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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 23/09/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 496 / 2024
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 496 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'avv.to ZONFRILLI ANDREA;
Parte_1
ricorrente
E
con l'avv.to TUMINELLI MARIA ANTONIETTA;
CP_1 resistente
Oggetto: OPPOSIZIONE AD ATP
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto di dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis cpc, l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto:
- di aver depositato ATP in data 2.05.2023 per ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento della indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa nonché per lo status di portatore di handicap ex art. 3, comma 3, L.n.104/1992;
- che il TU dr. aveva depositato la relazione resa in sede di ATP, Persona_1
negando le condizioni per il richiesto accertamento, accertando una invalidità civile pari al 67% e riconoscendo l'istante portatore di handicap ai sensi della legge 104/92, at.3, comma 1.
Contestando le risultanze dell'elaborato peritale, ha quindi concluso perché, accertata la sussistenza dei requisiti sanitari, l' venisse condannato al pagamento delle prestazioni CP_1 richiesta, con accessori come per legge.
Si è costituito l'ente previdenziale, eccependo l'inammissibilità della domanda giudiziale nonché l'infondatezza della stessa alla luce delle risultanze della TU già espletata.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti e disposta integrazione peritale, la causa è stata decisa in esito all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.09.2025.
Nel merito, la domanda deve ritenersi infondata.
La domanda giudiziale è proponibile ai sensi dell'art. 42 terzo comma D.L. 30.9.2003 n. 269
(convertito nella legge 326/03) in quanto il ricorso è stato depositato nei sei mesi successivi alla comunicazione del verbale di visita.
In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l dovrà CP_1 provvedere alla verifica del possesso in capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa: va infatti evidenziato che il giudizio in questione deve ritenersi limitato all'accertamento del requisito sanitario, ponendosi il giudizio quale opposizione alla consulenza tecnica espletata. A sostegno di ciò si richiama il dato letterale dell'art. 445 bis c.p.c., nel quale si richiede a pensa di inammissibilità del ricorso la formulazione di specifici motivi di contestazione alla consulenza tecnica. Si invoca inoltre il regime di inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, che sancirebbe la differenza rispetto al giudizio ordinario, volto ad ottenere la condanna dell'ente ad erogare una prestazione previdenziale e che può essere promosso qualora sorgano contrasti in merito al possesso degli altri requisiti necessari per il riconoscimento della prestazione.
Fatta questa premessa deve quindi in primo luogo in ogni caso disattendersi la domanda spiegata dal ricorrente nelle conclusioni dell'atto introduttivo, ove si chiede di “condannare
l' in persona del legale rappresentante p.t. all'erogazione dell'indennità di CP_1 accompagnamento inclusi i ratei maturati e maturandi sul diritto riconosciuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei dalle rispettive scadenze al saldo”.
Ciò detto, la domanda di accertamento svolta in atti è infondata e deve in conformità essere respinto il ricorso della parte dissenziente.
L'art. 445 bis comma 6 c.p.c. prevede che dopo l'espletamento della TU nella fase di ATP, la parte che abbia depositato il dissenso avverso le conclusioni del TU, deve depositare il ricorso introduttivo del giudizio di merito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione del dissenso, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
In proposito la Cassazione ha chiarito che “la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa – ai sensi dei commi 4 e 5
[dell'art. 445 bis c.p.c.] – può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione” (v. ex multis Cass. 2 agosto 2019, n. 20847; Cass. 9 aprile 2019, n. 9876; Cass. 5 febbraio 2020, n.
2587; Cass. 3 marzo 2021, n. 5719) (Cass. – Sezioni Unite Civili – sentenza del 13 maggio
2021 – n. 12903).
