Cass. civ., sez. II, sentenza 03/08/1972, n. 2607
CASS
Sentenza 3 agosto 1972

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Nel giudizio di primo grado il divieto di proporre nuove domande ed eccezioni tende, essenzialmente, ad evitare il rallentamento dell'iter processuale e l'aggravio dell'Onere difensivo ed attiene, quindi, all'interesse delle parti private. Pertanto, la proposizione di domande o eccezioni nuove nel primo grado del giudizio non da luogo a nullita, rilevabile d'ufficio, ed, anzi, non puo nemmeno essere eccepita dalla parte in grado di appello, qualora questa abbia, in quella Sede, invece di far valere la preclusione di cui all'art 184 cod proc civ, accettato il contraddittorio difendendosi nel merito riguardo la nuova domanda o eccezione. ( V 2154'70, mass n 348292; 3578'69, mass n 343777; 3167'69, mass n ( V 343143).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 03/08/1972, n. 2607
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2607
    Data del deposito : 3 agosto 1972

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