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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 07/10/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Siena
Causa R.G. 2176 /2022 Oggi 7 ottobre 2025 alle ore 9,10 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia
Scarselli, sono comparsi: l'Avv. Vincenzo Bonomei, per la parte attrice e l'Avv.
Emiliano Ciufegni, in sostituzione dell'Avv. Ghiori, per la parte convenuta che precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche istruttorie insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. L'Avv. Ciufegni chiede che la causa venga decisa con modalità ex art. 190 c.p.c. trattandosi di causa ante Cartabia. Il giudice, rilevato che la norma ex art. 281sexies c.p.c. viene utilizzata dalla sottoscritta sin dal 2014 e che la Cartabia ha consentito l'estensione delle nuove modalità di decisione anche alle cause in corso rigetta l'istanza. In punto di spese l'Avvocato Bonomei insiste per la condanna come da nota spese depositata, mentre l'Avv. Ciufegni sul punto e per la quantificazione delle stesse si rimette a giustizia, chiedendo i procuratori delle parti di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (poi sospesa dalle ore 9,56 alle ore 10,31 per causa R.G.851/25 di nuovo sospesa dalle ore 10,51 alle ore 11,11 per causa R.G. 1081/25) per la decisione della causa, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito.
Alle ore 19,06 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 19,07
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
1
Tribunale Ordinario di Siena
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena , in composizione monocratica, in persona del
giudice o.p. dott.sa Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n° 2176 /2022 R.G.A.C., Oggetto: Altri contratti d'opera
promossa da:
quale titolare dell'omonima ditta individuale esercente l'attività Parte_1
di impresa edile, , p.i. n. ) con sede in CodiceFiscale_1 P.IVA_1
Torrita di Siena, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Bonomei ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio piazza G. Neri, 4 Torrita di Siena
(SI), per procura allegata all'atto di citazione in opposizione
ATTRICE – CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
contro
(CF: e (CF: CP_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2
), residenti in [...], entrambi rappresentati e C.F._3
difesi dall'avvocato Silvia Ghiori ed elettivamente domiciliati presso e nel suo studio in via delle Fonti 19, Arezzo, come da procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore
2 CONVENUTA – ATTRICE IN RICONVENZIONALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , nella sua qualità, ha Parte_1
convenuto in giudizio e per ivi sentir accogliere CP_1 Controparte_2
le seguenti conclusioni:” Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Siena, per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare che i convenuti e , in solido tra loro, sono CP_1 Controparte_2
obbligati al pagamento, in favore dell'attrice, del corrispettivo dovuto di seguito ed in ragione dei lavori edili, indicati in atti, dai medesimi commissionati ed effettuati sull'immobile di proprietà di
[...]
, sito in Lucignano, Località Capecchio, 137. Quindi, per l'effetto, piaccia all'adito Giudice CP_2
solidalmente condannare i detti convenuti al pagamento in favore dell'attrice della somma di
€.11.638,80 di cui alla fattura dalla stessa emessa avente n. 1/62 del 20 Agosto 2022 o di quel diverso importo ritenuto di giustizia e ragione. Con interessi legali dal dì del dovuto al saldo”.
