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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/12/2025, n. 5502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5502 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21870/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
sezione III CIVILE
Il giudice dr.ssa SC ZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 21870 dell'anno 2023
TRA
ATTORE Parte_1
E
CONVENUTO Controparte_1
OGGETTO: Altri contratti d'opera
Rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis
reiectis, per i motivi esposti: - In via del tutto preliminare si chiede all'On. Tribunale di adottare i provvedimenti conseguenti e necessari alla luce dell'errata ordinanza di separazione delle cause
Pagina 1 adottata dal Giudice di Pace di Torino al fine evitare l'emissione di giudicati contrastanti;
-
accertare e dichiarare che in ragione dell'art. 6 del contratto del 07.06.2021, la Parte_1
va creditrice nei confronti del sig. dell'importo di Euro 6.480,00 in
[...] Controparte_1
accoglimento della domanda ritualmente formulata da parte opponente;
-) condannare altresì
l'opposto alla refusione delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario. “.
Per parte convenuta: “Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le più opportune declaratorie e provvidenze, previa, se del caso, istruttoria,
nel merito respingere la domanda proposta dalla , con ogni Parte_1
consequenziale provvedimento;
in ogni caso col favore delle spese ed onorari di procedura,
comprensivi di rimborso forfettario 15% spese generali, c.p.a. 4% ed Iva 22%. ”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il sig. con ricorso per decreto ingiuntivo n.3821/2022 ritualmente notificato ed Controparte_1
emesso dal Giudice di Pace di Torino, contrassegnato dal numero di RG 4705/2022, chiedeva alla il pagamento della somma pari a €4.500,00 oltre spese legali per il mancato Parte_1
pagamento di fatture emesse in virtù di contratto di consulenza sottoscritto il 07.06.21. Avverso tale decreto ingiuntivo si costituiva con contestuale domanda riconvenzionale la Parte_1
contestando le pretese avverse e spiegando domanda riconvenzionale per €6.480,00, quale importo dovuto alla in virtù di specifico obbligo contrattuale dello stesso, precisamente per non Parte_1
avere quest'ultimo generato tramite il suo lavoro contratti di vendita per un importo uguale o maggiore del suo compenso totale, così come stabilito dagl'artt. 1 e 6 del contratto di consulenza richiamato. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva nel giudizio di opposizione contrassegnato dal numero di RG 15608/2022, il sig. che contestava l'assunto CP_1
Pagina 2 dell'opponente e chiedeva in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la separazione delle cause rimettendo la domanda riconvenzionale al
Giudice superiore. Il Giudice di Pace di Torino, con provvedimento del 19/09/2023 dichiarava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rimetteva le parti davanti al Tribunale
territorialmente competente per la trattazione della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente in quanto eccedeva la competenza per valore del giudice di pace e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26/11/2024 senza assegnare termine per la riassunzione.
In data 18.12.23 veniva regolarmente iscritta a ruolo la presente causa avanti alla dr.ssa Rosanna
Zappasodi, entro il termine di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza del GDP, e parte attrice in opposizione, richiamate le difese svolte innanzi al GDP;
in data 15.03.24 si costituiva tempestivamente il sig. allegando 1) fascicolo fase monitoria contenente i Controparte_1
seguenti documenti: A) Fascicolo atti contenente: ricorso per decreto ingiuntivo;
B) Fascicolo
documenti contenente: 1) copia contratto di consulenza del 07.06.2021; 2-4) copia fatture n. 8/21
del 07.06.2021, n. 24/2021 del 04.11.2021 e n. 28 del 28.12.2021; 5) stragiudiziale diffida ad adempiere del 08.03.2022; 2) a ed altri del Controparte_2 Controparte_1
15/11/2021; 3) e-mail a ed altri del 11/2/2022; 4) Controparte_2 Controparte_1
screenshot WhatsApp AT / 5) screenshot WhatsApp AT / 6) e-mail Pt_1 Pt_1
2/9/2021 a e di 7) e-mail 2/9/2021 da CP_1 Persona_1 Testimone_1 Pt_1
a 8) catalogo prodotto;
9) presentazione prodotto per società Persona_1 CP_1
LastObject; 10) presentazione prodotto per società 11) Visura CCIAA Pt_2 Parte_1
; 12) comparsa di costituzione e risposta nel giudizio avanti al Giudice di Pace di
[...]
