CA
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 4840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4840 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Luigi Vinci Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 1064/2021 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Accertamento del diritto all'utilizzo gratuito dell'acqua e insussistenza del diritto al corrispettivo per i consumi”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale dell'8.10.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 alle liti rilasciata in calce al ricorso, dall'avv. ALBERTO DE CRISTOFARO (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Napoli alla via M. C.F._2
Cervantes n. 52;
RICORRENTE
E
(c.f. e P.IVA ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
p.t., rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, giusta procura generale ad lites nonché deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 24/3/2021, dagli avv.ti ANNA LUCIA GRIVET
(c.f. ) e LF VA (c.f. ), CP_2 C.F._3 C.F._4 dell'Avvocatura comunale ed elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale, sita in;
CP_1
RESISTENTE
NONCHE'
1 – (P.IVA ), in CP_3 Controparte_4 P.IVA_3 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti RENATO BUONAJUTO (c.f.
) e RI UO (c.f. ed elettivamente C.F._5 C.F._6 domiciliata presso il loro studio, sito in Ercolano p.zza Trieste n. 4;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 3.3.2021 nella qualità di proprietario di un Parte_1 immobile sito in alla via Vincenzo Lombardi n. 30, conveniva in giudizio, dinanzi a CP_1 questo Tribunale, il e la affinché fosse accertato il suo diritto Controparte_1 CP_3 all'utilizzo gratuito dell'acqua relativa all'immobile di sua proprietà, per 2700 metri cubi giornalieri e, conseguentemente, fosse accertata l'illegittimità della pretesa creditoria della società resistente ad ottenere il pagamento del corrispettivo per il godimento dell'acqua. A fondamento della domanda, invocava una risalente convenzione stipulata con il Comune di dalla famiglia CP_1 Per_1 richiamata nell'atto di compravendita dell'immobile attualmente di sua proprietà e stipulato dalla madre, sua dante causa, con contratto rogato dal notaio in data 8 marzo 1962. Per_2
Si costituiva in giudizio la eccependo, preliminarmente, il difetto di competenza CP_3 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, rilevando che la domanda non aveva ad oggetto le materie previste dall'art. 140 del R.D. 1775/1933, ma riguardava esclusivamente il pagamento del corrispettivo della fornitura idrica, rientrante nella competenza del giudice ordinario. Sempre in via preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione attiva del ricorrente, non risultando egli intestatario del contratto di somministrazione idrica, formalmente riferibile al sig. Persona_3
unico destinatario delle richieste di pagamento;
ne derivava, altresì, il difetto di interesse
[...] ad agire, atteso che le pretese economiche non erano mai state avanzate nei confronti del sig.
. Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda, in quanto non era stata fornita la Pt_1 prova dell'esistenza e del contenuto della convenzione stipulata con la famiglia atto mai Per_1 prodotto in giudizio e, comunque, inopponibile alla società, estranea a tali pattuizioni risalenti. In via subordinata, osservava che l'obbligo di erogare gratuitamente acqua non integrava un'obbligazione propter rem, difettando del requisito di tipicità, e che, comunque, le sorgenti denominate “Imbuto” e “Forma” non erano utilizzate dalla società per l'erogazione del servizio, sicché l'attore, anche ove titolare di un diritto, avrebbe potuto esercitarlo solo attingendo direttamente dalle fonti. Rilevava, infine, che il diritto eventualmente riconosciuto al ricorrente non lo avrebbe, comunque, esonerato dal pagamento degli oneri relativi al servizio idrico integrato
2 (captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione), dovendo la gratuità limitarsi al solo costo della risorsa idrica.
