Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/06/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2936/2013 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2936/2013 R.G.A.C.,
TRA
(già , in persona del l.r. p.t., rapp.ta e difesa, giusta Parte_1 Parte_2 procura in calce dell'atto di citazione, dall'Avv. Michele CORATELLA, del Foro di Trani, con elezione di domicilio nello studio dell'Avv. Laura ROBORTACCIO;
ATTRICE
E costituitasi in persona del procuratore speciale Dott. , Controparte_1 CP_2 rapp.ta e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
Michele GALLO, con elezione di domicilio nello studio del medesimo;
CONVENUTA
(già Controparte_3 [...]
, in persona del procuratore Dott.ssa Controparte_4 Per_1 che agisce per il tramite e per conto del Patrimonio Destinato denominato
[...]
“GRUPPO VENETO”, costituito con il D.M. 22 Febbraio 2018, emanato in attuazione dell'articolo 5, comma 5, del d.l. 99/2017, conv., con modif., dalla l. 121/2017, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa d'intervento, dall'Avv. Michele GALLO, nel cui studio è elett.te dom.ta;
INTERVENTORE avente ad oggetto: contratto di conto corrente bancario
CONCLUSIONI
Il verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
1. La traeva in giudizio, innanzi al Tribunale di Potenza, la Parte_2
Controparte_1
Nel 2007, la accendeva, presso la (già Parte_2 Controparte_1
, un conto corrente di corrispondenza, recante il numero 12747, Controparte_5 ottenendo, altresì, la concessione di una linea di credito, di cui avvalersi «come scopertura sul
conto».
Le condizioni contrattuali non erano state sottoscritte.
L'addebito di costi non dovuti e la violazione delle norme del rapporto instaurato (giorni valuta, tassi usurari, jus variandi, anatocismo, c.m.s.) avevano prodotto un saldo a debito, al quarto trimestre del 2012, lesivo dei diritti della correntista, e pari ad euro 261.412,58: la quale, invece, mediante proprio perito, aveva calcolato di dover vantare un saldo a sé favorevole, per
«almeno € 249.414,42».
La correntista, inoltre, aveva subito un danno morale ed esistenziale.
La parte chiedeva accertarsi il saldo corretto, condannarsi la banca alla restituzione delle maggiori somme addebitate sul conto, condannarsi la banca al risarcimento del danno morale ed esistenziale.
2. Resisteva la convenuta, innanzitutto specificando che il rapporto era sorto il 6 Settembre
2005, e, comunque, contestando ogni tesi dell'attrice.
Chiedeva rigettarsi la domanda e, in via riconvenzionale, condannarsi la controparte a pagare il saldo del conto al 20 Aprile 2013, pari ad euro 261.412,58, oltre agli interessi convenzionali di mora, pari al 15%, ma da contenersi entro il tasso soglia dell'usura: o, quanto meno, compensarsi l'eventuale credito dell'attrice col proprio controcredito, da accertarsi.
Chiedeva, comunque, emettersi ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.
3. Il G.I. rigettava l'istanza di ingiunzione, con la seguente motivazione:
4. Interveniva, quindi la Controparte_4 oggi che agiva per il tramite e per Controparte_3 conto del Patrimonio Destinato denominato “GRUPPO VENETO”, costituito con il DM 22
Febbraio 2018 emanato in attuazione dell'articolo 5, comma 5, del d.l. 99/2017, conv., con modif., dalla l. 121/2017.
Essa esponeva quanto segue:
2 N. 2936/2013 R.G.A.C.
- con decreto legge del 25 Giugno 2017, n. 99, convertito con modificazioni dalla Legge
n. 121 del 31 Luglio 2017, erano state dettate «disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di e di ; Controparte_6 Parte_3
- con decreto del Ministero dell'Economia delle Finanze n. 186 del 25 Giugno 2017, pubblicato in G.U. del 31.7.2017, n. 177, e comunicato dalla Banca d'Italia, la
[...] ra stata posta in liquidazione coatta amministrativa;
Parte_3
- la in liquidazione coatta amministrativa, in data 26 Giugno Parte_3
2017, aveva ceduto all' e attività e passività costituenti un ramo Controparte_7
d'azienda bancaria, in conformità con il D.M. 25.6.2017 e del menzionato d.l. n. 99/2017, tra cui anche la partecipazione in Controparte_1
- la l.c.a., inoltre, ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 6, del citato Controparte_8
d.l. 99/2017, in data 10 Luglio 2017 e con successivo atto del 19 Gennaio 2018, si rendeva cessionaria dei crediti deteriorati e partecipazioni di , in esecuzione e nel CP_1 rispetto di quanto previsto dal contratto del 26 Giugno 2017 e conformemente alle previsioni del medesimo d.l. 99/2017;
- nell'atto di ritrasferimento del 10 Luglio 2017 era ricompreso il credito vantato nei confronti della società Parte_2
- ai fini dell'opponibilità ai terzi, detti atti erano stati pubblicati sul sito della Banca
d'Italia, in data 11 Luglio 2017 e 19 Gennaio 2018;
- l'articolo 5 del d.l. 99/2017 stabiliva che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto, disponesse che i commissari liquidatori della Parte_3 Con in liquidazione coatta amministrativa, procedessero alla cessione alla di crediti deteriorati e altri attivi non ceduti, ai sensi dell'art. 3 del d.l. 99/2017, o retrocessi ai sensi dell'articolo 4 del d.l. 99/2017, unitamente ad eventuali altri beni, contratti e rapporti giuridici accessori o
Con connessi ai crediti ceduti alla;
- con D.M. 22/2/2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29.5.2018, n. 123, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in attuazione dei poteri attribuitigli dall'art. 5 commi 1 e 5 del citato d.l. n. 99/2017, aveva disposto tra l'altro: a) la cessione in blocco alla
[...] di crediti deteriorati e altri attivi non ceduti all' Controparte_4 [...]
