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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 5103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5103 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 22/05/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 15068/2022
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da tutte le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Flora Vollero
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
in persona del giudice, dr.ssa Flora Vollero, in data 22 maggio 2025, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15068 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 vertente
TRA
(cod. fisc. ), rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marco Ganguzza, presso il cui studio in Napoli alla via Carlo Poerio, n. 53, elett. domicilia -
come da mandato in atti Email_1
Attore
E
AVV. (cod. fisc. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Vincenzo Liguori, elett. domiciliato presso il loro studio in Napoli al Centro Direzionale Is. F4 – PEC
Email_2
Convenuto E
RAPPRESENTANZA - GIÀ CP_2 Controparte_3 CP_4
(cod. fisc. , p. Iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
Ferraro del Foro di Roma, elett. domiciliata presso il suo studio in Roma al Viale Regina Margherita n.
278, come da mandato in atti
Chiamata in causa
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da memorie conclusive in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 702-bis c.p.c. e 14 d.lgs. n. 150/2011, proponeva Parte_1 opposizione, innanzi al Tribunale di Napoli – XI Sezione civile in composizione collegiale, avverso il decreto-ingiuntivo n°5036/2020, con il quale era stato condannato al pagamento della somma di euro
2 16.673,98 in favore dell'avv. a titolo di compensi professionali. Tale liquidazione traeva Controparte_1 la propria origine dalla convenzione di incarico del 2 febbraio 2016, per il patrocinio prestato dal legale nel giudizio ex art. 447-bis c.p.c., iscritto al n.r.g.a.c. 5140/2016 e definito con sentenza n. 1310/2020.
Nella medesima opposizione, il sig. , oltre a contestare la debenza delle somme ex Parte_1 adverso reclamate, proponeva domanda riconvenzionale nei confronti dell'avv.to a titolo di CP_1 risarcimento per responsabilità professionale, deducendo omissioni e negligenze del professionista nella difesa prestata nel predetto giudizio e chiedendo, pertanto, di essere dallo stesso manlevato dalle spese di lite cui era stato condannato con la sentenza n. 1310/2020 del Tribunale di Napoli.
Nella propria costituzione l'opposto, oltre alla conferma del decreto, resisteva in fatto e diritto alla domanda riconvenzionale proposta e chiedeva, in ogni caso, la chiamata in causa in garanzia della
Compagnia Assicurativa s.p.a. – rappresentanza Generale per l'Italia, che veniva Controparte_4 autorizzata.
Costituita in giudizio la Compagnia deduceva l'infondatezza in fatto e diritto della domanda riconvenzionale proposta dal e, con riguardo alla copertura assicurativa, eccepiva che con Pt_1 riferimento alla polizza n. ICNF000001.058604, azionata dall'avv.to il contratto contemplava, CP_1 all'rt 23 delle Condizioni Generali, il patto di gestione della lite, sicché non dovevano trovare in ogni caso riconoscimento le spese di resistenza, pure oggetto di domanda da parte dell'assicurato ex art
1917, comma 3 c.c., ed art 23 delle medesime condizioni.
Il Collegio, con ordinanza n. 2410/2022, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo impugnato, con condanna dell'opponente alle spese della procedura. Nel medesimo provvedimento, quanto alla domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, rilevava che la stessa necessitasse di una istruzione non sommaria. Veniva, quindi, disposta la separazione della domanda riconvenzionale e la formazione del nuovo odierno fascicolo processuale.
Disposto, successivamente, il mutamento del rito da sommario a ordinario di cognizione, veniva fissata l'udienza ex art 183 c.p.c. per il 31 ottobre 2022, onerando le parti del deposito telematico della copia delle produzioni già presenti nel precedente fascicolo.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. la causa, sulla documentazione in atti, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, veniva decisa in data odierna, con sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni delle parti come di seguito riportate.
Per l'attore:
1. In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: a)accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'avv. per le omissioni contestate in Controparte_1 relazione alla difesa svolta nel giudizio R.G. n. 5140/2016 celebrato innanzi al Tribunale di Napoli;
b) preso atto della riserva di danni formulata, condannare l'avv. a indennizzare il dott. delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite cui è stato condannato con la sentenza n. 1310/2020 del Tribunale di Napoli.
2. con vittoria delle spese di
3 lite, con attribuzione.
Per il convenuto: rigettare la proposta domanda riconvenzionale in quanto inammissibile e infondata;
condannare l'attore ( al pagamento: - in favore del convenuto delle spese di lite del presente Parte_1 giudizio oltre le maggiorazioni di legge sui compensi per manifesta fondatezza delle tesi difensive del convenuto (e manifesta infondatezza delle tesi difensive avverse), ex art. 4, comma 8, D.M. 10/3/2014 n. 55, redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione e depositati mediante modalità telematiche, ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 10/3/2014 n. 55, assistenza plurima per assistenza contro più parti, ex art. 4, comma 2, D.M.