Si sono costituiti in giudizio e CP_1 Controparte_2
contestando recisamente le avverse domande, svolgendo domanda riconvenzionale ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, ogni altra domanda ed eccezione disattesa: IN VIA PRINCIPALE
NEL MERITO: condannare parte attrice alla eliminazione dei vizi dell'opera sull'immobile oggetto dell'intervento per cui è causa, su indicati ovvero alla
refusione delle spese necessarie a tal fine, ovvero la riduzione del prezzo dell'appalto di cui al preventivo in conseguenza del danno subito a causa dei vizi che presenta l'opera eseguita dalla parte attrice odierna. IN Controparte_3
VIA RICONVENZIONALE, NEL MERITO, accertata la somma di €. 4784,50 di cui al computo metrico di cui alla relazione tecnica dell'Arch. in conseguenza CP_4
della vicenda in atti, condannare nata in [...] il [...] Parte_1
quale titolare dell'omonima ditta individuale esercente l'attività di impresa edile
3 sedente in Torrita di Siena Loc. Caselle Gorc. 126 partita iva C.F._4
al pagamento in favore di , a titolo Parte_2
di refusione delle spese per il ripristino delle opere di cui in narrativa per la somma
complessiva di Euro 4784,50 o della maggiore o minore somma che risulterà in
corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto
fino al soddisfo per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto;
….. Con
vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge”.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 comma VI, c.p.c.,
come richiesti dalle parti, con provvedimento ex art. 127ter c.p.c. del 9.01.2023, la causa è stata, quindi, istruita mediante produzione documentale ed espletamento delle prove per testi ammesse, all'esito delle quali, ritenuta la stessa pronta e matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 30 gennaio 2024, le parti hanno chiesto rinvio per verificare la percorribilità di ipotesi transattive.
Seguivano rinvii per motivi dell'Ufficio e su istanza di parte, come da provvedimenti in atti, e successivamente con provvedimento ex art. 127ter c.p.c. del
11 dicembre 2024 il giudice assegnatario della causa, ritenuto di poter decidere la stessa ex art. 281sexies c.pc., viste le conclusioni precisate dalle parti, ha rinviato per la discussione e decisione all'udienza del 7 ottobre 2025, assegnando termine per il deposito di eventuali note concesse anche ai fini della discussione.
A tale udienza la causa è stata discussa e, previa camera di consiglio,
contestualmente decisa come di seguito illustrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 Breve riassunto dei fatti di causa
L'odierno contenzioso trova fondamento nella richiesta di pagamento avanzata dalla parte attrice nella sua qualità per il quantum pattuito come da preventivo in atti relativo ai lavori svolti in favore dei convenuti.
I convenuti nel costituirsi in giudizio hanno eccepito in via riconvenzionale la presenza di vizi, nelle lavorazioni eseguite, chiedendone l'eliminazione ovvero la riduzione del prezzo originariamente pattuito, nonché danni conseguenti per complessivi €. 4.784,50.
Parte attrice ha eccepito la tardività della costituzione con inammissibilità
della domanda riconvenzionale, nel merito ha rilevato la sussistenza di un controcredito di €. 6.854,30, anche ove provata la tempestività delle contestazioni in ordine a vizi rilevabili ictu oculi.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa
Sulle reiterate istanze istruttorie
Preliminarmente ed a fronte delle reiterate istanze istruttorie va evidenziato come da un lato i lamentati vizi, per come descritti in atti, nella relazione peritale di parte allegata alla comparsa di costituzione ed emergenti dalle foto depositate con la stessa, risultano essere vizi rilevabili ictu oculi;
dall'altro va anche rilevato che una parte dei detti vizi, con particolare riferimento alla mancata completa esecuzione dello zoccolo, viene riconosciuta anche da parte resistente, mentre le contestazioni che la stessa fa in ordine agli ulteriori lamentati sono generiche, anche nel quantum,
e basate su eccezioni in rito, rendendo del tutto superflua ed esplorativa la richiesta
CTU, che, pertanto, non è stata e non viene ammessa.
Con riferimento alle prove per testi articolate dalle parti conferma il provvedimento emesso in data 18 aprile 2023 evidenziando che sono inammissibili
5 “….. il cap. 1 di parte attrice in quanto attinente a circostanze non contestate ovvero
irrilevanti ai fini del decidere, il cap. 4 perché irrilevante, il cap. 5 perché attinente
a documentazione versata in atti, peraltro relativa a circostanza non contestata, ed
il cap. 6 perché da provarsi documentalmente, ammette i residui capitoli. Viste le
prove della parte convenuta, non ammette i cap. a e b in quanto irrilevanti e/o
superflui ai fini del decidere, ed i capitoli da f a n compresi in quanto valutativi ed
eventualmente da accertarsi mediante CTU…” (v. ordinanza a verbale di udienza).