Si richiama sul punto l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, che ha evidenziato come l'onere di specificazione attenga il ricorso introduttivo del giudizio di merito e non anche la dichiarazione di dissenso, che può essere generica (Cfr., in tal senso, Cass. n. 12332/2015, secondo cui “In tema di accertamento tecnico preventivo, la parte che intenda contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio è tenuta, a pena di inammissibilità, a specificarne i motivi non già con la presentazione della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, quarto comma, cod. proc. civ., ma direttamente con il successivo ricorso introduttivo del giudizio ex art. 445 bis, sesto comma, cod. proc. civ., poiché - in assenza di interlocuzioni con il giudice o la controparte, non previste dalla norma - è processualmente inutile anticipare la specificazione delle ragioni di contestazione al momento della dichiarazione di cui al quarto comma, tanto più che a quest'ultima potrebbe anche non seguire l'introduzione del giudizio di cognizione”).
Alla luce dell'interpretazione della Corte di legittimità, (Cfr. Cass. Sez. Lav. Ordinanza del
21/02/2019 dep. 08/05/2019, n.12165/2019) risulta indubitabile che la nuova fase contenziosa ex art. 445 bis comma 6, sia limitata all'esame delle censure motivate, addotte dalla parte che contesti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, e dunque limitata alle suddette contestazioni sulle leges artis ovvero su norme e/o elementi fattuali e della rilevanza delle stesse sulle conclusioni della consulenza, così come venute a definirsi.
Sostanzialmente, il giudizio definito dal comma sei dell'art. 445 bis c.p.c., nella misura in cui detta norma richiede la specifica dei motivi di contestazione della TU, a pena d'inammissibilità, viene a configurarsi alla stregua di un giudizio a carattere impugnatorio.
Fatta questa indispensabile premessa di ordine sistematico si rileva quanto segue.
Il TU nominato nella fase sommaria dr. nella relazione scritta depositata in Persona_1
Cancelleria, a seguito dell'esame del ricorrente e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato che parte ricorrente è affetta da
“obesità (cfr. cod. 7105); Esiti di artrodesi lombare e lombosacrale (cfr. cod. 7004);
Ipotiroidismo in trattamento farmacologico (voce non tabellata)”, riconoscendo alla perizianda una percentuale di invalidità pari al 67% e ritenendo che non vi fossero elementi per riconoscere l'indennità di accompagnamento.
Appare evidente che tale condizione non giustifica il riconoscimento della provvidenza richiesta.
Parte istante oppone, a censura di quanto concluso, le seguenti censure:
1) l'errata valutazione in merito alla insussistenza un quadro invalidante tale da comportare la necessita dell'aiuto permanente di un accompagnatore, posto che la medesima si pone in contrasto con quanto obiettivamente accertato dello stesso TU nel corso della visita peritale laddove riscontra “passaggi posturali autonomi, lenti, con necessita di appoggio ambientale, parimenti l'andatura sebbene autonoma appare lenta;
limitazione funzionale ai massimi gradi dei movimenti di flessione e rotazione del busto in assenza di contrattura antalgica dei muscoli delle docce paravertebrali”, situazione questa che indica senza dubbio un rischio caduta;
2) l'errata valutazione della riscontrata parziale degenerazione dell'apparato osteoarticolare che, ad avviso dell'opponente, dovrebbe necessariamente comportare la necessità di assistenza continua;
3) l'omessa indicazione di certificazione medica recente dalla quale desumere un miglioramento delle condizioni generali della perizianda: in realtà per quanto attiene la limitazione della deambulazione della sig.ra risulta come tale aspetto Pt_1
permanga invariato come si evince anche dal referto del 07.03.2023 della dr.ssa
[...]
