Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 18/04/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente
Giorgio Bertola Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 6522/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 31/12/2024
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. RAMPIONESI LAURA
E
) rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. RAMPIONESI LAURA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti ricorrono all'ill.mo Tribunale di Mantova affinchè possa dichiarare la separazione tra loro alle seguenti condizioni:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
2) Disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore he manterrà la Per_1
propria residenza e collocazione prevalente presso l'abitazione familiare di
Toscanini 16, gravata da contratto di mutuo che si allega, con la precisazione che, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente.
In merito alle decisioni di maggiore interesse inerenti all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio, salvo situazioni di urgenza/necessità, i genitori raggiungeranno invece accordi comuni, di volta in volta, esercitando in questo caso la loro responsabilità genitoriale congiuntamente.
4) Il padre SI. verserà alla SI.ra a titolo Parte_1 Controparte_1
di contributo al mantenimento del figlio minore a somma di € 350,00 Per_1
(trecentocinquanta/00) che sarà versata entro il giorno 21 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2024, e sarà annualmente rivalutata di anno in anno al 100% degli indici Istat al consumo (prima rivalutazione gennaio
2026).
5) L'assegno unico universale erogato da verrà corrisposto nella misura CP_2
del 100% alla madre SI.ra Controparte_1
6) Il padre eserciterà ogni e più ampio diritto di visita del figlio, potrà recarsi presso la residenza del figlio minore e qui riaccompagnarlo per le sue esigenze scolastiche e ricreative quotidiane concordandosi con la madre.
7) In ogni caso il padre terrà con sé presso la propria abitazione il figlio minore uno o due pomeriggi a settimana a seconda degli impegni extra scolastici del figlio e nel week end dal venerdì sera oppure dal sabato mattina dopo la scuola alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando lo riporterà
presso l'abitazione della madre.
8) Durante il periodo delle vacanze natalizie ed estive, la gestione del minore verrà organizzata dai genitori secondo le rispettive esigenze lavorative,
riservandosi ciascuno – previo accordo - il diritto di trascorrere insieme al figlio più giorni consecutivi durante il periodo natalizio, pasquale ed estivo
2 secondo i propri impegni di lavoro e le proprie ferie.
10) Le parti concordano di applicare il protocollo delle spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Mantova e, pertanto, sono a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:
a) SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche ( su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte da
SSNN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili del Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle ( sempre su prescrizione medica) per esami , accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta.
b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) all'asilo nido pubblico, alla scuola dell'infanzia pubblica, alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, , post- scuola ( se richiesto dall'Istituto oppure,
se entrambi i genitori lavorano, se necessitato da esigenze lavorative dei
3 genitori e nessuno dei due offre alternative anche per il tramite della rete familiare di riferimento, nonni, ecc) ; spese per centro studi ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite;
spese per l'acquisto di strumenti informatici (
PC portatili o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (
cinquecento/00); si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria, come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile;
pertanto
, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il,loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico.
c) SPESE PER LE LEZIONI DI SCUOLA GUIDA (pratica e teoria e tasse di iscrizione ai relativi esami).
- saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato,
pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche – erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter ( fuori dalle ipotesi di cui alla
4 precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici ( fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino o autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.) .
Pertanto il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta,
la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate.
In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà
totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
10) Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non vantare alcuna pretesa reciproca;
11) I ricorrenti dichiarano di prestare il proprio reciproco consenso per il rilascio/rinnovo del passaporto e di documenti equipollenti per l'espatrio anche per il figlio minore.
I ricorrenti, come sopra generalizzati, rappresentati e difesi, chiedono inoltre che decorsi i termini di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi, sostituita con note di trattazione scritta, la causa sia rimessa sul ruolo al Giudice Relatore affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. -con scadenza a data successiva a 6
mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione e, all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il
Collegio con sentenza definitiva voglia pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio. …(omissis)…”
5 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, premesso di aver contratto matrimonio in SUZZARA in data 04/10/2014 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al numero 9, parte II, serie A, anno 2014) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SUZZARA (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 17.04.2025
La Giudice relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Massimo De Luca
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