10/3/2014 n. 55, spese generali, ex art. 2, comma 2, D.M. 10/3/2014 n. 55, I.V.A. e C.A.; - in favore della chiamata in causa ( - rappresentanza Generale per l'Italia) delle spese di lite del presente giudizio;
Controparte_4 in caso di eventuale accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale condannare la chiamata in causa, in persona del legale rappresentante pro tempore: in via principale, a pagare direttamente, ex art. 1917, comma 2, c.c., tutte le somme eventualmente dovute dal convenuto all'attore (o a chicchessia) (sorte capitale, rivalutazione monetaria, danno da ritardo, spese di lite di soccombenza, oneri accessori, ecc.); in via gradata, a rivalere, manlevare e tenere indenne il convenuto, ex art. 1917, comma 1, c.c., da tutte le somme eventualmente dovute all'attore (o a chicchessia) (sorte capitale, rivalutazione monetaria, danno da ritardo, spese di lite di soccombenza, oneri accessori, ecc.); in ogni caso e, cioè, sia in caso di accoglimento che di rigetto della spiegata domanda riconvenzionale condannare la chiamata in causa, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del convenuto, ex artt. 1917, comma 3, c.c. e 23 Condizioni generali di polizza, le spese di lite di resistenza relativi al presente giudizio oltre le maggiorazioni di legge sui compensi per manifesta fondatezza delle sue tesi difensive, ex art. 4, comma 8, D.M.
10/3/2014 n. 55, redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione e depositati mediante modalità telematiche, ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 10/3/2014 n. 55, assistenza plurima per assistenza contro più parti, ex art. 4, comma 2, D.M. 10/3/2014 n. 55, spese generali, ex art. 2, comma 2, D.M.
10/3/2014 n. 55, I.V.A. e C.A.;
Per la chiamata in causa:
In via principale: respingere la domanda svolta dal Sig. nei confronti dell'Avv. in Parte_1 CP_1 quanto infondata in fatto ed in diritto;
Sempre in via principale: rigettare la domanda autonoma di adempimento dell'obbligazione accessoria ex artt. 1917, comma 3, c.c. rivolta dall'Avv. nei confronti della concludente per il pagamento di spese e compensi di resistenza CP_1 relativi al presente giudizio, oltre le maggiorazioni richieste, per mancata gestione diretta della vertenza e di cui al richiamato art.23 delle condizioni generali di polizza;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità e/o corresponsabilità ell'Avv. CP_1 limitare la condanna in applicazione degli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c.; sempre in via subordinata, con riferimento al rapporto di garanzia e nella denegata e non creduta ipotesi di condanna anche parziale dell'Avv. limitare e/o CP_1 contenere l'obbligo indennitario in capo ad in conformità ai limiti ed ai termini di cui alla polizza CP_2
4 applicabile; con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite compresa IVA e C.A. oltre spese generali e parziale compensazione solo nell'ultima ipotesi.
Ciò premesso, dall'esame della documentazione in atti emerge come la domanda formulata dal sig.
sia infondata per le motivazioni che seguono. Pt_1
Riferisce il di aver rilasciato procura all'avv. per agire in giudizio nei confronti Pt_1 Controparte_1 dell'Inps e della quale conduttore di un immobile rientrante nel patrimonio dell'INPS CP_5
(ex INPDAI), gestito dalla . Controparte_6
Tale giudizio aveva ad oggetto una richiesta di risarcimento per il mancato utilizzo del predetto immobile, condotto in locazione dal a causa di una infiltrazione proveniente dalla fecale, in Pt_1 corrispondenza del soffitto del bagno, ed alla mancata (o non corretta) rimozione di una tubatura in amianto, nonché la richiesta di risarcimento dei danni subiti in seguito ai lavori di rimozione e sostituzione e smaltimento della condotta fecale.
Per quanto di interesse ai fini del presente processo, la causa proposta nei confronti delle predette controparti veniva definita con sentenza n°1310 del 5.2.2020, con la quale il Tribunale di Napoli, rigettava il ricorso proposto dal e condannava quest'ultimo al pagamento delle spese processuali, Pt_1 in favore di ciascuna parte costituita, che liquidava in euro 8500,00, per competenze di avvocato ed euro 100,00, per esborsi, oltre accessori di legge.
Dalla lettura della predetta sentenza, l'odierno attore apprendeva dunque, a suo dire, di talune omissioni e negligenze imputabili al professionista incaricato nell'espletamento dell'incarico. In particolare, il sig.