Sulla tardività ed inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta
In assenza di espressa rinuncia sul punto ad opera della parte attrice si ribadisce che la costituzione è avvenuta in data 20.12.2022 con prima udienza fissata per il 9 gennaio 2023, come indicata in citazione e confermata dal giudice, pertanto,
la costituzione rispetta i termini di legge e la domanda riconvenzionale è tempestiva ed ammissibile.
Sul merito della causa
Risulta ammesso dalla stessa attrice in citazione che i battiscopa non sono stati ultimati rendendo fondate ed accoglibili le contestazioni sul punto sollevate dalla parte convenuta attrice in riconvenzionale.
Appare poi circostanza pacifica ed ammessa da entrambe le parti che i lavori de quibus sono stati eseguiti tra l'ottobre ed il novembre 2021; che, come ammesso confessoriamente dalla parte convenuta attrice in riconvenzionale nelle terze memorie ex art. 183 comma VI, c.p.c. “….non risultino essere stati effettuati dei
lavori su elementi strutturali o rifacimento di prospetti,….” (v. memoria ex art. 183
c.p.c. n. 3 depositata il 30.3.2023 a pag. 4), mentre le prove per testi espletate hanno fatto emergere che nessuna contestazione diretta alla titolare della ditta in rodine ai lamentati vizi risulta effettuata tempestivamente.
6 Non può sfuggire, infatti, che la teste figlia di convenuti, ha Testimone_1
confermato che le contestazioni i genitori le hanno fatte ai muratori ed in particolare a di cui non ricordava il cognome e (v. Tes_2 Per_1 Persona_2
verbale udienza del 30.11.2023 teste . Testimone_1
A ciò si aggiunga che nei messaggi whatsapp allegati alla seconda memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. di parte attrice (doc. 7 allegato a detta memoria) sono stati attribuiti ad e recapitati a affermando che si CP_1 Tes_2
riferivano al riconoscimento di debito relativo ai lavori per cui è giudizio e facevano riferimento a difficoltà economiche per il ritardato pagamento nulla dicendo in ordine ai vizi oggi rilevati e contestati. Tale circostanza di fatto e la richiamata documentazione non è stata espressamene contestata sia in ordine alla provenienza che ai contenuti nelle terze memorie istruttorie di parte convenuta, con la conseguenza che i fatti dedotti devono ritenersi pacificamente ammessi emergendo incontestata la circostanza che alla data di febbraio/marzo 2022 i vizi de quo non risultavano contestati alla titolare della ditta che li aveva eseguiti, odierna attrice.
Quest'ultima circostanza unita alla facile e pronta rilevabilità dei lamentati vizi, che non coinvolgevano le strutture dell'immobile, come dichiarato dalla stessa parte convenuta rendono tardive le odierne contestazione essendo maturata la decadenza di legge, fatta esclusione per la parte relativa ai battiscopa non ultimati,
ammessa dalla parte attrice.
All'esito della compiuta istruttoria, quindi, sulla base della documentazione versata in atti e delle risultanze delle prove testimoniali, mentre risulta provata la domanda dell'attrice, la domanda riconvenzionale svolta risulta provata ed ammissibile limitatamente ai battiscopa non ultimati, che da preventivo approvato risultavano costare €. 700,00.
7 Pertanto, la domanda della parte attrice va accolta con condanna della convenuta al pagamento della somma di €. 10.938,80 (risultata dalla detrazione dai richiesti 11.638,80 della somma di €. 700,00 relativa ai battiscopa).
