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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente -
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14171 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
[...]
(c.f. ) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. NAPOLETANO ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia,
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2
procura in atti, dall'avv. NAPOLETANO ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/07/2025 e Parte_1 CP_1
1 , premesso: CP_1
di aver contratto matrimonio il 25/01/1986; che dal matrimonio era nata una figlia maggiorenne: il 12.12.1995, Per_1
che tra le parti era intervenuta sentenza di divorzio n. 7904/2012 del 20.01.2012 del
Tribunale Ordinario di Napoli;
che avverso a detta sentenza era stata proposta impugnazione innanzi alla Corte di
Appello di Napoli che rigettava il gravame con sentenza n.1096/2014 del 07.02.2014; tutto ciò premesso, chiedevano una modifica della disciplina.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“dichiarare che non è più obbligato a versare a Controparte_1 Parte_1
l'assegno divorzile al quale la stessa rinuncia previo riconoscimento di una Parte_1
somma a titolo di risarcimento danni una tantum pari ad euro 2.000,00 e per l'effetto a modifica di quanto stabilito nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e in quella della
Corte d'Appello di Napoli revocare e/o comunque dichiarare non più dovute, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, le obbligazioni di pagamento gravanti su in Controparte_1
favore di i ed in favore dei per una Parte_1 Controparte_1 Parte_1
somma di euro 2.000,00 da versare in favore della stessa entro il 31 dicembre 2025.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
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P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• prende atto dell'accordo raggiunto tra le parti, a modifica della disciplina della sentenza di divorzio n.7904/2012,
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/11/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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