a tal proposito, contestava: Pt_1
- la tardiva produzione di documenti, la cui esistenza era nota al difensore, ritenuti dal Tribunale decisivi nella valutazione delle difese di parte, posto che in sentenza veniva espressamente evidenziata la: “inammissibilità dei documenti depositati telematicamente dal ricorrente in data
7.11.2017 e 11.7.2019”;
- il mancato puntuale rilievo in giudizio della effettiva situazione di fatto dei luoghi interessati dai lavori. Rappresentava al contrario il di aver fornito, sin dal primo momento, accurata Pt_1 descrizione di detti luoghi, mettendo a disposizione del suo difensore finanche il rilievo fotografico, realizzato all'epoca dell'intervento (v. rilievo allegato al doc. 1), da cui risultava lo smontaggio della fecale in amianto, sostituita dal tubo in PVC, frantumata e confinata nel cavedio;
- l'omessa rappresentazione della circostanza determinante le ragioni per cui si era deciso a non risolvere il contratto di locazione e non rilasciare l'immobile, interessato dai lavori : ossia che con sentenza n. 2840/2010 del 12.3.2010 il Tribunale di Napoli, IX sezione civile, aveva dichiarato ex art. 2932 c.c. l'acquisto della proprietà dell'immobile, oggetto di causa, in favore
5 dello stesso Fatto che il deduceva essere certamente noto ai difensori. Pt_1 Pt_1
Lamentava a tal proposito il che a causa di tale omessa deduzione il Tribunale di Napoli Pt_1 aveva negativamente valutato le proprie difese, ritenendo che: il conduttore, pur essendo stato reso edotto dal proprio tecnico (cfr missiva del 11.3.2002) che la tubazione fecale necessitava di una sostituzione e che
l'intervento effettuato era provvisorio e che quindi non garantiva la definitiva risoluzione del problema infiltrativo, come poi si è verificato, alla data di scadenza del contratto di locazione, al termine dei due quadrienni, nonostante il permanere degli inconvenienti lamentati, ha ritenuto la cosa locata conforme alle proprie esigenze e ha realizzato l'interesse che con il contratto intendeva perseguire, tanto da rinnovarlo e adempiere regolarmente al pagamento dei canoni anche nel periodo successivo la non immediata specifica contestazione del documento redatto su carta intestata della (impresa cui la aveva affidato l'esecuzione dei CP_7 Controparte_6 lavori di manutenzione dell'immobile) datato 20.2.2014 (doc. 29), esibito al numero 13 della produzione dell'avvocato Giovanni Marasca, difensore della peraltro senza sottoscrizione e Controparte_6 contenente, a dire del false attestazioni;
Pt_1
- la mancata rappresentazione dell'esistenza di diffide e richieste di decurtazione del canone in data antecedente al deposito del ricorso, avanzate per il tramite dell'avvocato Sanfilippo, come riportato dall'avvocato Maresca, difensore della a pagina 6 della Controparte_6 comparsa di costituzione;
- l'omessa rappresentazione della pendenza, nei confronti delle medesime controparti, di altro giudizio avente ad oggetto gli oneri accessori, segnalato allo studio già con l'e-mail del CP_1
14.2.2014 (doc. 11); argomento pure trattato in occasione di numerosi colloqui col suddetto patrono, anche alla presenza dell'avv. Giuseppe Puglia (che difendeva il dott. in quel Pt_1 procedimento, oggi in grado di appello);
- la non allegazione agli atti di causa dell'integralità della documentazione allegata al fascicolo del procedimento penale, trasmesso all'avv. Giovanni Romano con e-mail del 30.11.2015 (doc. 16), da cui si poteva evincere: a) la difformità del documento dell'INPS datato 15.12.2011 (prodotto alla pag. 23 dell'allegato alla e-mail del 30.11.2015, comunicazione avente ad oggetto
“Autorizzazione lavori”), contenente il commento scritto a penna perché questo taglio Per_1 così consistente?”, dal medesimo documento prodotto nel fascicolo di causa della
[...] in allegato sub 10 (doc. 31), nel quale la parte contenente il suddetto commento Controparte_6 risultava visibilmente ritagliata;
b) la palese discordanza delle dichiarazioni rese il 12.6.2014 in sede di interrogatorio (prodotto alla pag. 21 dell'allegato alla e-mail del 30.11.2015, doc. 16) dal sig. (che riferiva di un intervento consistente: “in un lavoro di Testimone_1 sovrapposizione di tubatura in P.V.C: di colore arancione che sarebbe stata posizionata a fianco di quella originale che era costituita di materiale del quale non ero a conoscenza;
tale tubatura sarebbe stata collocata in un cassonetto aggiuntivo”) rispetto a quanto emergente dai rilievi
6 fotografici procurati dal e raffiguranti i luoghi al momento dell'esecuzione degli Pt_1 interventi, e che rendeva il narrato stesso del tutto inattendibile.
Tanto premesso in fatto, giova anche premettere in diritto una breve disamina degli arresti giurisprudenziali in materia di responsabilità professionale dell'avvocato.
Orbene, come più volte chiarito dalla Giurisprudenza di legittimità : “La responsabilità professionale dell'avvocato presuppone la violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata (art. 1176, comma 2, c.c.), ma l'accertamento di tale violazione non giustifica la condanna dell'avvocato al risarcimento di danni neppure individuati. Per la condanna occorrono, oltre al (positivo) accertamento della responsabilità, il (positivo) accertamento del nesso di causalità fra la condotta commissiva o omissiva dell'avvocato e l'evento di danno, il (positivo) accertamento del nesso tra quest' ultimo e le conseguenze dannose risarcibili (art. 1223 c.c.)” (Cass. Sez II ordinanza
10 febbraio 2025 n°3370- non massimata).
Quanto alla tipologia di indagini da compiere da parte del Giudice di merito è stato chiarito che: “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato la valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l'avvocato garantirne l'esito favorevole (viene di frequente richiamata, al riguardo, l'antica e ormai superata distinzione tra obbligazioni di mezzo e obbligazioni di risultato). Questo principio è stato affermato per lo più in relazione alla responsabilità omissiva, cioè quando si deve valutare la conseguenza dannosa, per il cliente, derivante da un'attività processuale che poteva essere compiuta e non è stata compiuta (v., tra le altre, la sentenza 24 ottobre 2017, n. 25112, e le recenti ordinanze 19 gennaio 2024, n. 2109, e 6 settembre 2024, n. 24007).