o già retrocessi, già nella titolarità di in Controparte_9 Parte_3 liquidazione coatta amministrativa;
b) la costituzione all'interno di del CP_4
Patrimonio Destinato denominato “GRUPPO VENETO” destinato a ricevere gli attivi di cui al punto a) che precede;
- ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui artt. 3, comma 2, e 5, comma 1, del d.l. 99/2017, era stato dato avviso dell'avvenuto perfezionamento, in data 11 Aprile 2018, del contratto di cessione crediti deteriorati ed altri attivi tra i commissari liquidatori di
Con
e la , per conto del Patrimonio Destinato denominato Controparte_10
“GRUPPO VENETO”; la pubblicazione produceva gli effetti previsti dall'art. 58, comma 3,
T.U.B., nonché quelli previsti dall'art. 3, comma 2, d.l. 99/2017;
3 N. 2936/2013 R.G.A.C.
Con
- per effetto della cessione in blocco di cui ai precedenti punti 4) e 9), la , per il tramite del proprio Patrimonio Destinato “GRUPPO VENETO”, era subentrata nella titolarità del credito già vantato da in liquidazione coatta amministrativa, nei Parte_3 confronti della società con tutte le relative garanzie. Parte_2
La parte si riportava alle difese della Controparte_1
5. L'attrice si soffermava sulla persistente legittimazione passiva di CP_1
da quest'ultima, invece, negata, per effetto delle norme e delle vicende sopravvenute.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La legittimazione passiva della ermane, nonostante le vicende, Controparte_1 di diritto e di fatto, esposte dalla parte intervenuta.
La questione può essere risolta come già persuasivamente affermato da Trib. Bari, Sez.
IV Civ., sent. 4076/2023, dalla cui motivazione si trascrivono i passi salienti:
[…] da nessuna delle norme del D.L. n. 99/2017 emerge che lo stesso si applichi anche ai rapporti giuridici facenti capo alle banche partecipate dagli istituti di credito in l.c.a., tra cui Infatti, tanto l'art. 1 quanto l'art. 2, co. 2, sono precisi nel restringere Controparte_11 il campo applicativo della liquidazione e delle nonne del decreto alle banche in liquidazione, cioè Non può del resto ritenersi che il Controparte_6 Parte_4 contratto di cess10ne di azienda sopra menzionato abbia avuto l'effetto di trasferire singole attività o passività delle banche partecipate. Queste, infatti, costituiscono persone giuridiche
autonome, titolari di proprie situazioni giuridiche attive e passive, di cui solo loro possono disporre. Le banche in liquidazione non hanno alcun diritto sul patrimonio delle partecipate essendo schermato dalla partecipazione, tanto più che nel caso in esame quest'ultima non era nemmeno totalitaria ( era partecipata da nella misura del Controparte_11 Parte_3
70%). La descritta interpretazione sarebbe l'unica costituzionalmente possibile, in quanto sostenere che il D.L. n. 99/2017 abbia determinato l'esonero di da eventuali CP_11 responsabilità per la commercializzazione delle azioni della allora capogruppo, postulando una cessione del debito dalla partecipata alla controllante senza il consenso del creditore (il quale, imprevedibilmente, si troverebbe dinanzi per di più un debitore in una difficile situazione
economica e sottoposto a l.c.a. con conseguente improcedibilità della sua domai1da), frustrerebbe il diritto di difesa della parte e si porrebbe in contrasto con gli a1tt. 24 e 47 (che incoraggia e tutela il risparmio). Dal complesso di tali rilievi discende pertanto la legittimazione passiva di . CP_11
2. Non è possibile convenire con la convenuta, circa la decadenza ex art. 1832 c.c. ed ex art. 119 T.U.B., per mancata contestazione degli estratti conto: essa colpisce, infatti, l'aspetto contabile del rapporto, ma non la possibilità di sollevare la questione delle nullità (Cass. civ.,
Sez. I, sent. 17.11.2016, n. 23421: «Ai sensi dell'art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle
4 N. 2936/2013 R.G.A.C.
operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative
ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti
obbligatori sottostanti.»).