ove viene attestato come i passaggi posturali permangano limitati e difficoltosi Per_2
così come era stato riconosciuto nel referto del 20.08.2020 dal dr. O. (cfr. Per_3 all.ti);
4) l'insufficiente valutazione della obesità non patologia che dovrebbe ritenersi di particolare gravità perché presente in una persona alta 144 cm e con peso corporeo pari a 100 kg, condizione questa che dovrebbe comportare la perdita della capacità di deambulare in maniera autonoma;
5) omessa valutazione medico-legale in relazione allo status di persona portatrice di handicap con connotazione di gravità, la quale richiede di verificare se le patologie considerate comportino una limitazione della vita di relazione ed una valutazione delle ripercussioni sulle condizioni in cui il soggetto esplicita la propria personalità ed i propri interessi
Alla luce di tali puntali censure, con ordinanza dell'11-04.2024 veniva chiesto al nominato
TU di rispondere ai seguenti quesiti: “rilevato che, alla luce delle puntuali osservazioni mosse all'elaborato peritale depositato in seno alla precedente fase sommaria il già nominato TU debba integrare il proprio elaborato peritale (anche, se necessario, sottoponendo a nuovo esame la perizianda) al fine di rispondere ai seguenti quesiti, potendo le altre censure mosse essere esaminate direttamente in sentenza:
1) se gli accertati “passaggi posturali autonomi, lenti, con necessita di appoggio ambientale, parimenti l'andatura sebbene autonoma appare lenta” possono causare concreto rischio di caduta, esprimendo, in caso di risposta negativa a tale accertamento le motivazioni medico- legali a supporto;
2) la compatibilità della accertata “limitazione funzionale ai massimi gradi dei movimenti di flessione e rotazione del busto in assenza di contrattura antalgica dei muscoli delle docce paravertebrali” con la mantenuta capacità della perizianda di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, da valutarsi anche con riferimento alla accertata obesità, esprimendo anche in questo caso, nell'ipotesi della accertata compatibilità, adeguata motivazione medico-legale;
3) il puntuale riferimento alla “documentazione medica più recente in riferimento a quella precedente le condizioni cliniche apparirebbero migliorate”, specificando quindi quale sia la documentazione medica posta a fondamento di tale sintetica valutazione ed esprimendo analiticamente le motivazioni medico-legali che hanno condotto a tale giudizio;
4) l'esplicitazione delle motivazioni medico-legali (assenti) per le quali la periziando non è stata disconosciuta portatrice di handicap con connotazione di gravità”.
Il nominato TU ha così esaurientemente risposto ai quesiti formulati in seno alla citata ordinanza, sostanzialmente sovrapponibili alle censure mosse in seno al ricorso ex art. 445 bis co. 6 c.p.c.
In merito al quesito di cui al punto 1), il nominato TU ha rilevato quanto segue: “risulta mancante l'obiettività nel certificato medico introduttivo del 12/07/2022, redatto come base per l'inoltro della domanda di invalidità civile non fornendo quindi un mezzo di confronto con quanto osservato dal medico certificatore mancando, inoltre, la specifica nella sezione “diagnosi” di patologia osteoporotica o neurologica motivo della necessità di valutazione del rischio di caduta;
l'esame obiettivo della Commissione Medica del CP_1
24/02/2023 deponeva per una “deambulazione autonoma” ancora una volta in assenza di documentazione medica od obbiettività che deponesse per la necessità di valutazione del rischio di caduta;
la consulenza specialistica neurologica del 07/03/2023 riferisce
“andatura autonoma possibile senza appoggio…non evidenza altri segni di lato” ove anche lo Specialista non evidenzia condizioni patologiche che espongano la Paziente ad un elevato rischio di caduta;
la consulenza specialistica del 20/08/2020 perde di significato laddove sia precedente all'esecuzione dell'intervento chirurgico a carico della colonna vertebrale e vi sia la citata consulenza a posteriori che invece obiettivi la condizione post- operatoria di recuperata autonomia;
manca in senso assoluto documentazione medica dell'epoca che deponga per la presenza di patologia o condizioni cliniche che espongano la
Paziente ad un elevato rischio di caduta”.