Tale giudizio si svolge, seguendo le regole causali in materia di responsabilità civile, secondo il principio del più probabile che non, in base al quale può ritenersi, in assenza di fattori alternativi, che l'omissione da parte del difensore abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno.” (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 28903 del 11/11/2024).
Ancora: “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa.” (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n.
25112 del 24/10/2017).
La responsabilità dell'avvocato non può, quindi, affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, ossia sulla base del c.d. errore professionale, ove anche provato, occorrendo verificare sempre se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri
7 probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta tenuta, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (tra le molte anche Cass. n. 11901/2002; Cass. n. 10966/2004; Cass. n. 2638/2013; Cass. n.
15032/2021; Cass. n. 2348/2022; Cass. n. 2109/2024). A tal fine, l'esito del giudizio, il cui svolgimento sarebbe stato precluso dall'omissione del professionista, “non può essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica” – in base alla regola della preponderanza dell'evidenza o del 'più probabile che non' -, per cui l'affermazione della responsabilità risarcitoria “implica una valutazione prognostica positiva” circa la ragionevole probabilità che l'azione giudiziale, che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita, abbia un esito favorevole (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 24670 del
13/09/2024 e, tra le altre, segnatamente, Cass. n. 25112/2017 e Cass. n. 10320/2018).
E' da tenere presente che la natura del vincolo assunto dall'avvocato con la ricezione dell'incarico è stata ritenuta essere di regola (e certamente nel caso dello svolgimento dell'incarico di patrocinare in un giudizio), per giurisprudenza costante della Corte di Cassazione (Cass. n. 3848/1968; Cass. n.
2230/1973; ass. n. 7618/1997; Cass. n. 16023/2002; Cass. n. 10289/2015; Cass. n. 30169/2018; Cass.
n. 21953/2023), una obbligazione “di mezzi e non di risultato” (secondo una terminologia ormai risalente) in quanto il professionista si fa carico non già dell'obbligo di realizzare il risultato cui il cliente aspira, bensì di esercitare diligentemente la propria professione, che a quel risultato deve pur sempre essere finalizzata (“L'avvocato, i cui obblighi professionali sono di mezzi e non di risultato, è tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente.”) Cass Sez. 3 - , Ordinanza n. 21953 del 21/07/2023.
Indagando a fondo struttura e funzione delle obbligazioni inerenti all'attività professionale, in tempi più recenti si è precisato (segnatamente: Cass. n. 28992/2019, in materia di professione sanitaria, ma con affermazioni di principio aventi valenza più generale, come, del resto, reso evidente da espressi richiami anche alla materia forense) che nelle anzidette obbligazioni (c.d. di 'diligenza professionale' o anche di
'facere professionale') occorre distinguere tra un interesse strumentale, affidato alla cura della prestazione oggetto di obbligazione (art. 1174 c.c.), e un interesse primario, o presupposto, del creditore. Il primo è quello che connota la prestazione oggetto dell'obbligazione, ossia il rispetto delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore. L'altro non è, invece, dedotto in obbligazione, ma è, però, intimamente connesso a quello strumentale “già sul piano della programmazione negoziale e dunque del motivo comune rilevante al livello della causa del contratto”. (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 24670 del
13/09/2024).
Per la Suprema Corte, nel caso dell'obbligazione di diligenza professionale dell'avvocato, l'interesse primario del cliente/creditore è la “vittoria della causa”, così come nell'obbligazione del medico tale interesse è la “guarigione dalla malattia”; sicché, “(n)on c'è obbligazione di diligenza professionale del medico o dell'avvocato se non in vista, per entrambe le parti, del risultato della guarigione dalla malattia
8 o della vittoria della causa”. Quindi, il comportamento professionale dell'avvocato, pur sganciato in concreto dall'esito aleatorio del giudizio, deve essere finalizzato, sia nella fase pregiudiziale dello studio della documentazione (ovvero del rilascio di un parere oggettivo al proprio cliente) quanto in quella giudiziale ad approntare la propria attività al fine di raggiungere l'obiettivo del cliente/creditore. Con ciò, nel caso negativo, avvertendolo dell' impossibilità nel raggiungimento del fine richiesto. (“In materia di responsabilità del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo e stato causato dalla insufficiente o inadeguata attività del professionista e cioè dalla difettosa prestazione professionale. In particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine - positivamente svolta - sul sicuro e chiaro fondamento dell'Azione che avrebbe dovuto esser proposta e diligentemente coltivata e, quindi, la certezza morale che gli effetti di una diversa attività del professionista medesimo sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente.” ( Cass Sez. 2, Sentenza n. 1831 del 11/05/1977).
Conseguentemente quanto alla prova da fornire si è detto che: “In materia di azione di responsabilità nei confronti di un professionista, l'agente è tenuto a provare sia di aver sofferto un danno, sia che questo sia stato causato dalla insufficiente o inadeguata o negligente attività del professionista, e cioè dalla sua difettosa prestazione professionale.
In particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della sua responsabilità implica la valutazione positiva che alla proposizione di una diversa azione, o al diligente compimento di determinate attività, sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendo viceversa presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno, come pure, in caso di omesso svolgimento di un'attività professionale” ( cfr Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 11901 del 07/08/2002.
Nel caso di specie sono svariate, come visto, le negligenze che vengono contestate all'avv. CP_1 relativamente al patrocinio prestato nel giudizio di primo grado innanzi al Tribunale di Napoli, concluso con la sentenza 1310/2020. E' necessario pure dire, inoltre, che tale sentenza è stata comunque appellata dal a mezzo di altro difensore, con motivi che saranno di volta in volta analizzati nella Pt_1 odierna motivazione, per quanto di interesse.
Sostiene il che la responsabilità professionale della controparte risieda anzitutto nella tardiva Pt_1 produzione di taluni documenti della cui esistenza era stato sin dal principio messo al corrente il professionista e che erano stati consegnati con numerose e-mail (allegate al presente giudizio).
Tale colpevole ritardo, continua il veniva sanzionato dal Tribunale, che infatti nella sentenza Pt_1 impugnata dichiarava “la inammissibilità dei documenti depositati telematicamente dal ricorrente in data 7.11.2017 e
11.7.2019”.
Ciò con conseguente possibile pregiudizio delle ragioni della difesa, atteso che il Tribunale traeva, secondo l'attore, dalla mancata conoscenza di tali documenti il convincimento che “a partire dal 2002, nessuna ulteriore doglianza è mai stata sollevata dal ricorrente segno evidente che si trattava di una infiltrazione, limitata nella linea di incrocio del cavedio contente la colonna fecale e l'intradosso del solaio, come emerge dalla CTU effettuata nel
2010 che non impediva allo stesso il godimento dell'intero immobile”.
9 Di certo, per quanto attiene le allegazioni, si è stabilito che: “Tra gli obblighi professionali dell'avvocato rientra quello di sollecitare il cliente a consegnargli la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico, il cui adempimento
è onere dell'avvocato medesimo provare, onde non incorrere in responsabilità professionale.” ( cfr Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 15271 del 30/05/2023).
Nel caso di specie, però, dovendosi valutare tutti i requisiti previsti dalla giurisprudenza perché possa sussistere in concreto la colpa professionale del procuratore risulta necessaria una valutazione della effettiva rilevanza di tali documenti ai fini della decisione.
Ebbene questo Giudice rileva, seppure in forma prognostica, la completa irrilevanza dei sei documenti de quibus, (ovvero i fax del 27/12/2002, del 24/3/2003, del 17/3/2004, del 14/9/2007, la lettera inps del 11 11 2008 e la mail del 26 10 2011), ai fini del verificarsi di una decisione maggiormente favorevole per il cliente. Nel caso di specie, difatti, il giudice di prime cure nella sentenza sostiene il fatto che le infiltrazioni, pur sussistenti, fossero limitate, deducendo ciò anche dal fatto che a partire dal 2002 non fossero presenti al fascicolo documentate doglianze. Lamentele che, evidentemente, avrebbero dovuto essere anche continue, data la prospettata situazione di grave disagio. A tutto voler concedere non si comprende, però, come la mancata allegazione dei sei predetti documenti, tra fax e mail, contenenti le richieste di intervento, inviati dall'odierno opponente in un periodo di ben dieci anni, avrebbero potuto modificare la decisione sul punto. Si ritiene che avrebbero potuto anzi rafforzare l'impressione della presenza di una infiltrazione non così grave subita dal visto che lo stesso in dieci anni di disagi Pt_1 se ne era doluto solo sei volte.
Quanto al mancato esaustivo rilievo della effettiva situazione di fatto dei luoghi interessati dai predetti lavori, per i quali il dichiara di aver fornito sin dal primo momento finanche il rilievo fotografico Pt_1
(da cui sarebbe risultato lo smontaggio della fecale in amianto, che veniva sostituita dal tubo in PVC, frantumata e confinata nel cavedio), realizzato all'epoca dell'intervento, anche tale contestazione non coglie nel segno. L'avv.to ha infatti dato prova di aver descritto compiutamente, nel ricorso CP_1 introduttivo, l'effettiva situazione di fatto dei luoghi interessati dai lavori dell'immobile condotto in locazione dall'opponente (capi da 30 a 37 del ricorso introduttivo) depositando pure, al momento della costituzione in giudizio, 8 fotografie raffiguranti l'immobile locato ed in particolare le prime 4 relative ai lavori del 15/3/2012 e le altre 4 afferenti all'interdizione della Procura della Repubblica all'accesso per pericolo di amianto. Quindi, non di omessa allegazione si può parlare, ma di una diversa valutazione da parte del Magistrato di prime cure. Ed è lo stesso attore, per essere precisi, a dedurre, al momento della contestazione, di un mancato “esaustivo” rilievo da parte del e non di una vera e propria CP_1 omissione. Dunque, la condotta colposa contestata a quest'ultimo risulta essere così evanescente da risultare irrilevante.
