ottobre 2018, aveva agito in sede monitoria.
Con l'atto di opposizione notificato a mezzo pec il 09.11.2018 e iscritto a ruolo il 28.11.2018
[...]
eccepiva in via preliminare la tardività e l'improcedibilità dell'opposizione, il difetto di CP_1
competenza territoriale del giudice adito e l'inesistenza del credito, chiedendo la revoca del decreto opposto.
Con sentenza non definitiva n. 1993/2019, pubblicata il 19.11.2019, relativamente alla quale formulava riserva d'appello, il Tribunale rigettava l'eccezione di tardività dell'iscrizione a CP_2
ruolo e di improcedibilità dell'opposizione e la causa veniva rimessa sul ruolo.
Con ordinanza del 27.03.2020 il decreto ingiuntivo opposto veniva munito di clausola esecutiva e venivano concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie. All'esito dell'istruttoria, con le “seconde note conclusive autorizzate”, depositava n. CP_1
6 documenti (cfr. docc. 71, n. 71 a), 71b) e 71c primo grado appellante), tra cui una denuncia-
querela nei confronti di una testimone escussa all'udienza del 21.10.2021 ed ne eccepiva CP_2
la tardività e l'irritualità.
Con la sentenza impugnata il Tribunale respingeva l'eccezione di incompetenza territoriale in quanto formulata senza l'indicazione di tutti i Fori concorrenti con quello generale e respingeva l'opposizione ritenendo, sulla base delle risultanze istruttorie, acquisita la prova della sussistenza del rapporto contrattuale intercorso tra le parti e del credito oggetto delle fatture azionate dall'opposta.
Così inquadrati i fatti, deve preliminarmente respingersi l'eccezione dell'appellata di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis, essendo appena il caso di rilevare che, ai sensi dell'art. 348 ter CPC, l'ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis CPC deve essere adottata “prima di procedere alla trattazione” e, dunque, non oltre l'udienza di cui all'art. 350 CPC
(cfr. Cass. n. 14696/2016).
Deve, inoltre, rilevarsi che l'appellante, pur avendone fatto tempestiva riserva, non ha interposto appello avverso la sentenza non definitiva n. 1993/2019, per cui su tale pronuncia si è formato il giudicato.
Nel merito, l'appello si profila infondato e non meritevole di accoglimento.
Con il primo motivo l'appellante critica la motivazione con la quale il Tribunale ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Padova, sostenendo di avere tempestivamente eccepito e documentato l'inapplicabilità al rapporto dedotto in giudizio dell'art. 19 c.p.c., non avendo la società debitrice alcuna sede a Padova, e di avere tempestivamente eccepito l'inapplicabilità di tutti i Fori alternativi di cui agli artt. 20 c.p.c. e 1182 Cod. Civ.
Deve ricordarsi che la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che quando una parte eccepisce il difetto di competenza territoriale ha l'onere di contestare la sussistenza in capo al giudice adito di tutti i possibili fori concorrenti per territorio derogabili e di indicare il diverso giudice competente secondo ciascuno di essi, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza tamquam non
esset perchè incompleta (cfr. da ultimo Cass., Sez. VI, Ord., 28 gennaio 2022, n. 2548).
Alla stregua del suddetto principio, deve rilevarsi che l'opponente, pur essendosi dilungata,
anche nel presente grado, sull'applicazione del forum destinatae solutionis, nulla ha tempestivamente dedotto nell'atto di opposizione in ordine al criterio facoltativo per la determinazione della competenza del forum contractus di cui all'art. 20 c.p.c., per cui va confermata la decisione resa sul punto dal Tribunale, che ha ritenuto pacifica sulla base delle risultanze documentali e testimoniali acquisite la conclusione e il perfezionamento di tutti elementi del contratto presso la sede legale dell'epoca dell'odierna appellata , convenuta CP_2
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. doc. 21 primo grado appellata).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente è, infatti, sotto tutti i profili, attore e l'opposto è, sotto tutti i profili, convenuto, anche con riferimento alla possibilità e alle concrete modalità di proposizione delle domande riconvenzionali e di chiamata dei terzi (cfr. da ultimo
Cass. SS. UU. Sent. n. 26727/2024).
L'accertamento del perfezionamento del contratto nella sede della società opposta qui appellata,
lungi dal costituire, secondo la tesi dell'appellante, un elemento irrilevante, ha determinato la corretta applicazione da parte del Tribunale dell'art. 20 c.p.c. ai fini della decisione sulla competenza territoriale.
La sentenza deve, pertanto, trovare conferma sul punto.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'errato accertamento da parte del Tribunale
dell'idoneità della documentazione prodotta da a provare l'esistenza del credito e per avere CP_2
ritenuto le fatture prodotte in sede monitoria idonee a costituire di per sé la prova del credito. La censura non è condivisibile, avendo invece il Tribunale ritenuto superate le contestazioni riferite allo svolgimento delle prestazioni svolte dall'allora opposta non in base alle sole fatture,
ma anche in ragione del contenuto delle comunicazioni intercorse tra le parti (cfr. doc. 28-31
primo grado appellata), dalle quali emerge che , legale rappresentante CP_5
dell'appellante, aveva autorizzato l'emissione delle stesse fatture e il versamento a di CP_2
acconti sulle somme dovute.