Si costituiva in giudizio anche il , eccependo, preliminarmente, il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva, sul presupposto che già con deliberazione della Giunta Comunale
n. 87 del 29 aprile 2003 il servizio idrico integrato e le relative condotte erano state trasferite all' ed alla sicché l'Ente non era più titolare, né gestore, del servizio idrico, né CP_5 CP_3 aveva mai richiesto all'attore il pagamento per il consumo dell'acqua. Sempre in via preliminare, richiamava la necessità che l'attore desse rigorosa prova della propria legittimazione attiva e del diritto reale di presa d'acqua, trattandosi di posizione giuridica soggettiva costitutiva della domanda. Nel merito, deduceva la totale mancanza di prova dell'esistenza del diritto vantato, atteso che l'attore richiamava atti e convenzioni risalenti (acquisti e vendite tra la famiglia e il Per_1
nonché presunte convenzioni con il comm. , senza produrre la relativa CP_1 Per_3 documentazione. Evidenziava, poi, che, anche a voler ritenere storicamente avvenute le vicende richiamate, la costituzione di un diritto reale in capo al singolo immobile richiedeva la dimostrazione specifica e rigorosa degli eventi, non presumibile in base a generiche ricostruzioni storiche. Rilevava, infine, che non si comprendeva a che titolo il avrebbe dovuto garantire CP_1
o manlevare l'attore nei confronti della essendo venuto meno ogni rapporto di gestione e CP_3 titolarità del servizio idrico a seguito del trasferimento del 2003.
La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni davanti al giudice delegato e, all'udienza collegiale dell'8 ottobre 2025, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza.
Va, preliminarmente, affermata la competenza del Tribunale adito a conoscere della controversia, in base al disposto degli artt. 2 e 140 lettera c) R.D. 1775/1933.
Come ben noto, l'ampiezza della formula normativa (“qualunque diritto”) utilizzata dal legislatore ha indotto la giurisprudenza a reputare affidata a questo giudice ogni controversia in cui si discuta di diritti correlati alle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche, ivi compresa quella in esame, concernente l'accertamento del diritto del ricorrente di prelevare, gratuitamente e senza limiti temporali, l'acqua dalla rete idrica del in relazione all'immobile di sua Controparte_1 proprietà.
Sempre in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla la quale ha dedotto l'intervenuta estinzione del diritto vantato CP_3 dall'attore alla presa gratuita dell'acqua, in quanto riferito a fatture e consumi risalenti all'anno
2004.
3 L'eccezione non può trovare accoglimento.
La prescrizione risulta eccepita dalla in modo generico, con riferimento al “diritto
CP_3 vantato dall'istante” rispetto alla data di emissione delle fatture, senza neppure l'indicazione del diritto a cui è fatto riferimento, del regime di prescrizione applicabile e del dies a quo di decorrenza della prescrizione stessa, che non può ovviamente coincidere con la data del paventato diritto di credito vantato dalla L'azione esercitata dal ricorrente, tuttavia, non è volta alla ripetizione
CP_3 di somme indebitamente già corrisposte, ma all'accertamento dell'esistenza di un diritto reale (di servitù) di presa d'acqua gratuita inerente al fondo di sua proprietà, a carico dei fondi interessati dagli impianti idrici in questione e al conseguente accertamento negativo dell'inesistenza di un diritto della a percepire i corrispondenti compensi, con conseguente estinzione per
CP_3 prescrizione solo ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 1073 c.c. Orbene, nessuna delle circostanze idonee a far maturare la prescrizione del diritto (inerzia per vent'anni ovvero esistenza di un fatto che ne ha impedito l'esercizio) è stato specificamente dedotto dalla per cui l'eccezione di
CP_3 prescrizione non può che essere rigettata.
Sempre in via preliminare, in relazione al petitum (accertamento del diritto all'utilizzo gratuito dell'acqua con riferimento all'immobile sito nel Comune di ), deve affermarsi la CP_1 legittimazione passiva sia del che della Controparte_1 CP_3
Il Comune, pur avendo trasferito la gestione del Servizio Idrico Integrato all' e, CP_5 successivamente, alla a decorrere dal 1° gennaio 2003, conserva la titolarità delle CP_3 opere, degli impianti e delle canalizzazioni oggetto di concessione temporanea ed è parte originaria delle convenzioni storiche richiamate dal ricorrente a fondamento della propria pretesa. L'ente locale, inoltre, mantiene poteri di indirizzo e controllo sull'erogazione del servizio nell'ambito del proprio territorio.
3, è CP_3Controparte_5 subentrata ex lege al nell'esercizio del servizio e, pertanto, non può ritenersi estranea CP_1 rispetto ai diritti e agli obblighi connessi, risultando a pieno titolo legittimata a contraddire in giudizio.
Va, poi, riconosciuta anche la legittimazione attiva del ricorrente, concretandosi la domanda principale nell'accertamento del diritto, in relazione all'immobile di sua proprietà sito nel Comune di alla via Vincenzo Lombardi n. 30, all'utilizzo gratuito di acqua per una determinata CP_1 quantità, rispetto al quale è irrilevante la titolarità dell'utenza.
