Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/01/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce Prima Sezione civile nella persona della giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 4578 del ruolo generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: usucapione;
nella causa civile promossa da
Parte 2 rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Marzo Parte 1
-attori-
Contro
Controparte_1 Controparte_2 CP 3 CP 1
[...] Controparte_4 CP 5 CP 6 CP 7
- convenuti contumaci -
*****
Fatto e diritto e Parte 2Con il presente atto di citazione, Parte 1 hanno chiesto accertarsi e dichiararsi la piena ed esclusiva proprietà dell'intero terreno posseduto dagli attori, sito nel comune di Trepuzzi-Marina di Casalabate (Le) così censito: già Foglio 12, p.lla 342/b in
Catasto Terreni del Comune di Trepuzzi (Le) ad oggi censito al Foglio 42, p.lla 2082, sub 1 e 2, in Catasto Fabbricati del Comune di Trepuzzi (Le), sito in via Della Bugula, n. 13, cat. A/4, cl.
3, cons. 5,0 vani, sup. mq 96,00, r.c. €. 309,87, per aver esercitato un possesso uti dominus, in maniera esclusiva, continua e continuata, pacifica ed indisturbata per oltre un ventennio, ed esattamente dal 1974, e comunque già dal 1986, e così ordinarne la trascrizione dell'emananda sentenza a favore degli istanti. In particolare, hanno esposto gli attori, che dapprima il loro dante
Persona 1 e poi la madre hanno posseduto il terreno di cui è causa CP 8
causa dal 1974, senza nessuna contestazione da parte dei convenuti. Ed invero, gli stessi hanno dedotto che il Persona 1 è entrato nel possesso dell'immobile innanzi specificato, realizzando a proprie spese una civile abitazione. Ciò veniva dichiarato all'U.T.E. di Lecce dichiarando l'immobile al Foglio di mappa 12 part. num. 342/b. Al decesso del dante causa, ha perdurato nel possesso la moglie, e successivamente gli odierni istanti CP 8
provvedendo nel tempo, al pagamento dei tributi, allo smaltimento delle acque reflue nonché a mettere in sicurezza l'area con apposito contratto stipulato con un Istituto di vigilanza. La inoltre, ha provveduto ad ogni incombente presso il CP 8
Riforma Fondiaria e che è stato ricevuto in assegnazione al dall'Ente Parte 3
Regionale di Sviluppo Agricolo per la Puglia nel 1966, poi riscattato dagli eredi dello stesso, poiché questi decedeva (il 7.07.1986) prima di averlo formalmente affrancato e riscattato dal riservato dominio;
tale riservato dominio è stato poi cancellato con atto di assenso notarile del
30.11.2021 (repertorio n. 27630), registrato in Lecce il 02.12.2021 al n. 287339.
I convenuti non si sono costituiti e se n'è dunque dichiarata la contumacia in prima udienza.
Istruita la causa a mezzo delle prove documentali e prove orali, all'udienza del
20.12.2024, la controversia è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite.
La domanda è fondata e deve essere accolta per i motivi che di seguito si espongono.
Preliminarmente si dà atto che è stato esperito il tentativo di mediazione civile obbligatorio a cui i convenuti non hanno aderito.
Quanto al merito, in base alle prove acquisite è emersa l'esistenza in capo agli attori di un possesso munito dei necessari requisiti di cui all'art. 1158 c.c., in senso conforme alle circostanze indicate nel ricorso. Ed invero, gli stessi hanno fornito la prova, sia a mezzo della documentazione prodotta che attraverso le prove orali dei testi escussi, della continuativa, fattuale ed ultraventennale disponibilità uti dominus del bene di cui è causa.
I testi escussi hanno infatti confermato che gli attori, e prima il loro dante causa, hanno posseduto ininterrottamente, in modo esclusivo, pacifico ed ininterrotto a partire dall'anno 1986
e fino ad oggi, l'immobile di cui è causa;
che gli stessi hanno usato per oltre vent'anni e usano, ancora oggi, in modo esclusivo, pacifico ed ininterrotto il terreno ricompreso sito in Casalabate-
Marina di Trepuzzi, alla in via Della Bugula, sul quale sono state effettuate, ad opera del sig.
Persona 1 opere di urbanizzazione;
che in particolare è stato realizzato un immobile '
adibito a civile abitazione;
che, alla morte del Persona 1 e della moglie CP 8
i soli Parte 1 e Parte_2 hanno continuato a soggiornare e beneficiare, da oltre vent'anni, per tutto il periodo estivo e per altri periodi dell'anno, dell'immobile sito in via Della
Bugula, n. 13, ben perimetrato e definito da apposita recinzione con chiave di accesso.
Giova inoltre precisare che sono passati oltre 30 anni dall'assegnazione del fondo all'originario assegnatario, avvenuta nel 1966, per cui non si applicano le limitazioni previste dalla 1.r. 7 del 1999 in materia di "Beni ed opere di riforma fondiaria" che all'art. 7 precisa che
“Le limitazioni, i vincoli e i divieti posti dalla vigente normativa statale e regionale in ordine ai beni di riforma fondiaria cessano, ove specifiche disposizioni di legge non prevedano termini più brevi al compimento del trentesimo anno dalla data di assegnazione o dalla data di inizio del possesso del bene da parte del primo assegnatario o primo possessore". Nel determinare il tempo dell'usucapione, si applicano, come noto, le regole dell'accessione al possesso, consistente nella possibilità, per il possessore usucapiente, di aggiungere al proprio, il tempo del possesso sul medesimo bene del suo dante causa, secondo l'art. 1146 c.c.
Gli attori hanno versato in atti documentazione idonea a comprovare l'animus possidendi, il quale è confermato anche dalle prove testimoniali.
Così compendiate le risultanze di prova, stante la univocità delle stesse, si può ritenere accertato il possesso pacifico, ininterrotto ed ultraventennale esercitato Parte 1 e
Parte 2 sul terreno di cui è causa e, dunque, la sussistenza dei presupposti di legge al fine di dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà del bene de quo in favore dell'attrice.
L'atteggiamento di non opposizione alla domanda attrice, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'intervenuta usucapione, in favore degli attori
Parte 1 e Parte_2 del terreno sito nel comune di Trepuzzi-Marina di
Casalabate (Le) così censito: già Foglio 12, p.lla 342/b in Catasto Terreni del Comune di
Trepuzzi (Le) ad oggi censito al Foglio 42, p.lla 2082, sub 1 e 2, in Catasto Fabbricati del
Comune di Trepuzzi (Le), sito in via Della Bugula, n. 13, cat. A/4, cl. 3, cons. 5,0 vani, sup. mq
96,00, r.c. €. 309,87;
- dispone la trascrizione del provvedimento a favore di Parte 1 e Parte 2 a cura del Conservatore dei RR.II.;
- Spese compensate;
Lecce, 10 gennaio 2025
La giudice
Caterina Stasi
Il presente provvedimento è stato redatto dalla dott.ssa Eleonice Loredana Mastria - funzionaria UPP sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
Caterina Stasi