Torino con procura in calce;
13) copia procura speciale depositata nel procedimento avanti al
Giudice di Pace, estesa ad ogni fase del procedimento. e la G.I. disponeva differimento dell'udienza al 29.05.24. A tale udienza comparivano le parti e la G.I. tentava la conciliazione concedendo rinvio
Pagina 3 sino all'udienza del 03.07.24 per verificare l'interesse delle parti di aderire alla proposta formulata.
A tale udienza compariva solo parte attrice in opposizione e nessuno per parte convenuta e la
Giudice, rilevata la dismissione del mandato da parte del difensore di parte convenuta, rilevato che la decisione sulla presente causa dipendeva dalla decisione della causa pendente tra le stesse parti avanti al Giudice di Pace RG n. 15608/2022, atteso che l'ammontare della domanda di pagamento proposta in questa sede in forza della clausola 6 del contratto 7.6.2021 dipendeva non solo dall'importo già ottenuto da parte del ma anche dell'eventuale ulteriore importo oggetto del CP_1
decreto ingiuntivo opposto avanti al Giudice di Pace, visto l'art. 295 c.p.c., sospendeva il presente giudizio fino alla definizione della causa n. 15608/2022 RG GdP pendente inter partes avanti al
Giudice di Pace di Torino. Alla luce del ricorso in riassunzione depositato il 28.01.25 la Giudice
mandava a documentare il passaggio in giudicato della sentenza n.167/2025 GDP. La causa veniva riassegnata alla dr.ssa con decreto del 10.03.2025 e successivamente con decreto del Per_2
17.09.25 alla SC ZO che, visto il passaggio in giudicato della sentenza n.167/2025 GDP
in data 16.09.25, fissava udienza al 06.11.2025. A tale udienza compariva la sola parte attrice in opposizione che dato atto del passaggio in giudicato della snt.167/2025 Giudice di Pace di Torino
che rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo n.3831/2022, vista la dismissione del mandato dell'avv. Salussoglia e la mancata accettazione della proposta transattiva da parte del convenuto in opposizione chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi Controparte_1
dell'art.127 ter c.p.c. con rinuncia ai termini di rito e la G.I. ritenuta la causa documentale fissa udienza al 02.12.2025 con termine per note al 01.12.2025. A tale udienza la G.I. viste le note scritte depositate regolarmente da parte attrice in opposizione, ritenuta la causa matura la tratteneva a decisione.
In punto di diritto si osserva che benchè la sentenza del GDP sancisca l'esecutorietà del decreto ingiuntivo emesso, in relazione alle debenze portate nelle fatture emesse dal convenuto sig. e CP_1
non contestate dalla attrice in opposizione, nei tempi e con le formalità idonee, il merito relativo alla
Pagina 4 riconvenzionale non risulta coprire l'oggetto del contratto in essere tra le parti, portando a una diversa valutazione. Trattandosi di prestazione sinallagmatica, ai sensi dell'art. 2222 c.c., le contestazioni mosse da parte convenuta alla clausola 6 del contratto non possono trovare accoglimento. Parte convenuta non contesta il fatto oggettivo che la propria attività non abbia generato alcun contratto di vendita, come invece espressamente pattuito quale unico oggetto del contratto al capo 1 sottoscritto dalle parti. Parte convenuta contesta di aver sottoscritto un accordo di prestazione di mezzi e non di risultato, e contesta l'applicazione del paragrafo 6 del contratto prodotto da essa stessa nella fase monitoria, senza fornire elementi di interpretazione ulteriori e diversi rispetto alla lettera del contratto stesso il cui oggetto era appunto quello di procacciare clienti e non solo adoperarsi a tal fine.
Un altro punto da considerare è la condotta processuale delle parti: a fronte della proposta conciliativa formulata dalla dr.ssa Zappasodi in data 29.05.24 che prevedeva che il sig.
[...]
corrispondesse a la somma di € 3.780 a spese compensate CP_1 Parte_1
del giudizio entro il 30.6.2024 con impegno ad abbandonare il procedimento pendente tra le parti avanti al Giudice di Pace e il decreto ingiuntivo”, parte convenuta cessava ogni attività processuale,
omettendo di accettare ovvero rifiutare tale proposta, determinando l'infruttuosa pendenza della presente lite.
Si ritiene pertanto decidere attenendosi alla lettera di quanto concordato dalle parti nel contratto sottoscritto da entrambi e prodotto dalla stessa parte convenuta in opposizione, che qualifica il rapporto sinallagmatico in essere tra le stesse quale prestazione di risultato e non di mezzi. Nella
comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio monitorio, parte convenuta dichiarava espressamente che “la vendita dei prodotti non si è di fatto concretata per fatto imputabile a
, escludendo la possibilità di imputare il mancato ottemperamento della prestazione Pt_1
pattuita a controparte.