In relazione a tale eccezione sollevata dalla deve osservarsi che la circostanza per cui le CP_3 fatture e le richieste di pagamento risultino intestate al sig. non è idonea ad Persona_3 escludere la legittimazione del ricorrente. La domanda introdotta non ha, infatti, ad oggetto il
4 rapporto obbligatorio derivante dal contratto di utenza, bensì l'accertamento di un diritto reale di presa d'acqua gratuito inerente al fondo. Come noto, la legittimazione ad agire per l'accertamento di diritti reali compete al proprietario, indipendentemente dall'intestazione formale del rapporto di fornitura.
Neppure può essere accolta l'eccezione del secondo cui difetterebbe la prova rigorosa CP_1 della legittimazione. Al riguardo, va osservato che il ricorrente ha prodotto idonea documentazione attestante la proprietà dell'immobile (dichiarazione di successione e atto per notar Per_2 dell'8.3.1962), da cui risulta la continuità nella titolarità dominicale del bene. Poiché il diritto di presa d'acqua, se esistente, accede all'immobile e si trasmette unitamente alla proprietà, deve ritenersi che il ricorrente, quale proprietario, sia senza dubbio legittimato ad agire anche in relazione all'ulteriore domanda di accertamento dell'insussistenza del credito per consumi vantato dalla n riferimento all'utenza relativa all'immobile di sua proprietà. CP_3
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per le ragioni di seguito sinteticamente illustrate, ritenendo il Collegio di condividere le motivazioni già espresse in una fattispecie analoga da questo stesso Tribunale (TRAP Napoli sentenza n. 3515/2022, confermata dal TSAP con sentenza n.
165/2023).
Il ricorrente ha chiesto in via principale l'accertamento del diritto all'utilizzo gratuito dell'acqua relativa all'immobile di sua proprietà per 2.700 metri cubi giornalieri, invocando a fondamento dello stesso le pattuizioni risultanti dal contratto di compravendita stipulato per atti notaio in data 8 marzo 1962, nel quale sono richiamate, a sua volta, le previsioni di una Per_2 risalente convenzione tra il Comune di e la famiglia CP_1 Per_1
In base all'art. 2 R.D. 1775/1933 “Possono derivare e utilizzare acqua pubblica: a) coloro che posseggono un titolo legittimo;
b) coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della legge 10 agosto 1884, n. 2614, hanno derivato e utilizzato acqua pubblica, limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata durante il trentennio;
c) coloro che ne ottengono regolare concessione, a norma della presente legge. Nei territori annessi al Regno in dipendenza delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, conservano il diritto di derivare e utilizzare acqua pubblica coloro che lo abbiano acquistato in uno dei modi ammessi dalle leggi ivi vigenti prima dell'entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche”.
Tale normativa non può ritenersi modificata dalle previsioni della legge n. 36/1994 (cd. legge
Galli), la quale ha istituito il servizio idrico integrato (SII), quale insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civici, di fognatura e depurazione delle acque reflue, accorpando le pregresse gestioni in una più ampia dimensione territoriale (gli Ambiti
5 Territoriali Ottimali), senza incidere, neppure indirettamente, sulle tre ipotesi di utilizzo privato dell'acqua.
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che ricorra la prima delle ipotesi legittimanti l'uso privato delle acque pubbliche previsto dalla norma, avendo il ricorrente un titolo legittimo di utilizzazione dell'acqua pubblica risalente al 1894.
Non è contestato tra le parti che il ricorrente sia proprietario dell'immobile in riferimento al quale invoca la sussistenza del diritto all'utilizzo gratuito dell'acqua. In ogni caso il titolo di proprietà risulta anche dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo del giudizio (cfr. dichiarazione di successione prodotta agli atti e atto di compravendita per notar Per_2 dell'8.3.1962).