Proseguendo, il rileva la non rappresentazione della circostanza che, con la sentenza n° Pt_1
2840/2010, il Tribunale di Napoli, IX sezione civile, avesse dichiarato ex art. 2932 c.c. gli effetti
10 dell'acquisto della proprietà dell'immobile oggetto di infiltrazioni. Ebbene si rileva che è lo stesso attore nell'atto di appello (p.15), a proposito dello stesso capo di sentenza impugnato, a scrivere che “non è stata dedotta nel primo grado di giudizio, siccome irrilevante ai fini della decisione… la trattazione è tuttavia ora imposta dall'errata valutazione espressa dal Tribunale…”. Quindi, lo stesso nel gravame sottolinea l'irrilevanza Pt_1 della questione ai fini della decisione e come della stessa debba trattarsi solo per un rilievo operato dal
Tribunale medesimo, (con ciò che ne consegue evidentemente in ordine alla responsabilità del CP_1
e deduce sul punto l'errata valutazione espressa dal Tribunale nella ricostruzione, ovvero, il travisamento dei fatti allegati in primo grado da parte del Giudice estensore.
Continuando, viene pure rilevata dall'attore l'omessa immediata contestazione del documento redatto su carta intestata della datato 20.2.2014, esibito al numero 13 della produzione della CP_7 privo di sottoscrizione, contenente a dire del false attestazioni. In Controparte_6 Pt_1 mancanza di tale specifico rilievo, il Tribunale avrebbe ritenuto decisivo detto documento utilizzandolo nella decisione, laddove scriveva: “nella relazione del 20.02.2014 agli atti, precisava che "l'intervento di bonifica previsto è consistito nel 'confinamento', previo incapsulaggio della colonna fecale del fabbricato". Precisava inoltre che, "ai sensi della vigente normativa in materia di dismissione dei materiali contenenti amianto, il 'confinamento' era metodo di bonifica previsto ed approvato dalla legge, in alternativa alla rimozione (cfr. D.M. 06.09.1994, punto 3 - metodi di bonifica, comma 3c), che le fecali esistenti non erano mai state rimosse, in quanto tale operazione risultava estremamente invasiva e fonte di notevoli disagi per i condomini e infine che le nuove tubazioni in PVC erano state installate parallelamente alle fecali esistenti, non essendo queste ultime di impedimento ai lavori da eseguire”. Anche in tale caso, tuttavia, non si comprende in cosa si sia concretizzata la condotta negligente dell'Avv. Nell'atto CP_1 di appello, a pagina 23, dopo aver lungamente dedotto proprio su tale capo della sentenza impugnata, riportando i fatti ed i documenti già allegati in primo grado, lo stesso appellante riferisce chiaramente di un errore del Giudice di prime cure nella valutazione delle prove presenti in primo grado: “..Tali essendo i fatti di causa, sufficientemente dedotti con il ricorso introduttivo e documentati con i relativi allegati, la decisione impugnata appare viziata per non avere il Tribunale posto a suo fondamento tutte le prove proposte dalle parti, dando credito alle affermazioni della e fondando la decisione su un documento dalla stessa prodotto, privo di Controparte_6 sottoscrizione e, comunque, contenente una serie di affermazioni palesemente smentite dalla documentazione versata agli atti di causa…”. Lo stesso appellante afferma che è l'estensore della sentenza a non aver provveduto ad una corretta valutazione del materiale probatorio, al contrario, regolarmente versato in atti in primo grado dal procuratore del Pt_1
Pure in tal caso, quindi, non si ravvede alcun profilo di responsabilità nella condotta professionale del
CP_1
Ancora, l'attore si lamenta pure della mancata rappresentazione al Tribunale dell'esistenza, in data antecedente il deposito del ricorso, di richieste di decurtazione del canone, avanzate per il tramite dell'avvocato Sanfilippo, come riportato dall'avvocato Maresca, difensore della Controparte_6
11 a pagina 6 della comparsa di costituzione (doc. 30). Anche in proposito, invero, debbono valere le valutazioni suesposte. Ovvero, agli atti del giudizio è di certo presente un documento, seppur depositato dalla dal quale si desume che prima del giudizio concluso con la Controparte_6 sentenza del 2020, il avesse proposto accertamento tecnico preventivo con annessa richiesta di Pt_1 riduzione del canone locativo in ragione del presunto limitato godimento dell'immobile oggetto di locazione per fenomeni infiltrativi provenienti dalla colonna fecale. Quindi, pure tale contestazione sembra più riferibile ad una erronea valutazione del materiale probatorio depositato in giudizio, da parte del Giudicante, piuttosto che ad una colposa mancata allegazione o prospettazione del procuratore.
Quanto all'omessa dedotta rappresentazione al Tribunale della pendenza, nei confronti delle medesime controparti, del giudizio avente ad oggetto gli oneri accessori, segnalato all'avvocato Giovanni Romano dello studio già con l'e-mail del 14.2.2014 (doc. 11), effettivamente nel predetto promemoria il CP_1 dott. comunicava al proprio procuratore detta circostanza, la cui mancata valorizzazione, emersa Pt_1 in giudizio solo in ragione della allegazioni di controparte, avrebbe, a dire dell'attore, corroborato la convinzione del Tribunale per cui il dott. aveva introdotto un'azione pretestuosa finendo con il Pt_1 ritenere, pure, che per effetto della risoluzione del contratto “giammai il conduttore, in mora nella restituzione dell'immobile, avrebbe potuto dolersi per la mancata utilizzazione totale o parziale dell'immobile per il periodo successivo alla cessazione del contratto”. Senonché tale dichiarazione appare incomprensibile in quanto, pur se tale sentenza fosse stata prodotta dalla difesa del in via autonoma, e non, come accaduto, dalla difesa Pt_1 di controparte, non sarebbe cambiata la valutazione giuridica da parte del Giudice.