Quanto alla condotta processuale, emerge dai verbali di causa che parte attrice in opposizione in
Pagina 5 data 03.07.24 aderiva tempestivamente a quanto proposto dalla G.I. in sede conciliativa, mentre l'ingiustificata mancata risposta di parte convenuta in opposizione determinava il prolungamento immotivato di una causa di pronta decisione. Pertanto si ritiene che ricorrano in capo a parte convenuta in opposizione gli estremi per la condanna della stessa alle spese della causa con aggravio ai sensi dell'art.96 comma 3 c.p.c., come da ultimo suggerito dal Tribunale di Palermo
nella sentenza n. 90 del 9/1/2025, per cui di fronte a proposta avanzata dal Magistrato, accolta dalla parte attrice ma priva di alcuna adesione della convenuta, risulta adeguata la sanzione prevista dall'art. 96, comma 3 c.p.c.: “…In considerazione del danno arrecato al sistema giudiziario che,
inteso nella sua complessità, è già gravato da milioni di procedimenti pendenti e il carico complessivo è ulteriormente aggravato da giudizi che suscitano un inutile spreco di tempo e di energie. La condotta processuale tenuta da parte convenuta in opposizione viene ritenuta “un comportamento abusivo che merita di essere adeguatamente sanzionato ex art. 96, comma 3, c.p.c.”.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro ogni contraria istanza ed eccezione Parte_1 Controparte_1
disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE parzialmente la domanda riconvenzionale di parte attrice in opposizione e per l'effetto
• DA , convenuto in opposizione, al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
di €6.480,00; Parte_1
• DA , convenuto in opposizione, al pagamento a favore dell'avv. Controparte_1
Anna D'Amelio quale avvocato antistatario, delle spese processuali che liquida in complessivi €
5.077,00 oltre al rimborso sulle spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e Cpa e successive occorrende.
Pagina 6 • DA , convenuto in opposizione, al pagamento a favore della Controparte_1 [...]
di una multa di €500,00 . Pt_3
Torino, 17 dicembre 2025
Il Giudice
dott. SC ZO
Pagina 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
sezione III CIVILE
Il giudice dr.ssa SC ZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 21870 dell'anno 2023
TRA
ATTORE Parte_1
E
CONVENUTO Controparte_1
OGGETTO: Altri contratti d'opera
Rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis
reiectis, per i motivi esposti: - In via del tutto preliminare si chiede all'On. Tribunale di adottare i provvedimenti conseguenti e necessari alla luce dell'errata ordinanza di separazione delle cause
Pagina 1 adottata dal Giudice di Pace di Torino al fine evitare l'emissione di giudicati contrastanti;
-
accertare e dichiarare che in ragione dell'art. 6 del contratto del 07.06.2021, la Parte_1
va creditrice nei confronti del sig. dell'importo di Euro 6.480,00 in
[...] Controparte_1
accoglimento della domanda ritualmente formulata da parte opponente;
-) condannare altresì
l'opposto alla refusione delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario. “.
Per parte convenuta: “Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le più opportune declaratorie e provvidenze, previa, se del caso, istruttoria,
nel merito respingere la domanda proposta dalla , con ogni Parte_1
consequenziale provvedimento;
in ogni caso col favore delle spese ed onorari di procedura,
comprensivi di rimborso forfettario 15% spese generali, c.p.a. 4% ed Iva 22%. ”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il sig. con ricorso per decreto ingiuntivo n.3821/2022 ritualmente notificato ed Controparte_1
emesso dal Giudice di Pace di Torino, contrassegnato dal numero di RG 4705/2022, chiedeva alla il pagamento della somma pari a €4.500,00 oltre spese legali per il mancato Parte_1
pagamento di fatture emesse in virtù di contratto di consulenza sottoscritto il 07.06.21. Avverso tale decreto ingiuntivo si costituiva con contestuale domanda riconvenzionale la Parte_1
contestando le pretese avverse e spiegando domanda riconvenzionale per €6.480,00, quale importo dovuto alla in virtù di specifico obbligo contrattuale dello stesso, precisamente per non Parte_1
avere quest'ultimo generato tramite il suo lavoro contratti di vendita per un importo uguale o maggiore del suo compenso totale, così come stabilito dagl'artt. 1 e 6 del contratto di consulenza richiamato. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva nel giudizio di opposizione contrassegnato dal numero di RG 15608/2022, il sig. che contestava l'assunto CP_1
Pagina 2 dell'opponente e chiedeva in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la separazione delle cause rimettendo la domanda riconvenzionale al
Giudice superiore. Il Giudice di Pace di Torino, con provvedimento del 19/09/2023 dichiarava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rimetteva le parti davanti al Tribunale
territorialmente competente per la trattazione della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente in quanto eccedeva la competenza per valore del giudice di pace e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26/11/2024 senza assegnare termine per la riassunzione.
