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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/04/2025, n. 1755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1755 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 10/04/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 4299/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 11 sono presenti l'avv. Massimiliano Marrone in sostituzione dell'avv.
ZARCONE ANTONINO per parte ricorrente nonché l'avv. Monia Pace in sostituzione dell'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 16.50 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4299 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. ZARCONE ANTONINO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA
- resistente - oggetto: opposizione ad accertamento
Avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, in favore della convenuta, quantificate in euro 1.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.03.2024 il ricorrente, come in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso la rettifica di accertamento relativo al mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, Prot. N. 5500.12/02/2024.0116368 CP_1
notificata in data 19.02.2024. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' deducendo CP_1
l'infondatezza del ricorso, del quale ne chiedeva il rigetto.
La causa all'udienza odierna è stata decisa come da dispositivo in epigrafe.
La fattispecie in esame ha il suo fondamento nella depenalizzazione, disposta con l'art. 6, comma 3, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, del reato di cui all'art. 2 co. 1 bis legge n. 683 del
1983.
L'art. 8 del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 dispone che la sanzione amministrativa sia irrogata anche per le violazioni connesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, se il procedimento penale – come nel caso di specie – non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili (cfr. Cass. pen. 11 maggio 2016, n. 37232;
Cass. pen. 15 marzo 2016, n. 14487).
Dalla documentazione agli atti è emerso che l' ha regolarmente notificato al CP_2
ricorrente un provvedimento di accertamento della violazione, contenente l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi UNIEMENS trasmessi dal ricorrente e l'avvertimento che in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica nessuna sanzione amministrativa sarebbe stata erogata, nonché l'ulteriore opzione, in caso di mancato versamento nel termine di tre mesi delle ritenute omesse, di pagare, nei sessanta giorni successivi, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, e dunque ad € 16.666,67.
L'odierno ricorrente ha documentato di avere effettuato il pagamento delle ritenute previdenziali, ma come dallo stesso dichiarato, il pagamento è avvenuto oltre il termine di tre mesi dal ricevimento dell'accertamento.
Il termine di tre mesi è un termine perentorio (cfr. Cass. 17 gennaio 2017, n. 30178), con la conseguenza che il pagamento oltre il termine di decadenza non esclude la sanzione amministrativa.
Per tale motivo il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte ricorrente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Decide come in dispositivo.
Palermo, 10/04/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 10/04/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 4299/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 11 sono presenti l'avv. Massimiliano Marrone in sostituzione dell'avv.
ZARCONE ANTONINO per parte ricorrente nonché l'avv. Monia Pace in sostituzione dell'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 16.50 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4299 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. ZARCONE ANTONINO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA
- resistente - oggetto: opposizione ad accertamento
Avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, in favore della convenuta, quantificate in euro 1.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.03.2024 il ricorrente, come in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso la rettifica di accertamento relativo al mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, Prot. N. 5500.12/02/2024.0116368 CP_1
notificata in data 19.02.2024. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' deducendo CP_1
l'infondatezza del ricorso, del quale ne chiedeva il rigetto.
La causa all'udienza odierna è stata decisa come da dispositivo in epigrafe.
La fattispecie in esame ha il suo fondamento nella depenalizzazione, disposta con l'art. 6, comma 3, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, del reato di cui all'art. 2 co. 1 bis legge n. 683 del
1983.
L'art. 8 del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 dispone che la sanzione amministrativa sia irrogata anche per le violazioni connesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, se il procedimento penale – come nel caso di specie – non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili (cfr. Cass. pen. 11 maggio 2016, n. 37232;
Cass. pen. 15 marzo 2016, n. 14487).
Dalla documentazione agli atti è emerso che l' ha regolarmente notificato al CP_2
ricorrente un provvedimento di accertamento della violazione, contenente l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi UNIEMENS trasmessi dal ricorrente e l'avvertimento che in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica nessuna sanzione amministrativa sarebbe stata erogata, nonché l'ulteriore opzione, in caso di mancato versamento nel termine di tre mesi delle ritenute omesse, di pagare, nei sessanta giorni successivi, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, e dunque ad € 16.666,67.
L'odierno ricorrente ha documentato di avere effettuato il pagamento delle ritenute previdenziali, ma come dallo stesso dichiarato, il pagamento è avvenuto oltre il termine di tre mesi dal ricevimento dell'accertamento.
Il termine di tre mesi è un termine perentorio (cfr. Cass. 17 gennaio 2017, n. 30178), con la conseguenza che il pagamento oltre il termine di decadenza non esclude la sanzione amministrativa.
Per tale motivo il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte ricorrente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Decide come in dispositivo.
Palermo, 10/04/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio