Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 14/05/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R. G.567/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere est.
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 567/2023 promossa da:
(P.I./C.F. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te sig. rappresentata e difesa dall'Avv. Endrio Parte_2
Coccia in forza di delega in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Norcia (PG), Via delle Cascine n. 1
APPELLANTE
Contro
(C.F e partita IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t. Sig. rappresentata e difesa, CP_2 congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Maria Alessandra Iazzi e dall'Avv. Francesca Pierotti ed elettivamente domiciliata nello studio dell'Avv. Maria Alessandra Iazzi sito in Cerveteri, Via Roma, n.24
APPELLATA
Avente ad OGGETTO: “indebito oggettivo”
Sulle CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI:Come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la Parte_3 ha proposto appello avverso la Sentenza n.160/2023 del Tribunale Civile di
Spoleto, emessa il 21.02.2023, depositata e pubblicata il 07.03.2023, resa nell'ambito del Giudizio N.R.G. 2366/2018, con la quale è stata rigettata la domanda avanzata dall'appellante nei confronti della di Controparte_1
pagina 1 di 7
2023 emessa dal Tribunale di Spoleto nel giudizio r.g.n. 2366 del 2018 e conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravame proposti: nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza di rapporti tra la Parte_3
e la e quindi l'assenza di titoli giustificativi in
[...] Controparte_1 riferimento ai pagamenti effettuati così come descritti in narrativa e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t. alla restituzione nei confronti della della somma Parte_3 indebitamente ricevuta e trattenuta per complessivi €. 21.615,00, comprensivi della ritenuta d'acconto versata, oltre ad interessi legali dall'esborso al saldo, o quella diversa somma minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituita in giudizio la contestando integralmente Controparte_1
l'impugnazione e chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e diritto.
Con ordinanza del 20.03.2024 il Giudice istruttore ha fissato davanti a sé
l'udienza del 7.05.2025 destinata alla rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c.
2. L'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
2.1 L'appellante si duole della “Insufficiente e/o illogica e/o contraddittoria motivazione per errata valutazione del materiale probatorio raccolto in riferimento alla mancanza di incarichi e/o rapporti tra la
[...]
e la –Violazione e/o falsa applicazione degli Pt_3 Controparte_1 artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. in riferimento alla raggiunta prova in merito alla mancanza di incarichi e/o rapporti tra la e la Parte_3
–Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2033 c.c.”. Controparte_1
Nello specifico, in primo luogo lamenta che la sentenza “si palesa viziata in riferimento al capo che ha ritenuto non provato in maniera sufficientemente convincente la mancanza di incarichi o rapporti sottostanti alle fatture pagate dalla alla Parte_3 CP_1
, onerando dell'incombente la stessa la quale, in ogni
[...] Parte_3 caso, pur in assenza del relativo onere probatorio ha consentito pagina 2 di 7 l'acquisizione di materiale sufficiente a sostenere la pacifica inesistenza di titolo di attribuzione delle disposizioni patrimoniali erroneamente compiute, in ciò erroneamente interpretando, il giudice di prime cure, tanto la più recente evoluzione giurisprudenziale in materia di indebito oggettivo quanto le prove pur assunte sul punto. Il Giudice trattando la questione dell'onus probandi sostiene che “nella domanda di ripetizione di indebito, l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi
(ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario”; giungendo a citare, in proposito, giurisprudenza di legittimità (Cass. 34427/2022) la quale però non si attaglia al caso di specie in quanto ci si riferisce ad un'ipotesi di pagamento dovuto solo in parte, mentre qui si tratta di radicale assenza di titolo. Il Giudice di prime cure, riferendosi all'incomprensibile necessità dell'attore di provare un “fatto negativo contrario” (!), ha erroneamente omesso di considerare che nelle ipotesi come quelle sottoposte al Suo giudizio, di indebito oggettivo per pagamenti effettuati sine titulo, all'attore spetta l'onere di allegazione circa l'inesistenza del titolo stesso spettando, invece, al convenuto di provare l'esistenza di una causa legittima di pagamento. Raggiunta la prova dell'effettuato versamento da parte dell'attrice, odierna appellante, in seguito alla mera allegazione dell'inesistenza del titolo, sarebbe stato onere dell'appellata dimostrare la presenza di un valido titolo di attribuzione delle somme ricevute”.
2.2 Ritiene la Corte che la doglianza è fondata e va accolta, dovendosi rilevare che il giudice di prime cure non ha fatto buon governo dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità sul riparto dell'onere della prova nei giudizi di indebito.
Sul punto, merita di essere integralmente richiamata la sentenza della
Suprema Corte n. 14428/2021, che nell'enunciare nel procedimento oggetto di ricorso il principio di diritto secondo il quale " nel giudizio di indebito oggettivo, quando l'attore alleghi che il pagamento è avvenuto in assenza di qualsiasi causa giustificativa, egli ha il solo onere di provare l'avvenuto pagamento e la sua esorbitanza rispetto ai rapporti obbligatori intercorsi con l'accipiens, mentre è onere del convenuto dimostrare che quel pagamento avvenne in base ad un titolo giustificativo" ha richiamato i precedenti di legittimità e chiarito che “ Secondo la giurisprudenza di pagina 3 di 7 questa Corte, infatti, nei suddetti giudizi:-) è onere dell'attore provare di aver pagato, ed allegare la mancanza di causa nel contesto dei rapporti intercorsi tra le parti;
-) è onere del convenuto dimostrare la causa del pagamento. Fondamentale a tal riguardo è la decisione pronunciata da Sez.