In data 18.12.23 veniva regolarmente iscritta a ruolo la presente causa avanti alla dr.ssa Rosanna
Zappasodi, entro il termine di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza del GDP, e parte attrice in opposizione, richiamate le difese svolte innanzi al GDP;
in data 15.03.24 si costituiva tempestivamente il sig. allegando 1) fascicolo fase monitoria contenente i Controparte_1
seguenti documenti: A) Fascicolo atti contenente: ricorso per decreto ingiuntivo;
B) Fascicolo
documenti contenente: 1) copia contratto di consulenza del 07.06.2021; 2-4) copia fatture n. 8/21
del 07.06.2021, n. 24/2021 del 04.11.2021 e n. 28 del 28.12.2021; 5) stragiudiziale diffida ad adempiere del 08.03.2022; 2) a ed altri del Controparte_2 Controparte_1
15/11/2021; 3) e-mail a ed altri del 11/2/2022; 4) Controparte_2 Controparte_1
screenshot WhatsApp AT / 5) screenshot WhatsApp AT / 6) e-mail Pt_1 Pt_1
2/9/2021 a e di 7) e-mail 2/9/2021 da CP_1 Persona_1 Testimone_1 Pt_1
a 8) catalogo prodotto;
9) presentazione prodotto per società Persona_1 CP_1
LastObject; 10) presentazione prodotto per società 11) Visura CCIAA Pt_2 Parte_1
; 12) comparsa di costituzione e risposta nel giudizio avanti al Giudice di Pace di
[...]
Torino con procura in calce;
13) copia procura speciale depositata nel procedimento avanti al
Giudice di Pace, estesa ad ogni fase del procedimento. e la G.I. disponeva differimento dell'udienza al 29.05.24. A tale udienza comparivano le parti e la G.I. tentava la conciliazione concedendo rinvio
Pagina 3 sino all'udienza del 03.07.24 per verificare l'interesse delle parti di aderire alla proposta formulata.
A tale udienza compariva solo parte attrice in opposizione e nessuno per parte convenuta e la
Giudice, rilevata la dismissione del mandato da parte del difensore di parte convenuta, rilevato che la decisione sulla presente causa dipendeva dalla decisione della causa pendente tra le stesse parti avanti al Giudice di Pace RG n. 15608/2022, atteso che l'ammontare della domanda di pagamento proposta in questa sede in forza della clausola 6 del contratto 7.6.2021 dipendeva non solo dall'importo già ottenuto da parte del ma anche dell'eventuale ulteriore importo oggetto del CP_1
decreto ingiuntivo opposto avanti al Giudice di Pace, visto l'art. 295 c.p.c., sospendeva il presente giudizio fino alla definizione della causa n. 15608/2022 RG GdP pendente inter partes avanti al
Giudice di Pace di Torino. Alla luce del ricorso in riassunzione depositato il 28.01.25 la Giudice
mandava a documentare il passaggio in giudicato della sentenza n.167/2025 GDP. La causa veniva riassegnata alla dr.ssa con decreto del 10.03.2025 e successivamente con decreto del Per_2
17.09.25 alla SC ZO che, visto il passaggio in giudicato della sentenza n.167/2025 GDP
in data 16.09.25, fissava udienza al 06.11.2025. A tale udienza compariva la sola parte attrice in opposizione che dato atto del passaggio in giudicato della snt.167/2025 Giudice di Pace di Torino
che rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo n.3831/2022, vista la dismissione del mandato dell'avv. Salussoglia e la mancata accettazione della proposta transattiva da parte del convenuto in opposizione chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi Controparte_1
dell'art.127 ter c.p.c. con rinuncia ai termini di rito e la G.I. ritenuta la causa documentale fissa udienza al 02.12.2025 con termine per note al 01.12.2025. A tale udienza la G.I. viste le note scritte depositate regolarmente da parte attrice in opposizione, ritenuta la causa matura la tratteneva a decisione.