Trattasi di valutazione medico-legale della documentazione medica pienamente condivisibile nelle sue motivazioni perché sorretta da una lettera critica e cronologica dei referti medici in atti, basata altresì sull'assenza di complicanze neurologiche o osteoporotiche che possano far ritenere sussistente un rischio di caduta.
In merito al quesito di cui al punto 2), il nominato TU ha rilevato quanto segue: “in riferimento alla flessibilità articolare è definita dal ROM (Range Of Motion), ossia dai gradi di libertà permessi da una specifica articolazione ove esso è usualmente misurato dal numero di gradi compiuti da un segmento corporeo dalla posizione di partenza alla posizione finale lungo il suo completo arco di movimento;
partendo da questa considerazione i “massimi gradi” sono considerati come completa e fruibile funzionalità di una articolazione, nel caso di specie le articolazioni intervertebrali, con la possibilità di compiere movimenti complessi che esulano dalla possibilità di attendimento delle quotidiane attitudini di vita;
anche qui nonostante il quadro clinico della Paziente all'esito dell'esame obiettivo dell'epoca e per l'assenza di documentazione medica comprovante
l'incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita si è considerata la mantenuta capacità in considerazione dell'età e del quadro clinico di cui la valutazione dell'esame obiettivo svolto in data 12/10/2023”.
Il TU ha quindi motivato, con riferimento alla letteratura medica, richiamando la nozione di “massimo grado” (completa e fruibile funzionalità di un arto) ha escluso la possibilità della paziente di poter compiere movimenti complessi che esulano dal compimento di semplici attività quotidiane di accudimento personale. In merito al quesito di cui al punto 3), il nominato TU ha rilevato quanto segue: “in relazione a quanto richiesto dal quesito e come specificato al punto 1) la documentazione che riferiva nell'agosto 2020 “impossibilità alla deambulazione autonoma” facendo chiaro riferimento alla patologia vertebrale come descritta e mancando altro riferimento clinico trovò poi nuova e migliorata valutazione nell'esame obiettivo della valutazione specialistica successiva all'intervento chirurgico subito nel settembre 2020 per cui la rilevata migliorìa del quadro clinico”.
Trattasi di esauriente spiegazione, frutto di una lettura critica e sistematica della (peraltro scarna) documentazione in atti.
In merito al quesito di cui al punto 4), il nominato TU ha rilevato quanto segue: “in relazione alla valutazione di cui la Legge 104/92, art. 3 comma 3, essa si è posta sulla scorta della valutazione percentuale della invalidità civile correlando dette conclusioni con una eventuale condizione per cui la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto
l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione e trovando che in assenza dei requisiti per cui la necessità dell'indennità di accompagnamento e per la presenza invece in relazione all'età e al quadro clinico della possibilità di attendere autonomamente le quotidiane attitudini di vita mancassero i presupposti medico-legali per l'attribuzione della valutazione di cui la condizione di handicap grave”.
Alla luce di ciò, si osserva ulteriormente che la relazione del TU appare congruamente motivata, e senz'altro idonea ad escludere la ricorrenza delle condizioni richieste per le provvidenze in questione, avendo il TU accertato direttamente e personalmente le condizioni dell'istante ed avendo adeguatamente superato le contestazioni di parte basate sia sulla documentazione medica pregressa che rispondendo compiutamente alle censure mosse in questa fase processuale.
Va conseguentemente rigettata la domanda volta a conseguire i benefici richiesti, per carenza dei presupposti sanitari.
La dichiarazione di esonero ex art 152 disp. att. c.p.c. (vi è nel giudizio per ATP e nel successivo giudizio di merito dichiarazione firmata dalla parte) autorizza l'irripetibilità delle spese di lite Le spese della TU svolta nella fase sommaria, in uno alla integrazione della presente fase, sono poste a carico dell . CP_1
p.q.m.
- rigetta la domanda.