3,Sentenza n. 1170 del 11/02/1999, Rv. 523147.Tale sentenza ha stabilito che l'onere della prova gravante sull'attore nel giudizio di indebito va assolto in relazione al thema decidendum, cioè al tipo di vizio che renderebbe il pagamento sine causa. Ciò vuol dire che se l'attore assume che il pagamento di cui chiede la restituzione venne eseguito - ad esempio in base ad un titolo nullo;
oppure in eccesso rispetto ai patti contrattuali, egli deve provare nel primo caso la nullità, nel secondo caso il contenuto di quei patti. Quando, invece, l'attore assuma che il pagamento di cui chiede la restituzione venne eseguito sine titulo in riferimento ai rapporti intercorsi tra le parti - come nel caso di specie - egli non dovrà far altro che allegare tale inesistenza del titolo, e sarà onere del convenuto provare, al contrario, l'esistenza d'una iuxta causa obligationis.
1.2. Questi principi vennero ribaditi da Sez. 3, Sentenza n.
1734 del 25/01/2011, Rv. 616329, ove si afferma che una volta proposta una domanda di ripetizione di indebito, l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens e accipiens (nello stesso senso
Sez. 3, Sentenza n. 15667 del 15/07/2011, Rv. 619229). E già in precedenza, nello stesso ordine di idee, Sez. L, Sentenza n.6138 del 20/03/2006, Rv.
588046, aveva stabilito che, nel giudizio di indebito, è colui il quale ne nega l'esistenza a dovere provare la sussistenza dei presupposti che rendono giustificato il pagamento di cui si chiede la restituzione. Tutti questi principi, da ultimo, sono stati ribaditi da Sez. 3, Sentenza n.
19902 del 06/10/2015.”
2.3 Tanto premesso, ha effettivamente errato il Tribunale allorchè ha affermato in sentenza “ A tal proposito, sotto il profilo dell'onere della prova, nella domanda di ripetizione di indebito, l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può pagina 4 di 7 essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario. La suprema corte (Cass. Civ. sez. III - 23/11/2022, n. 34427) chiarisce che
“Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta.”
Infatti, la giurisprudenza richiamata dal giudice di prime cure non risulta pertinente al caso in esame, posto che la pronuncia in questione, come del resto riportato nella stessa sentenza impugnata, si riferisce all'ipotesi di chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, con il conseguente onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta ( cfr. Cass. n. 34427/2022), mentre, quando, invece,
l'attore assuma che il pagamento di cui chiede la restituzione venne eseguito sine titulo in riferimento ai rapporti intercorsi tra le parti - come nel caso di specie - egli non dovrà far altro che allegare tale inesistenza del titolo, e sarà onere del convenuto provare, al contrario,
l'esistenza d'una iuxta causa obligationis( cfr. Cass. n. 14428/2021).
2.4 Ebbene, nel caso in esame se l'attore/appellante ha chiesto di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio attraverso le prove per testi dei sigg.ri e rispettivamente dipendente e socio Testimone_1 Testimone_2 lavoratore della i quali alla domanda “dica il teste se la Parte_3 sin dalla Sua costituzione ha conferito incarichi alla Parte_3 [...]
” rispondevano, quanto al sig. “No la non ha CP_1 Tes_2 Parte_3 mai conferito incarichi alla , quanto alla sig.ra “non CP_1 Tes_1 che io sappia”, la circostanza che le somme bonificate dalla Parte_3
agli odierni appellati costituissero provvigioni mensili maturate
[...] dalla per procacciare clienti alla società appellante per Controparte_1 la commercializzazione e la vendita di infissi ( cfr. comparsa di costituzione in primo grado)era un fatto costitutivo dell'eccezione, non della domanda, ed in quanto tale andava dimostrato da chi quel fatto aveva eccepito, ovvero dalla convenuta, odierna appellata.
Sul punto la non ha affatto assolto al proprio onere Controparte_1 probatorio, risultando la circostanza del tutto indimostrata, avendo, tra pagina 5 di 7 l'altro, la parte omesso di depositare la seconda memoria ex art. 186, comma 3 c.p.c., finalizzata, appunto, alla richiesta di prove, e avendo, tardivamente e inammissibilmente, richiesto solo con la terza memoria in replica l'assunzione a prova “diretta” dei testi Tes_3 Tes_4
e . Nè, infine, le risultanze delle deposizioni assunte Tes_5 Tes_6
a prova contraria consentono di ritenere provata la causa giustificativa dei pagamenti, posto che, il fatto che la altra società poi posta Pt_4 in liquidazione nel 2014, aveva intrattenuto rapporti di collaborazione con la fino al 2014, non consente, di per sé sola, di ritenere CP_1 provato che nel 2015 l'incarico di collaborazione sia stato svolto dalla nell'interesse della CP_1 Parte_3
3. Da tanto consegue che, mancando la prova dell'esistenza di titoli giustificativi dei pagamenti effettuati dall'appellante, l'appellata va condannata a restituire la somma di € 21.615,00 indebitamente ricevuta, oltre interessi legali dall'esborso al saldo, con conseguente riforma della sentenza impugnata anche in punto spese di lite, che seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
4.Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei minimi tariffari, in ragione della non complessità delle questioni e delle attività processuali.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n.160/2023 del Tribunale Civile di Spoleto, emessa il 21.02.2023, depositata e pubblicata il 07.03.2023, resa nell'ambito del Giudizio N.R.G.
2366/2018
1. Condanna alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_3
della somma di € 21.615,00, oltre interessi legali dall'esborso
[...] al saldo;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite del CP_1 CP_1 primo grado di giudizio in favore di e che si Parte_3 liquidano in € 5.077,00 oltre rimborso forfettario al 15 %, IVA e CAP come per legge;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite del Controparte_1 presente grado di giudizio in favore di e che si Parte_3
pagina 6 di 7 liquidano in € 2.906,00 oltre rimborso forfettario al 15 %, IVA e CAP come per legge.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 7.05.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
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