Il Tribunale ha, infatti, valorizzato la mancanza di contestazioni tra le parti in sede stragiudiziale sia in ordine all'esistenza del rapporto contrattuale tra esse intercorso (cfr. docc. 28, 29, 30, 40,
41 primo grado appellata), sia in ordine alla debenza delle somme e del collegamento “...tra le
fatture e i progetti presentati da , successivamente approvati dalla Regione Veneto CP_1
(doc. 26), la cui realizzazione era stata confermata dalla stessa società opponente (docc. 28-31,
40-41, 43, 47, 48, 49)”.
E' risultato che la società era collegata all'appellante e che il legale Controparte_4
rappresentante di agiva anche per conto di tale società (cfr. doc. 29 primo grado CP_1
appellata).
In base alla documentazione acquisita, può escludersi l'eccepito difetto parziale di legittimazione passiva di con riferimento alle fatture per corrispettivi riferiti ai progetti presentati CP_1
alla Regione e gestiti dalla società , essendo risultato che il dott. Controparte_4 [...]
aveva autorizzato l'appellata ad intestare ad le fatture riferibili a tali CP_5 CP_1
progetti (cfr. docc. 26, 28-31 primo grado appellata).
Inoltre, le fatture dedotte in sede monitoria dalla società appellata sono risultate regolarmente registrate nei registri contabili della società ingiungente (cfr. docc. 11 e 12 primo grado appellata).
Deve osservarsi che la Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 3581/2024, ha precisato che la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili.
Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito in quanto la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce un atto ricognitivo di un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante per effetto della sua natura confessoria ai sensi dell'art. 2720 Cod. Civ.
Non colgono nel segno neppure le critiche svolte con il terzo motivo, riferite all'errata valutazione da parte del Tribunale delle testimonianze acquisite.
Le dichiarazioni rese dalla teste all'udienza del 21.10.2021 sono risultate coerenti Testimone_1
con le risultanze documentali e con gli assunti dell'appellata in ordine modalità con cui le due società avevano condotto negli anni il loro rapporto contrattuale descritte negli atti;
la querela per falsa testimonianza sporta dal legale rappresentante di il 09.02.2022 nei confronti CP_1
della stessa teste (cfr. doc. 71 primo grado appellante) non è idonea ad inficiare l'attendibilità
delle dichiarazioni rese, essendo stata documentata l'intervenuta archiviazione in data
29.03.2023 dal GIP del Tribunale di Padova del procedimento penale da essa scaturito.
Tes_ Le dichiarazioni rese dal teste all'udienza dell'8.06.2021 hanno ulteriormente confermato i fatti dedotti dall'appellata mentre, al contrario, i testi e , sentiti Testimone_3 Testimone_4
a prova contraria all'udienza del 21.10.2021, hanno reso dichiarazioni del tutto generiche e contrastanti con le risultanze documentali (cfr. docc. 28, 31e 45 primo grado appellata), che hanno indotto il Tribunale anche ad esprimere la valutazione di inattendibilità della teste
[...]
. Tes_3 E ciò non soltanto in ragione del suo rapporto di lavoro con la società appellante ed in quanto coniuge del legale rappresentante di essa , ma in quanto la teste ha reso una CP_5
deposizione poco circostanziata, se non addirittura reticente. Non si è trattato, quindi, di una valutazione aprioristica, avendo il Tribunale correttamente motivato il giudizio di scarsa credibilità
delle dichiarazioni rese dalla teste con la non plausibilità del fatto che il legale rappresentante della società non fosse a conoscenza delle modalità di svolgimento dei rapporti CP_1
con la società e non fornisse indicazioni in ordine alla fatturazione dei compensi dovuti CP_2
all'appellata, in contrasto con il contenuto della corrispondenza intercorsa tra le parti.
La doglianza oggetto del quarto motivo è infondata, dovendo ritenersi che il Tribunale non abbia omesso la valutazione delle eccezioni dell'appellante riferite all'inutilizzabilità della documentazione prodotta da , ma che le abbia ritenute assorbite dall'accertamento della CP_2
sussistenza del credito della stessa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel
D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, esclusa la fase istruttoria non tenutasi, e vanno poste a carico dell'appellante e in favore di in base allo Controparte_1 CP_2
scaglione del decisum.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel procedimento di cui in epigrafe,
disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
1) respinge l'appello e conferma la sentenza n. 971/2022 del Tribunale di Padova;
2) condanna la società al pagamento in favore della società Controparte_1 CP_2
delle spese del grado, che liquida in € 6.946,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, e oltre a CPNA e IVA se dovuti. Si dà atto che sussistono, a carico dall'appellante, i presupposti applicativi dell'art. 13, co. 1
quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia) per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 1 comma 17 della
Legge n. 228/2012 con effetto decorrente dal 30.01.2013.
Così deciso in Venezia, 03 marzo 2025.
La Presidente
Dott. Rita Rigoni
Il Consigliere Estensore
Dott. Maria Gabriella Pennetta