Dall'atto di compravendita per notar dell'8 marzo 1962 emerge, inoltre, un espresso Per_2 riferimento al diritto di presa d'acqua gratuita. In particolare, al capo II, si precisa che il cespite veniva venduto “nella sua interezza, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava, con ogni e relativo accessorio, diritto e comunione… restando fra l'altro espressamente ceduto alla sig.ra il diritto di presa d'acqua gratuita di cui gode il fabbricato in forza di remota Pt_2 convenzione fra il e la sig.ra , quale recentemente revisionata fra il Controparte_1 Per_1 ed il costituito avv. ”. CP_1 Per_3
Tale clausola conferma, in termini inequivoci, che il diritto reale di presa d'acqua era considerato parte integrante del bene trasferito e, come tale, è stato trasmesso senza soluzione di continuità alla dante causa del ricorrente e successivamente a quest'ultimo, per effetto della successione ereditaria.
Essendo la subentrata ex lege al nella gestione del servizio CP_3 Controparte_1 idrico integrato, non può ritenersi estranea rispetto alle obbligazioni e ai diritti scaturenti dalle convenzioni e dagli atti di compravendita richiamati, dai quali sorge un titolo in favore del ricorrente, nella sua qualità di proprietario dell'immobile sito in alla via Vincenzo CP_1
Lombardi n. 30, all'utilizzo gratuito dell'acqua.
A sostegno di ciò, parte ricorrente ha, inoltre, prodotto copia di fatture storiche nelle quali è riportata l'indicazione di quantitativi di acqua erogati a titolo gratuito, circostanza che conferma il riconoscimento, quantomeno per un lungo periodo, da parte del e successivamente della CP_1 dell'esistenza del diritto in questione. CP_3
Né il né la anno articolato contestazioni idonee a scalfire la valenza probatoria CP_1 CP_3 dei documenti prodotti, avendo il primo sostenuto che le fatture non potrebbero supplire alla mancata produzione della convenzione originaria e la seconda che esse risultano intestate a soggetto diverso dal ricorrente. Si tratta, tuttavia, di rilievi difensivi di carattere formale, che non introducono
6 fatti estintivi o impeditivi del diritto dedotto e non escludono la portata confermativa delle fatture medesime, le quali, pur prive di valore costitutivo, attestano in concreto l'effettivo esercizio del diritto e il suo riconoscimento da parte del titolare del fondo servente per un lungo periodo di tempo.
Ritiene, pertanto, il Collegio che, sulla base dei titoli prodotti e della documentazione in atti, il diritto vantato dal ricorrente debba essere riconosciuto nella misura integrale di 2.700 mc di acqua giornalieri, come richiesto con il ricorso introduttivo.
Va, dunque, accertato il diritto di ad utilizzare gratuitamente 2.700 mc di Parte_1 acqua giornaliera relativamente all'immobile di sua proprietà sito in alla via Vincenzo CP_1
Lombardi n. 30, con conseguente accertamento della non debenza, in capo al ricorrente, delle somme richieste dalla titolo di corrispettivo per i consumi, nei limiti della predetta misura CP_3 di mc 2.700 giornalieri e con esclusione dei soli oneri relativi alla gestione del servizio idrico integrato, come sopra precisato.
La mancata richiesta di pagamento dei consumi da parte del negli anni antecedenti al CP_1 trasferimento della gestione del servizio idrico alla le difese formulate in giudizio dall'Ente CP_3 costituiscono ragioni eccezionali, idonee a giustificare la compensazione integrale delle spese di lite tra il e le altre parti in causa. Controparte_1
Le spese di lite tra il ricorrente e la eguono, invece, la soccombenza e vanno poste a CP_3 carico della società resistente, non sussistendo motivi per disporne la compensazione, atteso l'integrale accoglimento della domanda. Esse vanno liquidate secondo i parametri di cui al D.M.
147/2022, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia (scaglione da € 26.000,01 ad
€ 52.000,00) e ai valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1
e della disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, Controparte_1 CP_3 così provvede:
1) accerta il diritto di ad utilizzare gratuitamente 2.700 mc di acqua Parte_1 giornaliera relativamente all'immobile di sua proprietà sito in alla via Vincenzo CP_1
Lombardi n. 30;
2) dichiara non dovute, nei confronti del ricorrente, le somme richieste dalla a CP_3 titolo di corrispettivo per i consumi, nei limiti del suddetto quantitativo giornaliero e con esclusione dei soli oneri relativi alla gestione del servizio idrico integrato;
7 3) compensa integralmente le spese di lite relative ai rapporti processuali tra il CP_1
e le altre parti;
[...]
4) condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida CP_3 in € 545,00 per spese vive ed € 3.800,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, nonché rimborso spese generali nella misura del 15% dei compensi.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell'8.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Luigi Vinci Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 1064/2021 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Accertamento del diritto all'utilizzo gratuito dell'acqua e insussistenza del diritto al corrispettivo per i consumi”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale dell'8.10.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 alle liti rilasciata in calce al ricorso, dall'avv. ALBERTO DE CRISTOFARO (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Napoli alla via M. C.F._2
Cervantes n. 52;
RICORRENTE
E
(c.f. e P.IVA ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
p.t., rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, giusta procura generale ad lites nonché deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 24/3/2021, dagli avv.ti ANNA LUCIA GRIVET
(c.f. ) e LF VA (c.f. ), CP_2 C.F._3 C.F._4 dell'Avvocatura comunale ed elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale, sita in;
CP_1
RESISTENTE
NONCHE'
1 – (P.IVA ), in CP_3 Controparte_4 P.IVA_3 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti RENATO BUONAJUTO (c.f.
) e RI UO (c.f. ed elettivamente C.F._5 C.F._6 domiciliata presso il loro studio, sito in Ercolano p.zza Trieste n. 4;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 3.3.2021 nella qualità di proprietario di un Parte_1 immobile sito in alla via Vincenzo Lombardi n. 30, conveniva in giudizio, dinanzi a CP_1 questo Tribunale, il e la affinché fosse accertato il suo diritto Controparte_1 CP_3 all'utilizzo gratuito dell'acqua relativa all'immobile di sua proprietà, per 2700 metri cubi giornalieri e, conseguentemente, fosse accertata l'illegittimità della pretesa creditoria della società resistente ad ottenere il pagamento del corrispettivo per il godimento dell'acqua. A fondamento della domanda, invocava una risalente convenzione stipulata con il Comune di dalla famiglia CP_1 Per_1 richiamata nell'atto di compravendita dell'immobile attualmente di sua proprietà e stipulato dalla madre, sua dante causa, con contratto rogato dal notaio in data 8 marzo 1962. Per_2
Si costituiva in giudizio la eccependo, preliminarmente, il difetto di competenza CP_3 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, rilevando che la domanda non aveva ad oggetto le materie previste dall'art. 140 del R.D. 1775/1933, ma riguardava esclusivamente il pagamento del corrispettivo della fornitura idrica, rientrante nella competenza del giudice ordinario. Sempre in via preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione attiva del ricorrente, non risultando egli intestatario del contratto di somministrazione idrica, formalmente riferibile al sig. Persona_3
unico destinatario delle richieste di pagamento;
ne derivava, altresì, il difetto di interesse
[...] ad agire, atteso che le pretese economiche non erano mai state avanzate nei confronti del sig.
. Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda, in quanto non era stata fornita la Pt_1 prova dell'esistenza e del contenuto della convenzione stipulata con la famiglia atto mai Per_1 prodotto in giudizio e, comunque, inopponibile alla società, estranea a tali pattuizioni risalenti. In via subordinata, osservava che l'obbligo di erogare gratuitamente acqua non integrava un'obbligazione propter rem, difettando del requisito di tipicità, e che, comunque, le sorgenti denominate “Imbuto” e “Forma” non erano utilizzate dalla società per l'erogazione del servizio, sicché l'attore, anche ove titolare di un diritto, avrebbe potuto esercitarlo solo attingendo direttamente dalle fonti. Rilevava, infine, che il diritto eventualmente riconosciuto al ricorrente non lo avrebbe, comunque, esonerato dal pagamento degli oneri relativi al servizio idrico integrato
2 (captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione), dovendo la gratuità limitarsi al solo costo della risorsa idrica.