- spese di lite irripetibili
Così deciso in data 23.09.2025
Il Giudice
Annalisa Gualtieri
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 496 / 2024
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 496 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'avv.to ZONFRILLI ANDREA;
Parte_1
ricorrente
E
con l'avv.to TUMINELLI MARIA ANTONIETTA;
CP_1 resistente
Oggetto: OPPOSIZIONE AD ATP
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto di dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis cpc, l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto:
- di aver depositato ATP in data 2.05.2023 per ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento della indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa nonché per lo status di portatore di handicap ex art. 3, comma 3, L.n.104/1992;
- che il TU dr. aveva depositato la relazione resa in sede di ATP, Persona_1
negando le condizioni per il richiesto accertamento, accertando una invalidità civile pari al 67% e riconoscendo l'istante portatore di handicap ai sensi della legge 104/92, at.3, comma 1.
Contestando le risultanze dell'elaborato peritale, ha quindi concluso perché, accertata la sussistenza dei requisiti sanitari, l' venisse condannato al pagamento delle prestazioni CP_1 richiesta, con accessori come per legge.
Si è costituito l'ente previdenziale, eccependo l'inammissibilità della domanda giudiziale nonché l'infondatezza della stessa alla luce delle risultanze della TU già espletata.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti e disposta integrazione peritale, la causa è stata decisa in esito all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.09.2025.
Nel merito, la domanda deve ritenersi infondata.
La domanda giudiziale è proponibile ai sensi dell'art. 42 terzo comma D.L. 30.9.2003 n. 269
(convertito nella legge 326/03) in quanto il ricorso è stato depositato nei sei mesi successivi alla comunicazione del verbale di visita.
In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l dovrà CP_1 provvedere alla verifica del possesso in capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa: va infatti evidenziato che il giudizio in questione deve ritenersi limitato all'accertamento del requisito sanitario, ponendosi il giudizio quale opposizione alla consulenza tecnica espletata. A sostegno di ciò si richiama il dato letterale dell'art. 445 bis c.p.c., nel quale si richiede a pensa di inammissibilità del ricorso la formulazione di specifici motivi di contestazione alla consulenza tecnica. Si invoca inoltre il regime di inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, che sancirebbe la differenza rispetto al giudizio ordinario, volto ad ottenere la condanna dell'ente ad erogare una prestazione previdenziale e che può essere promosso qualora sorgano contrasti in merito al possesso degli altri requisiti necessari per il riconoscimento della prestazione.
Fatta questa premessa deve quindi in primo luogo in ogni caso disattendersi la domanda spiegata dal ricorrente nelle conclusioni dell'atto introduttivo, ove si chiede di “condannare
l' in persona del legale rappresentante p.t. all'erogazione dell'indennità di CP_1 accompagnamento inclusi i ratei maturati e maturandi sul diritto riconosciuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei dalle rispettive scadenze al saldo”.
Ciò detto, la domanda di accertamento svolta in atti è infondata e deve in conformità essere respinto il ricorso della parte dissenziente.
L'art. 445 bis comma 6 c.p.c. prevede che dopo l'espletamento della TU nella fase di ATP, la parte che abbia depositato il dissenso avverso le conclusioni del TU, deve depositare il ricorso introduttivo del giudizio di merito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione del dissenso, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
In proposito la Cassazione ha chiarito che “la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa – ai sensi dei commi 4 e 5
[dell'art. 445 bis c.p.c.] – può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione” (v. ex multis Cass. 2 agosto 2019, n. 20847; Cass. 9 aprile 2019, n. 9876; Cass. 5 febbraio 2020, n.
2587; Cass. 3 marzo 2021, n. 5719) (Cass. – Sezioni Unite Civili – sentenza del 13 maggio
2021 – n. 12903).