3. La convenuta ha, altresì, opposto l'art. 2034 c.c., affinché si ritenesse che i pagamenti compiuti dalla correntista fossero considerati come eseguiti nell'adempimento di un dovere morale o sociale: ma tale tesi, in ipotesi di pattuizione nulla, potrebbe ritenersi giuridicamente infondata (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 27.6.2017, n. 15954) e, soprattutto, presuppone che si sia dinanzi a dei pagamenti, quando, invece, nel caso del conto corrente, può parlarsi (salva l'allegazione e la prova dell'esecuzione effettiva di versamenti specificamente destinati all'adempimento di obbligazioni discendenti dal rapporto: allegazione e prova che, nella specie, mancano) soltanto di poste attive e passive, che si compensano man mano a vicenda.
4. Il c.t.u., nominato dall'allora G.I., ha presentato una compiuta e puntuale relazione, esente da censure di natura giuridica, logica o tecnica, ed ha risposto adeguatamente alle osservazioni pervenute.
L'ausiliario ha, innanzitutto, enunziato i criteri coi quali ha elaborato tale propria relazione, conformemente ai quesiti assegnati dal Giudice: si rimanda, perché pienamente condivisibili, all'ordinanza in data 9 Novembre 2015, ed alla parte dell'elaborato, che verte sugli aspetti metodologici (pagg. 5 s.).
Considerando l'insieme di tali atti ed enunciazioni, le questioni giuridiche rilevanti, ulteriori rispetto a quelle risolte nei paragrafi precedenti della presente motivazione, appaiono trattate e persuasivamente definite.
In secondo luogo, il c.t.u. ha svolto i propri conteggi, pervenendo, anche all'esito delle osservazioni rivoltegli circa i criteri tecnici di accertamento dell'usurarietà, alla conclusione
(ipotesi sub 'B', la più corretta, come si evince dalle convincenti osservazioni della convenuta, peraltro rimaste senza confutazione tecnica, da parte dello stesso c.t.u.) che, alla data della chiusura del conto corrente, ossia al 17 Aprile 2013, il saldo era pari ad euro 193.489,36, a debito della correntista.
5. L'indicato saldo dev'essere pagato dalla correntista alla parte intervenuta: la convenuta, insistendo perché fosse dichiarato il difetto della legittimazione passiva di essa, ha mostrato di non voler più esigere il credito e, dunque, non rimane che provvedere in favore dell' CP_3
Come da conclusioni della stessa parte intervenuta (richiamate dall'interventore), dovranno essere aggiunti gli interessi convenzionali di mora, entro il tasso soglia dell'usura.
6. La domanda di risarcimento, proposta dall'attrice, non può essere accolta, essendo essa rimasta in debito.
7. L'attrice risulta vittoriosa, entro la differenza (pari ad euro 67.923,22) tra il saldo apparente del conto e quello ricalcolato dal c.t.u.: ma anche la domanda riconvenzionale viene accolta, nella medesima misura.
Le spese di lite, pertanto, possono compensarsi.
5 N. 2936/2013 R.G.A.C.
Le spese di c.t.u. rimarranno a carico di tutte le parti, in pari misura, nel rapporto fra le parti medesime.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2936/2013 R.G.A.C., promossa dalla costituitasi in persona del l.r. p.t., contro la Parte_2 Controparte_1 costituitasi in persona del procuratore speciale Dott. , e nella quale è intervenuta CP_2 la (già Controparte_3 [...]
, in persona del procuratore Dott.ssa Controparte_4 Per_1 che agisce per il tramite e per conto del Patrimonio Destinato denominato
[...]
“GRUPPO VENETO”, ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. accerta il saldo del conto corrente n. 12747 (meglio individuato negli atti e documenti di causa), alla data del 17 Aprile 2013, in euro 193.489,36, a debito della correntista
Parte_2
2. condanna la a pagare alla Parte_2 Controparte_3 la somma di euro 193.489,36, oltre agli interessi convenzionali, ma
[...] entro il limite del tasso-soglia dell'usura, dal 17 Aprile 2013 al soddisfo;
3. compensa le spese di lite tra le parti;
4. onera delle spese di c.t.u., nel rapporto fra le parti, tutte le parti medesime, in parti eguali.
Potenza, 8 Giugno 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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