Si costituiva in giudizio anche il , eccependo, preliminarmente, il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva, sul presupposto che già con deliberazione della Giunta Comunale
n. 87 del 29 aprile 2003 il servizio idrico integrato e le relative condotte erano state trasferite all' ed alla sicché l'Ente non era più titolare, né gestore, del servizio idrico, né CP_5 CP_3 aveva mai richiesto all'attore il pagamento per il consumo dell'acqua. Sempre in via preliminare, richiamava la necessità che l'attore desse rigorosa prova della propria legittimazione attiva e del diritto reale di presa d'acqua, trattandosi di posizione giuridica soggettiva costitutiva della domanda. Nel merito, deduceva la totale mancanza di prova dell'esistenza del diritto vantato, atteso che l'attore richiamava atti e convenzioni risalenti (acquisti e vendite tra la famiglia e il Per_1
nonché presunte convenzioni con il comm. , senza produrre la relativa CP_1 Per_3 documentazione. Evidenziava, poi, che, anche a voler ritenere storicamente avvenute le vicende richiamate, la costituzione di un diritto reale in capo al singolo immobile richiedeva la dimostrazione specifica e rigorosa degli eventi, non presumibile in base a generiche ricostruzioni storiche. Rilevava, infine, che non si comprendeva a che titolo il avrebbe dovuto garantire CP_1
o manlevare l'attore nei confronti della essendo venuto meno ogni rapporto di gestione e CP_3 titolarità del servizio idrico a seguito del trasferimento del 2003.
La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni davanti al giudice delegato e, all'udienza collegiale dell'8 ottobre 2025, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza.
Va, preliminarmente, affermata la competenza del Tribunale adito a conoscere della controversia, in base al disposto degli artt. 2 e 140 lettera c) R.D. 1775/1933.
Come ben noto, l'ampiezza della formula normativa (“qualunque diritto”) utilizzata dal legislatore ha indotto la giurisprudenza a reputare affidata a questo giudice ogni controversia in cui si discuta di diritti correlati alle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche, ivi compresa quella in esame, concernente l'accertamento del diritto del ricorrente di prelevare, gratuitamente e senza limiti temporali, l'acqua dalla rete idrica del in relazione all'immobile di sua Controparte_1 proprietà.
Sempre in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla la quale ha dedotto l'intervenuta estinzione del diritto vantato CP_3 dall'attore alla presa gratuita dell'acqua, in quanto riferito a fatture e consumi risalenti all'anno
2004.
3 L'eccezione non può trovare accoglimento.
La prescrizione risulta eccepita dalla in modo generico, con riferimento al “diritto
CP_3 vantato dall'istante” rispetto alla data di emissione delle fatture, senza neppure l'indicazione del diritto a cui è fatto riferimento, del regime di prescrizione applicabile e del dies a quo di decorrenza della prescrizione stessa, che non può ovviamente coincidere con la data del paventato diritto di credito vantato dalla L'azione esercitata dal ricorrente, tuttavia, non è volta alla ripetizione
CP_3 di somme indebitamente già corrisposte, ma all'accertamento dell'esistenza di un diritto reale (di servitù) di presa d'acqua gratuita inerente al fondo di sua proprietà, a carico dei fondi interessati dagli impianti idrici in questione e al conseguente accertamento negativo dell'inesistenza di un diritto della a percepire i corrispondenti compensi, con conseguente estinzione per
CP_3 prescrizione solo ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 1073 c.c. Orbene, nessuna delle circostanze idonee a far maturare la prescrizione del diritto (inerzia per vent'anni ovvero esistenza di un fatto che ne ha impedito l'esercizio) è stato specificamente dedotto dalla per cui l'eccezione di
CP_3 prescrizione non può che essere rigettata.
Sempre in via preliminare, in relazione al petitum (accertamento del diritto all'utilizzo gratuito dell'acqua con riferimento all'immobile sito nel Comune di ), deve affermarsi la CP_1 legittimazione passiva sia del che della Controparte_1 CP_3
Il Comune, pur avendo trasferito la gestione del Servizio Idrico Integrato all' e, CP_5 successivamente, alla a decorrere dal 1° gennaio 2003, conserva la titolarità delle CP_3 opere, degli impianti e delle canalizzazioni oggetto di concessione temporanea ed è parte originaria delle convenzioni storiche richiamate dal ricorrente a fondamento della propria pretesa. L'ente locale, inoltre, mantiene poteri di indirizzo e controllo sull'erogazione del servizio nell'ambito del proprio territorio.
3, è CP_3Controparte_5 subentrata ex lege al nell'esercizio del servizio e, pertanto, non può ritenersi estranea CP_1 rispetto ai diritti e agli obblighi connessi, risultando a pieno titolo legittimata a contraddire in giudizio.
Va, poi, riconosciuta anche la legittimazione attiva del ricorrente, concretandosi la domanda principale nell'accertamento del diritto, in relazione all'immobile di sua proprietà sito nel Comune di alla via Vincenzo Lombardi n. 30, all'utilizzo gratuito di acqua per una determinata CP_1 quantità, rispetto al quale è irrilevante la titolarità dell'utenza.