Sulla domanda riconvenzionale svolta
L'onere probatorio in ordine ai vizi lamentati dai convenuti gravava e grava sui medesimi che non hanno assolto la prova in ordine alla tempestiva contestazione dei lamentati vizi nel termine di legge previsto ex art. 1667 c.c., con conseguente decadenza dall'azione, ma soprattutto emerge dalle deduzioni in fatto non contestate che i lavori de quibus non sono stati pagati perchè i convenuti all'epoca non avevano la disponibilità economica per farlo. La domanda riconvenzionale, quindi, va rigettata fatta esclusione per il minus riconosciuto espressamente dall'attrice e relativo ai battiscopa con la detrazione sopra effettuata.
Sulle spese di lite
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza sostanziale e liquidate, conformemente alla nota spese depositata, verificatane la congruità alla luce dei parametri di cui al D.M. 147/22, in considerazione del valore della causa come indicato in atti e dell'attività processuale effettivamente espletata, quindi, in complessivi €. 5.366,98 di cui €. 5.077,00 per onorari ed il resto per spese documentate in atti, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge,
se dovuti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
- Accoglie la domanda di parte attrice ed accertata la parziale fondatezza della domanda riconvenzionale svolta limitatamente ai vizi relativi alla posa dei battiscopa, come riconosciuti anche dall'attrice stessa, condanna
8 i convenuti in solido fra loro al pagamento della somma di €. 10.938,80,
come determinata nella parte motiva, oltre interessi legali dalla scadenza della fattura al saldo;
- Accoglie la domanda riconvezionale svolta limitatamente ai vizi relativi al battiscopa, come precisato nella parte motiva, rigettandola integralmente per il resto come sopra motivato;
- visto l'art. 91 c.p.c. condanna i convenuti in solido fra loro al pagamento in favore dell'attrice delle spese del presente procedimento liquidate in complessivi €. 5.366,98 di cui €. 5.077,00 per onorari ed il resto per spese documentate in atti, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge, se dovuti;
- visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità
e degli altri dati identificativi degli interessati.
Siena lì 7 ottobre 2025
Il giudice o.p.
dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
9
Causa R.G. 2176 /2022 Oggi 7 ottobre 2025 alle ore 9,10 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia
Scarselli, sono comparsi: l'Avv. Vincenzo Bonomei, per la parte attrice e l'Avv.
Emiliano Ciufegni, in sostituzione dell'Avv. Ghiori, per la parte convenuta che precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche istruttorie insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. L'Avv. Ciufegni chiede che la causa venga decisa con modalità ex art. 190 c.p.c. trattandosi di causa ante Cartabia. Il giudice, rilevato che la norma ex art. 281sexies c.p.c. viene utilizzata dalla sottoscritta sin dal 2014 e che la Cartabia ha consentito l'estensione delle nuove modalità di decisione anche alle cause in corso rigetta l'istanza. In punto di spese l'Avvocato Bonomei insiste per la condanna come da nota spese depositata, mentre l'Avv. Ciufegni sul punto e per la quantificazione delle stesse si rimette a giustizia, chiedendo i procuratori delle parti di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (poi sospesa dalle ore 9,56 alle ore 10,31 per causa R.G.851/25 di nuovo sospesa dalle ore 10,51 alle ore 11,11 per causa R.G. 1081/25) per la decisione della causa, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito.