Si richiama sul punto l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, che ha evidenziato come l'onere di specificazione attenga il ricorso introduttivo del giudizio di merito e non anche la dichiarazione di dissenso, che può essere generica (Cfr., in tal senso, Cass. n. 12332/2015, secondo cui “In tema di accertamento tecnico preventivo, la parte che intenda contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio è tenuta, a pena di inammissibilità, a specificarne i motivi non già con la presentazione della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, quarto comma, cod. proc. civ., ma direttamente con il successivo ricorso introduttivo del giudizio ex art. 445 bis, sesto comma, cod. proc. civ., poiché - in assenza di interlocuzioni con il giudice o la controparte, non previste dalla norma - è processualmente inutile anticipare la specificazione delle ragioni di contestazione al momento della dichiarazione di cui al quarto comma, tanto più che a quest'ultima potrebbe anche non seguire l'introduzione del giudizio di cognizione”).
Alla luce dell'interpretazione della Corte di legittimità, (Cfr. Cass. Sez. Lav. Ordinanza del
21/02/2019 dep. 08/05/2019, n.12165/2019) risulta indubitabile che la nuova fase contenziosa ex art. 445 bis comma 6, sia limitata all'esame delle censure motivate, addotte dalla parte che contesti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, e dunque limitata alle suddette contestazioni sulle leges artis ovvero su norme e/o elementi fattuali e della rilevanza delle stesse sulle conclusioni della consulenza, così come venute a definirsi.
Sostanzialmente, il giudizio definito dal comma sei dell'art. 445 bis c.p.c., nella misura in cui detta norma richiede la specifica dei motivi di contestazione della TU, a pena d'inammissibilità, viene a configurarsi alla stregua di un giudizio a carattere impugnatorio.
Fatta questa indispensabile premessa di ordine sistematico si rileva quanto segue.
Il TU nominato nella fase sommaria dr. nella relazione scritta depositata in Persona_1
Cancelleria, a seguito dell'esame del ricorrente e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato che parte ricorrente è affetta da
“obesità (cfr. cod. 7105); Esiti di artrodesi lombare e lombosacrale (cfr. cod. 7004);
Ipotiroidismo in trattamento farmacologico (voce non tabellata)”, riconoscendo alla perizianda una percentuale di invalidità pari al 67% e ritenendo che non vi fossero elementi per riconoscere l'indennità di accompagnamento.
Appare evidente che tale condizione non giustifica il riconoscimento della provvidenza richiesta.
Parte istante oppone, a censura di quanto concluso, le seguenti censure:
1) l'errata valutazione in merito alla insussistenza un quadro invalidante tale da comportare la necessita dell'aiuto permanente di un accompagnatore, posto che la medesima si pone in contrasto con quanto obiettivamente accertato dello stesso TU nel corso della visita peritale laddove riscontra “passaggi posturali autonomi, lenti, con necessita di appoggio ambientale, parimenti l'andatura sebbene autonoma appare lenta;
limitazione funzionale ai massimi gradi dei movimenti di flessione e rotazione del busto in assenza di contrattura antalgica dei muscoli delle docce paravertebrali”, situazione questa che indica senza dubbio un rischio caduta;
2) l'errata valutazione della riscontrata parziale degenerazione dell'apparato osteoarticolare che, ad avviso dell'opponente, dovrebbe necessariamente comportare la necessità di assistenza continua;
3) l'omessa indicazione di certificazione medica recente dalla quale desumere un miglioramento delle condizioni generali della perizianda: in realtà per quanto attiene la limitazione della deambulazione della sig.ra risulta come tale aspetto Pt_1
permanga invariato come si evince anche dal referto del 07.03.2023 della dr.ssa
[...]
