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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/09/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.781/2022 R.G., promossa da
, già Parte_1 Parte_2
(cod. fisc. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Distefano Marino;
Appellante contro
(cod. fisc. ) rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'avv. Giovanni Giurato;
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa, , Controparte_1
premesso che soltanto a seguito di richiesta di copia degli estratti di ruolo all'agente della riscossione era venuto a conoscenza dell'esistenza di somme iscritte a ruolo a proprio carico, proponeva opposizione avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 29720150005750168000 dell'importo di € 17.410,43, a titolo di contributi dovuti alla per gli anni Controparte_2
1 2009, 2010, 2011 e 2012, lamentando la mancata notifica della cartella, la decadenza ex art. 25 del DPR n. 602/1973 nonché l'inesistenza della pretesa contributiva per intervenuta prescrizione. L , con memoria del Controparte_3
31.3.2021, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva nonché l'infondatezza dei motivi di opposizione.
Con sentenza n. 533/2022 del 13 maggio 2022, il giudice adito accertava la nullità della notifica della cartella n. 29720150005750168000 e la prescrizione del diritto a riscuotere le somme con la stessa richieste;
condannava l'agente della riscossione al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite.
Avverso la sentenza proponeva appello con Controparte_3
ricorso depositato il 30.8.2022; resisteva al gravame . Controparte_1
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza dell'11 settembre 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo di gravame, censura la sentenza di primo grado laddove il Pt_3
Tribunale ha ritenuto nulla la notifica della cartella esattoriale recapitata ad un indirizzo diverso da quello di residenza effettiva del ricorrente.
Sostiene che, dalla documentazione già prodotta in primo grado (doc. 2), la raccomandata n. 210002965177, di notifica della cartella di pagamento, “è stata inviata in data 13/11/2015 al sig. all'indirizzo “A(nagrafe) T(ributaria)” Controparte_1
di Santa Croce Camerina, via Luigi Einaudi n. 9, cioè presso il suo indirizzo anagrafico, come risulta anche dal certificato di residenza storico prodotto da controparte (doc. 4)”; che, pertanto, la notifica è regolare, tenuto altresì conto del fatto che la raccomandata in questione è tornata al mittente per “compiuta giacenza” (doc.
2-3) e non perché il destinatario era sconosciuto all'indirizzo.
Conseguentemente, ritiene che nessuna prescrizione quinquennale possa ritenersi maturata poiché la cartella è stata notificata in data 13/11/2015, mentre l'estratto di ruolo è stato ricevuto dal ricorrente in data 18/12/2020.
2 2. Tanto premesso, occorre esaminare preliminarmente la questione del difetto di legittimazione di sollevata da questa Corte con ordinanza ressa all'esito Pt_3
dell'udienza del 3.07.2025 in quanto rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato interno. Come precisato di recente dalla Corte di cassazione a Sez. U. nella sentenza n. 24172/2025, “qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente su un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile dalle parti, sotteso alla norma processuale che stabilisce un requisito formale, prescrive un termine di decadenza o prevede il compimento di una determinata attività), la parte che abbia interesse a far valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma primo, c.p.c., rimanendo precluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Corte di cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio ex officio. A tale regola si sottraggono, così da consentire al giudice dei gradi successivi di esercitare il potere di rilievo officioso, i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, “in ogni stato e grado” e i vizi relativi
a questioni “fondanti”, la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una sentenza inutiliter data, ovvero le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una ragione più liquida, che impedisce di ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata»”; la Corte ha, altresì, chiarito che tra tali vizi rientrano le condizioni dell'azione, precisando ulteriormente che
“L'importanza che rivestono tali questioni processuali rispetto a valori cardine dell'ordinamento costituzionale che attiene al diritto di difesa e al giusto processo impone, quindi, la loro rilevabilità d'ufficio nei gradi successivi a quello in cui esse si sono concretamente manifestate”.
In ordine alla legittimazione, il collegio richiama l'orientamento della Corte di
Cassazione consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514 del 2022 che ha ritenuto che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si
3 facciano valere vizi della procedura esecutiva la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa esclusivamente all'ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.; la Corte ha precisato, altresì, che l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa.
Tali principi, sono stati confermati da successive pronunce della Cassazione (cfr. ex multis Cass. civ sez lav 5/9/2023, n. 25781; Cassazione civile sez. lav. - 15/6/2023, n.
17208 e di recente da Cassazione civile sez. lav. 19/3/2024, n. 7372: “Come questa
Corte ha rilevato in una controversia sovrapponibile a quella odierna, egualmente promossa dall'agente per la riscossione e incentrata sul tema della prescrizione delle pretese, "alla stregua dei principi di diritto espressi da Cass. n. 7514 del 2022, cit., appare evidente come nessun interesse possa riconoscersi all'odierna ricorrente all'impugnazione di tale statuizione, concernendo essa il merito della pretesa contributiva in ordine alla quale essa difetta di legittimazione ad agire e non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso Cass. n. 8829 del 2007); (...) all'anzidetta conclusione non osta il fatto che i giudici territoriali hanno deciso la causa nel merito, atteso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti (così
Cass. S.U. n. 7925 del 2019)" (Cass., sez. lav., 10 giugno 2022, n. 18812)”.
Nella fattispecie in esame sussiste il difetto di legittimazione passiva di Pt_3
investendo la controversia il merito della pretesa creditoria, in ordine alla quale sussiste l'esclusiva legittimazione della Controparte_2
non evocata in giudizio.
4 Contrariamente a quanto ritenuto dall'odierno appellato nelle note scritte autorizzate, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado lo stesso ha eccepito la omessa notifica della cartella di pagamento impugnata e la prescrizione della pretesa creditoria oggetto della stessa, chiedendo la relativa declaratoria (“… nel merito, accertare e dichiarare la decadenza dal potere di riscuotere le somme e/o comunque la prescrizione del diritto alla riscossione stessa e per l'effetto dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria portata dalla cartella esattoriale n. 2972015000575016800”); sicché l'azione proposta non concerne l'attività esecutiva del concessionario ma l'accertamento della sussistenza della pretesa creditoria.
3. In definitiva, l'appello di deve essere dichiarato inammissibile in quanto Pt_3
proposto da soggetto privo di legittimazione. La sentenza di primo grado deve ritenersi inutiliter data sulla base dei principi sopra enunciati.
4. Tenuto conto del contrasto giurisprudenziale di merito sulle questioni trattate prima degli interventi della Corte di legittimità, si ravvisano giustificati motivi per compensare tra le parti le spese processuali del presente grado.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando: dichiara inammissibile l'appello di;
Controparte_3
compensa le spese processuali del presente grado.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza dell'11 settembre 2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese
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