Alle ore 19,06 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 19,07
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
1
Tribunale Ordinario di Siena
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena , in composizione monocratica, in persona del
giudice o.p. dott.sa Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n° 2176 /2022 R.G.A.C., Oggetto: Altri contratti d'opera
promossa da:
quale titolare dell'omonima ditta individuale esercente l'attività Parte_1
di impresa edile, , p.i. n. ) con sede in CodiceFiscale_1 P.IVA_1
Torrita di Siena, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Bonomei ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio piazza G. Neri, 4 Torrita di Siena
(SI), per procura allegata all'atto di citazione in opposizione
ATTRICE – CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
contro
(CF: e (CF: CP_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2
), residenti in [...], entrambi rappresentati e C.F._3
difesi dall'avvocato Silvia Ghiori ed elettivamente domiciliati presso e nel suo studio in via delle Fonti 19, Arezzo, come da procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore
2 CONVENUTA – ATTRICE IN RICONVENZIONALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , nella sua qualità, ha Parte_1
convenuto in giudizio e per ivi sentir accogliere CP_1 Controparte_2
le seguenti conclusioni:” Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Siena, per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare che i convenuti e , in solido tra loro, sono CP_1 Controparte_2
obbligati al pagamento, in favore dell'attrice, del corrispettivo dovuto di seguito ed in ragione dei lavori edili, indicati in atti, dai medesimi commissionati ed effettuati sull'immobile di proprietà di
[...]
, sito in Lucignano, Località Capecchio, 137. Quindi, per l'effetto, piaccia all'adito Giudice CP_2
solidalmente condannare i detti convenuti al pagamento in favore dell'attrice della somma di
€.11.638,80 di cui alla fattura dalla stessa emessa avente n. 1/62 del 20 Agosto 2022 o di quel diverso importo ritenuto di giustizia e ragione. Con interessi legali dal dì del dovuto al saldo”.
Si sono costituiti in giudizio e CP_1 Controparte_2
contestando recisamente le avverse domande, svolgendo domanda riconvenzionale ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, ogni altra domanda ed eccezione disattesa: IN VIA PRINCIPALE
NEL MERITO: condannare parte attrice alla eliminazione dei vizi dell'opera sull'immobile oggetto dell'intervento per cui è causa, su indicati ovvero alla
refusione delle spese necessarie a tal fine, ovvero la riduzione del prezzo dell'appalto di cui al preventivo in conseguenza del danno subito a causa dei vizi che presenta l'opera eseguita dalla parte attrice odierna. IN Controparte_3
VIA RICONVENZIONALE, NEL MERITO, accertata la somma di €. 4784,50 di cui al computo metrico di cui alla relazione tecnica dell'Arch. in conseguenza CP_4
della vicenda in atti, condannare nata in [...] il [...] Parte_1
quale titolare dell'omonima ditta individuale esercente l'attività di impresa edile
3 sedente in Torrita di Siena Loc. Caselle Gorc. 126 partita iva C.F._4
al pagamento in favore di , a titolo Parte_2
di refusione delle spese per il ripristino delle opere di cui in narrativa per la somma
complessiva di Euro 4784,50 o della maggiore o minore somma che risulterà in
corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto
fino al soddisfo per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto;
….. Con
vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge”.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 comma VI, c.p.c.,
come richiesti dalle parti, con provvedimento ex art. 127ter c.p.c. del 9.01.2023, la causa è stata, quindi, istruita mediante produzione documentale ed espletamento delle prove per testi ammesse, all'esito delle quali, ritenuta la stessa pronta e matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 30 gennaio 2024, le parti hanno chiesto rinvio per verificare la percorribilità di ipotesi transattive.
Seguivano rinvii per motivi dell'Ufficio e su istanza di parte, come da provvedimenti in atti, e successivamente con provvedimento ex art. 127ter c.p.c. del
11 dicembre 2024 il giudice assegnatario della causa, ritenuto di poter decidere la stessa ex art. 281sexies c.pc., viste le conclusioni precisate dalle parti, ha rinviato per la discussione e decisione all'udienza del 7 ottobre 2025, assegnando termine per il deposito di eventuali note concesse anche ai fini della discussione.
A tale udienza la causa è stata discussa e, previa camera di consiglio,
contestualmente decisa come di seguito illustrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 Breve riassunto dei fatti di causa
L'odierno contenzioso trova fondamento nella richiesta di pagamento avanzata dalla parte attrice nella sua qualità per il quantum pattuito come da preventivo in atti relativo ai lavori svolti in favore dei convenuti.