ove viene attestato come i passaggi posturali permangano limitati e difficoltosi Per_2
così come era stato riconosciuto nel referto del 20.08.2020 dal dr. O. (cfr. Per_3 all.ti);
4) l'insufficiente valutazione della obesità non patologia che dovrebbe ritenersi di particolare gravità perché presente in una persona alta 144 cm e con peso corporeo pari a 100 kg, condizione questa che dovrebbe comportare la perdita della capacità di deambulare in maniera autonoma;
5) omessa valutazione medico-legale in relazione allo status di persona portatrice di handicap con connotazione di gravità, la quale richiede di verificare se le patologie considerate comportino una limitazione della vita di relazione ed una valutazione delle ripercussioni sulle condizioni in cui il soggetto esplicita la propria personalità ed i propri interessi
Alla luce di tali puntali censure, con ordinanza dell'11-04.2024 veniva chiesto al nominato
TU di rispondere ai seguenti quesiti: “rilevato che, alla luce delle puntuali osservazioni mosse all'elaborato peritale depositato in seno alla precedente fase sommaria il già nominato TU debba integrare il proprio elaborato peritale (anche, se necessario, sottoponendo a nuovo esame la perizianda) al fine di rispondere ai seguenti quesiti, potendo le altre censure mosse essere esaminate direttamente in sentenza:
1) se gli accertati “passaggi posturali autonomi, lenti, con necessita di appoggio ambientale, parimenti l'andatura sebbene autonoma appare lenta” possono causare concreto rischio di caduta, esprimendo, in caso di risposta negativa a tale accertamento le motivazioni medico- legali a supporto;
2) la compatibilità della accertata “limitazione funzionale ai massimi gradi dei movimenti di flessione e rotazione del busto in assenza di contrattura antalgica dei muscoli delle docce paravertebrali” con la mantenuta capacità della perizianda di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, da valutarsi anche con riferimento alla accertata obesità, esprimendo anche in questo caso, nell'ipotesi della accertata compatibilità, adeguata motivazione medico-legale;
3) il puntuale riferimento alla “documentazione medica più recente in riferimento a quella precedente le condizioni cliniche apparirebbero migliorate”, specificando quindi quale sia la documentazione medica posta a fondamento di tale sintetica valutazione ed esprimendo analiticamente le motivazioni medico-legali che hanno condotto a tale giudizio;
4) l'esplicitazione delle motivazioni medico-legali (assenti) per le quali la periziando non è stata disconosciuta portatrice di handicap con connotazione di gravità”.
Il nominato TU ha così esaurientemente risposto ai quesiti formulati in seno alla citata ordinanza, sostanzialmente sovrapponibili alle censure mosse in seno al ricorso ex art. 445 bis co. 6 c.p.c.
In merito al quesito di cui al punto 1), il nominato TU ha rilevato quanto segue: “risulta mancante l'obiettività nel certificato medico introduttivo del 12/07/2022, redatto come base per l'inoltro della domanda di invalidità civile non fornendo quindi un mezzo di confronto con quanto osservato dal medico certificatore mancando, inoltre, la specifica nella sezione “diagnosi” di patologia osteoporotica o neurologica motivo della necessità di valutazione del rischio di caduta;
l'esame obiettivo della Commissione Medica del CP_1
24/02/2023 deponeva per una “deambulazione autonoma” ancora una volta in assenza di documentazione medica od obbiettività che deponesse per la necessità di valutazione del rischio di caduta;
la consulenza specialistica neurologica del 07/03/2023 riferisce
“andatura autonoma possibile senza appoggio…non evidenza altri segni di lato” ove anche lo Specialista non evidenzia condizioni patologiche che espongano la Paziente ad un elevato rischio di caduta;
la consulenza specialistica del 20/08/2020 perde di significato laddove sia precedente all'esecuzione dell'intervento chirurgico a carico della colonna vertebrale e vi sia la citata consulenza a posteriori che invece obiettivi la condizione post- operatoria di recuperata autonomia;
manca in senso assoluto documentazione medica dell'epoca che deponga per la presenza di patologia o condizioni cliniche che espongano la
Paziente ad un elevato rischio di caduta”.