In relazione a tale eccezione sollevata dalla deve osservarsi che la circostanza per cui le CP_3 fatture e le richieste di pagamento risultino intestate al sig. non è idonea ad Persona_3 escludere la legittimazione del ricorrente. La domanda introdotta non ha, infatti, ad oggetto il
4 rapporto obbligatorio derivante dal contratto di utenza, bensì l'accertamento di un diritto reale di presa d'acqua gratuito inerente al fondo. Come noto, la legittimazione ad agire per l'accertamento di diritti reali compete al proprietario, indipendentemente dall'intestazione formale del rapporto di fornitura.
Neppure può essere accolta l'eccezione del secondo cui difetterebbe la prova rigorosa CP_1 della legittimazione. Al riguardo, va osservato che il ricorrente ha prodotto idonea documentazione attestante la proprietà dell'immobile (dichiarazione di successione e atto per notar Per_2 dell'8.3.1962), da cui risulta la continuità nella titolarità dominicale del bene. Poiché il diritto di presa d'acqua, se esistente, accede all'immobile e si trasmette unitamente alla proprietà, deve ritenersi che il ricorrente, quale proprietario, sia senza dubbio legittimato ad agire anche in relazione all'ulteriore domanda di accertamento dell'insussistenza del credito per consumi vantato dalla n riferimento all'utenza relativa all'immobile di sua proprietà. CP_3
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per le ragioni di seguito sinteticamente illustrate, ritenendo il Collegio di condividere le motivazioni già espresse in una fattispecie analoga da questo stesso Tribunale (TRAP Napoli sentenza n. 3515/2022, confermata dal TSAP con sentenza n.
165/2023).
Il ricorrente ha chiesto in via principale l'accertamento del diritto all'utilizzo gratuito dell'acqua relativa all'immobile di sua proprietà per 2.700 metri cubi giornalieri, invocando a fondamento dello stesso le pattuizioni risultanti dal contratto di compravendita stipulato per atti notaio in data 8 marzo 1962, nel quale sono richiamate, a sua volta, le previsioni di una Per_2 risalente convenzione tra il Comune di e la famiglia CP_1 Per_1
In base all'art. 2 R.D. 1775/1933 “Possono derivare e utilizzare acqua pubblica: a) coloro che posseggono un titolo legittimo;
b) coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della legge 10 agosto 1884, n. 2614, hanno derivato e utilizzato acqua pubblica, limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata durante il trentennio;
c) coloro che ne ottengono regolare concessione, a norma della presente legge. Nei territori annessi al Regno in dipendenza delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, conservano il diritto di derivare e utilizzare acqua pubblica coloro che lo abbiano acquistato in uno dei modi ammessi dalle leggi ivi vigenti prima dell'entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche”.
Tale normativa non può ritenersi modificata dalle previsioni della legge n. 36/1994 (cd. legge
Galli), la quale ha istituito il servizio idrico integrato (SII), quale insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civici, di fognatura e depurazione delle acque reflue, accorpando le pregresse gestioni in una più ampia dimensione territoriale (gli Ambiti
5 Territoriali Ottimali), senza incidere, neppure indirettamente, sulle tre ipotesi di utilizzo privato dell'acqua.
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che ricorra la prima delle ipotesi legittimanti l'uso privato delle acque pubbliche previsto dalla norma, avendo il ricorrente un titolo legittimo di utilizzazione dell'acqua pubblica risalente al 1894.
Non è contestato tra le parti che il ricorrente sia proprietario dell'immobile in riferimento al quale invoca la sussistenza del diritto all'utilizzo gratuito dell'acqua. In ogni caso il titolo di proprietà risulta anche dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo del giudizio (cfr. dichiarazione di successione prodotta agli atti e atto di compravendita per notar Per_2 dell'8.3.1962).
Dall'atto di compravendita per notar dell'8 marzo 1962 emerge, inoltre, un espresso Per_2 riferimento al diritto di presa d'acqua gratuita. In particolare, al capo II, si precisa che il cespite veniva venduto “nella sua interezza, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava, con ogni e relativo accessorio, diritto e comunione… restando fra l'altro espressamente ceduto alla sig.ra il diritto di presa d'acqua gratuita di cui gode il fabbricato in forza di remota Pt_2 convenzione fra il e la sig.ra , quale recentemente revisionata fra il Controparte_1 Per_1 ed il costituito avv. ”. CP_1 Per_3
Tale clausola conferma, in termini inequivoci, che il diritto reale di presa d'acqua era considerato parte integrante del bene trasferito e, come tale, è stato trasmesso senza soluzione di continuità alla dante causa del ricorrente e successivamente a quest'ultimo, per effetto della successione ereditaria.