I convenuti nel costituirsi in giudizio hanno eccepito in via riconvenzionale la presenza di vizi, nelle lavorazioni eseguite, chiedendone l'eliminazione ovvero la riduzione del prezzo originariamente pattuito, nonché danni conseguenti per complessivi €. 4.784,50.
Parte attrice ha eccepito la tardività della costituzione con inammissibilità
della domanda riconvenzionale, nel merito ha rilevato la sussistenza di un controcredito di €. 6.854,30, anche ove provata la tempestività delle contestazioni in ordine a vizi rilevabili ictu oculi.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa
Sulle reiterate istanze istruttorie
Preliminarmente ed a fronte delle reiterate istanze istruttorie va evidenziato come da un lato i lamentati vizi, per come descritti in atti, nella relazione peritale di parte allegata alla comparsa di costituzione ed emergenti dalle foto depositate con la stessa, risultano essere vizi rilevabili ictu oculi;
dall'altro va anche rilevato che una parte dei detti vizi, con particolare riferimento alla mancata completa esecuzione dello zoccolo, viene riconosciuta anche da parte resistente, mentre le contestazioni che la stessa fa in ordine agli ulteriori lamentati sono generiche, anche nel quantum,
e basate su eccezioni in rito, rendendo del tutto superflua ed esplorativa la richiesta
CTU, che, pertanto, non è stata e non viene ammessa.
Con riferimento alle prove per testi articolate dalle parti conferma il provvedimento emesso in data 18 aprile 2023 evidenziando che sono inammissibili
5 “….. il cap. 1 di parte attrice in quanto attinente a circostanze non contestate ovvero
irrilevanti ai fini del decidere, il cap. 4 perché irrilevante, il cap. 5 perché attinente
a documentazione versata in atti, peraltro relativa a circostanza non contestata, ed
il cap. 6 perché da provarsi documentalmente, ammette i residui capitoli. Viste le
prove della parte convenuta, non ammette i cap. a e b in quanto irrilevanti e/o
superflui ai fini del decidere, ed i capitoli da f a n compresi in quanto valutativi ed
eventualmente da accertarsi mediante CTU…” (v. ordinanza a verbale di udienza).
Sulla tardività ed inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta
In assenza di espressa rinuncia sul punto ad opera della parte attrice si ribadisce che la costituzione è avvenuta in data 20.12.2022 con prima udienza fissata per il 9 gennaio 2023, come indicata in citazione e confermata dal giudice, pertanto,
la costituzione rispetta i termini di legge e la domanda riconvenzionale è tempestiva ed ammissibile.
Sul merito della causa
Risulta ammesso dalla stessa attrice in citazione che i battiscopa non sono stati ultimati rendendo fondate ed accoglibili le contestazioni sul punto sollevate dalla parte convenuta attrice in riconvenzionale.
Appare poi circostanza pacifica ed ammessa da entrambe le parti che i lavori de quibus sono stati eseguiti tra l'ottobre ed il novembre 2021; che, come ammesso confessoriamente dalla parte convenuta attrice in riconvenzionale nelle terze memorie ex art. 183 comma VI, c.p.c. “….non risultino essere stati effettuati dei
lavori su elementi strutturali o rifacimento di prospetti,….” (v. memoria ex art. 183
c.p.c. n. 3 depositata il 30.3.2023 a pag. 4), mentre le prove per testi espletate hanno fatto emergere che nessuna contestazione diretta alla titolare della ditta in rodine ai lamentati vizi risulta effettuata tempestivamente.
6 Non può sfuggire, infatti, che la teste figlia di convenuti, ha Testimone_1
confermato che le contestazioni i genitori le hanno fatte ai muratori ed in particolare a di cui non ricordava il cognome e (v. Tes_2 Per_1 Persona_2
verbale udienza del 30.11.2023 teste . Testimone_1
A ciò si aggiunga che nei messaggi whatsapp allegati alla seconda memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. di parte attrice (doc. 7 allegato a detta memoria) sono stati attribuiti ad e recapitati a affermando che si CP_1 Tes_2
riferivano al riconoscimento di debito relativo ai lavori per cui è giudizio e facevano riferimento a difficoltà economiche per il ritardato pagamento nulla dicendo in ordine ai vizi oggi rilevati e contestati. Tale circostanza di fatto e la richiamata documentazione non è stata espressamene contestata sia in ordine alla provenienza che ai contenuti nelle terze memorie istruttorie di parte convenuta, con la conseguenza che i fatti dedotti devono ritenersi pacificamente ammessi emergendo incontestata la circostanza che alla data di febbraio/marzo 2022 i vizi de quo non risultavano contestati alla titolare della ditta che li aveva eseguiti, odierna attrice.
Quest'ultima circostanza unita alla facile e pronta rilevabilità dei lamentati vizi, che non coinvolgevano le strutture dell'immobile, come dichiarato dalla stessa parte convenuta rendono tardive le odierne contestazione essendo maturata la decadenza di legge, fatta esclusione per la parte relativa ai battiscopa non ultimati,
ammessa dalla parte attrice.
All'esito della compiuta istruttoria, quindi, sulla base della documentazione versata in atti e delle risultanze delle prove testimoniali, mentre risulta provata la domanda dell'attrice, la domanda riconvenzionale svolta risulta provata ed ammissibile limitatamente ai battiscopa non ultimati, che da preventivo approvato risultavano costare €. 700,00.
7 Pertanto, la domanda della parte attrice va accolta con condanna della convenuta al pagamento della somma di €. 10.938,80 (risultata dalla detrazione dai richiesti 11.638,80 della somma di €. 700,00 relativa ai battiscopa).
Sulla domanda riconvenzionale svolta
L'onere probatorio in ordine ai vizi lamentati dai convenuti gravava e grava sui medesimi che non hanno assolto la prova in ordine alla tempestiva contestazione dei lamentati vizi nel termine di legge previsto ex art. 1667 c.c., con conseguente decadenza dall'azione, ma soprattutto emerge dalle deduzioni in fatto non contestate che i lavori de quibus non sono stati pagati perchè i convenuti all'epoca non avevano la disponibilità economica per farlo. La domanda riconvenzionale, quindi, va rigettata fatta esclusione per il minus riconosciuto espressamente dall'attrice e relativo ai battiscopa con la detrazione sopra effettuata.
Sulle spese di lite
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza sostanziale e liquidate, conformemente alla nota spese depositata, verificatane la congruità alla luce dei parametri di cui al D.M. 147/22, in considerazione del valore della causa come indicato in atti e dell'attività processuale effettivamente espletata, quindi, in complessivi €. 5.366,98 di cui €. 5.077,00 per onorari ed il resto per spese documentate in atti, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge,
se dovuti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
- Accoglie la domanda di parte attrice ed accertata la parziale fondatezza della domanda riconvenzionale svolta limitatamente ai vizi relativi alla posa dei battiscopa, come riconosciuti anche dall'attrice stessa, condanna
8 i convenuti in solido fra loro al pagamento della somma di €. 10.938,80,
come determinata nella parte motiva, oltre interessi legali dalla scadenza della fattura al saldo;
- Accoglie la domanda riconvezionale svolta limitatamente ai vizi relativi al battiscopa, come precisato nella parte motiva, rigettandola integralmente per il resto come sopra motivato;
- visto l'art. 91 c.p.c. condanna i convenuti in solido fra loro al pagamento in favore dell'attrice delle spese del presente procedimento liquidate in complessivi €. 5.366,98 di cui €. 5.077,00 per onorari ed il resto per spese documentate in atti, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge, se dovuti;
- visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità
e degli altri dati identificativi degli interessati.
Siena lì 7 ottobre 2025
Il giudice o.p.
dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
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