A tutto voler concedere, comunque, risulta non provata pure la rilevanza di tale documento nel complesso della decisione emessa, tanto è vero che gli elementi che la difesa del tenta di Pt_1 contestare all'operato del attengono a dei punti della motivazione secondari, meramente CP_1 rafforzativi di un già solido impianto motivazionale. Viceversa, la motivazione della sentenza di primo grado contengono pure elementi in diritto rilevanti, che prescindono dalle odierne contestazioni, capaci di per sé soli di fondare dal punto di vista argomentativo il dispositivo di primo grado. La suindicata dedotta irrilevanza delle contestazioni fin qui considerate non consente, in ogni caso, una diversa valutazione neppure degli elementi presuntivi pur contenuti nella sentenza di primo grado.
Proseguendo, comunque, non appare utile neppure la argomentazione relativa alla non allegazione agli atti di causa dell'integralità di quanto contenuto nel fascicolo del procedimento penale, trasmesso allo studio con e-mail del 30.11.2015. In particolare, sembrerebbe che il procuratore del non CP_1 Pt_1 avrebbe contestato la difformità tra il documento dell'Inps del 15/12/2011, depositato dalla
[...] ed il medesimo fornitogli dal Ed in particolare, in quello depositato dalla CP_6 CP_1 CP_6 mancherebbe la frase scritta a penna: perché questo taglio così consistente ?”. Pure tale esile elemento Per_1 risulta, tuttavia, poco utile, laddove pure fosse stato allegato. Alcuna rilevanza prognostica assumono le dichiarazioni di tal sig. rese in sede di interrogatorio (prodotto alla pag. 21 Testimone_1
12 dell'allegato alla e-mail del 30.11.2015, doc. 16). Lo stesso, presumibilmente un operaio della , CP_7 riferiva alla P.G. di un intervento effettuato nell'appartamento dell'attore consistito: “in un lavoro di sovrapposizione di tubatura in P.V.C: di colore arancione che sarebbe stata posizionata a fianco della tubatura originale che era costituita di materiale del quale non ero a conoscenza;
tale tubatura sarebbe stata collocata in un cassonetto aggiuntivo”. Neppure tali propalazioni, rese da soggetto che non sa riferire con che tipo di materiale stesse lavorando, appaiono avere rilevanza ai fini della decisione, premesso che lo stesso comunque non riferiva di una rimozione o di uno scorretto smaltimento del tubo in amianto, tesi sostenuta dal Pt_1
Allo stesso modo, non risulta corretta la contestata omessa allegazione, ai fini del risarcimento, dei danni subiti all'immobile, da parte del Nell'attuale giudizio, infatti, non è stata data prova circa CP_1 di quali documenti avrebbero dovuto essere depositati in primo grado.
Rispetto alla richiesta di nomina di un tecnico di fiducia, che il non avrebbe preso in CP_1 considerazione, il convenuto ha invece affermato che tra le sue richieste istruttorie in primo grado vi fosse quella di: “volersi ammettere Consulenza tecnica di Ufficio sull'immobile sito in Napoli alla Via Cilea n. 32, piano 3°, identificato dal codice 551U10 e concesso in locazione al ricorrente…” . La ctu si ricorda non è nella sola disponibilità delle parti. Pertanto, la sua mancata ammissione non può in alcun modo essere imputata al convenuto, invero: “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.” ( Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30218 del 15/12/2017)
Ad ogni buon conto è da rilevare, in limine litis, che gli accertamenti richiesti, in ogni caso, sarebbero stati più proficuamente effettuati in contraddittorio con i presunti debitori nell'immediatezza dei fatti e, in maniera adeguata, nel procedimento ex art. 696 c.p.c. (ove l'attore è stato assistito e difeso da altro avvocato) e non in data successiva al 6/3/2013 (data di conferimento di incarico al convenuto), a tanti anni di distanza dai fatti.
La domanda formulata dal sig. va, quindi, rigettata. Pt_1
Resta assorbita la domanda di manleva.
L'avv.to domanda che, in ogni caso, CP_1 Controparte_8
sia condannata al pagamento in suo favore (“ex artt. 1917, comma 3, c.c. e 23 delle Condizioni generali
[...] di polizza”), delle spese c.d. di resistenza, relative al presente giudizio.
A tale previsione contrattuale si rifà anche la Compagnia assicurativa, sulla cui base tuttavia, avendo essa approntato una propria difesa, chiede di non essere ritenuta tenuta al relativo pagamento, invocando l'operatività del c.d. patto di gestione.
13 In disparte ogni considerazione in ordine alla portata ed efficacia della predetta disposizione , sul punto rileva, in via del tutto assorbente, il Giudice che l'art. 1917, terzo comma, c.c., stabilisce che "le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.".