Essendo la subentrata ex lege al nella gestione del servizio CP_3 Controparte_1 idrico integrato, non può ritenersi estranea rispetto alle obbligazioni e ai diritti scaturenti dalle convenzioni e dagli atti di compravendita richiamati, dai quali sorge un titolo in favore del ricorrente, nella sua qualità di proprietario dell'immobile sito in alla via Vincenzo CP_1
Lombardi n. 30, all'utilizzo gratuito dell'acqua.
A sostegno di ciò, parte ricorrente ha, inoltre, prodotto copia di fatture storiche nelle quali è riportata l'indicazione di quantitativi di acqua erogati a titolo gratuito, circostanza che conferma il riconoscimento, quantomeno per un lungo periodo, da parte del e successivamente della CP_1 dell'esistenza del diritto in questione. CP_3
Né il né la anno articolato contestazioni idonee a scalfire la valenza probatoria CP_1 CP_3 dei documenti prodotti, avendo il primo sostenuto che le fatture non potrebbero supplire alla mancata produzione della convenzione originaria e la seconda che esse risultano intestate a soggetto diverso dal ricorrente. Si tratta, tuttavia, di rilievi difensivi di carattere formale, che non introducono
6 fatti estintivi o impeditivi del diritto dedotto e non escludono la portata confermativa delle fatture medesime, le quali, pur prive di valore costitutivo, attestano in concreto l'effettivo esercizio del diritto e il suo riconoscimento da parte del titolare del fondo servente per un lungo periodo di tempo.
Ritiene, pertanto, il Collegio che, sulla base dei titoli prodotti e della documentazione in atti, il diritto vantato dal ricorrente debba essere riconosciuto nella misura integrale di 2.700 mc di acqua giornalieri, come richiesto con il ricorso introduttivo.
Va, dunque, accertato il diritto di ad utilizzare gratuitamente 2.700 mc di Parte_1 acqua giornaliera relativamente all'immobile di sua proprietà sito in alla via Vincenzo CP_1
Lombardi n. 30, con conseguente accertamento della non debenza, in capo al ricorrente, delle somme richieste dalla titolo di corrispettivo per i consumi, nei limiti della predetta misura CP_3 di mc 2.700 giornalieri e con esclusione dei soli oneri relativi alla gestione del servizio idrico integrato, come sopra precisato.
La mancata richiesta di pagamento dei consumi da parte del negli anni antecedenti al CP_1 trasferimento della gestione del servizio idrico alla le difese formulate in giudizio dall'Ente CP_3 costituiscono ragioni eccezionali, idonee a giustificare la compensazione integrale delle spese di lite tra il e le altre parti in causa. Controparte_1
Le spese di lite tra il ricorrente e la eguono, invece, la soccombenza e vanno poste a CP_3 carico della società resistente, non sussistendo motivi per disporne la compensazione, atteso l'integrale accoglimento della domanda. Esse vanno liquidate secondo i parametri di cui al D.M.
147/2022, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia (scaglione da € 26.000,01 ad
€ 52.000,00) e ai valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1
e della disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, Controparte_1 CP_3 così provvede:
1) accerta il diritto di ad utilizzare gratuitamente 2.700 mc di acqua Parte_1 giornaliera relativamente all'immobile di sua proprietà sito in alla via Vincenzo CP_1
Lombardi n. 30;
2) dichiara non dovute, nei confronti del ricorrente, le somme richieste dalla a CP_3 titolo di corrispettivo per i consumi, nei limiti del suddetto quantitativo giornaliero e con esclusione dei soli oneri relativi alla gestione del servizio idrico integrato;
7 3) compensa integralmente le spese di lite relative ai rapporti processuali tra il CP_1
e le altre parti;
[...]
4) condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida CP_3 in € 545,00 per spese vive ed € 3.800,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, nonché rimborso spese generali nella misura del 15% dei compensi.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell'8.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
8