Trattasi di valutazione medico-legale della documentazione medica pienamente condivisibile nelle sue motivazioni perché sorretta da una lettera critica e cronologica dei referti medici in atti, basata altresì sull'assenza di complicanze neurologiche o osteoporotiche che possano far ritenere sussistente un rischio di caduta.
In merito al quesito di cui al punto 2), il nominato TU ha rilevato quanto segue: “in riferimento alla flessibilità articolare è definita dal ROM (Range Of Motion), ossia dai gradi di libertà permessi da una specifica articolazione ove esso è usualmente misurato dal numero di gradi compiuti da un segmento corporeo dalla posizione di partenza alla posizione finale lungo il suo completo arco di movimento;
partendo da questa considerazione i “massimi gradi” sono considerati come completa e fruibile funzionalità di una articolazione, nel caso di specie le articolazioni intervertebrali, con la possibilità di compiere movimenti complessi che esulano dalla possibilità di attendimento delle quotidiane attitudini di vita;
anche qui nonostante il quadro clinico della Paziente all'esito dell'esame obiettivo dell'epoca e per l'assenza di documentazione medica comprovante
l'incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita si è considerata la mantenuta capacità in considerazione dell'età e del quadro clinico di cui la valutazione dell'esame obiettivo svolto in data 12/10/2023”.
Il TU ha quindi motivato, con riferimento alla letteratura medica, richiamando la nozione di “massimo grado” (completa e fruibile funzionalità di un arto) ha escluso la possibilità della paziente di poter compiere movimenti complessi che esulano dal compimento di semplici attività quotidiane di accudimento personale. In merito al quesito di cui al punto 3), il nominato TU ha rilevato quanto segue: “in relazione a quanto richiesto dal quesito e come specificato al punto 1) la documentazione che riferiva nell'agosto 2020 “impossibilità alla deambulazione autonoma” facendo chiaro riferimento alla patologia vertebrale come descritta e mancando altro riferimento clinico trovò poi nuova e migliorata valutazione nell'esame obiettivo della valutazione specialistica successiva all'intervento chirurgico subito nel settembre 2020 per cui la rilevata migliorìa del quadro clinico”.
Trattasi di esauriente spiegazione, frutto di una lettura critica e sistematica della (peraltro scarna) documentazione in atti.
In merito al quesito di cui al punto 4), il nominato TU ha rilevato quanto segue: “in relazione alla valutazione di cui la Legge 104/92, art. 3 comma 3, essa si è posta sulla scorta della valutazione percentuale della invalidità civile correlando dette conclusioni con una eventuale condizione per cui la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto
l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione e trovando che in assenza dei requisiti per cui la necessità dell'indennità di accompagnamento e per la presenza invece in relazione all'età e al quadro clinico della possibilità di attendere autonomamente le quotidiane attitudini di vita mancassero i presupposti medico-legali per l'attribuzione della valutazione di cui la condizione di handicap grave”.
Alla luce di ciò, si osserva ulteriormente che la relazione del TU appare congruamente motivata, e senz'altro idonea ad escludere la ricorrenza delle condizioni richieste per le provvidenze in questione, avendo il TU accertato direttamente e personalmente le condizioni dell'istante ed avendo adeguatamente superato le contestazioni di parte basate sia sulla documentazione medica pregressa che rispondendo compiutamente alle censure mosse in questa fase processuale.
Va conseguentemente rigettata la domanda volta a conseguire i benefici richiesti, per carenza dei presupposti sanitari.
La dichiarazione di esonero ex art 152 disp. att. c.p.c. (vi è nel giudizio per ATP e nel successivo giudizio di merito dichiarazione firmata dalla parte) autorizza l'irripetibilità delle spese di lite Le spese della TU svolta nella fase sommaria, in uno alla integrazione della presente fase, sono poste a carico dell . CP_1
p.q.m.
- rigetta la domanda.
- spese di lite irripetibili
Così deciso in data 23.09.2025
Il Giudice
Annalisa Gualtieri