In punto di diritto si osserva che benchè la sentenza del GDP sancisca l'esecutorietà del decreto ingiuntivo emesso, in relazione alle debenze portate nelle fatture emesse dal convenuto sig. e CP_1
non contestate dalla attrice in opposizione, nei tempi e con le formalità idonee, il merito relativo alla
Pagina 4 riconvenzionale non risulta coprire l'oggetto del contratto in essere tra le parti, portando a una diversa valutazione. Trattandosi di prestazione sinallagmatica, ai sensi dell'art. 2222 c.c., le contestazioni mosse da parte convenuta alla clausola 6 del contratto non possono trovare accoglimento. Parte convenuta non contesta il fatto oggettivo che la propria attività non abbia generato alcun contratto di vendita, come invece espressamente pattuito quale unico oggetto del contratto al capo 1 sottoscritto dalle parti. Parte convenuta contesta di aver sottoscritto un accordo di prestazione di mezzi e non di risultato, e contesta l'applicazione del paragrafo 6 del contratto prodotto da essa stessa nella fase monitoria, senza fornire elementi di interpretazione ulteriori e diversi rispetto alla lettera del contratto stesso il cui oggetto era appunto quello di procacciare clienti e non solo adoperarsi a tal fine.
Un altro punto da considerare è la condotta processuale delle parti: a fronte della proposta conciliativa formulata dalla dr.ssa Zappasodi in data 29.05.24 che prevedeva che il sig.
[...]
corrispondesse a la somma di € 3.780 a spese compensate CP_1 Parte_1
del giudizio entro il 30.6.2024 con impegno ad abbandonare il procedimento pendente tra le parti avanti al Giudice di Pace e il decreto ingiuntivo”, parte convenuta cessava ogni attività processuale,
omettendo di accettare ovvero rifiutare tale proposta, determinando l'infruttuosa pendenza della presente lite.
Si ritiene pertanto decidere attenendosi alla lettera di quanto concordato dalle parti nel contratto sottoscritto da entrambi e prodotto dalla stessa parte convenuta in opposizione, che qualifica il rapporto sinallagmatico in essere tra le stesse quale prestazione di risultato e non di mezzi. Nella
comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio monitorio, parte convenuta dichiarava espressamente che “la vendita dei prodotti non si è di fatto concretata per fatto imputabile a
, escludendo la possibilità di imputare il mancato ottemperamento della prestazione Pt_1
pattuita a controparte.
Quanto alla condotta processuale, emerge dai verbali di causa che parte attrice in opposizione in
Pagina 5 data 03.07.24 aderiva tempestivamente a quanto proposto dalla G.I. in sede conciliativa, mentre l'ingiustificata mancata risposta di parte convenuta in opposizione determinava il prolungamento immotivato di una causa di pronta decisione. Pertanto si ritiene che ricorrano in capo a parte convenuta in opposizione gli estremi per la condanna della stessa alle spese della causa con aggravio ai sensi dell'art.96 comma 3 c.p.c., come da ultimo suggerito dal Tribunale di Palermo
nella sentenza n. 90 del 9/1/2025, per cui di fronte a proposta avanzata dal Magistrato, accolta dalla parte attrice ma priva di alcuna adesione della convenuta, risulta adeguata la sanzione prevista dall'art. 96, comma 3 c.p.c.: “…In considerazione del danno arrecato al sistema giudiziario che,
inteso nella sua complessità, è già gravato da milioni di procedimenti pendenti e il carico complessivo è ulteriormente aggravato da giudizi che suscitano un inutile spreco di tempo e di energie. La condotta processuale tenuta da parte convenuta in opposizione viene ritenuta “un comportamento abusivo che merita di essere adeguatamente sanzionato ex art. 96, comma 3, c.p.c.”.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro ogni contraria istanza ed eccezione Parte_1 Controparte_1
disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE parzialmente la domanda riconvenzionale di parte attrice in opposizione e per l'effetto
• DA , convenuto in opposizione, al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
di €6.480,00; Parte_1
• DA , convenuto in opposizione, al pagamento a favore dell'avv. Controparte_1
Anna D'Amelio quale avvocato antistatario, delle spese processuali che liquida in complessivi €
5.077,00 oltre al rimborso sulle spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e Cpa e successive occorrende.
Pagina 6 • DA , convenuto in opposizione, al pagamento a favore della Controparte_1 [...]
di una multa di €500,00 . Pt_3
Torino, 17 dicembre 2025
Il Giudice
dott. SC ZO
Pagina 7