Trattasi, quindi, di una obbligazione di rimborso, avente fonte nel contratto di assicurazione, che non può prescindere dalla prova dell'esborso, come anche evidenziato dalla Suprema Corte, secondo cui:
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il diritto dell'assicurato alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c., presuppone la dimostrazione dell'avvenuto corrispondente esborso da parte dell'assicurato medesimo, tenuto conto del tenore letterale della norma (formulata nel senso che tali spese siano state, per l'appunto, "sostenute"), nonché del disposto dell'art. 1914, comma 2, c.c., che pone a carico dell'assicuratore le spese di salvataggio fatte dall'assicurato ( Cass. n. 21290/2022).
Pertanto le spese di resistenza di cui all'art 1917 comma 3 c.c. sono dovute all'assicurato sempre che egli ne abbia fornito adeguata prova e nei limiti di quanto effettivamente provato ( Cass. n.
26683/2023).
Nel caso di specie, l'avv.to non produce in giudizio alcun giustificativo di alcuna spesa CP_1 sostenuta nell'ambito del mandato professionale per la difesa in questo giudizio, ma ne chiede inammissibilmente la liquidazione al giudice, come se fossero spese di soccombenza, laddove tali non sono.
D'altronde è vero che il diritto alla rifusione delle spese di resistenza da parte dell'assicuratore può sussistere anche nel caso di compensazione delle spese o di vittoria in giudizio nei confronti del terzo, ma, in tale ultima ipotesi, salvi naturalmente gli effetti della compensatio lucri cum damno, se quelle spese gli siano state già versate dal terzo ( Cass. n. 4275/2024).
Circostanza questa non verificabile se non dopo l'odierna condanna (e non prima), risolvendosi invece, ad oggi, la richiesta di pagamento delle spese di resistenza quale una indebita duplicazione della liquidazione delle spese giudiziali in favore della parte vittoriosa.
Tale domanda va, quindi, rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'attore nei rapporti processuali sia con il convenuto che con la chiamata in causa, risultando pacifica la operatività della polizza, che esclude l'arbitrarietà della chiamata, peraltro mai lamentata, e posto il principio per cui: Le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria ( v. ex multis Cass n. 23123/2019). La liquidazione di dette spese è operata, come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 ( scaglione da euro 5201,00 ad
14 euro 26.000,00), tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta, in particolare dell'assenza dell'attività istruttoria e della semplicità delle difese svolte, riassumendosi le stesse nella ripetizione e richiamo di precedenti atti, e dell'utilizzo dei soli collegamenti ipertestuali ( con aumento ex art 4 comma 1 bis D.M. 55/2014, pertanto, congruo nella misura del 10%).
Non sussistono le condizioni per concedere gli aumenti di cui all'art 4, comma 8, D.M. n. 55/2014, essendo risultata la domanda riconvenzionale, ab origine formulata nel giudizio di opposizione, non di pronta soluzione e tale da determinare la separazione dei giudizi. Non sussistono le condizioni per disporre gli aumenti di cui all'art 4 comma 2 c.p.c. (sempre discrezionali) posto che l'assistenza contro più parti non ha determinato aggravi di difesa con riguardo alla domanda principale, essendosi la terza chiamata, in parte de qua, associata alle difese del convenuto.
Di dette spese va disposta l'attribuzione in favore dell'avv.to Vincenzo Liguori dichiaratosi antistatario, dandosi atto che l'avv.to ha espresso rinuncia alla sua difesa. Controparte_1
Nei rapporti processuali tra il convenuto e la chiamata in causa, posto l'assorbimento della domanda di manleva e la condanna al pagamento delle spese di lite in danno dell'attore che ne consegue, e tenuto conto della soccombenza del convenuto con riguardo alla richiesta di pagamento delle spese di resistenza ( trovanti titolo nel rapporto contrattuale con la Compagnia) le stesse vengono compensate nella misura della metà, mentre per la restante parte vengono poste a carico del convenuto, con liquidazione in base ai predetti parametri, ai minimi, stante le considerazioni innanzi svolte, espunti gli aumenti innanzi riconosciuti, perché non dovuti e non richiesti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Flora Vollero, definitivamente pronunciando, disattesa altra istanza, difesa o eccezione, così provvede:
1) Rigetta la domanda formulata da;
Parte_1
2) rigetta la domanda formulata dall'avv.to contro Controparte_1 [...]
per il pagamento delle spese di cui all'art 1917 comma 3 Controparte_9
c.c.;
3) condanna al pagamento in favore del convenuto delle spese di lite che Parte_1 liquida in euro 2.794,00, per competenze di avvocato, cui aggiungere rimb. spese forf, nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA di legge distrazione in favore dell'avv.to Vincenzo
Liguori dichiaratosi antistatario;
4) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese di giudizio che si quantificano in euro 2.540,00, Controparte_9 per competenze di avvocato, cui aggiungere rimb. spese forf, nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA di legge;
5) Compensa per ½ le spese di lite nei rapporti tra il convenuto e la chiamata in causa e, quindi,
15 condanna al pagamento della residua metà in favore di Controparte_1 [...]
che liquida in euro 1270,00, per competenze di avvocato, Controparte_9 cui aggiungere rimb. spese forf, nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA di legge.
Napoli, 22 maggio 2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Flora Vollero)
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